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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato. la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 482/ 2013 tra
Parte_1
[...]
[...] tutti con il patrocinio degli avv.ti Marco Cassiani e Francesco Mattioli come da mandato in atti,
OPPONENTE e nella qualità di mandataria con rappresentanza di Cassa di Controparte_1
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Ravazzoni come da mandato in atti;
OPPOSTA e
Controparte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Gianino, e Fabio Nallino come da mandato in atti,
TERZO-CHIAMATO con l'intervento volontario di
Controparte_3 con il patrocinio degli Avv. Roberto Malizia come da mandato in atti,
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2582/2012 emesso dal Tribunale di Parma il 09.11.2012” pagina 1 di 7
Conclusioni di parte opponente: “Come da foglio di p.c. allegato al verbale di udienza del 26.02.2024”. Conclusioni di parte opposta: “Si insiste per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo n° 2582/2012, R.G. 6295/2012, emesso dal Tribunale di Parma in data 9.12.2012 a favore di
, procuratore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e dei signori e per la somma di Euro 231.033,79 oltre
[...] Parte_1 Parte_1 interessi. Con vittoria delle spese legali. Conclusioni per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce iuris del caso, ogni contraria, istanza, eccezione e domanda respinte, Nel merito - Respingere le domande avanzate e formulate dalla controparte, nei confronti dell'esponente società, perché infondate in fatto ed in diritto;
- Condannare gli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della nella misura ritenuta equa CP_4 dal giudice;
In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge”. Conclusioni per l'interveniente: “Si insiste per il rigetto integrale dell'opposizione promossa con la conferma del decreto ingiuntivo n° 2582, R.G. 6295/2012, emesso dal Tribunale di Parma in data 9.11.2012 per l'importo di Euro 231.033,79= nei confronti della società e dei signori Pt_1
e oltre gli interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 Parte_1 ai tassi pattuiti ed alle scadenze fissate nel decreto ingiuntivo fino al saldo. Oltre alla condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA e CPA. Chiede infine che in caso di condanna risarcitoria e/o restitutoria per fatti o condotte poste in essere dalla Banca cedente ante cessione, venga rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria/surrogante ed ogni conseguente statuizione si diriga nei soli confronti della cedente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2582/2012 ritualmente notificato in data 08.02.2013, la società ed in concordato preventivo, quale Parte_1 debitrice principale e e quali fideiussori, evocavano in Parte_1 Parte_1 giudizio la società , nella qualità di mandataria con rappresentanza della Cassa Controparte_1 di Risparmio di Parma e Piacenza, lamentando di non essere tenuti al pagamento, in suo favore, della somma ingiunta di € 231.033,79, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per i motivi meglio specificati in seguito. Chiamavano altresì in causa la Eurofidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a. in qualità di garante “a prima richiesta”, al fine di essere manlevati da qualunque pretesa creditoria azionata da parte opposta. In particolare, le parti opponenti agivano in giudizio al fine di: a) Far dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, statuire con sentenza la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro o, in subordine, del Tribunale di Siena. b) Dichiarare improcedibile, inammissibile ovvero nullo e per quanto di ragione annullare/revocare/dichiarare inefficace il d.i. opposto in quanto incompatibile con la pagina 2 di 7 procedura di concordato preventivo cui è sottoposta la e comunque emesso in Parte_1 difetto di prova scritta. c) In subordine, previa sospensione dell'istanza di provvisoria esecuzione del di opposto, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente alla chiusura, depurando dal conto le somme applicate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, per l'erroneo computo dei giorni “ultra valuta”, oltre che per le ulteriori spese applicate e per le varie commissioni richieste. d) Ridurre, per quanto detto sopra, gli importi pretesi da parte opposta e condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre interessi dalla Controparte_1 data della riscossione e fino al saldo. e) Dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori/opponenti. f) In ulteriore subordine, dichiarare la Società tenuta a manlevare e a garantire la CP_2 società e i suoi fideiussori da qualunque pretesa creditoria. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costitutiva per ribadire la propria richiesta Controparte_1 economica, così come riconosciuta dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione sulle eccezioni avversarie delle quali ha affermato l'infondatezza. Si costituva altresì Eurofidi S.p.A. per rilevare preliminarmente l'irritualità della propria chiamata in causa e la strumentalità della stessa da parte degli opponenti, non essendo tenuta alla garanzia nei termini da loro pretesi, venendo in rilievo una garanzia atipica, non attributiva una pretesa azionabile al debitore principale e ai fideiussori verso CP_2
Con comparsa di intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., in data 03.10.2022, si costituiva in giudizio ance quale cessionaria del credito di Credit , già Cassa di Controparte_5 Controparte_6
Risparmio di Parma e Piacenza, precedentemente in giudizio con e, per essa, Controparte_1 la procuratrice mandataria facendo propria tutta l'attività difensiva già svolta. CP_7
Nel corso del processo, si sono succeduti cinque Magistrati prima della scrivente, divenuta assegnataria soltanto quando già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e a seguito di rimessione sul ruolo del fascicolo. Precedente Giudice titolare, all'esito del sub-procedimento sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., con ordinanza del 24.10.2017 dichiarava di non dover sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ordinava l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti originali delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1 Parte_2
essendone stata contestata l'autenticità delle sottoscrizioni.
