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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1677/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(p.iva ) con sede legale in Brunico (BZ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Meinhard Durnwalder del foro di BO e con domicilio eletto in Treviso presso lo studio dell'avv. Fabio
Pellegatti
(appellante principale)
contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._1
Frau del foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
GL NE (Tv)
(appellato e appellante incidentale)
e contro
1 p. iva ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in GL NE (Tv), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Valter Beraldo e Giovanni Beraldo del foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza
n. 1287/2023 del 18.07.2023 del Tribunale ordinario di Treviso,
1) accertare e dichiarare che il signor e/o la società CP_1 Controparte_2
e/o entrambi in solido sono responsabili del danno patrimoniale
[...]
subìto dalla pari a €uro 100.000,00, o quella maggiore o minore somma Pt_1
ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare il signor e/o la società CP_1 Controparte_2
e/o entrambi in solido al risarcimento del danno patrimoniale subìto
[...]
dalla pari a €uro 100.000,00, o quella maggiore o minore somma ritenuta Pt_1
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) in ogni caso: con condanna del signor e/o della società CP_1 [...]
e/o di entrambi in solido alla rifusione delle spese, Controparte_2
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre CAP ed IVA ed oltre alle successive occorrende.
In via istruttoria, insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie così come formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. del
13.07.2022 e del 02.09.2022.
per l'appellato e appellante incidentale CP_1
2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
nel merito:
- in via principale: rigettare tutti i motivi di appello proposti da in Parte_1
quanto inammissibili e/o, comunque, infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata n.
1287/2023 resa dal Tribunale di Treviso in data 18.07.2023, notificata in data
20.07.2023 dall'appellato CP_1
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello, accogliersi l'appello incidentale formulato dall'esponente e per
l'effetto rigettarsi in ogni caso l'impugnazione atteso il difetto di legittimazione passiva del concludente e l'intervenuta prescrizione del diritto;
- in via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze tutte richieste, nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso (R.G.
799/2022), con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del 13.07.2022, opponendosi a quelle formulate da parte attrice per i motivi tutti dedotti con la memoria ex art. 183 co. 6
n. 3 del 02.09.2022.
- in ogni caso: con rifusione integrale di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
per l'appellata e appellante incidentale Controparte_2
nel merito: rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Pt_1
in diritto e non provato;
In via di appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale, come formulato dall'appellata sub n. 5 dell'atto di citazione d'appello, afferente il mancato esame della questione preliminare di prescrizione dell'azione aquiliana.
Con rifusione integrale delle spese di lite.
3 In via subordinata istruttoria: [omissis]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 maggio - 4 giugno 2020, conveniva, Parte_1
davanti al Tribunale di BO, , chiedendone la condanna al Parte_2
pagamento di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
La società attrice deduceva di avere sottoscritto con il 26 gennaio Controparte_3
2012, una lettera di intenti per la costituzione di diritto di superficie (in favore di su alcuni immobili di proprietà di in cui sarebbe stato Parte_1 Controparte_3
installato un impianto fotovoltaico. Al punto c) dell'art. 2 della lettera era previsto che anticipasse spese per la sistemazione delle coperture dei fabbricati e che Pt_1
s'impegnasse a fornire garanzia bancaria e/o finanziaria per l'importo CP_3
di euro 100.000,00, ricevuto con la firma della lettera di intenti. Era consegnato l'atto di fideiussione n. F01070612001PD di di pari importo. Parte_3
In seguito, lamentando gravi inadempimenti di l'aveva CP_3 Parte_1
convenuta davanti al Tribunale di BO, unitamente alla garante Parte_3
chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 100.000,00. La società finanziaria, costituendosi in giudizio, aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'atto di fideiussione, tanto che il procedimento si era concluso con la condanna della sola Quest'ultima, tuttavia, nulla aveva corrisposto ed era CP_3
dichiarata fallita, il 24 gennaio 2019, con sentenza del Tribunale di Udine.
La società attrice assumeva che del danno sofferto fosse responsabile CP_1
il quale aveva personalmente seguito la procedura di concessione della
[...]
fideiussione da parte di agendo come mediatore, assumendo i relativi Parte_3
obblighi di legge, tra cui quello di controllare, ai sensi dell'art. 1759 comma 2 c.c.,
l'autenticità della fideiussione da lui trasmessa via mail. In ogni caso, era CP_1
responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'attrice narrava poi che, a seguito di querela sporta da (legale rappresentante di ), Persona_1 Pt_1 CP_1 CP_4
[. (legale rappresentante di e (legale
[...] CP_3 Controparte_5
rappresentante di erano stati imputati del delitto di cui agli artt. 110 e Parte_3
640 c.p. per avere, in concorso tra loro, indotto in errore al momento della Pt_1
sottoscrizione della lettera di intenti e dell'accettazione della garanzia fideiussoria correlata al versamento del primo acconto di euro 100.000,00. Il processo penale, tuttavia, si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato e con la revoca della costituzione di parte civile di . Pt_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di BO in favore di quello di Treviso, la prescrizione dell'azione extracontrattuale, la carenza della propria legittimazione passiva, essendo stato evocato in giudizio quale legale rappresentante di Controparte_2
alla quale, eventualmente, si sarebbero dovute riferire le condotte contestate e chiedendo, nel merito, il rigetto delle le domande attoree in quanto infondate, non avendo egli svolto attività di mediazione, né commesso alcun illecito.
La società attrice chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
la quale si costituiva eccependo l'incompetenza del Controparte_2
Tribunale di BO in favore di quello di Treviso e chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto nulle, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il Tribunale di BO, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti convenute, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Treviso e condannava alla rifusione delle Pt_1
spese di lite a favore dei convenuti.
riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Treviso, chiedendo la Parte_1
condanna in solido di e al risarcimento CP_1 Controparte_2
del danno, quantificato nell'ammontare di euro 100.000,00, causato dalla condotta di che, quale mediatore, avrebbe avuto dovuto verificare l'autenticità CP_1
della fideiussione. Di ciò avrebbe dovuto rispondere anche Controparte_6
[. , ai sensi dell'art. 128 nonies t.u.b., trattandosi di danno causato
[...]
nell'esercizio dell'attività da soggetto inquadrabile tra dipendenti e collaboratori.
Nel giudizio così riassunto si costituivano e , CP_1 Controparte_2
ribadendo le conclusioni già formulate davanti al giudice di BO.
La causa era decisa con sentenza n. 1287/2023 del 18 luglio 2023. Il Tribunale di
Treviso rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione, in Parte_1
favore dei convenuti, delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava che lo svolgimento dei fatti, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle testimonianze rese nel processo penale a carico di (legale rappresentante di e CP_1 CP_4 CP_3
(legale rappresentante di , conclusosi con sentenza di Controparte_5 Parte_3
non doversi procedere per estinzione del reato, portava a escludere tanto la responsabilità contrattuale quanto quella extracontrattuale dei convenuti. L'atto fideiussorio – consegnato da a al momento della sottoscrizione CP_3 Pt_1
della lettera di intenti del 26 gennaio 2012, contestualmente al ricevimento dell'assegno di euro 100.000 – era stato trasmesso il 22 gennaio 2012, su carta intestata di e ancora privo di sottoscrizioni, da (tramite l'indirizzo Parte_3 CP_1
di posta elettronica a (legale Email_1 CP_4
rappresentante di e da questi inoltrato il giorno seguente a Controparte_3
(legale rappresentante di (doc. 10 attoreo). Il 25 gennaio 2012, Per_1 Parte_1
aveva inviato a entrambi, su richiesta di e dall'indirizzo di posta CP_1 CP_4
elettronica copia del medesimo Email_2
documento, ma riportante il timbro e la sottoscrizione di (doc. 11 Parte_3
attoreo). Il giorno seguente, aveva inviato a l'integrazione da questi CP_1 Per_1
richiesta, che riferiva espressamente la fideiussione alla lettera di intenti (doc. 12 attoreo).
