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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 179/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti ANNA MICHELANGELI, SILVIA PALINI parte attrice
Parte_2
(Partita IVA , P.IVA_1
Avv.ti FEDERICA ORONZO, ALBERTO ORONZO parte convenuta
Controparte_1
Avv.ti ROBERTO CALABRESE, ELISA GABOARDI
MARTE CP_1
Avv.ti ROBERTO CALABRESE, ELISA GABOARDI Successori a titolo particolare nel diritto
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo in subordine accertare l'assoluta incertezza dell'importo precettato e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto.
Con vittoria di spese, competenze del giudizio.”
Per il convenuto e i successori a titolo particolare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.;
1 - Sempre in via preliminare: rigettare la domanda di sospensione ex adverso formulata poiché non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito ed in via subordinata: in caso di accertato e ritenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ordinario ipotecario;
- Nel merito, ed in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata e per l'effetto dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario de quo per violazione del limite di finanziabilità e non accolta la domanda di conversione ex art. 1424 c.c. si chiede ai sensi dell'art. 2033 c.c. la condanna di parte attrice alla restituzione della somma pari ad Euro 160.000,00, al netto delle spese di istruttoria e dell'imposta sostitutiva, erogata in forza del contratto di mutuo fondiario de quo, detratte le somme corrisposte, come meglio verrà precisato in seguito;
Con ogni più ampia riserva di articolare e produrre ulteriori mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo occorre effettuare sintesi delle argomentazioni di parte opponente.
1.1. Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., notificato in data 19.01.2021, ha proposto Parte_1 opposizione a precetto lamentando la nullità della notifica dell'atto di precetto per la mancata notifica del titolo, la violazione dell'art. 38 T.U.B. (eccezione rinunciata in sede d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 novembre 2024) e l'indeterminatezza dell'importo precettato.
1.1.1. Con riferimento al primo motivo, parte opponente ha specificato che “nella fattispecie in esame l'istituto creditore avrebbe dovuto notificare, unitamente all'atto di precetto anche il titolo munito di formula esecutiva in quanto trattasi di un finanziamento al quale non può applicarsi la specifica normativa prevista dal TUB all'art 41” in quanto
“non può parlarsi di credito fondiario per essere stato il finanziamento erogato esclusivamente per il pagamento di un debito pregresso che la aveva contratto con la Cassa di Risparmio di Foligno e perché, in ogni caso non è stato rispettato Pt_1 il limite di finanziabilità imposto dall'art 38 TUB e quindi per violazione di norme imperative”.
1.1.2. Con riferimento al terzo motivo, parte attrice ha rilevato la “assoluta incertezza della somma precettata” poiché “non è dato comprendere, né l'esatto numero delle rate scadute e non pagate, né da quando la ricorrente non ha più versato tali rate, né, in ultimo, se il contratto è stato risolto, con tutti gli effetti conseguenti ed eventualmente quando e in che modo” precisando che “la ricorrente ha effettuato dei versamenti che non sembrerebbero essere stati conteggiati in quanto di ammontare diverso da quello della rata mensile”.
1.2. Nel corso del procedimento si sono costituite due società, che hanno affermato essere successori a titolo particolare nel diritto di credito azionato col precetto;
parte opponente ha contestato l'avvenuta corretta dimostrazione della loro titolarità.
2 Secondo parte opponente, in entrambe le costituzioni è stato depositata “esclusivamente copia della Gazzetta
Ufficiale dalla quale si legge di un'avvenuta cessione di crediti in blocco dalle rispettive società cedenti prima, e CP_2 dopo) alle cessionarie (rispettivamente, e , senza alcun altro documento Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 quale, ad esempio, i rispettivi contratti di cessione dai quali si poteva evincere che le stesse erano titolari del diritto e, dunque, legittimate ad agire o, in ipotesi residuale, le dichiarazioni delle rispettive società cedenti con le quali si attestava l'avvenuta cessione”, evidenziandosi che “la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione, non è prova sufficiente e valida a dimostrare l'esistenza della fattispecie traslativa in quanto la pubblicazione ex art. 58
TUB, come noto e unanimemente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sopperisce esclusivamente alla notifica ex art. 1264 c.c. ma non vale a dimostrare la titolarità del diritto che deve essere dimostrata con la produzione del contratto di cessione o con altri documenti equipollenti che possano indubbiamente provare tale titolarità” (si vedano pagg.