[...]
Con ordinanza emessa in data 30.03.2018, il Giudice superava l'eccezione d'incompetenza sulla base della considerazione per cui “in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 469 bis e segg. cod. civ., nel testo vigente
“ratione temporis”, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita”: L'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente era anch'essa ritenuta non idonea a definire la lite, atteso che “ai sensi dell'art. 168 L.F. è precluso ai creditori l'esercizio di azioni esecutive o pagina 3 di 7 cautelari, ma non anche l'esercizio di quelle di cognizione […], fermo restando che, una volta ottenuto un titolo giudiziario, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non lo potrà portare in esecuzione per il divieto di cui all'art 168”. Il Giudice riteneva altresì legittimamente emesso il di sulla base dell'estratto conto certificato come previsto dalla legge (ex art. 50 TUB) e disponeva CTU al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte nelle fideiussioni prodotte in giudizio, in quanto disconosciute in udienza. La CTU accertava, anche dopo la rinnovazione necessaria a seguito delle contestazioni mosse da parte opponente, che le firme apposte nelle fideiussioni prodotte sono riconducibili agli opponenti e Parte_3 Parte_1
Non è stata espletata ulteriore istruttoria e la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*** L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Pesaro (residenza dei fideiussori) o di (luogo in cui l'obbligazione dev'essere adempiuta, filiale CP_8 della in cui sono aperti e domiciliati i conti), sollevata dagli opponenti e supportata dal CP_9 Parte_ seguente assunto “se è evidente che non può che rientrare nella definizione di consumatore di cui all'art. 33, co. 2, d.lgs. 206/2005, a maggior ragione il concetto vale per i due fideiussori” (pag. 14 comparsa conclusionale), è infondata. Tale è eccezione è già stata respinta incidentalmente con l'ordinanza del gennaio 2018 e tale determinazione è ulteriormente suffragata dal più recente orientamento giurisprudenziale che, seguendo le decisioni della Corte di Giustizia dell'UE, ritiene che “con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già al distinto contratto principale” (v. CAss. civ. SU n. 5868/2023). La Cassazione ha precisato anche che deve essere comunque “dato rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” al fine di determinare l'applicabilità o meno della disciplina consumeristica in relazione al contratto di fideiussione. (v. Cass. civ. n. 25914/2019). Come si può evincere dagli atti prodotti in giudizio, ad es. dal ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (doc. 2 parte opponente), la Sig.ra è Parte_1 stata legale rappresentante della società e liquidatrice Parte_1
La società era poi composta da soli quattro soci, divenuti due nel corso del tempo e a partire dal 2008: trattasi proprio di e come documentalmente Parte_1 Parte_1 dimostrato da con il doc. 10 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ossia con la CP_1 visura camerale della società debitrice principale. Va rigettata anche l'eccezione di e dei suoi garanti, diretta a far valere Parte_1
l'improcedibilità dell'azione ex art. 168 LF. Sebbene il precedente Giudice abbia correttamente rilevato che l'art. 168 LF preclude ai creditori l'esercizio delle sole azioni esecutive e cautelari, il provvedimento non coglie la natura pagina 4 di 7 sostanzialmente esecutiva dell'azione promossa, ancor più in considerazione della concessione dell'immediata esecutività del decreto, non sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Tuttavia, è dimostrato per tabulas da (doc. n. 3 fascicolo opposzione) che è CP_1 intervenuto provvedimento del Tribunale fallimentare di Pesaro che, il 20.09.2012 ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo di e revocato il Parte_1 decreto di ammissione alla procedura, così rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'azione di condanna di , poi coltivata da quale asserito cessionario del credito. CP_1 Controparte_5
Risulta fondata invece l'eccezione degli opponenti di difetto di titolarità del diritto di credito in capo a in quanto l'operazione di cessione rientra nelle c.d. cessioni in blocco ex Controparte_5 art. 58 TUB e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (richiamato da non sarebbe una CP_5 forma di pubblicità sufficiente per poter attestare la legittimazione attiva della cessionaria. In caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB la cessionaria è tenuta a dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e difetta nel caso in esame idonea prova dell'asserito diritto di credito in capo ad in quanto CP_5