Il Tribunale escludeva la responsabilità contrattuale dei convenuti poiché l'affare tra e era stato già concluso prima del loro intervento. si Pt_1 CP_3 CP_1
6 era limitato a dare incarico a su richiesta di , e a redigere la bozza Parte_3 CP_4
della polizza fideiussoria e la successiva integrazione, poi inoltrate, sempre su richiesta di , a . CP_4 Pt_1
Escluso che i convenuti avessero avuto un ruolo nella conclusione del contratto principale, non avendo messo in relazione le parti, il giudice riteneva che l'attività di potesse, eventualmente, ritenersi di mediazione in riferimento alla CP_1
stipulazione della polizza fideiussoria che, però, non vedeva come parte Pt_1
contraente ma, soltanto, come beneficiaria di quello che – proprio perché stipulato dal debitore ( con la finanziaria ( in favore della CP_3 Parte_3
beneficiaria ( ) – doveva considerarsi contratto a favore di terzo. Pt_1
In ragione della funzione di garanzia del contratto, il giudice riteneva inapplicabili le norme sulla mediazione creditizia e l'art. 128 nonies t.u.b., invocato dall'attrice a sostegno della domanda nei confronti di , che avrebbe Controparte_2
dovuto, secondo la tesi prospettata, rispondere dell'attività di quale soggetto CP_1
inquadrabile tra i suoi dipendenti e collaboratori. Quanto alla responsabilità aquiliana di mancava la prova degli elementi costitutivi dell'illecito e, in CP_1
particolare, del fatto doloso o colposo del convenuto, la cui condotta non era caratterizzata dagli artifizi e raggiri prospettati nel processo penale. Al contrario, il
Tribunale riteneva che l'attrice non si fosse prodigata con diligenza per accertare la regolarità della fideiussione, facendo affidamento – irragionevolmente, in assenza di precedenti rapporti professionali tra le parti – sulla genuinità delle informazioni avute per il tramite del convenuto.
Col rigettare le domande attoree, il tribunale condannava alla rifusione, in Pt_1
favore dei convenuti, delle spese processuali, liquidate in euro 9.178,00 per ciascuno a titolo di compenso, oltre accessori di legge.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva tempestivo appello formulando Parte_1
quattro motivi di impugnazione: i) il Tribunale, violando o falsamente applicando gli artt. 1754 e ss. c.c. e non valutando correttamente le prove in relazione agli artt.
7 2712 c.c. e 244 e ss. c.p.c., aveva erroneamente escluso il ruolo di mediatori dei convenuti, i quali avevano messo in relazione le parti ai fini della conclusione dell'affare e del perfezionamento del contratto di fideiussione: sussisteva pertanto la loro responsabilità contrattuale;
ii) il Tribunale aveva violato o falsamente applicato gli artt. 128 nonies t.u.b., 1228, 2049 e 2055 c.c., valutando le prove in maniera errata o insufficiente ai sensi degli artt. 244 e ss. c.p.c., così rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della
[...]
sull'erroneo assunto che la stipulazione della polizza fideiussoria Controparte_2
non fosse soggetta alle norme sulla mediazione creditizia e all'art. 128 nonies t.u.b.;
iii) il Tribunale aveva violato o falsamente applicato gli artt. 2043, 2697 e 2729 c.c., in relazione alla regola probatoria del “più probabile che non” e aveva valutato erroneamente le prove, rigettando la domanda attorea fondata sul titolo extracontrattuale ossia sul fatto illecito/delittuoso; iv) il Tribunale, in conseguenza dell'erroneità della pronuncia, aveva ingiustamente condannato la società attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, perché CP_1
infondato in fatto e in diritto, e la conferma dell'impugnata sentenza. Formulava, altresì, appello incidentale condizionato, riproponendo le eccezioni preliminari di merito sollevate in primo grado e non decise dal giudice, ovvero il difetto di legittimazione passiva e il decorso del termine di prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
e riproponendo, mediante appello incidentale, l'eccezione di prescrizione dell'azione per responsabilità aquiliana, già formulata in primo grado e non decisa dal Tribunale.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
8 e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Occorre preliminarmente rilevare che le istanze istruttorie dell'appellante, il quale richiama quelle formulate con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., vertono su circostanze documentali, non contestate o irrilevanti. Esse comunque non offrono una ricostruzione della vicenda diversa da quella compiuta dal giudice trevigiano, secondo cui “i fatti rilevanti ai fini del giudizio possono essere ricostruiti nei termini che seguono sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle testimonianze rese nel processo penale n. 400/2018 r.g. Tribunale di
BO (per queste ultime, per comodità di esposizione, si farà riferimento ai documenti 22 e 23 del fascicolo attoreo)” (pag. 8 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Ed invero l'appellante vorrebbe provare che in qualità di general CP_1
manager della di GL, ha inoltrato al Controparte_2
signor a mezzo e-mail il fac- CP_4 Email_1
simile di un atto di fideiussione, redatto su carta intestata della ; Parte_3
che “in data 23.01.2012 il signor ha girato la medesima CP_4
comunicazione e-mail dd. 22.01.2012 alla per consentire alla stessa di Parte_1
prendere visione dell'atto di fideiussione, affermando, peraltro, di aver già versato il relativo premio pari ad €uro 3.000,00”, che “in data 25.01.2012 il signor CP_1
ha anticipato direttamente alla a mezzo e-mail
[...] Parte_1
copia dell'atto di fideiussione n. Email_2
F01070612001PD pari ad €uro 100.000,00, comprensiva della firma e del timbro della , che “nella stessa data del 25.01.2012 la ha Parte_3 Parte_1
richiesto al signor l'integrazione dell'atto di fideiussione con un CP_4
riferimento alla lettera d'intenti che intendeva stipulare con la Controparte_3
e che “con e-mail 26.01.2012 il Email_3
9 signor ha inoltrato alla l'integrazione dell'atto di CP_1 Parte_1
fideiussione così come richiesta da quest'ultima, comprensiva della firma e del timbro della . Parte_3
Si tratta dei medesimi fatti esaminati dal Tribunale, mentre i rimanenti capitoli di prova narrano le vicende processuali (capitoli nn. 13 e ss.) o demandano ai testimoni giudizi (capitoli nn. 10, 11 e 12).
Le istanze istruttorie non sono pertanto ammissibili.
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura il rigettato della domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale del mediatore: il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso che i convenuti avessero messo in relazione le parti, agendo come mediatori. L'affare, di cui alla lettera di intenti, non era stato concluso prima del loro intervento nella vicenda. Secondo l'appellante, poi, il giudice, pur ritenendo che avesse svolto il ruolo di mediatore CP_1
relativamente alla polizza fideiussoria, avrebbe erroneamente qualificato il relativo contratto come a favore di terzo, di cui la beneficiaria non sarebbe stata Parte_1
parte né formale né sostanziale. Il Tribunale avrebbe invece dovuto riconoscere che l'intervento dei mediatori riguardava un'unica operazione complessa, nella quale la costituzione del diritto di superficie (mediatore l'arch. ) e la stipulazione Per_2
della garanzia fideiussoria (mediatore confluivano in maniera inscindibile CP_1
nella lettera di intenti del 26 gennaio 2012, dovendosi intendere la prestazione di garanzia da parte di quale condizione indispensabile perché Controparte_3 Pt_1
concludesse l'accordo e versasse la somma di euro 100.000 a Ciò CP_3
sarebbe emerso dalle testimonianze rese nel procedimento penale n. 400/2018 r.g.
Tribunale di BO, che il giudice aveva invece ignorato.
L'attività di mediazione di si sarebbe concretizzata, sempre secondo CP_1
l'appellante, nel dare incarico a , su richiesta di per Parte_3 CP_4
conto di affinché emettesse la polizza fideiussoria e nell'inviarne la CP_3
bozza e la successiva integrazione, redatte su carta intestata e col timbro della stessa
10 a e . Così facendo, avrebbe compiuto attività Parte_3 CP_4 Pt_1 CP_1
prodromica alla stipula della lettera di intenti del 26 gennaio 2012 e al versamento di euro 100.000 da a rendendosi responsabile, secondo il Pt_1 CP_3
principio di causalità adeguata, del danno subito dalla società appellante.