4-5 comparsa conclusionale parte attrice).
Evidenziandosi, che “ciò che l'opponente, sig.ra , contesta, non è l'inclusione del credito vantato in una Parte_1 fantomatica cessione, ma l'esistenza in sé per sé di un contratto di cessione” (si veda pag. 6 comparsa conclusionale parte attrice).
1.4. Inoltre, nell'ambito della comparsa conclusionale, parte attrice ha aggiunto due nuove argomentazioni.
1.4.1. In particolare, parte attrice ha specificato che “la con p. iva Pt_2 Parte_2
, si costituiva in giudizio dichiarandosi conferitaria della con p. iva P.IVA_1 Parte_2
, senza tuttavia depositare l'atto giustificativo di tale acquisizione. P.IVA_2
Tale prova è di primaria e fondamentale importanza in quanto nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16.6.2022, depositata dalla soc. (vedi doc. 3 comparsa di costituzione soc. , risulta che quest'ultima ha Controparte_1 Controparte_1 acquistato crediti pecuniari in blocco dall'istituto di credito con p. iva e
Parte_2 P.IVA_1 non già dalla con p. iva Manca, dunque, la prova della effettiva
Parte_2 P.IVA_2 traslazione dei crediti vantati dalla (con p. iva ) che ha stipulato il
Parte_2 P.IVA_2 contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, alla (con p. iva )
Parte_2 P.IVA_1 che si è costituita in giudizio vantando, dunque, il credito di altro soggetto” (si vedano pagg.
3-4 comparsa conclusionale parte attrice).
1.4.2. In secondo luogo, sempre secondo parte attrice, “dalla lettura del contratto di mutuo in questione emerge, all'art. 2, che le parti concordemente hanno stabilito che, non solo la parte mutuataria contestualmente alla stipula del finanziamento costituisce la somma erogata come pegno irregolare infruttifero, ma concordano, altresì, che la predetta somma sarebbe stata svincolata solo dopo l'avvenuta iscrizione di ipoteca a favore dell'istituto bancario. Trattasi, quindi, anche di mutuo condizionato che, in quanto tale, non è titolo esecutivo per mancanza dell'atto confermativo dello svincolo effettivo delle somme conferite in pegno”.
3 2. Si procederà con l'analisi dei singoli motivi.
2.1. In relazione al primo motivo contenuto nell'atto di citazione (indicato nel precedente par. 1.1.1.) è bene precisare che la questione sollevata è stata oggetto di recente pronuncia di legittimità.
Con autorevole pronunciamento a sezioni unite, si è affermato che “il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Non si tratta di un mutuo di scopo.
Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del
2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi (citazione testuale da Cass. Sez. U, Sentenza n. 5841 del
2025).
2.1.1. Pertanto, sulla base di tale condivisibile conclusione, l'affermata destinazione solutoria delle somme erogate non è elemento idoneo a mutare la natura di credito fondiario, con conseguente persistente applicabilità del procedimento descritto dall'art. 41 T.U.B.
2.1.2. Il motivo deve dunque essere rigettato.
2.2. In relazione al terzo motivo contenuto nell'atto di citazione (indicato nel precedente par. 1.1.2.) deve rilevarsi che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 18/03/2022,
n. 8906, Rv. 664254 - 01).
2.2.1. A tal proposito deve evidenziarsi la formula perplessa con cui è stata contestata, in prima battuta, la quantificazione (“la ricorrente ha effettuato dei versamenti che non sembrerebbero essere stati conteggiati in quanto di ammontare diverso da quello della rata mensile”, atto di citazione pag. 4), la successiva e tempestiva allegazione
4 degli estratti conto dettagliati del rapporto (allegato n. 2 costituzione Parte_2
e la loro successiva mancata contestazione.