l'unico effetto dell'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale è quello previsto ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto e il predetto avviso, per il suo contenuto, assente il contratto di cessione, non permette di individuare tra i crediti oggetto di trasferimento quello di Parte_1 azionato originariamente da per nascente dal saldo CP_1 Controparte_10 passivo di conto corrente n. 43196754, dal contratto di finanziamento chirografario n. 04/213/0745785, da altro contratto di finanziamento n. 04/213/0755932 e dal saldo passivo di conto corrente ordinario n. 43168866. A causa delle lacune documentali evidenziate è obiettivamente impossibile a questo Giudice verificare l'inclusione dei crediti nascenti dai contratti bancari suddetti tra quelli trasferiti alla all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., pertanto quest'ultima risulta inadempiente all'onere dimostrativo a suo carico, nei termini delineati. Nel merito, e per ulteriormente rafforzare il contenuto della presente pronuncia favorevole agli opponente, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. E' altrettanto noto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che la banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione degli estratti conto
– ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata. L'estratto conto è infatti un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di pagina 5 di 7 credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti, la natura del rapporto bancario, numero, data del conto, nonché la descrizione dei singoli movimenti che determinano le poste attive e passi e il relativo saldo (v., ex multis, Cass. civ. n. 21101/2015, Cass. civ. n. 4800 del 2007, Cass. civ. n. 8178 del 2000). Per questo gli estratti conto costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l'an e il quantum della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, consentendo al Giudice, eventualmente tramite CTU contabile, di verificare come il credito si sia formato nel corso della durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, a elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valevoli anche per i due contratti di finanziamento ai fini della ricostruzione del suo sviluppo temporale, ne deriva che in mancanza degli estratti conto completi per tutta la durata dei rapporti, ossia gli estratti dei contratti di conto corrente e il riepilogo/prospetto di ammortamento dei finanziamenti con indicazione della scadenza delle singole rate, della data del pagamento, del tasso di interesse di volta in volta applicato, delle spese addebitate, non può ritenersi assolto dall'opposta né dall'intervenuta il relativo onere probatorio quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento di ingiunzione. Ad abundantiam, si rilevano la mancanza di una convenzione scritta, relativa all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto di fatto applicate da e l'addebito di Controparte_10 interessi ultra-legali in conseguenza di una determinazione unilaterale ed in assenza di una valida pattuizione degli stessi: trattasi di modus operandi contrastante con l'art. 1284, co. 3, c.c. e con il 1346 c.c. che impone la forma scritta ad substantiam;
Superabile, dunque, l'obiezione dell'opposta riferita al dettato dell'art. 1832 cod. civ. e alla conseguente impossibilità per l'opponente di sollevare eccezioni o contestazioni sul conto, ormai tacitamente approvato, poiché una cosa è il conto e una cosa sono i rapporti obbligatori sottostanti da cui derivano gli accrediti e addebiti, dunque le clausole contrattuali rispetto alle quali è stata affermata la nullità e illegittima applicazione unilateriale da parte della Banca:“Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, 2° co. c.c., ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da essa risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque, su situazione illecita” (Cass. civ. 2341/2016) Poiché incerta l'effettiva consistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo e la sua titolarità attuale in capo all'intervenuto, definitori cessionario a titolo particolare del diritto controverso, l'opposizione è fondata e va accolta, e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2582/2012 emesso dal Tribunale di Parma il 09.11.2012 va revocato. Resta assorbito l'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da e asseritamente riproduttive dello schema ABI e contraria all'art. 2 comma Parte_1 Pt_1 secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust).
