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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 411/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Salaris, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. M. Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n
37590, a rogito Dott. notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via Persona_1
Dorando Petri, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- resistente –
Oggetto: pensione di reversibilità.
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: NEL MERITO:
– accertare e dichiarare la sussistenza nella persona del ricorrente del requisito sanitario dell'inabilità e della vivenza a carico e/o reddituale, ritenuti dalla normativa in materia utili e necessari al fine del percepimento in reversibilità della pensione goduta in vita dal genitore deceduto
e, per l'effetto,
1 – condannare l' al pagamento in favore del ricorrente e in reversibilità, secondo quota di CP_1
spettanza, della pensione goduta in vita dal genitore deceduto, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, in ogni caso, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
– condannare l' al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in CP_1
favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare tutte le avverse domande poichè infondate e non provate;
- con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.05.2023, ritualmente notificato, ha chiesto che gli Parte_1
venisse riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere in reversibilità e secondo quota di spettanza la pensione diretta goduta in vita dalla madre nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta in Oristano il 26.09.2021, titolare sino al decesso di pensione n. 30031827 Cat. VR, in CP_1
qualità di figlio maggiorenne totalmente inabile ed economicamente a carico della de cuius, oltre che convivente con la madre, esponendo che, tramite lettera del 18.10.2022, l' gli aveva comunicato CP_1
la reiezione della domanda amministrativa, a cui era seguito anche il rigetto della richiesta di riesame presentata dall'interessato, con provvedimento del 27.12.2022, e del ricorso amministrativo, con provvedimento del 21.04.2023, in quanto, a detta dell'Istituto, non era configurabile il requisito dell'inabilità al momento della morte del genitore.
Il ricorrente ha censurato tale valutazione, deducendo di essere stato riconosciuto portatore di handicap grave sin dal 2010 (come da verbale della commissione medica del 04.03.2010), nonché invalido civile in data 9.03.2020 al 75% e in data 01.09.2022 all'80%, e di essere stato costretto da diverso tempo ad abbandonare ogni tipo di lavoro, traendo unico sostentamento dalla prestazione invalidi tuttora in godimento, a causa delle sue gravi patologie, quali “obesità con complicanze artrosiche, esiti di empiema pleurico destro a seguito di frattura costale post – traumatica trattata chirurgicamente, esiti di embolia polmonare complicata con ricovero in rianimazione, SDR delle apnee ostruttive del sonno trattata con CPAP, esiti di embolia polmonare in terapia con NAO, insufficienza respiratoria cronica con dispnea, ipertensione arteriosa, intervento in artrodesi posteriore da L1 a L3. Trattamento con ossigeno nelle ore notturne”.
2 Pertanto, il ricorrente, alla data del decesso della madre, era da considerarsi totalmente inabile, a differenza di quanto ritenuto dall' CP_1
Quanto all'ulteriore requisito della vivenza a carico, il ricorrente, peraltro dimorante nell'abitazione del genitore, risultava anche dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla madre (Mod.
730/2021 redditi 2020) fiscalmente a carico della stessa ed era titolare di un reddito annuo non superiore a quello stabilito per l'erogazione della prestazione prevista dall'art. 12 L. 118/71, in quanto percettore unicamente di un reddito annuo di € 2.260,27 nel 2020, di € 2.650,00 nel 2021 e di €
3.374,00 nel 2022, derivante dalla percezione dell'assegno mensile d'invalidità.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni come sopra integralmente ritrascritte.
2. Con memoria depositata il 7.11.2023, si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso, sostenendo che il ricorrente non avesse provato, né si fosse offerto di provare con prova testimoniale, il requisito della vivenza a carico, che non si esauriva con la mera dimostrazione della convivenza, occorrendo anche la dimostrazione che il genitore provvedeva al suo sostentamento in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, essendo insufficiente il solo dato documentale a provare la circostanza di natura fattuale implicante l'effettiva comunione di tetto e di mensa.
Anche sotto il profilo sanitario l'avversa domanda era priva di giuridico fondamento, in quanto gli accurati accertamenti sanitari eseguiti dall'Istituto, basati, oltre che su una scrupolosa visita obiettiva, anche sulla disamina della documentazione sanitaria esibita, avevano accertato come le infermità da cui era affetto il ricorrente non fossero tali da determinare l'inabilità prescritta dalla legge, alla data del decesso del genitore, in quanto egli non si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, dovendosi distinguere l'inabilità lavorativa ex lege n. 222/84 dalla invalidità civile, eventualmente già accertata.