2.2.2. Anche tale motivo, dunque, non potrà essere accolto.
2.3. Quanto alla prova delle esistenza del contratto di cessione deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in termini generali, che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01).
2.3.1. A tal proposito deve rilevarsi che, nel caso di specie, le società che hanno affermato essere successori a titolo particolare nel diritto di credito hanno prodotto estratto da Gazzetta Ufficiale, recante avviso delle rispettive cessioni del credito.
2.3.2. In ordine all'esistenza di tali contratti di cessione deve attribuirsi rilievo alla costituzione, nell'ambito del presente giudizio, dei cedenti, i quali nulla hanno obiettato in relazione alla avvenuta cessione del credito;
anzi aderendo (è il caso di in relazione alla cessione a Controparte_1 Controparte_3 ovvero omettendo di depositare atti a seguito della cessione (è il caso di Pt_2 Parte_2
in relazione alla cessione a
[...] Controparte_1
2.3.3. Inoltre, deve ritenersi ammissibile e tempestiva la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei cedenti in ordine all'avvenuta stipulazione del contratto di cessione e all'inclusione del credito azionato col precetto in tali contratti (dichiarazioni allegate a comparse conclusionali di e di Controparte_1 [...]
. CP_3
A tal proposito deve rilevarsi che la produzione avveniva con il primo atto successivo alla contestazione e, comunque, immediatamente dopo la formazione del documento.
2.4. Collegata al rigetto della questione di cui al precedente paragrafo 2.3, risulta essere la questione sollevata dall'opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale (indicata nel paragrafo 1.4.1.), secondo cui risulterebbe mancante la prova “del conferimento delle attività e passività dall'istituto bancario che ha stipulato il contratto di finanziamento ( con p. iva a quello originariamente costituitosi nel CP_2 P.IVA_2 presente giudizio ( con p. iva )” (si veda pag. 4 comparsa conclusionale parte attrice). CP_2 P.IVA_1
5 In altre parole, secondo parte attrice, mancherebbe “la prova della effettiva traslazione dei crediti vantati dalla
(con p. iva ) che ha stipulato il contratto di finanziamento oggetto del Parte_2 P.IVA_2 presente giudizio, alla (con p. iva che si è costituita in giudizio Parte_2 P.IVA_1 vantando, dunque, il credito di altro soggetto”.
Secondo l'opponente, “tale prova è di primaria e fondamentale importanza in quanto nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16.6.2022, depositata dalla soc. (vedi doc. 3 comparsa di costituzione soc. , risulta Controparte_1 Controparte_1 che quest'ultima ha acquistato crediti pecuniari in blocco dall'istituto di credito con p. Parte_2 iva e non già dalla con p. iva ”. P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
2.4.1. A fronte di tale ricostruzione, deve tuttavia rilevarsi la società convenuta, che si è costituita nel presente giudizio ( con p. iva ), è la medesima società Parte_2 P.IVA_1
con p. iva ) che ha compilato l'atto di precetto (si veda Parte_2 P.IVA_1 documento n. 1, allegato all'atto di citazione).
Parte attrice, nel rilevare che il contratto di finanziamento è stato stipulato con altra società (
[...]
con p. iva ), contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_2 P.IVA_2 del creditore che ha compilato il precetto ( con p. iva ), Parte_2 P.IVA_1 ritenendolo soggetto differente e rispetto all'unico titolare del credito Parte_2 con p. iva ). P.IVA_2
2.4.2. Il motivo è inammissibile e non costituisce una mera difesa.
2.4.2.1. Infatti, nella propria elaborazione, parte attrice assume una prospettiva parcellizzata, concentrata unicamente sul presente giudizio e non tenendo in debita considerazione il collegamento del presente giudizio con la procedura esecutiva;
ne discende che tale questione non può essere inquadrata come mera difesa, in quanto tale proponibile in ogni fase del giudizio, come fosse stata proposta in giudizio contenzioso mirante all'accertamento del credito.
