TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6030/2018 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6030/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO GAETANO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. ZOLI PAOLO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato la adiva l'intestato Tribunale, Parte_2 premettendo:
- che in data 16/11/17, la ordinava alla la Parte_3 CP_1 fornitura della “cabina di sabbiatura manuale a recupero inerte, completa di filtro autopulente a cartucce per recupero inerte, di sabbiatrice e di sistema di aspirazione ambientale con sistema di filtraggio a cartuccia” meglio descritta nella offerta n.
1723LAY01A.”;
- la società riceveva in Angri la conferma d'ordine n. Parte_3
2017-OD-0004996 da parte della per il prezzo di euro 35.000,00, oltre iva per euro CP_1
7.700,00, per un totale di euro 42.700,00, con pagamento del 30% anticipato, del 30% alla consegna e la differenza a 30/60/90 e segg.;
- la durata della garanzia era fissata in dodici mesi dalla consegna e la consegna veniva effettuata in data 6/3/18;
- la effettuava, come da contratto, un primo versamento anticipato pari al Parte_2
30% del prezzo di euro 12.810,00 con bonifico del 16/11/17, un secondo versamento al momento della consegna pari al 30% del prezzo di euro 12.810,00 con bonifico del 6/3/18, nonché ulteriori versamenti di euro 4.270,00 con bonifico del 9/4/18 e di euro 5.000,00 con bonifico del 28/8/18;
- in data 16/06/2018 la istante, avendo riscontrato una serie di difetti sul bene, tale da renderlo inidoneo all'uso, denunciava al fornitore tutte le problematiche riscontrate;
- a seguito di vari reclami la società convenuta si recava presso la sede dell'attrice e. pur confermando che la macchina presentava vizi e non era riparabile, non compiva alcun intervento risolutivo.
Considerato che
la sussistenza di vizi sulla macchina arrecava grossi disagi alla ditta, sia economici, che in termini di credibilità, concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto, oltre che il risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto ex adverso dedotto, specificava che CP_1 nel corso dei sopralluoghi effettuati, emergeva che la cabina veniva utilizzata da parte degli operatori della n maniera impropria, e che non veniva effettuata correttamente la prescritta Parte_2 manutenzione e pulizia delle parti dell'impianto, per cui i difetti eventualmente riscontrabili erano dovuti a negligenza della parte. In ogni caso l'attrice non aveva adeguatamente provato i vizi dedotti, come sarebbe stato suo onere. Agiva in riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento del prezzo residuo e alla refusione di tutte le spese di riparazione sostenute nel corso del rapporto.
La causa veniva istruita mediante CTU e successivamente rinviata per la decisione;
l'udienza del
12/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda di risoluzione va accolta.
In termini va rilevato che l'art 1492 c.c. stabilisce che laddove venga riscontrato su di un bene oggetto di compravendita un vizio che renda la cosa “inidonea all'uso a cui è destinata” o ne diminuisca “in modo apprezzabile il valore”, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. Il relativo onere della prova spetta in capo alla parte compratrice (così Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019).
Ebbene nel caso di specie si ritiene che l'effettiva sussistenza dei vizi denunciati nell'atto di citazione sia emersa pacificamente nel corso del giudizio, così come la riconducibilità degli stessi a difetti di costruzione.
Il CTU nominato, sulla base di argomentazioni di cui non si ha motivo di dubitare, anche perché coerenti con le premesse metodologiche e con l'ampia indagine compiuta a sostegno – analisi visiva e meccanica, fotografie in atti – ha chiarito “Dall'analisi condotta sulla macchina, come è anche evidente dal report fotografico allegato alla presente perizia, è risultato che:
a) la macchina ha lavorato per 340 h, tale dato è rilevabile dal contatore installato sul quadro principale di comando (vedi allegato foto nn. 1 e 2); il dato è anche confermato dalla corrispondenza presente in atti in cui si specifica che, a volte, sono state effettuate delle prove di sabbiatura con i portelli aperti e l'operaio in cabina come se la stessa fosse una cabina a
b) pressione atmosferica;
tuttavia non è presente un verbale di collaudo iniziale con esito positivo;
c) la componentistica elettrica ed elettronica è di buona qualità (vedi allegato foto n. 3);
d) i sistemi di aspirazione (motori) sembrano adeguati alla cabina ed in buono stato;
e) da un esame esterno si è rilevato che la cabina di sabbiatura propriamente detta è conforme al progetto approvato, tuttavia, alcuni portelli di chiusura risultano leggermente deformati e facilmente apribili anche da chiusi (vedi allegato foto nn. 4, 5, 6, 7, 8); inoltre le “manichette con guanto” installate nella fila superiore degli oblò non sembrano essere tali da garantire il lavoro in sicurezza dell'addetto alla sabbiatura.”
Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha concluso nel senso di ritenere che “la cabina di sabbiatura consegnata alla è sicuramente affetta da vizi di costruzione. Alcuni portelloni della Parte_4 cabina, seppur chiusi, non garantiscono la perfetta tenuta a causa di piccole deformazioni e, pertanto, la macchina non lavorando in depressione non garantisce le prestazioni richieste in termini di produttività, recupero del materiale abrasivo, emissioni in atmosfera (rumore, polveri), sicurezza dei lavoratori. I vizi riscontrati non dipendono da un erroneo utilizzo della macchina e, chiaramente, incidono sul valore della stessa.”
In sostanza il CTU ha escluso, sulla base di una indagine tecnica, che il vizio sia ricollegabile ad un cattivo uso e ad un cattivo stato di manutenzione della macchina, specificando che il vizio riscontrato, che non permette uso in sicurezza e che non garantisce idonee prestazioni della macchina, è strettamente ricollegato ad un difetto di costruzione. Per tale ragione, alcun rilievo assumono le avverse eccezioni della parte convenuta, in ordine ad un asserito concorso colposo del compratore nella determinazione dei vizi, in quanto il CTU, nel determinare il nesso causale dei vizi, l'ha chiaramente escluso, riconducendoli a difetti di costruzione connaturati al bene e preesistenti.
Dall'accertamento del vizio deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione e, di conseguenza,
l'obbligo della parte attrice alla restituzione del bene e quello della parte convenuta al rimborso del prezzo versato.
In termini deve rilevarsi che senza dubbio, in applicazione della giurisprudenza di legittimità (così
Cass. civ. n. 16077/2020 per cui “in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti
ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.”) il prezzo non dovrebbe essere restituito integralmente, stante l'intervenuta usura del mezzo e l'uso pure accertato dal CTU (pari a 340 ore).
In particolare, considerato il prezzo del bene (€ 35.000) e considerato che la diminuzione del valore del bene dovuto all'usura può essere valutato al 25%, si ritiene che la somma da restituirsi sia pari ad
€ 26.250,00 oltre iva per un totale di € 32.025,00.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto la stessa è assolutamente carente di deduzioni e allegazioni circa il danno patito e il nesso di causalità rispetto ai vizi accertati. Sul punto, si rammenta che ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio
2017, n. 18392). Tale onere nel caso in esame non è stato adempiuto: la parte avrebbe dovuto provare il valore delle perdite economiche subite, sia per effetto diretto del mancato utilizzo del bene che per effetto indiretto della perdita di clienti – anch'essa non provata. La domanda va quindi rigettata.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta va rigettata.
Mentre quella di pagamento del prezzo non versato rimane assorbita nell'accoglimento della domanda di risoluzione, quella di corresponsione delle somme corrisposte per le riparazioni richieste
– seppur astrattamente ammissibile- non è stata in alcun modo provata. Le somme in questione, infatti, sono semplicemente indicate in un elenco, non vi è prova dell'acquisto dei pezzi di ricambio né dell'effettivo esborso dei costi di trasferta (sul punto, Cass. civ. ordinanza n. 3293 del 12/02/2018 ha stabilito che “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario.” per cui sarebbe stata senza dubbio necessaria la prova del pagamento). Né alcun riferimento a tali costi materiali è stato fatto dai testimoni sentiti in udienza.
Le spese di giudizio tengono conto della parziale soccombenza reciproca, considerato il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla parte attrice;
si possono pertanto compensare al 40% nel senso che il 40% delle spese sostenute rimane a carico della parte attrice mentre la parte convenuta va condannata al pagamento del restante 60%. Le stesse si liquidano ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore indeterminabile essendo stata proposta domanda di risoluzione contrattuale, e con i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
Le spese di CTU vengono poste integralmente in capo alla parte convenuta soccombente rispetto alla domanda di risoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti, con i relativi obblighi restitutori di legge ed in particolare condanna parte convenuta alla restituzione, nei confronti di parte attrice, della somma pari ad € 32.025,00, oltre interessi dalla data della domanda;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata;
d) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.156,60 oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto in capo a parte convenuta.