La società appellante si duole, poi, che il giudice, pur avendo riconosciuto il ruolo di nel perfezionamento (apparente) della fideiussione, abbia ritenuto che CP_1
non fosse parte di quell'accordo, riconducendolo alla fattispecie del contratto Pt_1
a favore di terzo. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare il ruolo di quale CP_1
mediatore e assoggettarlo alla relativa disciplina, e quindi applicare l'art. 1759 c.c., che obbliga a comunicare alle parti le circostanze che possono influire sulla conclusione dell'affare, quale era sicuramente la non autenticità dell'assicurazione fideiussoria dallo stesso trasmessa a , emersa in seguito al disconoscimento Pt_1
della sottoscrizione da parte della finanziaria Parte_3
Il motivo è infondato.
E' certo, in quanto narrato dalla stessa appellante, che non fu a mettere in CP_1
contatto le parti per la conclusione dell'affare, consistente nella costituzione di diritto di superficie su immobili di affinché vi potesse Controparte_3 Parte_1
installare un impianto fotovoltaico.
E' altrettanto incontestato che fu a richiedere ad di Controparte_3 CP_1
interessarsi per l'ottenimento della fideiussione.
Dunque, non è stata svolta un'attività di mediazione, bensì ha agito su CP_1
incarico di Controparte_3
La ricostruzione dell'appellante, che discorre di negozio complesso, è artificiosa e non trova riscontro nei documenti. L'unico contratto, programmato da CP_3
e da era quello descritto nella lettera d'intenti, mentre la
[...] Parte_1
fideiussione serviva a garantire la restituzione della somma di denaro corrisposta a in caso di suo inadempimento. Controparte_3
11 Il solo affare, di cui si può parlare, è perciò quello indicato nella lettera di intenti, avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie in favore di Parte_1
sugli immobili di proprietà di per la realizzazione di un impianto Controparte_3
fotovoltaico, alla cui sottoscrizione le parti sono giunte grazie all'intervento dell'architetto Francesca Spanghero, e non di La prestazione della CP_1
garanzia fideiussoria era un'obbligazione accessoria a carico di Il Controparte_3
reperimento del fideiussore riguardava la quale si rivolse ad Controparte_3
Quest'ultimo ha perciò agito come mandatario di non CP_1 Controparte_3
assumendo alcun impegno nei confronti di Non può giungersi a diversa Parte_1
conclusione solo perché il documento della fideiussione venne materialmente inviato ad da il quale – si ribadisce – agiva quale incaricato di Pt_1 CP_1 [...]
CP_3
Poiché né ha agito come mediatore (tantomeno nei confronti di CP_1 [...]
né ha assunto verso alcun obbligo contrattuale, non può Pt_1 Controparte_3
sostenersi che egli, per non avere controllato l'autenticità della fideiussione o meglio della sottoscrizione su di essa apposta, sia inadempiente nei confronti di
Parte_1
In definitiva, l'avere messo in contatto e e Controparte_3 Parte_3
l'avere inoltrato, anche a il testo del negozio di garanzia rappresentano Parte_1
fatti inidonei all'insorgenza di una responsabilità contrattuale nei confronti di
[...]
Pt_1
L'affermazione dell'appellante, per cui i contratti andrebbero unitariamente considerati – in ragione del fatto che, dal punto di vista di la prestazione Parte_1
di idonea fideiussione sarebbe stata condicio sine qua non per la conclusione dell'accordo e il versamento della somma di euro 100.000 a – non CP_3
porta a qualificare quale mediatore, poiché come già s'è detto: a) agì CP_1 CP_1
su incarico di e ciò già esclude che possa discorrersi di mediazione;
CP_3
b) , legale rappresentante di ha dichiarato al giudice penale Persona_1 Parte_1
12 che per loro era il rappresentante di e pertanto non un CP_1 Parte_3
mediatore ( io non l'ho conosciuto, per noi era il responsabile di questa CP_1 [...]
, noi eravamo seduti nel nostro ufficio, già un paio di giorni prima ci è Pt_3
arrivata una bozza di questa garanzia…”: esame reso all'udienza del 5 febbraio
2019); c) per quanto indispensabile per che non avrebbe altrimenti Parte_1
corrisposto la somma di euro 100.000 a la fideiussione rimaneva un CP_3
negozio unilaterale o, al più, un negozio bilaterale concluso da con CP_3
Parte_3
Poiché era beneficiaria del negozio di garanzia, ma non era la contraente, Parte_1
cade la tesi per cui ne avrebbe “mediato” la conclusione anche a favore di CP_1
assumendo nei confronti della stessa la responsabilità di cui all'art. 1759, Parte_1
2° co., c.c.
E' superfluo aggiungere che la falsità della polizza fideiussoria rimane una mera asserzione dell'attrice, in quanto non è stata accertata in alcuna sede giudiziaria: né nel processo civile svoltosi davanti al Tribunale di BO (a seguito del disconoscimento di non produsse l'originale del Parte_3 Parte_1
documento, impedendone la verificazione, sicché la relativa istanza venne dichiarata inammissibile [v. pag. 12 della sent. n. 57/2016]), né nel processo penale
(il giudice penale del Tribunale di BO, dopo l'assunzione di testimonianze, da cui si ricava che non riuscì ad escutere la garanzia da e Parte_1 Parte_3
non anche che la polizza fosse falsa, dichiarò che il reato era estinto per prescrizione [v. sent. n. 819/2020]).
2. Occorre a questo punto anteporre l'esame del terzo motivo di appello, con cui sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di Parte_1
condanna al risarcimento del danno, formulata a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la condotta di era stata illecita e delittuosa: si sarebbe concretizzata nel concorso nel CP_1
13 delitto di truffa contrattuale posto in essere da , legale rappresentante di CP_4 [...]
come risultava dal capo di imputazione formulato nel procedimento CP_3
penale a loro carico.
L'appellante afferma di avere evidenziato che: i) dopo la stipula Controparte_3
della lettera d'intenti e il pagamento di euro 100.000,00, si era resa gravemente inadempiente nei confronti di anche tacendo che era stata esercitata nei Parte_1
suoi confronti azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la revoca dell'acquisto dell'edificio oggetto del diritto di superficie;
ii) aveva preteso Controparte_3
l'immediato versamento del primo acconto di euro 100.000; iii) su richiesta CP_1
di e quindi per conto di aveva dato incarico a CP_4 Controparte_3 Parte_3
perché emettesse la polizza fideiussoria di cui egli stesso trasmise poi la
[...]
bozza e l'integrazione, su carta intestata e timbrata dalla finanziaria, a iv) Parte_1
aveva dichiarato di avere versato a la cauzione di euro 3.000 CP_4 Parte_3
prevista dalla fideiussione;
v) aveva disconosciuto la sottoscrizione della Parte_3
polizza fideiussoria, negando anche di aver mai percepito il premio relativo;
vi) non era più riuscita a contattare vii) come confermato Parte_1 CP_1 CP_1
dallo stesso e dai testimoni escussi nel procedimento penale, aveva intrattenuto rapporti commerciali e di amicizia con . CP_4
Per l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare tali elementi presuntivi e dichiarare che la condotta di era stata illecita, poiché con artifizi e raggiri CP_1
aveva procurato una falsa polizza fideiussoria, creando l'apparenza di una genuina
(carta intestata, timbro e firma della società garante), così inducendo a Parte_1
concludere l'affare e a versare la somma di euro 100.000.