pagina 6 di 7 Quanto al rapporto processuale tra opponenti e terzo chiamato, la società ha Controparte_2 effettivamente rilasciato una garanzia autonoma (doc. 5 opposta): “in parziale deroga alla Convenzione, alla quale si richiama per quanto non espressamente previsto nella presente garanzia, con la presente concede una Garanzia “a prima richiesta”, diretta, incondizionata, irrevocabile ed a valere sul CP_2 proprio patrimonio […] nei limiti dell'importo massimo garantito di euro 75.000,00” (punto d). La garanzia opera però a favore della Banca e non di poiché è società che Parte_1 CP_2 concede garanzie agli istituti bancari per operazioni a medio/lungo termine in favore di piccole medie imprese;
la garanzia è una garanzia sulla linea di credito che è rilasciata “con le modalità e i termini concordati ai sensi delle apposite convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito Finanziatori”. (doc. 4 opposta), con la conseguenze che l'unica a poter pretendere l'adempimento è la Banca garantita e non Parte_1
Reputa questo Giudice che la difficoltà ricostruttiva della vicenda in fatto e in sede processuale nell'arco di oltre un decennio, le modifiche soggettive intervenute e correlate plurime questioni esaminate e decise alla luce di giurisprudenza intervenuta in momento assai posteriore all'instaurazione della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione tra le parti, mentre gli esiti della CTU grafologica e rinnovazione fanno ritenere congruo porre in via definitiva a carico di parte opponente le relative spese, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , e Parte_1 Parte_1
nei confronti di con la chiamata in causa di Eurofidi Parte_1 Controparte_1
S.p.A. e con l'intevento volontario di ogni ulteriore domanda ed eccezione Controparte_5 respinte, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2582/2012 emesso dal Tribunale di Parma il 09.11.2012”
- compensa interamente le spese del giudizio di opposizione tra tutte le parti;
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate in corso di causa, a carico degli opponenti in solido.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato. la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 482/ 2013 tra
Parte_1
[...]
[...] tutti con il patrocinio degli avv.ti Marco Cassiani e Francesco Mattioli come da mandato in atti,
OPPONENTE e nella qualità di mandataria con rappresentanza di Cassa di Controparte_1
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Ravazzoni come da mandato in atti;
OPPOSTA e
Controparte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Gianino, e Fabio Nallino come da mandato in atti,
TERZO-CHIAMATO con l'intervento volontario di
Controparte_3 con il patrocinio degli Avv. Roberto Malizia come da mandato in atti,
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2582/2012 emesso dal Tribunale di Parma il 09.11.2012” pagina 1 di 7
Conclusioni di parte opponente: “Come da foglio di p.c. allegato al verbale di udienza del 26.02.2024”. Conclusioni di parte opposta: “Si insiste per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo n° 2582/2012, R.G. 6295/2012, emesso dal Tribunale di Parma in data 9.12.2012 a favore di
, procuratore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e dei signori e per la somma di Euro 231.033,79 oltre
[...] Parte_1 Parte_1 interessi. Con vittoria delle spese legali. Conclusioni per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce iuris del caso, ogni contraria, istanza, eccezione e domanda respinte, Nel merito - Respingere le domande avanzate e formulate dalla controparte, nei confronti dell'esponente società, perché infondate in fatto ed in diritto;
- Condannare gli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della nella misura ritenuta equa CP_4 dal giudice;
In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge”. Conclusioni per l'interveniente: “Si insiste per il rigetto integrale dell'opposizione promossa con la conferma del decreto ingiuntivo n° 2582, R.G. 6295/2012, emesso dal Tribunale di Parma in data 9.11.2012 per l'importo di Euro 231.033,79= nei confronti della società e dei signori Pt_1