3. La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., è stata rinviata al 23.01.2025, disponendo la trattazione cartolare dell'udienza ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica.
§§§
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. Giova premettere in linea generale che l'art. 13, comma 1 del R.D.L. 14.04.1939, n. 636, come modificato dalla L. 21.07.1965, n. 903, testualmente recita: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al
3 coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Con specifico riferimento ai figli superstiti maggiorenni, lo stesso art. 13, al comma 6, precisa che gli stessi si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato “se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Da tale premessa normativa scaturisce la regola di giudizio elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito della vivenza a carico, pur non identificandosi indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare – l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c. - che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. Lav.,
13.04.2018, n. 9237, che richiama il precedente di Cass. civ., Sez. Lav., 14.02.2013, n. 3678).
Il requisito della prevalenza è stato ulteriormente precisato dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica (per la prima volta con la pronuncia Cass. civ., Sez. lav. 3.07.2007, n. 14996), al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo.
Al riguardo è stato condivisibilmente affermato che ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento e di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall' , che, con propria Deliberazione del 31.10.2000, n. 478 (richiamata Controparte_2
espressamente anche nella memoria difensiva depositata nel presente giudizio dall'ente), ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e, in particolare, di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale.
Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata dalla giurisprudenza in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili e provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto, ovverosia all'art. 24, comma 6 della L. 28.02.1986, n. 41 (norma che, a partire dall'anno
4 1986, ha previsto che “il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663”).
Per quanto concerne l'inabilità, l'art. 8 della L. 12.06.1984, n. 222, considera inabili, ai fini del godimento della pensione di reversibilità e di altre prestazioni sociali, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, testualmente ripetendo la definizione (contenuta nel primo comma dell'articolo 2 della stessa legge) dello stato di inabilità richiesto per il conseguimento del diritto alla relativa pensione.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi,
l'accertamento del requisito della "inabilità" di cui alla legge n. 222 del 1984, art. 8, deve essere operato secondo un criterio concreto, ovverosia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Lav., ord. 16.07.2024, n. 19530, Cass. civ., Sez. Lav., 17.10.2011, n. 21425 e Cass. civ., Sez.
Lav., 09.07.2004, n. 12765).
4.2. Passando alla decisione del caso di specie, innanzitutto si deve ritenere sussistente il requisito della vivenza a carico, come provato dalla circostanza che l'odierno ricorrente risultava fiscalmente a carico della madre (v. Mod. 730/2021 prodotto in allegato al ricorso) e dal fatto che egli percepiva, al momento del decesso della madre, un reddito non superiore a quello di cui all'art. 12 della legge
118/71, come risultante dall'estratto del cassetto previdenziale prodotto in giudizio dallo stesso ente convenuto, da cui emerge che il sig. ha percepito nel 2020 l'importo di euro 3.862,82 a titolo di Pt_1 pensione di invalidità, nel 2021 l'importo di euro 3.870,10 e nel 2022 di euro 4.310,80.
Per quanto concerne invece il requisito sanitario, dalla documentazione medica versata in atti e dalla c.t.u. espletata in corso di causa emerge innanzitutto che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie, considerate rilevanti ai fini dell'accertamento della percentuale di invalidità:
5 - obesità medio-grave, classe II (BMI = 36.3) con complicanze artrosiche;
- sindrome delle apnee ostruttive del sonno di tipo posizionale di grado medio con indicazione all'uso notturno di apparecchio a pressione positiva continua CPAP + ossigeno a 1 L/min per la respirazione, con ottima risposta clinica (completa eliminazione degli eventi ostruttivi e sonno ristoratore) e strumentale (SpO2 98% in aria ambiente);
- limitazione funzionale della spalla dx e sx “per tendinosi bilaterale + lesione subtotale del tendine del sovraspinato a dx e per dorso-lombalgia cronica in spondilodiscoartrosi lombare già sottoposto ad artrodesi con mezzi di sintesi da L1 a L3” e con ernia discale L5-S1 con interessamento radicolare, più evidente a sx;
oltre a una “protrusione discale L3-L4 e L4-L5 con obliterazione dei neuroforami, in assenza di interessamento radicolare”.
Non è stata invece considerata l'ipertensione arteriosa non complicata, priva di danno d'organo e in buon compenso emodinamico e terapeutico.