La società appellante desume ulteriore conferma della responsabilità di dalla CP_1
circostanza che questi, in pendenza del procedimento penale a suo carico, aveva venduto tutti i beni immobili per sottrarli all'azione esecutiva di tanto da Parte_1
convincere il Tribunale di Treviso ad accogliere, con sentenza n. 936/2022 (poi confermata con sentenza n. 1410/2023 della Corte di Appello di Venezia), l'azione
14 revocatoria esperita da accertando sia la responsabilità di sia il Parte_1 CP_1
nesso di causalità tra la sua condotta e il danno subìto da Parte_1
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere sufficientemente provato l'illecito aquiliano a carico di e onerare quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c, di CP_1
fornire la prova contraria, e ciò anche in ossequio all'orientamento giurisprudenziale per cui, ove l'illecito configuri astrattamente un reato, il giudice civile può accertarlo incidenter tantum per mezzo degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile e quindi della regola del “più probabile che non”.
Il motivo è infondato.
Tutte le argomentazioni dell'appellante danno per presupposto un fatto che, al contrario, non può ritenersi minimamente dimostrato: la falsità della sottoscrizione della fideiussione di Parte_3
Il Tribunale ha evidenziato che “È mancata l'allegazione, prima ancora che la prova, degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, in special modo, del fatto doloso o colposo ascritto al convenuto. Gli artifici e raggiri ipotizzati nel processo penale a sostegno dell'imputazione per il delitto di truffa non hanno trovato alcuna conferma né in quella sede né nella presente. E va rimarcato che nemmeno è stata mai acclarata la falsità della polizza fideiussoria, della quale è stata semplicemente ritenuta la non utilizzabilità nel processo promosso dall'attrice nei confronti di stante l'inammissibilità dell'istanza di verificazione Parte_3
proposta dall'attrice (che ragionevolmente avrebbe potuto produrre l'originale del documento) a seguito del disconoscimento operato”.
Come già detto al punto che precede, in mancanza dell'originale del documento, che non volle o non fu in grado di esibire, il Tribunale di BO non ha Parte_1
compiuto alcun accertamento sull'autenticità della sottoscrizione. Il solo disconoscimento di interessata a negare la sussistenza del debito, Parte_3
non è ovviamente sufficiente a dimostrare la falsità della polizza fideiussoria.
15 Tale accertamento non è stato compiuto nel procedimento penale e, davanti al
Tribunale di Treviso, l'ha considerato, erroneamente, come un fatto Parte_1
acquisito, non bisognoso di prova.
Pertanto, l'appellante ha dato per assodato un fatto bisognoso di dimostrazione, ossia la falsità della polizza.
Nel procedimento penale neppure è stata accertata la commissione di un reato di truffa e tantomeno la responsabilità di CP_1
Il processo – come s'è detto – si è concluso con sentenza di non luogo a provvedere per estinzione del reato in conseguenza del decorso del termine di prescrizione, preceduta dalla revoca della costituzione di parte civile di Parte_1
Delle testimonianze rese nel corso di detto procedimento penale non emerge minimamente la prova della falsità della polizza e si desume che si limitò a CP_1
trasmettere a e a quanto ricevuto da Parte_1 Controparte_3 Parte_3
Ciò che al più risulta dalle testimonianze assunte è che non verificò la Parte_1
bontà della fideiussione prima di compiere il pagamento e non prese contatti con
Il testimone collaboratore di ha Parte_3 Testimone_1 Parte_1
affermato che, pur non avendo mai incontrato si sarebbero fidati del fatto CP_1
che sul documento vi era il timbro di da loro già conosciuta. Non si Parte_3
preoccuparono perciò di ottenere un riscontro dal garante. Lo stesso ha dichiarato
, legale rappresentante di ed anche il dipendente Persona_1 Parte_1 [...]
ha dichiarato di non avere mai conosciuto Testimone_2 CP_1
Quindi, l'appellato non partecipò alla trattativa tra e Parte_1 Controparte_3
che portò alla conclusione della lettere di intenti del 26 gennaio 2012.
Anche volendo ipotizzare, per mera completezza di ragionamento, che la polizza fosse falsa, difetterebbe comunque la prova che abbia partecipato alla CP_1
falsificazione o abbia concorso alla truffa che avrebbe commesso Controparte_3
a danno della controparte contrattuale.
16 Allo stesso modo manca la prova che fosse a conoscenza o si potesse CP_1
rendere conto che il documento non era firmato dal rappresentante della società garante. Se infatti la copia della polizza, che egli inoltrò a e a Controparte_3
gli giunse da – il che non può escludersi –, non aveva Parte_1 Parte_3
ragione di dubitare della sua genuinità allo stesso modo in cui non ne dubitò
[...]
che era la principale interessata (e – lo si ripete – non aveva assunto Pt_1 CP_1
alcun obbligo nei confronti di tantomeno l'obbligo di compiere verifiche Parte_1
sull'autenticità della sottoscrizione).
Privo di valore presuntivo di una partecipazione a un'ipotetica truffa è il fatto che abbia venduto propri beni immobili nel timore che potessero essere aggrediti CP_1
da Irrilevante è perciò la sentenza del Tribunale di Treviso n. 936/2022 Parte_1
(confermata dalla sentenza n. 1410/2023 di questa Corte), che non contiene un accertamento di responsabilità di CP_1
In definitiva, difetta sia la prova del fatto materiale necessario per integrare l'illecito civile ex art. 2043 c.c. (l'effettiva falsità della fideiussione), sia la prova della partecipazione di all'ipotetica falsificazione e dell'elemento CP_1
soggettivo dell'illecito.
3. Con il secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
rigettato la domanda proposta nei confronti di negando Controparte_2
l'applicabilità delle norme sulla mediazione creditizia e dell'art. 128 nonies t.u.b., e quindi concludendo per l'esclusione della responsabilità della società convenuta.
L'appellante afferma che il Tribunale sarebbe giunto a conclusioni diverse se avesse tenuto conto dei documenti di causa. Poiché, infatti, l'art. 128 nonies, comma 4°, t.u.b., prevede che “gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate”, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerlo applicabile alla
17 società convenuta in ragione del suo oggetto sociale, che includeva la mediazione creditizia, e quindi riconoscerne la responsabilità per il danno dedotto in causa.
Tale responsabilità, secondo la società appellante, sarebbe comunque discesa dall'applicazione delle norme generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1228 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2049 c.c.), con la conseguenza che
[...]
avvalendosi dell'attività di avrebbe dovuto Controparte_2 CP_1
sopportarne anche i rischi derivanti.
Il motivo è infondato.
Escluso che abbia agito quale mediatore o abbia commesso un fatto illecito, CP_1
deve escludersi altresì la responsabilità ex art. 1228 o art. 2049 c.c. in capo alla società da lui amministrata (è inapplicabile l'art. Controparte_2
128 nonies t.u.b. poiché la fideiussione, quale contratto di garanzia, non rientra nella disciplina della mediazione creditizia, e peraltro non è dipendente o CP_1
collaboratore della società, ma il suo legale rappresentante e amministratore).
4. Il quarto motivo di appello di è privo di autonomia. Parte_1
La regolamentazione delle spese processuali è impugnata sul presupposto che la domanda risarcitoria fosse da accogliere. Pertanto, la conferma del rigetto della domanda impedisce una diversa regolamentazione delle spese di lite.
5. L'appello incidentale condizionato di con cui ripropone le eccezioni CP_1
preliminari di merito sulle quali il Tribunale, pur rigettando la pretesa attorea, non si è pronunciato, rimane assorbito dal rigetto dell'appello principale.
6. Rimane parimenti assorbito l'appello incidentale di Controparte_2
con cui lamenta che non sia stata esaminata l'eccezione di prescrizione
[...]
dell'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale, pur da essa sollevata in primo grado.
18 Anche tale appello, per come formulato, deve intendersi condizionato all'accoglimento di quello principale, rimanendo perciò assorbito dal rigetto dell'appello principale.
7. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 739/2021 pronunciata dal Tribunale di Treviso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando, in ragione della bassa complessità del giudizio, i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1677/2023 r.g. promossa da (appellante Parte_1
principale) nei confronti di e CP_1 Controparte_2
(appellati e appellanti incidentali), così ha deciso:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1287/2023
del Tribunale di Treviso;
2) dichiara assorbiti gli appelli incidentali;
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali Parte_1
del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante
[...]
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1
già corrisposto.