Depositato telematicamente in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6030/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO GAETANO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. ZOLI PAOLO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato la adiva l'intestato Tribunale, Parte_2 premettendo:
- che in data 16/11/17, la ordinava alla la Parte_3 CP_1 fornitura della “cabina di sabbiatura manuale a recupero inerte, completa di filtro autopulente a cartucce per recupero inerte, di sabbiatrice e di sistema di aspirazione ambientale con sistema di filtraggio a cartuccia” meglio descritta nella offerta n.
1723LAY01A.”;
- la società riceveva in Angri la conferma d'ordine n. Parte_3
2017-OD-0004996 da parte della per il prezzo di euro 35.000,00, oltre iva per euro CP_1
7.700,00, per un totale di euro 42.700,00, con pagamento del 30% anticipato, del 30% alla consegna e la differenza a 30/60/90 e segg.;
- la durata della garanzia era fissata in dodici mesi dalla consegna e la consegna veniva effettuata in data 6/3/18;
- la effettuava, come da contratto, un primo versamento anticipato pari al Parte_2
30% del prezzo di euro 12.810,00 con bonifico del 16/11/17, un secondo versamento al momento della consegna pari al 30% del prezzo di euro 12.810,00 con bonifico del 6/3/18, nonché ulteriori versamenti di euro 4.270,00 con bonifico del 9/4/18 e di euro 5.000,00 con bonifico del 28/8/18;
- in data 16/06/2018 la istante, avendo riscontrato una serie di difetti sul bene, tale da renderlo inidoneo all'uso, denunciava al fornitore tutte le problematiche riscontrate;
- a seguito di vari reclami la società convenuta si recava presso la sede dell'attrice e. pur confermando che la macchina presentava vizi e non era riparabile, non compiva alcun intervento risolutivo.
Considerato che
la sussistenza di vizi sulla macchina arrecava grossi disagi alla ditta, sia economici, che in termini di credibilità, concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto, oltre che il risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto ex adverso dedotto, specificava che CP_1 nel corso dei sopralluoghi effettuati, emergeva che la cabina veniva utilizzata da parte degli operatori della n maniera impropria, e che non veniva effettuata correttamente la prescritta Parte_2 manutenzione e pulizia delle parti dell'impianto, per cui i difetti eventualmente riscontrabili erano dovuti a negligenza della parte. In ogni caso l'attrice non aveva adeguatamente provato i vizi dedotti, come sarebbe stato suo onere. Agiva in riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento del prezzo residuo e alla refusione di tutte le spese di riparazione sostenute nel corso del rapporto.
La causa veniva istruita mediante CTU e successivamente rinviata per la decisione;
l'udienza del
12/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda di risoluzione va accolta.
In termini va rilevato che l'art 1492 c.c. stabilisce che laddove venga riscontrato su di un bene oggetto di compravendita un vizio che renda la cosa “inidonea all'uso a cui è destinata” o ne diminuisca “in modo apprezzabile il valore”, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. Il relativo onere della prova spetta in capo alla parte compratrice (così Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019).
Ebbene nel caso di specie si ritiene che l'effettiva sussistenza dei vizi denunciati nell'atto di citazione sia emersa pacificamente nel corso del giudizio, così come la riconducibilità degli stessi a difetti di costruzione.
Il CTU nominato, sulla base di argomentazioni di cui non si ha motivo di dubitare, anche perché coerenti con le premesse metodologiche e con l'ampia indagine compiuta a sostegno – analisi visiva e meccanica, fotografie in atti – ha chiarito “Dall'analisi condotta sulla macchina, come è anche evidente dal report fotografico allegato alla presente perizia, è risultato che:
a) la macchina ha lavorato per 340 h, tale dato è rilevabile dal contatore installato sul quadro principale di comando (vedi allegato foto nn. 1 e 2); il dato è anche confermato dalla corrispondenza presente in atti in cui si specifica che, a volte, sono state effettuate delle prove di sabbiatura con i portelli aperti e l'operaio in cabina come se la stessa fosse una cabina a
b) pressione atmosferica;
tuttavia non è presente un verbale di collaudo iniziale con esito positivo;
c) la componentistica elettrica ed elettronica è di buona qualità (vedi allegato foto n. 3);
d) i sistemi di aspirazione (motori) sembrano adeguati alla cabina ed in buono stato;
e) da un esame esterno si è rilevato che la cabina di sabbiatura propriamente detta è conforme al progetto approvato, tuttavia, alcuni portelli di chiusura risultano leggermente deformati e facilmente apribili anche da chiusi (vedi allegato foto nn. 4, 5, 6, 7, 8); inoltre le “manichette con guanto” installate nella fila superiore degli oblò non sembrano essere tali da garantire il lavoro in sicurezza dell'addetto alla sabbiatura.”
Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha concluso nel senso di ritenere che “la cabina di sabbiatura consegnata alla è sicuramente affetta da vizi di costruzione. Alcuni portelloni della Parte_4 cabina, seppur chiusi, non garantiscono la perfetta tenuta a causa di piccole deformazioni e, pertanto, la macchina non lavorando in depressione non garantisce le prestazioni richieste in termini di produttività, recupero del materiale abrasivo, emissioni in atmosfera (rumore, polveri), sicurezza dei lavoratori. I vizi riscontrati non dipendono da un erroneo utilizzo della macchina e, chiaramente, incidono sul valore della stessa.”
In sostanza il CTU ha escluso, sulla base di una indagine tecnica, che il vizio sia ricollegabile ad un cattivo uso e ad un cattivo stato di manutenzione della macchina, specificando che il vizio riscontrato, che non permette uso in sicurezza e che non garantisce idonee prestazioni della macchina, è strettamente ricollegato ad un difetto di costruzione. Per tale ragione, alcun rilievo assumono le avverse eccezioni della parte convenuta, in ordine ad un asserito concorso colposo del compratore nella determinazione dei vizi, in quanto il CTU, nel determinare il nesso causale dei vizi, l'ha chiaramente escluso, riconducendoli a difetti di costruzione connaturati al bene e preesistenti.
Dall'accertamento del vizio deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione e, di conseguenza,
l'obbligo della parte attrice alla restituzione del bene e quello della parte convenuta al rimborso del prezzo versato.
In termini deve rilevarsi che senza dubbio, in applicazione della giurisprudenza di legittimità (così
Cass. civ. n. 16077/2020 per cui “in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti
ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.”) il prezzo non dovrebbe essere restituito integralmente, stante l'intervenuta usura del mezzo e l'uso pure accertato dal CTU (pari a 340 ore).
In particolare, considerato il prezzo del bene (€ 35.000) e considerato che la diminuzione del valore del bene dovuto all'usura può essere valutato al 25%, si ritiene che la somma da restituirsi sia pari ad
€ 26.250,00 oltre iva per un totale di € 32.025,00.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto la stessa è assolutamente carente di deduzioni e allegazioni circa il danno patito e il nesso di causalità rispetto ai vizi accertati. Sul punto, si rammenta che ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio
2017, n. 18392). Tale onere nel caso in esame non è stato adempiuto: la parte avrebbe dovuto provare il valore delle perdite economiche subite, sia per effetto diretto del mancato utilizzo del bene che per effetto indiretto della perdita di clienti – anch'essa non provata. La domanda va quindi rigettata.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta va rigettata.
Mentre quella di pagamento del prezzo non versato rimane assorbita nell'accoglimento della domanda di risoluzione, quella di corresponsione delle somme corrisposte per le riparazioni richieste
– seppur astrattamente ammissibile- non è stata in alcun modo provata. Le somme in questione, infatti, sono semplicemente indicate in un elenco, non vi è prova dell'acquisto dei pezzi di ricambio né dell'effettivo esborso dei costi di trasferta (sul punto, Cass. civ. ordinanza n. 3293 del 12/02/2018 ha stabilito che “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario.” per cui sarebbe stata senza dubbio necessaria la prova del pagamento). Né alcun riferimento a tali costi materiali è stato fatto dai testimoni sentiti in udienza.
Le spese di giudizio tengono conto della parziale soccombenza reciproca, considerato il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla parte attrice;
si possono pertanto compensare al 40% nel senso che il 40% delle spese sostenute rimane a carico della parte attrice mentre la parte convenuta va condannata al pagamento del restante 60%. Le stesse si liquidano ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore indeterminabile essendo stata proposta domanda di risoluzione contrattuale, e con i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
Le spese di CTU vengono poste integralmente in capo alla parte convenuta soccombente rispetto alla domanda di risoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti, con i relativi obblighi restitutori di legge ed in particolare condanna parte convenuta alla restituzione, nei confronti di parte attrice, della somma pari ad € 32.025,00, oltre interessi dalla data della domanda;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata;
d) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.156,60 oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto in capo a parte convenuta.
Depositato telematicamente in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco