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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14476/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. REGOLI
ALESSANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESERTI Parte_2 C.F._2
MARGHERITA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DESERTI
MARGHERITA
ricorrenti con l'intervento del PM
intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di determinazione per le modalità di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio proposta con ricorso depositato il 29/11/2024; rilevato che le parti, all'udienza del 25.03.2025 tenutasi in forma cartolare, hanno depositato dichiarazione congiunta con la quale confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore nata il Per_1
24.4.2022 e alle norme di legge;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
a) affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
b) che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Pers a) fino al compimento del terzo anno di età di
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi salvo diverso accordo nel martedì e giovedì, prelevandola dalla scuola all'orario di uscita (o dall'abitazione della madre alle ore 16.30) e riportandola presso l'abitazione della madre dopo cena alle ore 20.30;
- a fine settimana alterni, prelevandola dall'abitazione della madre il sabato alle ore 7.15 e ivi riportandola la domenica sera dopo cena alle ore 20.30 Pers b) dal compimento del terzo anno di età di
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi salvo diverso accordo nel martedì e giovedì, prelevandola all'uscita dall'asilo (o dall'abitazione della madre alle ore 16.30) e riportandola presso l'abitazione della madre dopo cena alle ore 20.30. Qualora gli orari di lavoro del padre lo consentano, egli potrà tenere la figlia a pernottare presso di sé una volta a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo, nel martedì nella settimana in cui avrà la figlia con sé nel fine settimana e nel giovedì nella settimana in cui non l'avrà con sé nel fine settimana;
- a fine settimana alternati prelevandola dall'uscita da scuola il venerdì e riportandola la domenica sera dopo cena alle ore 20.30
c) periodi di vacanza Con decorrenza dall'estate 2025 il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno e con l'accorgimento che in caso di mancato accordo prevarrà la volontà del padre negli anni dispari e quella della madre negli anni pari.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni consecutivi a Pasqua, che comprendano ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. c) che il padre versi alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 20 ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
d) che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, da individuarsi con espresso riferimento al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, che qui si ha per integralmente richiamato, siano sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Pers e) l'assegno unico erogato dall' per la figlia minore sarà percepito nella misura del 100% CP_1 dalla madre signora;
Parte_1
f) i genitori si impegnano a non pubblicare foto della minore sui sociali e/o altri siti internet. g) nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14476/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. REGOLI
ALESSANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESERTI Parte_2 C.F._2
MARGHERITA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DESERTI
MARGHERITA
ricorrenti con l'intervento del PM
intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di determinazione per le modalità di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio proposta con ricorso depositato il 29/11/2024; rilevato che le parti, all'udienza del 25.03.2025 tenutasi in forma cartolare, hanno depositato dichiarazione congiunta con la quale confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore nata il Per_1
24.4.2022 e alle norme di legge;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
a) affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
b) che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Pers a) fino al compimento del terzo anno di età di
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi salvo diverso accordo nel martedì e giovedì, prelevandola dalla scuola all'orario di uscita (o dall'abitazione della madre alle ore 16.30) e riportandola presso l'abitazione della madre dopo cena alle ore 20.30;
- a fine settimana alterni, prelevandola dall'abitazione della madre il sabato alle ore 7.15 e ivi riportandola la domenica sera dopo cena alle ore 20.30 Pers b) dal compimento del terzo anno di età di
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi salvo diverso accordo nel martedì e giovedì, prelevandola all'uscita dall'asilo (o dall'abitazione della madre alle ore 16.30) e riportandola presso l'abitazione della madre dopo cena alle ore 20.30. Qualora gli orari di lavoro del padre lo consentano, egli potrà tenere la figlia a pernottare presso di sé una volta a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo, nel martedì nella settimana in cui avrà la figlia con sé nel fine settimana e nel giovedì nella settimana in cui non l'avrà con sé nel fine settimana;
- a fine settimana alternati prelevandola dall'uscita da scuola il venerdì e riportandola la domenica sera dopo cena alle ore 20.30
c) periodi di vacanza Con decorrenza dall'estate 2025 il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno e con l'accorgimento che in caso di mancato accordo prevarrà la volontà del padre negli anni dispari e quella della madre negli anni pari.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni consecutivi a Pasqua, che comprendano ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. c) che il padre versi alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 20 ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
d) che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, da individuarsi con espresso riferimento al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, che qui si ha per integralmente richiamato, siano sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Pers e) l'assegno unico erogato dall' per la figlia minore sarà percepito nella misura del 100% CP_1 dalla madre signora;
Parte_1
f) i genitori si impegnano a non pubblicare foto della minore sui sociali e/o altri siti internet. g) nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
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