Il C.t.u. nominato dal Tribunale ha quindi concluso che, in relazione all'età, alla cultura, alla professione e all'ambiente sociale ed economico in cui vive, la percentuale di invalidità complessiva del sig. può arrivare al massimo all'88% e non sussiste pertanto la totale e Parte_2
permanente inabilità lavorativa per invalidità civile e neppure una riduzione della capacità lavorativa prossima al limite della perdita, sia allo stato attuale che al momento della morte della madre avvenuta il 26.09.2021.
In risposta alle osservazioni presentate da parte del ricorrente, l'ausiliario del Tribunale ha ulteriormente precisato che, sebbene le patologie accertate nel periziato, globalmente valutate, comportino una limitazione nell'attitudine alle proprie attività lavorative, quali indubbiamente quella di muratore, svolta per tanti anni (fino al 2010), che richiede movimentazione manuale di carichi del materiale edile o della strumentazione di lavoro, necessità di passare tanto tempo in piedi, posture incongrue e scarsa possibilità di riposo, tuttavia la riduzione della capacità lavorativa, già riconosciuta nell'ambito dell'invalidità civile con l'attribuzione definitiva di una misura invalidante parziale del
80%, “non esclude che, tenuto conto delle patologie attestate e del relativo impegno funzionale, siano ancora ammissibili la riqualificazione e il riadattamento in mansioni lavorative diverse da quelle espletate, nel cui novero vanno vagliate tutte le possibili occupazioni ancora confacenti, che, a differenza di quella già svolta di muratore fino al 2010, comportino un minore carico energetico e una minore sollecitazione meccanica, siano non dispendiose, non usuranti, ed ugualmente dignitose e remunerative (idoneo ad assicurare una remunerazione sufficiente a garantire un esistenza libera e dignitosa)”.
6 Il ricorrente, in particolare, appare ancora “collocabile in attività confacenti leggere e/o sedentarie, diverse da quelle finora espletate per l'assai minore incidenza usurante, adeguate all'attuale, ancora disponibile e fruibile capacità lavorativa residua. La conservazione di tale opportunità, nella misura desumibile dalla ponderata quantificazione delle infermità valutate nel loro effettivo impatto funzionale, esclude il richiesto giudizio di inabilità assoluta”.
A tale conclusione il Consulente è pervenuto sulla base dell'accertamento di una obiettività clinico- funzionale, che, compatibilmente con la storia sanitaria del caso, risulta connotata dal “definitivo raggiungimento e mantenimento di uno stabile compenso delle funzioni d'organo e/o apparato interessati (apparato osteo-articolare, cardiologico e respiratorio)”.
Tale valutazione appare congruamente motivata e non contrasta con quanto affermato dalle sopra citate pronunce della Corte di Cassazione in ordine alla necessità di una verifica in concreto della permanenza di una residua capacità di svolgere attività idonee a procurare una fonte di guadagno non simbolico.
Difatti, anche all'esame obiettivo, alle cui risultanze ci si riporta integralmente, le condizioni del ricorrente sono apparse comunque globalmente discrete, in rapporto alla sua età, con una risposta al trattamento di cura delle apnee notturne che si è visto essere “ottima” (sia per la completa eliminazione degli eventi ostruttivi, che per la qualità del sonno e la saturazione al 98%), sicché, nonostante l'obesità
e i problemi osteoarticolari, non è possibile concludere nel senso dell'esclusione di una residua effettiva capacità di espletamento di attività lavorativa, sebbene in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte dal , che appaiono incompatibili con le specifiche problematiche di cui Pt_1
egli soffre, rilevando tale aspetto sotto il diverso profilo del riconoscimento di un eventuale assegno ordinario di invalidità.
D'altronde, nella stessa relazione medico legale a firma dello specialista in neurochirurgia dott.
datata 23.06.2021, allegata al ricorso, si dà atto che il sig. presenta un quadro clinico Per_3 Pt_1 invalidante “con compromissione della normale capacità lavorativa”, senza tuttavia che ricorra quella
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, richiesta dal citato art. 8, ai fini che qui interessano.
Né appare decisiva, in senso contrario, l'asserita necessità da parte del ricorrente di un sostegno intensivo ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992, anche perché il certificato della commissione medica per l'accertamento dell'handicap prodotto in giudizio risale al 4.03.2010, senza che vi sia prova che tale requisito sanitario sia stato in seguito confermato, dopo la revisione prevista nel maggio 2012.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, le domande spiegate in giudizio dal
7 ricorrente devono essere rigettate.
5. Nulla deve disporsi sui compensi del giudizio, stante l'operatività dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., con spese di c.t.u., per la stessa ragione, da porsi a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande spiegate in giudizio dal ricorrente;
2) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Oristano, il 5.06.2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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