Si tratta, piuttosto di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, che doveva essere fatta con valere con immediatezza attraverso lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c.
2.4.2.2. Inoltre deve in ogni caso aggiungersi che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (quello di cui all'art. 617 c.p.c., attivato da parte attrice), che è il mezzo processuale con il quale, in un termine perentorio, è domandato l'annullamento di un atto del processo esecutivo sulla base della allegazione di un suo vizio, la prospettazione di un vizio diverso da quelli indicati nell'atto di opposizione introduce una domanda nuova che è inammissibile se intempestiva e sulla quale il giudice può, quindi, astenersi da pronunciare senza incorrere nel vizio di omessa pronuncia (sul punto Cass. Sez. 3, 22/02/1995, n. 1954,
Rv. 490591 - 01).
6 2.4.3. Deve perciò essere considerato inammissibile la questione afferente la “Mancanza di prova del conferimento delle attività e passività dall'istituto bancario che ha stipulato il contratto di finanziamento con CP_2
p. iva ) a quello originariamente costituitosi nel presente giudizio con p. iva )”, P.IVA_2 CP_2 P.IVA_1 considerato che la stessa veniva proposta con strumento inidoneo (quello di cui all'art. 617 c.p.c. anziché quello di cui all'art. 615 c.p.c.) e soprattutto perché la stessa non era contenuta nei motivi dell'opposizione elaborati nell'atto di citazione, venendo invece inammissibilmente proposta solo con la comparsa conclusionale.
2.5. Analoga ragione di inammissibilità caratterizza la contestazione mossa da parte attrice circa il carattere condizionato del mutuo (si veda pagg.
8-9 comparsa conclusionale), rilievo che veniva mosso, per la prima volta, con il deposito della comparsa conclusionale.
2.7. Conclusivamente deve affermarsi che l'analisi dell'opposizione esecutiva ne determina l'integrale rigetto, a causa della infondatezza e inammissibilità dei motivi a supporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa
(€ 71.421,28, per come dichiarato nell'atto di citazione).
Più in particolare, con riferimento a viene liquidato un importo pari Parte_2 al medio per la fase studio e introduttiva, e pari al minimo per la fase istruttoria e trattazione (senza liquidare somme per la fase decisoria).
Per e considerata la coincidenza dei difensori, viene liquidato un importo Controparte_1 Controparte_3 unico (€ 14.418,00 = € 12.015,00 con aumento del 20%), pari al valore medio per la fase studio e introduttiva, pari al valore minimo per la fase istruttoria e trattazione, e con individuazione di valore superiore al medio (e inferiore al massimo) per la fase decisoria (considerata la numerosità delle questioni affrontate e il loro progressivo ampliamento attraverso la comparsa conclusionale di parte attrice).
Si è tenuto conto della complessità del procedimento, della sua durata, del numero delle parti e delle questioni collegate alla titolarità del diritto di credito azionato con il precetto;
con aumento del 20% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione ( e . Controparte_1 Controparte_3
p.q.m.
Rigetta l'opposizione presentata da per infondatezza e inammissibilità dei motivi, per Parte_1 come indicato nella motivazione. condanna in favore di al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite quantificate in € 7.015,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
7 condanna in favore di e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 quantificate in € 14.418,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 15 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
8
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 179/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti ANNA MICHELANGELI, SILVIA PALINI parte attrice
Parte_2
(Partita IVA , P.IVA_1
Avv.ti FEDERICA ORONZO, ALBERTO ORONZO parte convenuta
Controparte_1
Avv.ti ROBERTO CALABRESE, ELISA GABOARDI
MARTE CP_1
Avv.ti ROBERTO CALABRESE, ELISA GABOARDI Successori a titolo particolare nel diritto
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo in subordine accertare l'assoluta incertezza dell'importo precettato e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto.
Con vittoria di spese, competenze del giudizio.”