19 Venezia, 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1677/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(p.iva ) con sede legale in Brunico (BZ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Meinhard Durnwalder del foro di BO e con domicilio eletto in Treviso presso lo studio dell'avv. Fabio
Pellegatti
(appellante principale)
contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._1
Frau del foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
GL NE (Tv)
(appellato e appellante incidentale)
e contro
1 p. iva ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in GL NE (Tv), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Valter Beraldo e Giovanni Beraldo del foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza
n. 1287/2023 del 18.07.2023 del Tribunale ordinario di Treviso,
1) accertare e dichiarare che il signor e/o la società CP_1 Controparte_2
e/o entrambi in solido sono responsabili del danno patrimoniale
[...]
subìto dalla pari a €uro 100.000,00, o quella maggiore o minore somma Pt_1
ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare il signor e/o la società CP_1 Controparte_2
e/o entrambi in solido al risarcimento del danno patrimoniale subìto
[...]
dalla pari a €uro 100.000,00, o quella maggiore o minore somma ritenuta Pt_1
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) in ogni caso: con condanna del signor e/o della società CP_1 [...]
e/o di entrambi in solido alla rifusione delle spese, Controparte_2
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre CAP ed IVA ed oltre alle successive occorrende.
In via istruttoria, insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie così come formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. del
13.07.2022 e del 02.09.2022.
per l'appellato e appellante incidentale CP_1
2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
nel merito:
- in via principale: rigettare tutti i motivi di appello proposti da in Parte_1
quanto inammissibili e/o, comunque, infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata n.
1287/2023 resa dal Tribunale di Treviso in data 18.07.2023, notificata in data
20.07.2023 dall'appellato CP_1
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello, accogliersi l'appello incidentale formulato dall'esponente e per
l'effetto rigettarsi in ogni caso l'impugnazione atteso il difetto di legittimazione passiva del concludente e l'intervenuta prescrizione del diritto;
- in via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze tutte richieste, nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso (R.G.
799/2022), con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del 13.07.2022, opponendosi a quelle formulate da parte attrice per i motivi tutti dedotti con la memoria ex art. 183 co. 6
n. 3 del 02.09.2022.
- in ogni caso: con rifusione integrale di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
per l'appellata e appellante incidentale Controparte_2
nel merito: rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Pt_1
in diritto e non provato;
In via di appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale, come formulato dall'appellata sub n. 5 dell'atto di citazione d'appello, afferente il mancato esame della questione preliminare di prescrizione dell'azione aquiliana.
Con rifusione integrale delle spese di lite.
3 In via subordinata istruttoria: [omissis]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 maggio - 4 giugno 2020, conveniva, Parte_1
davanti al Tribunale di BO, , chiedendone la condanna al Parte_2
pagamento di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
La società attrice deduceva di avere sottoscritto con il 26 gennaio Controparte_3
2012, una lettera di intenti per la costituzione di diritto di superficie (in favore di su alcuni immobili di proprietà di in cui sarebbe stato Parte_1 Controparte_3
installato un impianto fotovoltaico. Al punto c) dell'art. 2 della lettera era previsto che anticipasse spese per la sistemazione delle coperture dei fabbricati e che Pt_1
s'impegnasse a fornire garanzia bancaria e/o finanziaria per l'importo CP_3
di euro 100.000,00, ricevuto con la firma della lettera di intenti. Era consegnato l'atto di fideiussione n. F01070612001PD di di pari importo. Parte_3
In seguito, lamentando gravi inadempimenti di l'aveva CP_3 Parte_1
convenuta davanti al Tribunale di BO, unitamente alla garante Parte_3
chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 100.000,00. La società finanziaria, costituendosi in giudizio, aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'atto di fideiussione, tanto che il procedimento si era concluso con la condanna della sola Quest'ultima, tuttavia, nulla aveva corrisposto ed era CP_3
dichiarata fallita, il 24 gennaio 2019, con sentenza del Tribunale di Udine.
La società attrice assumeva che del danno sofferto fosse responsabile CP_1
il quale aveva personalmente seguito la procedura di concessione della
[...]
fideiussione da parte di agendo come mediatore, assumendo i relativi Parte_3
obblighi di legge, tra cui quello di controllare, ai sensi dell'art. 1759 comma 2 c.c.,
l'autenticità della fideiussione da lui trasmessa via mail. In ogni caso, era CP_1
responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'attrice narrava poi che, a seguito di querela sporta da (legale rappresentante di ), Persona_1 Pt_1 CP_1 CP_4
[. (legale rappresentante di e (legale
[...] CP_3 Controparte_5
rappresentante di erano stati imputati del delitto di cui agli artt. 110 e Parte_3
640 c.p. per avere, in concorso tra loro, indotto in errore al momento della Pt_1
sottoscrizione della lettera di intenti e dell'accettazione della garanzia fideiussoria correlata al versamento del primo acconto di euro 100.000,00. Il processo penale, tuttavia, si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato e con la revoca della costituzione di parte civile di . Pt_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di BO in favore di quello di Treviso, la prescrizione dell'azione extracontrattuale, la carenza della propria legittimazione passiva, essendo stato evocato in giudizio quale legale rappresentante di Controparte_2
alla quale, eventualmente, si sarebbero dovute riferire le condotte contestate e chiedendo, nel merito, il rigetto delle le domande attoree in quanto infondate, non avendo egli svolto attività di mediazione, né commesso alcun illecito.
La società attrice chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
la quale si costituiva eccependo l'incompetenza del Controparte_2
Tribunale di BO in favore di quello di Treviso e chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto nulle, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il Tribunale di BO, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti convenute, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Treviso e condannava alla rifusione delle Pt_1
spese di lite a favore dei convenuti.
riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Treviso, chiedendo la Parte_1
condanna in solido di e al risarcimento CP_1 Controparte_2
del danno, quantificato nell'ammontare di euro 100.000,00, causato dalla condotta di che, quale mediatore, avrebbe avuto dovuto verificare l'autenticità CP_1
della fideiussione. Di ciò avrebbe dovuto rispondere anche Controparte_6
[. , ai sensi dell'art. 128 nonies t.u.b., trattandosi di danno causato
[...]
nell'esercizio dell'attività da soggetto inquadrabile tra dipendenti e collaboratori.
Nel giudizio così riassunto si costituivano e , CP_1 Controparte_2
ribadendo le conclusioni già formulate davanti al giudice di BO.
La causa era decisa con sentenza n. 1287/2023 del 18 luglio 2023. Il Tribunale di
Treviso rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione, in Parte_1
favore dei convenuti, delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava che lo svolgimento dei fatti, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle testimonianze rese nel processo penale a carico di (legale rappresentante di e CP_1 CP_4 CP_3
(legale rappresentante di , conclusosi con sentenza di Controparte_5 Parte_3
non doversi procedere per estinzione del reato, portava a escludere tanto la responsabilità contrattuale quanto quella extracontrattuale dei convenuti. L'atto fideiussorio – consegnato da a al momento della sottoscrizione CP_3 Pt_1
della lettera di intenti del 26 gennaio 2012, contestualmente al ricevimento dell'assegno di euro 100.000 – era stato trasmesso il 22 gennaio 2012, su carta intestata di e ancora privo di sottoscrizioni, da (tramite l'indirizzo Parte_3 CP_1
di posta elettronica a (legale Email_1 CP_4
rappresentante di e da questi inoltrato il giorno seguente a Controparte_3
(legale rappresentante di (doc. 10 attoreo). Il 25 gennaio 2012, Per_1 Parte_1
aveva inviato a entrambi, su richiesta di e dall'indirizzo di posta CP_1 CP_4
elettronica copia del medesimo Email_2
documento, ma riportante il timbro e la sottoscrizione di (doc. 11 Parte_3
attoreo). Il giorno seguente, aveva inviato a l'integrazione da questi CP_1 Per_1
richiesta, che riferiva espressamente la fideiussione alla lettera di intenti (doc. 12 attoreo).
