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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore CHINE' GIUSEPPE, Giudice SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2842/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7452/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il silenzio – rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma in merito all'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta di registrazione delle ordinanze di assegnazione rese dal Tribunale di Roma nelle procedure espropriative presso terzi rubricate con RGE n. 1692/20, n. 6333/20, n. 13821/20, n. 14390/18 e n. 1162/20, emesse tutte in relazione a giudizi di valore inferiore ad € 1.033,00, nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente depositava una propria memoria illustrativa di replica con cui confermava di aver ricevuto i rimborsi relativi alle ordinanze di assegnazione RGE n. 16290/19, n. 6333/20, n. 13821/20 e n. 1162/20, per le quali chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e chiedeva la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'ordinanza di assegnazione RGE n. 14390/18, non ancora avvenuto per espressa ammissione dell'Ufficio, oltre al pagamento delle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiarava la cessazione della materia del contendere ritenendo che l'accoglimento del reclamo “deve intendersi interamente satisfattivo delle domande del ricorrente” ed in quanto “la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale” e compensava le spese di lite in virtù “dell'esito del giudizio”. Propone appello il contribuente eccependo erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche con riferimento all'istanza di rimborso dell'ordinanza di assegnazione RGE n. 14390/18 e nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione provinciale 1 di Roma comunicando l'intervenuto rimborso anche dell'ultima tranche insistendo per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha effettivamente errato nel dichiarare la cessata materia del contendere allo stato degli atti ratione temporis in quanto lo stesso ufficio nella propria costituzione in giudizio aveva dichiarato che uno dei rimborsi richiesti non sin era ancora perfezionato. Peraltro il rimborso ancora pendente al momento della pronuncia si è nel frattempo perfezionato e allo stato degli atti odierno può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla liquidazione delle spese di lite l'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992, recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 12-1991, n. 413” stabilisce espressamente che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile”. Orbene, il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. specifica che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza 4 rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione è necessario che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito A ciò si aggiunga che con l'introduzione della L. 162 del 10.11.2014 il legislatore ha previsto una ancor più incisiva rettifica dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., statuendo che il giudice possa disporre la compensazione delle spese solo “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". E' ben chiaro che tali ipotesi costituiscono un ben definito parametro che può essere ampliato solo ed esclusivamente ad altre ipotesi che si configurino come analoghe, ovvero simili nella loro ratio e quindi del tutto impreviste ed imprevedibili, e che siano non solo gravi ma anche del tutto eccezionali. Nella sentenza oggi impugnata non solo non è stata esplicitata la motivazione per la compensazione delle spese, ma non sussistono in alcun modo le ipotesi prestabilite nell'articolo 92, secondo comma c.p.c. per poter giustificare la compensazione operata dal giudice che ha illegittimamente derogato al principio della soccombenza. Considerata però la vicenda processuale le spese di lite vadano riconosciute alla parte virtualmente vittoriosa nella misura del minimo previsto dalle tabelle di legge ridotto del 50% come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 444,00 per il primo grado e in €. 284,00 per il secondo grado
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore CHINE' GIUSEPPE, Giudice SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2842/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7452/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il silenzio – rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma in merito all'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta di registrazione delle ordinanze di assegnazione rese dal Tribunale di Roma nelle procedure espropriative presso terzi rubricate con RGE n. 1692/20, n. 6333/20, n. 13821/20, n. 14390/18 e n. 1162/20, emesse tutte in relazione a giudizi di valore inferiore ad € 1.033,00, nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente depositava una propria memoria illustrativa di replica con cui confermava di aver ricevuto i rimborsi relativi alle ordinanze di assegnazione RGE n. 16290/19, n. 6333/20, n. 13821/20 e n. 1162/20, per le quali chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e chiedeva la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'ordinanza di assegnazione RGE n. 14390/18, non ancora avvenuto per espressa ammissione dell'Ufficio, oltre al pagamento delle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiarava la cessazione della materia del contendere ritenendo che l'accoglimento del reclamo “deve intendersi interamente satisfattivo delle domande del ricorrente” ed in quanto “la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale” e compensava le spese di lite in virtù “dell'esito del giudizio”. Propone appello il contribuente eccependo erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche con riferimento all'istanza di rimborso dell'ordinanza di assegnazione RGE n. 14390/18 e nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione provinciale 1 di Roma comunicando l'intervenuto rimborso anche dell'ultima tranche insistendo per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha effettivamente errato nel dichiarare la cessata materia del contendere allo stato degli atti ratione temporis in quanto lo stesso ufficio nella propria costituzione in giudizio aveva dichiarato che uno dei rimborsi richiesti non sin era ancora perfezionato. Peraltro il rimborso ancora pendente al momento della pronuncia si è nel frattempo perfezionato e allo stato degli atti odierno può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla liquidazione delle spese di lite l'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992, recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 12-1991, n. 413” stabilisce espressamente che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile”. Orbene, il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. specifica che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza 4 rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione è necessario che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito A ciò si aggiunga che con l'introduzione della L. 162 del 10.11.2014 il legislatore ha previsto una ancor più incisiva rettifica dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., statuendo che il giudice possa disporre la compensazione delle spese solo “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". E' ben chiaro che tali ipotesi costituiscono un ben definito parametro che può essere ampliato solo ed esclusivamente ad altre ipotesi che si configurino come analoghe, ovvero simili nella loro ratio e quindi del tutto impreviste ed imprevedibili, e che siano non solo gravi ma anche del tutto eccezionali. Nella sentenza oggi impugnata non solo non è stata esplicitata la motivazione per la compensazione delle spese, ma non sussistono in alcun modo le ipotesi prestabilite nell'articolo 92, secondo comma c.p.c. per poter giustificare la compensazione operata dal giudice che ha illegittimamente derogato al principio della soccombenza. Considerata però la vicenda processuale le spese di lite vadano riconosciute alla parte virtualmente vittoriosa nella misura del minimo previsto dalle tabelle di legge ridotto del 50% come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 444,00 per il primo grado e in €. 284,00 per il secondo grado