e oltre gli interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 Parte_1 ai tassi pattuiti ed alle scadenze fissate nel decreto ingiuntivo fino al saldo. Oltre alla condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA e CPA. Chiede infine che in caso di condanna risarcitoria e/o restitutoria per fatti o condotte poste in essere dalla Banca cedente ante cessione, venga rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria/surrogante ed ogni conseguente statuizione si diriga nei soli confronti della cedente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2582/2012 ritualmente notificato in data 08.02.2013, la società ed in concordato preventivo, quale Parte_1 debitrice principale e e quali fideiussori, evocavano in Parte_1 Parte_1 giudizio la società , nella qualità di mandataria con rappresentanza della Cassa Controparte_1 di Risparmio di Parma e Piacenza, lamentando di non essere tenuti al pagamento, in suo favore, della somma ingiunta di € 231.033,79, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per i motivi meglio specificati in seguito. Chiamavano altresì in causa la Eurofidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a. in qualità di garante “a prima richiesta”, al fine di essere manlevati da qualunque pretesa creditoria azionata da parte opposta. In particolare, le parti opponenti agivano in giudizio al fine di: a) Far dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, statuire con sentenza la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro o, in subordine, del Tribunale di Siena. b) Dichiarare improcedibile, inammissibile ovvero nullo e per quanto di ragione annullare/revocare/dichiarare inefficace il d.i. opposto in quanto incompatibile con la pagina 2 di 7 procedura di concordato preventivo cui è sottoposta la e comunque emesso in Parte_1 difetto di prova scritta. c) In subordine, previa sospensione dell'istanza di provvisoria esecuzione del di opposto, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente alla chiusura, depurando dal conto le somme applicate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, per l'erroneo computo dei giorni “ultra valuta”, oltre che per le ulteriori spese applicate e per le varie commissioni richieste. d) Ridurre, per quanto detto sopra, gli importi pretesi da parte opposta e condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre interessi dalla Controparte_1 data della riscossione e fino al saldo. e) Dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori/opponenti. f) In ulteriore subordine, dichiarare la Società tenuta a manlevare e a garantire la CP_2 società e i suoi fideiussori da qualunque pretesa creditoria. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costitutiva per ribadire la propria richiesta Controparte_1 economica, così come riconosciuta dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione sulle eccezioni avversarie delle quali ha affermato l'infondatezza. Si costituva altresì Eurofidi S.p.A. per rilevare preliminarmente l'irritualità della propria chiamata in causa e la strumentalità della stessa da parte degli opponenti, non essendo tenuta alla garanzia nei termini da loro pretesi, venendo in rilievo una garanzia atipica, non attributiva una pretesa azionabile al debitore principale e ai fideiussori verso CP_2
Con comparsa di intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., in data 03.10.2022, si costituiva in giudizio ance quale cessionaria del credito di Credit , già Cassa di Controparte_5 Controparte_6
Risparmio di Parma e Piacenza, precedentemente in giudizio con e, per essa, Controparte_1 la procuratrice mandataria facendo propria tutta l'attività difensiva già svolta. CP_7
Nel corso del processo, si sono succeduti cinque Magistrati prima della scrivente, divenuta assegnataria soltanto quando già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e a seguito di rimessione sul ruolo del fascicolo. Precedente Giudice titolare, all'esito del sub-procedimento sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., con ordinanza del 24.10.2017 dichiarava di non dover sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ordinava l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti originali delle fideiussioni prestate dai signori e Parte_1 Parte_2
essendone stata contestata l'autenticità delle sottoscrizioni.
[...]