Il Tribunale escludeva la responsabilità contrattuale dei convenuti poiché l'affare tra e era stato già concluso prima del loro intervento. si Pt_1 CP_3 CP_1
6 era limitato a dare incarico a su richiesta di , e a redigere la bozza Parte_3 CP_4
della polizza fideiussoria e la successiva integrazione, poi inoltrate, sempre su richiesta di , a . CP_4 Pt_1
Escluso che i convenuti avessero avuto un ruolo nella conclusione del contratto principale, non avendo messo in relazione le parti, il giudice riteneva che l'attività di potesse, eventualmente, ritenersi di mediazione in riferimento alla CP_1
stipulazione della polizza fideiussoria che, però, non vedeva come parte Pt_1
contraente ma, soltanto, come beneficiaria di quello che – proprio perché stipulato dal debitore ( con la finanziaria ( in favore della CP_3 Parte_3
beneficiaria ( ) – doveva considerarsi contratto a favore di terzo. Pt_1
In ragione della funzione di garanzia del contratto, il giudice riteneva inapplicabili le norme sulla mediazione creditizia e l'art. 128 nonies t.u.b., invocato dall'attrice a sostegno della domanda nei confronti di , che avrebbe Controparte_2
dovuto, secondo la tesi prospettata, rispondere dell'attività di quale soggetto CP_1
inquadrabile tra i suoi dipendenti e collaboratori. Quanto alla responsabilità aquiliana di mancava la prova degli elementi costitutivi dell'illecito e, in CP_1
particolare, del fatto doloso o colposo del convenuto, la cui condotta non era caratterizzata dagli artifizi e raggiri prospettati nel processo penale. Al contrario, il
Tribunale riteneva che l'attrice non si fosse prodigata con diligenza per accertare la regolarità della fideiussione, facendo affidamento – irragionevolmente, in assenza di precedenti rapporti professionali tra le parti – sulla genuinità delle informazioni avute per il tramite del convenuto.
Col rigettare le domande attoree, il tribunale condannava alla rifusione, in Pt_1
favore dei convenuti, delle spese processuali, liquidate in euro 9.178,00 per ciascuno a titolo di compenso, oltre accessori di legge.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva tempestivo appello formulando Parte_1
quattro motivi di impugnazione: i) il Tribunale, violando o falsamente applicando gli artt. 1754 e ss. c.c. e non valutando correttamente le prove in relazione agli artt.
7 2712 c.c. e 244 e ss. c.p.c., aveva erroneamente escluso il ruolo di mediatori dei convenuti, i quali avevano messo in relazione le parti ai fini della conclusione dell'affare e del perfezionamento del contratto di fideiussione: sussisteva pertanto la loro responsabilità contrattuale;
ii) il Tribunale aveva violato o falsamente applicato gli artt. 128 nonies t.u.b., 1228, 2049 e 2055 c.c., valutando le prove in maniera errata o insufficiente ai sensi degli artt. 244 e ss. c.p.c., così rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della
[...]
sull'erroneo assunto che la stipulazione della polizza fideiussoria Controparte_2
non fosse soggetta alle norme sulla mediazione creditizia e all'art. 128 nonies t.u.b.;
iii) il Tribunale aveva violato o falsamente applicato gli artt. 2043, 2697 e 2729 c.c., in relazione alla regola probatoria del “più probabile che non” e aveva valutato erroneamente le prove, rigettando la domanda attorea fondata sul titolo extracontrattuale ossia sul fatto illecito/delittuoso; iv) il Tribunale, in conseguenza dell'erroneità della pronuncia, aveva ingiustamente condannato la società attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, perché CP_1
infondato in fatto e in diritto, e la conferma dell'impugnata sentenza. Formulava, altresì, appello incidentale condizionato, riproponendo le eccezioni preliminari di merito sollevate in primo grado e non decise dal giudice, ovvero il difetto di legittimazione passiva e il decorso del termine di prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
e riproponendo, mediante appello incidentale, l'eccezione di prescrizione dell'azione per responsabilità aquiliana, già formulata in primo grado e non decisa dal Tribunale.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
8 e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Occorre preliminarmente rilevare che le istanze istruttorie dell'appellante, il quale richiama quelle formulate con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., vertono su circostanze documentali, non contestate o irrilevanti. Esse comunque non offrono una ricostruzione della vicenda diversa da quella compiuta dal giudice trevigiano, secondo cui “i fatti rilevanti ai fini del giudizio possono essere ricostruiti nei termini che seguono sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle testimonianze rese nel processo penale n. 400/2018 r.g. Tribunale di
BO (per queste ultime, per comodità di esposizione, si farà riferimento ai documenti 22 e 23 del fascicolo attoreo)” (pag. 8 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Ed invero l'appellante vorrebbe provare che in qualità di general CP_1
manager della di GL, ha inoltrato al Controparte_2
signor a mezzo e-mail il fac- CP_4 Email_1
simile di un atto di fideiussione, redatto su carta intestata della ; Parte_3
che “in data 23.01.2012 il signor ha girato la medesima CP_4
comunicazione e-mail dd. 22.01.2012 alla per consentire alla stessa di Parte_1
prendere visione dell'atto di fideiussione, affermando, peraltro, di aver già versato il relativo premio pari ad €uro 3.000,00”, che “in data 25.01.2012 il signor CP_1
ha anticipato direttamente alla a mezzo e-mail
[...] Parte_1
copia dell'atto di fideiussione n. Email_2
F01070612001PD pari ad €uro 100.000,00, comprensiva della firma e del timbro della , che “nella stessa data del 25.01.2012 la ha Parte_3 Parte_1
richiesto al signor l'integrazione dell'atto di fideiussione con un CP_4
riferimento alla lettera d'intenti che intendeva stipulare con la Controparte_3
e che “con e-mail 26.01.2012 il Email_3
9 signor ha inoltrato alla l'integrazione dell'atto di CP_1 Parte_1
fideiussione così come richiesta da quest'ultima, comprensiva della firma e del timbro della . Parte_3
Si tratta dei medesimi fatti esaminati dal Tribunale, mentre i rimanenti capitoli di prova narrano le vicende processuali (capitoli nn. 13 e ss.) o demandano ai testimoni giudizi (capitoli nn. 10, 11 e 12).
Le istanze istruttorie non sono pertanto ammissibili.
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura il rigettato della domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale del mediatore: il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso che i convenuti avessero messo in relazione le parti, agendo come mediatori. L'affare, di cui alla lettera di intenti, non era stato concluso prima del loro intervento nella vicenda. Secondo l'appellante, poi, il giudice, pur ritenendo che avesse svolto il ruolo di mediatore CP_1
relativamente alla polizza fideiussoria, avrebbe erroneamente qualificato il relativo contratto come a favore di terzo, di cui la beneficiaria non sarebbe stata Parte_1
parte né formale né sostanziale. Il Tribunale avrebbe invece dovuto riconoscere che l'intervento dei mediatori riguardava un'unica operazione complessa, nella quale la costituzione del diritto di superficie (mediatore l'arch. ) e la stipulazione Per_2
della garanzia fideiussoria (mediatore confluivano in maniera inscindibile CP_1
nella lettera di intenti del 26 gennaio 2012, dovendosi intendere la prestazione di garanzia da parte di quale condizione indispensabile perché Controparte_3 Pt_1
concludesse l'accordo e versasse la somma di euro 100.000 a Ciò CP_3
sarebbe emerso dalle testimonianze rese nel procedimento penale n. 400/2018 r.g.
Tribunale di BO, che il giudice aveva invece ignorato.
L'attività di mediazione di si sarebbe concretizzata, sempre secondo CP_1
l'appellante, nel dare incarico a , su richiesta di per Parte_3 CP_4
conto di affinché emettesse la polizza fideiussoria e nell'inviarne la CP_3
bozza e la successiva integrazione, redatte su carta intestata e col timbro della stessa
10 a e . Così facendo, avrebbe compiuto attività Parte_3 CP_4 Pt_1 CP_1
prodromica alla stipula della lettera di intenti del 26 gennaio 2012 e al versamento di euro 100.000 da a rendendosi responsabile, secondo il Pt_1 CP_3
principio di causalità adeguata, del danno subito dalla società appellante.
La società appellante si duole, poi, che il giudice, pur avendo riconosciuto il ruolo di nel perfezionamento (apparente) della fideiussione, abbia ritenuto che CP_1
non fosse parte di quell'accordo, riconducendolo alla fattispecie del contratto Pt_1
a favore di terzo. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare il ruolo di quale CP_1
mediatore e assoggettarlo alla relativa disciplina, e quindi applicare l'art. 1759 c.c., che obbliga a comunicare alle parti le circostanze che possono influire sulla conclusione dell'affare, quale era sicuramente la non autenticità dell'assicurazione fideiussoria dallo stesso trasmessa a , emersa in seguito al disconoscimento Pt_1
della sottoscrizione da parte della finanziaria Parte_3
Il motivo è infondato.
E' certo, in quanto narrato dalla stessa appellante, che non fu a mettere in CP_1
contatto le parti per la conclusione dell'affare, consistente nella costituzione di diritto di superficie su immobili di affinché vi potesse Controparte_3 Parte_1
installare un impianto fotovoltaico.
E' altrettanto incontestato che fu a richiedere ad di Controparte_3 CP_1
interessarsi per l'ottenimento della fideiussione.
Dunque, non è stata svolta un'attività di mediazione, bensì ha agito su CP_1
incarico di Controparte_3
La ricostruzione dell'appellante, che discorre di negozio complesso, è artificiosa e non trova riscontro nei documenti. L'unico contratto, programmato da CP_3
e da era quello descritto nella lettera d'intenti, mentre la
[...] Parte_1
fideiussione serviva a garantire la restituzione della somma di denaro corrisposta a in caso di suo inadempimento. Controparte_3
11 Il solo affare, di cui si può parlare, è perciò quello indicato nella lettera di intenti, avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie in favore di Parte_1
sugli immobili di proprietà di per la realizzazione di un impianto Controparte_3
fotovoltaico, alla cui sottoscrizione le parti sono giunte grazie all'intervento dell'architetto Francesca Spanghero, e non di La prestazione della CP_1
garanzia fideiussoria era un'obbligazione accessoria a carico di Il Controparte_3
reperimento del fideiussore riguardava la quale si rivolse ad Controparte_3
Quest'ultimo ha perciò agito come mandatario di non CP_1 Controparte_3
assumendo alcun impegno nei confronti di Non può giungersi a diversa Parte_1
conclusione solo perché il documento della fideiussione venne materialmente inviato ad da il quale – si ribadisce – agiva quale incaricato di Pt_1 CP_1 [...]
CP_3
Poiché né ha agito come mediatore (tantomeno nei confronti di CP_1 [...]
né ha assunto verso alcun obbligo contrattuale, non può Pt_1 Controparte_3
sostenersi che egli, per non avere controllato l'autenticità della fideiussione o meglio della sottoscrizione su di essa apposta, sia inadempiente nei confronti di
Parte_1
In definitiva, l'avere messo in contatto e e Controparte_3 Parte_3
l'avere inoltrato, anche a il testo del negozio di garanzia rappresentano Parte_1
fatti inidonei all'insorgenza di una responsabilità contrattuale nei confronti di
[...]
Pt_1
L'affermazione dell'appellante, per cui i contratti andrebbero unitariamente considerati – in ragione del fatto che, dal punto di vista di la prestazione Parte_1
di idonea fideiussione sarebbe stata condicio sine qua non per la conclusione dell'accordo e il versamento della somma di euro 100.000 a – non CP_3
porta a qualificare quale mediatore, poiché come già s'è detto: a) agì CP_1 CP_1
su incarico di e ciò già esclude che possa discorrersi di mediazione;
CP_3
b) , legale rappresentante di ha dichiarato al giudice penale Persona_1 Parte_1
12 che per loro era il rappresentante di e pertanto non un CP_1 Parte_3
mediatore ( io non l'ho conosciuto, per noi era il responsabile di questa CP_1 [...]
, noi eravamo seduti nel nostro ufficio, già un paio di giorni prima ci è Pt_3
arrivata una bozza di questa garanzia…”: esame reso all'udienza del 5 febbraio
2019); c) per quanto indispensabile per che non avrebbe altrimenti Parte_1
corrisposto la somma di euro 100.000 a la fideiussione rimaneva un CP_3
negozio unilaterale o, al più, un negozio bilaterale concluso da con CP_3
Parte_3
Poiché era beneficiaria del negozio di garanzia, ma non era la contraente, Parte_1
cade la tesi per cui ne avrebbe “mediato” la conclusione anche a favore di CP_1
assumendo nei confronti della stessa la responsabilità di cui all'art. 1759, Parte_1
2° co., c.c.
E' superfluo aggiungere che la falsità della polizza fideiussoria rimane una mera asserzione dell'attrice, in quanto non è stata accertata in alcuna sede giudiziaria: né nel processo civile svoltosi davanti al Tribunale di BO (a seguito del disconoscimento di non produsse l'originale del Parte_3 Parte_1
documento, impedendone la verificazione, sicché la relativa istanza venne dichiarata inammissibile [v. pag. 12 della sent. n. 57/2016]), né nel processo penale
(il giudice penale del Tribunale di BO, dopo l'assunzione di testimonianze, da cui si ricava che non riuscì ad escutere la garanzia da e Parte_1 Parte_3
non anche che la polizza fosse falsa, dichiarò che il reato era estinto per prescrizione [v. sent. n. 819/2020]).
2. Occorre a questo punto anteporre l'esame del terzo motivo di appello, con cui sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di Parte_1
condanna al risarcimento del danno, formulata a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la condotta di era stata illecita e delittuosa: si sarebbe concretizzata nel concorso nel CP_1
13 delitto di truffa contrattuale posto in essere da , legale rappresentante di CP_4 [...]
come risultava dal capo di imputazione formulato nel procedimento CP_3
penale a loro carico.
L'appellante afferma di avere evidenziato che: i) dopo la stipula Controparte_3
della lettera d'intenti e il pagamento di euro 100.000,00, si era resa gravemente inadempiente nei confronti di anche tacendo che era stata esercitata nei Parte_1
suoi confronti azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la revoca dell'acquisto dell'edificio oggetto del diritto di superficie;
ii) aveva preteso Controparte_3
l'immediato versamento del primo acconto di euro 100.000; iii) su richiesta CP_1
di e quindi per conto di aveva dato incarico a CP_4 Controparte_3 Parte_3
perché emettesse la polizza fideiussoria di cui egli stesso trasmise poi la
[...]
bozza e l'integrazione, su carta intestata e timbrata dalla finanziaria, a iv) Parte_1
aveva dichiarato di avere versato a la cauzione di euro 3.000 CP_4 Parte_3
prevista dalla fideiussione;
v) aveva disconosciuto la sottoscrizione della Parte_3
polizza fideiussoria, negando anche di aver mai percepito il premio relativo;
vi) non era più riuscita a contattare vii) come confermato Parte_1 CP_1 CP_1
dallo stesso e dai testimoni escussi nel procedimento penale, aveva intrattenuto rapporti commerciali e di amicizia con . CP_4
Per l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare tali elementi presuntivi e dichiarare che la condotta di era stata illecita, poiché con artifizi e raggiri CP_1
aveva procurato una falsa polizza fideiussoria, creando l'apparenza di una genuina
(carta intestata, timbro e firma della società garante), così inducendo a Parte_1
concludere l'affare e a versare la somma di euro 100.000.