Con ordinanza emessa in data 30.03.2018, il Giudice superava l'eccezione d'incompetenza sulla base della considerazione per cui “in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 469 bis e segg. cod. civ., nel testo vigente
“ratione temporis”, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita”: L'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente era anch'essa ritenuta non idonea a definire la lite, atteso che “ai sensi dell'art. 168 L.F. è precluso ai creditori l'esercizio di azioni esecutive o pagina 3 di 7 cautelari, ma non anche l'esercizio di quelle di cognizione […], fermo restando che, una volta ottenuto un titolo giudiziario, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non lo potrà portare in esecuzione per il divieto di cui all'art 168”. Il Giudice riteneva altresì legittimamente emesso il di sulla base dell'estratto conto certificato come previsto dalla legge (ex art. 50 TUB) e disponeva CTU al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte nelle fideiussioni prodotte in giudizio, in quanto disconosciute in udienza. La CTU accertava, anche dopo la rinnovazione necessaria a seguito delle contestazioni mosse da parte opponente, che le firme apposte nelle fideiussioni prodotte sono riconducibili agli opponenti e Parte_3 Parte_1
Non è stata espletata ulteriore istruttoria e la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*** L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Pesaro (residenza dei fideiussori) o di (luogo in cui l'obbligazione dev'essere adempiuta, filiale CP_8 della in cui sono aperti e domiciliati i conti), sollevata dagli opponenti e supportata dal CP_9 Parte_ seguente assunto “se è evidente che non può che rientrare nella definizione di consumatore di cui all'art. 33, co. 2, d.lgs. 206/2005, a maggior ragione il concetto vale per i due fideiussori” (pag. 14 comparsa conclusionale), è infondata. Tale è eccezione è già stata respinta incidentalmente con l'ordinanza del gennaio 2018 e tale determinazione è ulteriormente suffragata dal più recente orientamento giurisprudenziale che, seguendo le decisioni della Corte di Giustizia dell'UE, ritiene che “con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già al distinto contratto principale” (v. CAss. civ. SU n. 5868/2023). La Cassazione ha precisato anche che deve essere comunque “dato rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” al fine di determinare l'applicabilità o meno della disciplina consumeristica in relazione al contratto di fideiussione. (v. Cass. civ. n. 25914/2019). Come si può evincere dagli atti prodotti in giudizio, ad es. dal ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (doc. 2 parte opponente), la Sig.ra è Parte_1 stata legale rappresentante della società e liquidatrice Parte_1
La società era poi composta da soli quattro soci, divenuti due nel corso del tempo e a partire dal 2008: trattasi proprio di e come documentalmente Parte_1 Parte_1 dimostrato da con il doc. 10 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ossia con la CP_1 visura camerale della società debitrice principale. Va rigettata anche l'eccezione di e dei suoi garanti, diretta a far valere Parte_1
l'improcedibilità dell'azione ex art. 168 LF. Sebbene il precedente Giudice abbia correttamente rilevato che l'art. 168 LF preclude ai creditori l'esercizio delle sole azioni esecutive e cautelari, il provvedimento non coglie la natura pagina 4 di 7 sostanzialmente esecutiva dell'azione promossa, ancor più in considerazione della concessione dell'immediata esecutività del decreto, non sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Tuttavia, è dimostrato per tabulas da (doc. n. 3 fascicolo opposzione) che è CP_1 intervenuto provvedimento del Tribunale fallimentare di Pesaro che, il 20.09.2012 ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo di e revocato il Parte_1 decreto di ammissione alla procedura, così rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'azione di condanna di , poi coltivata da quale asserito cessionario del credito. CP_1 Controparte_5
Risulta fondata invece l'eccezione degli opponenti di difetto di titolarità del diritto di credito in capo a in quanto l'operazione di cessione rientra nelle c.d. cessioni in blocco ex Controparte_5 art. 58 TUB e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (richiamato da non sarebbe una CP_5 forma di pubblicità sufficiente per poter attestare la legittimazione attiva della cessionaria. In caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB la cessionaria è tenuta a dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e difetta nel caso in esame idonea prova dell'asserito diritto di credito in capo ad in quanto CP_5
l'unico effetto dell'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale è quello previsto ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto e il predetto avviso, per il suo contenuto, assente il contratto di cessione, non permette di individuare tra i crediti oggetto di trasferimento quello di Parte_1 azionato originariamente da per nascente dal saldo CP_1 Controparte_10 passivo di conto corrente n. 43196754, dal contratto di finanziamento chirografario n. 04/213/0745785, da altro contratto di finanziamento n. 04/213/0755932 e dal saldo passivo di conto corrente ordinario n. 43168866. A causa delle lacune documentali evidenziate è obiettivamente impossibile a questo Giudice verificare l'inclusione dei crediti nascenti dai contratti bancari suddetti tra quelli trasferiti alla all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., pertanto quest'ultima risulta inadempiente all'onere dimostrativo a suo carico, nei termini delineati. Nel merito, e per ulteriormente rafforzare il contenuto della presente pronuncia favorevole agli opponente, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. E' altrettanto noto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che la banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione degli estratti conto
– ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto per tutta la sua durata. L'estratto conto è infatti un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di pagina 5 di 7 credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti, la natura del rapporto bancario, numero, data del conto, nonché la descrizione dei singoli movimenti che determinano le poste attive e passi e il relativo saldo (v., ex multis, Cass. civ. n. 21101/2015, Cass. civ. n. 4800 del 2007, Cass. civ. n. 8178 del 2000). Per questo gli estratti conto costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l'an e il quantum della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, consentendo al Giudice, eventualmente tramite CTU contabile, di verificare come il credito si sia formato nel corso della durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, a elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valevoli anche per i due contratti di finanziamento ai fini della ricostruzione del suo sviluppo temporale, ne deriva che in mancanza degli estratti conto completi per tutta la durata dei rapporti, ossia gli estratti dei contratti di conto corrente e il riepilogo/prospetto di ammortamento dei finanziamenti con indicazione della scadenza delle singole rate, della data del pagamento, del tasso di interesse di volta in volta applicato, delle spese addebitate, non può ritenersi assolto dall'opposta né dall'intervenuta il relativo onere probatorio quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento di ingiunzione. Ad abundantiam, si rilevano la mancanza di una convenzione scritta, relativa all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto di fatto applicate da e l'addebito di Controparte_10 interessi ultra-legali in conseguenza di una determinazione unilaterale ed in assenza di una valida pattuizione degli stessi: trattasi di modus operandi contrastante con l'art. 1284, co. 3, c.c. e con il 1346 c.c. che impone la forma scritta ad substantiam;
Superabile, dunque, l'obiezione dell'opposta riferita al dettato dell'art. 1832 cod. civ. e alla conseguente impossibilità per l'opponente di sollevare eccezioni o contestazioni sul conto, ormai tacitamente approvato, poiché una cosa è il conto e una cosa sono i rapporti obbligatori sottostanti da cui derivano gli accrediti e addebiti, dunque le clausole contrattuali rispetto alle quali è stata affermata la nullità e illegittima applicazione unilateriale da parte della Banca:“Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, 2° co. c.c., ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da essa risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque, su situazione illecita” (Cass. civ. 2341/2016) Poiché incerta l'effettiva consistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo e la sua titolarità attuale in capo all'intervenuto, definitori cessionario a titolo particolare del diritto controverso, l'opposizione è fondata e va accolta, e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2582/2012 emesso dal Tribunale di Parma il 09.11.2012 va revocato. Resta assorbito l'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da e asseritamente riproduttive dello schema ABI e contraria all'art. 2 comma Parte_1 Pt_1 secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust).
pagina 6 di 7 Quanto al rapporto processuale tra opponenti e terzo chiamato, la società ha Controparte_2 effettivamente rilasciato una garanzia autonoma (doc. 5 opposta): “in parziale deroga alla Convenzione, alla quale si richiama per quanto non espressamente previsto nella presente garanzia, con la presente concede una Garanzia “a prima richiesta”, diretta, incondizionata, irrevocabile ed a valere sul CP_2 proprio patrimonio […] nei limiti dell'importo massimo garantito di euro 75.000,00” (punto d). La garanzia opera però a favore della Banca e non di poiché è società che Parte_1 CP_2 concede garanzie agli istituti bancari per operazioni a medio/lungo termine in favore di piccole medie imprese;
la garanzia è una garanzia sulla linea di credito che è rilasciata “con le modalità e i termini concordati ai sensi delle apposite convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito Finanziatori”. (doc. 4 opposta), con la conseguenze che l'unica a poter pretendere l'adempimento è la Banca garantita e non Parte_1
Reputa questo Giudice che la difficoltà ricostruttiva della vicenda in fatto e in sede processuale nell'arco di oltre un decennio, le modifiche soggettive intervenute e correlate plurime questioni esaminate e decise alla luce di giurisprudenza intervenuta in momento assai posteriore all'instaurazione della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione tra le parti, mentre gli esiti della CTU grafologica e rinnovazione fanno ritenere congruo porre in via definitiva a carico di parte opponente le relative spese, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , e Parte_1 Parte_1
nei confronti di con la chiamata in causa di Eurofidi Parte_1 Controparte_1
S.p.A. e con l'intevento volontario di ogni ulteriore domanda ed eccezione Controparte_5 respinte, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2582/2012 emesso dal Tribunale di Parma il 09.11.2012”
- compensa interamente le spese del giudizio di opposizione tra tutte le parti;
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate in corso di causa, a carico degli opponenti in solido.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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