La società appellante desume ulteriore conferma della responsabilità di dalla CP_1
circostanza che questi, in pendenza del procedimento penale a suo carico, aveva venduto tutti i beni immobili per sottrarli all'azione esecutiva di tanto da Parte_1
convincere il Tribunale di Treviso ad accogliere, con sentenza n. 936/2022 (poi confermata con sentenza n. 1410/2023 della Corte di Appello di Venezia), l'azione
14 revocatoria esperita da accertando sia la responsabilità di sia il Parte_1 CP_1
nesso di causalità tra la sua condotta e il danno subìto da Parte_1
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere sufficientemente provato l'illecito aquiliano a carico di e onerare quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c, di CP_1
fornire la prova contraria, e ciò anche in ossequio all'orientamento giurisprudenziale per cui, ove l'illecito configuri astrattamente un reato, il giudice civile può accertarlo incidenter tantum per mezzo degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile e quindi della regola del “più probabile che non”.
Il motivo è infondato.
Tutte le argomentazioni dell'appellante danno per presupposto un fatto che, al contrario, non può ritenersi minimamente dimostrato: la falsità della sottoscrizione della fideiussione di Parte_3
Il Tribunale ha evidenziato che “È mancata l'allegazione, prima ancora che la prova, degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, in special modo, del fatto doloso o colposo ascritto al convenuto. Gli artifici e raggiri ipotizzati nel processo penale a sostegno dell'imputazione per il delitto di truffa non hanno trovato alcuna conferma né in quella sede né nella presente. E va rimarcato che nemmeno è stata mai acclarata la falsità della polizza fideiussoria, della quale è stata semplicemente ritenuta la non utilizzabilità nel processo promosso dall'attrice nei confronti di stante l'inammissibilità dell'istanza di verificazione Parte_3
proposta dall'attrice (che ragionevolmente avrebbe potuto produrre l'originale del documento) a seguito del disconoscimento operato”.
Come già detto al punto che precede, in mancanza dell'originale del documento, che non volle o non fu in grado di esibire, il Tribunale di BO non ha Parte_1
compiuto alcun accertamento sull'autenticità della sottoscrizione. Il solo disconoscimento di interessata a negare la sussistenza del debito, Parte_3
non è ovviamente sufficiente a dimostrare la falsità della polizza fideiussoria.
15 Tale accertamento non è stato compiuto nel procedimento penale e, davanti al
Tribunale di Treviso, l'ha considerato, erroneamente, come un fatto Parte_1
acquisito, non bisognoso di prova.
Pertanto, l'appellante ha dato per assodato un fatto bisognoso di dimostrazione, ossia la falsità della polizza.
Nel procedimento penale neppure è stata accertata la commissione di un reato di truffa e tantomeno la responsabilità di CP_1
Il processo – come s'è detto – si è concluso con sentenza di non luogo a provvedere per estinzione del reato in conseguenza del decorso del termine di prescrizione, preceduta dalla revoca della costituzione di parte civile di Parte_1
Delle testimonianze rese nel corso di detto procedimento penale non emerge minimamente la prova della falsità della polizza e si desume che si limitò a CP_1
trasmettere a e a quanto ricevuto da Parte_1 Controparte_3 Parte_3
Ciò che al più risulta dalle testimonianze assunte è che non verificò la Parte_1
bontà della fideiussione prima di compiere il pagamento e non prese contatti con
Il testimone collaboratore di ha Parte_3 Testimone_1 Parte_1
affermato che, pur non avendo mai incontrato si sarebbero fidati del fatto CP_1
che sul documento vi era il timbro di da loro già conosciuta. Non si Parte_3
preoccuparono perciò di ottenere un riscontro dal garante. Lo stesso ha dichiarato
, legale rappresentante di ed anche il dipendente Persona_1 Parte_1 [...]
ha dichiarato di non avere mai conosciuto Testimone_2 CP_1
Quindi, l'appellato non partecipò alla trattativa tra e Parte_1 Controparte_3
che portò alla conclusione della lettere di intenti del 26 gennaio 2012.
Anche volendo ipotizzare, per mera completezza di ragionamento, che la polizza fosse falsa, difetterebbe comunque la prova che abbia partecipato alla CP_1
falsificazione o abbia concorso alla truffa che avrebbe commesso Controparte_3
a danno della controparte contrattuale.
16 Allo stesso modo manca la prova che fosse a conoscenza o si potesse CP_1
rendere conto che il documento non era firmato dal rappresentante della società garante. Se infatti la copia della polizza, che egli inoltrò a e a Controparte_3
gli giunse da – il che non può escludersi –, non aveva Parte_1 Parte_3
ragione di dubitare della sua genuinità allo stesso modo in cui non ne dubitò
[...]
che era la principale interessata (e – lo si ripete – non aveva assunto Pt_1 CP_1
alcun obbligo nei confronti di tantomeno l'obbligo di compiere verifiche Parte_1
sull'autenticità della sottoscrizione).
Privo di valore presuntivo di una partecipazione a un'ipotetica truffa è il fatto che abbia venduto propri beni immobili nel timore che potessero essere aggrediti CP_1
da Irrilevante è perciò la sentenza del Tribunale di Treviso n. 936/2022 Parte_1
(confermata dalla sentenza n. 1410/2023 di questa Corte), che non contiene un accertamento di responsabilità di CP_1
In definitiva, difetta sia la prova del fatto materiale necessario per integrare l'illecito civile ex art. 2043 c.c. (l'effettiva falsità della fideiussione), sia la prova della partecipazione di all'ipotetica falsificazione e dell'elemento CP_1
soggettivo dell'illecito.
3. Con il secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
rigettato la domanda proposta nei confronti di negando Controparte_2
l'applicabilità delle norme sulla mediazione creditizia e dell'art. 128 nonies t.u.b., e quindi concludendo per l'esclusione della responsabilità della società convenuta.
L'appellante afferma che il Tribunale sarebbe giunto a conclusioni diverse se avesse tenuto conto dei documenti di causa. Poiché, infatti, l'art. 128 nonies, comma 4°, t.u.b., prevede che “gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate”, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerlo applicabile alla
17 società convenuta in ragione del suo oggetto sociale, che includeva la mediazione creditizia, e quindi riconoscerne la responsabilità per il danno dedotto in causa.
Tale responsabilità, secondo la società appellante, sarebbe comunque discesa dall'applicazione delle norme generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1228 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2049 c.c.), con la conseguenza che
[...]
avvalendosi dell'attività di avrebbe dovuto Controparte_2 CP_1
sopportarne anche i rischi derivanti.
Il motivo è infondato.
Escluso che abbia agito quale mediatore o abbia commesso un fatto illecito, CP_1
deve escludersi altresì la responsabilità ex art. 1228 o art. 2049 c.c. in capo alla società da lui amministrata (è inapplicabile l'art. Controparte_2
128 nonies t.u.b. poiché la fideiussione, quale contratto di garanzia, non rientra nella disciplina della mediazione creditizia, e peraltro non è dipendente o CP_1
collaboratore della società, ma il suo legale rappresentante e amministratore).
4. Il quarto motivo di appello di è privo di autonomia. Parte_1
La regolamentazione delle spese processuali è impugnata sul presupposto che la domanda risarcitoria fosse da accogliere. Pertanto, la conferma del rigetto della domanda impedisce una diversa regolamentazione delle spese di lite.
5. L'appello incidentale condizionato di con cui ripropone le eccezioni CP_1
preliminari di merito sulle quali il Tribunale, pur rigettando la pretesa attorea, non si è pronunciato, rimane assorbito dal rigetto dell'appello principale.
6. Rimane parimenti assorbito l'appello incidentale di Controparte_2
con cui lamenta che non sia stata esaminata l'eccezione di prescrizione
[...]
dell'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale, pur da essa sollevata in primo grado.
18 Anche tale appello, per come formulato, deve intendersi condizionato all'accoglimento di quello principale, rimanendo perciò assorbito dal rigetto dell'appello principale.
7. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 739/2021 pronunciata dal Tribunale di Treviso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando, in ragione della bassa complessità del giudizio, i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1677/2023 r.g. promossa da (appellante Parte_1
principale) nei confronti di e CP_1 Controparte_2
(appellati e appellanti incidentali), così ha deciso:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1287/2023
del Tribunale di Treviso;
2) dichiara assorbiti gli appelli incidentali;
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali Parte_1
del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante
[...]
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1
già corrisposto.
19 Venezia, 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
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