Per il convenuto e i successori a titolo particolare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.;
1 - Sempre in via preliminare: rigettare la domanda di sospensione ex adverso formulata poiché non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito ed in via subordinata: in caso di accertato e ritenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ordinario ipotecario;
- Nel merito, ed in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata e per l'effetto dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario de quo per violazione del limite di finanziabilità e non accolta la domanda di conversione ex art. 1424 c.c. si chiede ai sensi dell'art. 2033 c.c. la condanna di parte attrice alla restituzione della somma pari ad Euro 160.000,00, al netto delle spese di istruttoria e dell'imposta sostitutiva, erogata in forza del contratto di mutuo fondiario de quo, detratte le somme corrisposte, come meglio verrà precisato in seguito;
Con ogni più ampia riserva di articolare e produrre ulteriori mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo occorre effettuare sintesi delle argomentazioni di parte opponente.
1.1. Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., notificato in data 19.01.2021, ha proposto Parte_1 opposizione a precetto lamentando la nullità della notifica dell'atto di precetto per la mancata notifica del titolo, la violazione dell'art. 38 T.U.B. (eccezione rinunciata in sede d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 novembre 2024) e l'indeterminatezza dell'importo precettato.
1.1.1. Con riferimento al primo motivo, parte opponente ha specificato che “nella fattispecie in esame l'istituto creditore avrebbe dovuto notificare, unitamente all'atto di precetto anche il titolo munito di formula esecutiva in quanto trattasi di un finanziamento al quale non può applicarsi la specifica normativa prevista dal TUB all'art 41” in quanto
“non può parlarsi di credito fondiario per essere stato il finanziamento erogato esclusivamente per il pagamento di un debito pregresso che la aveva contratto con la Cassa di Risparmio di Foligno e perché, in ogni caso non è stato rispettato Pt_1 il limite di finanziabilità imposto dall'art 38 TUB e quindi per violazione di norme imperative”.
1.1.2. Con riferimento al terzo motivo, parte attrice ha rilevato la “assoluta incertezza della somma precettata” poiché “non è dato comprendere, né l'esatto numero delle rate scadute e non pagate, né da quando la ricorrente non ha più versato tali rate, né, in ultimo, se il contratto è stato risolto, con tutti gli effetti conseguenti ed eventualmente quando e in che modo” precisando che “la ricorrente ha effettuato dei versamenti che non sembrerebbero essere stati conteggiati in quanto di ammontare diverso da quello della rata mensile”.
1.2. Nel corso del procedimento si sono costituite due società, che hanno affermato essere successori a titolo particolare nel diritto di credito azionato col precetto;
parte opponente ha contestato l'avvenuta corretta dimostrazione della loro titolarità.
2 Secondo parte opponente, in entrambe le costituzioni è stato depositata “esclusivamente copia della Gazzetta
Ufficiale dalla quale si legge di un'avvenuta cessione di crediti in blocco dalle rispettive società cedenti prima, e CP_2 dopo) alle cessionarie (rispettivamente, e , senza alcun altro documento Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 quale, ad esempio, i rispettivi contratti di cessione dai quali si poteva evincere che le stesse erano titolari del diritto e, dunque, legittimate ad agire o, in ipotesi residuale, le dichiarazioni delle rispettive società cedenti con le quali si attestava l'avvenuta cessione”, evidenziandosi che “la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione, non è prova sufficiente e valida a dimostrare l'esistenza della fattispecie traslativa in quanto la pubblicazione ex art. 58
TUB, come noto e unanimemente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sopperisce esclusivamente alla notifica ex art. 1264 c.c. ma non vale a dimostrare la titolarità del diritto che deve essere dimostrata con la produzione del contratto di cessione o con altri documenti equipollenti che possano indubbiamente provare tale titolarità” (si vedano pagg.
4-5 comparsa conclusionale parte attrice).
Evidenziandosi, che “ciò che l'opponente, sig.ra , contesta, non è l'inclusione del credito vantato in una Parte_1 fantomatica cessione, ma l'esistenza in sé per sé di un contratto di cessione” (si veda pag. 6 comparsa conclusionale parte attrice).
1.4. Inoltre, nell'ambito della comparsa conclusionale, parte attrice ha aggiunto due nuove argomentazioni.
1.4.1. In particolare, parte attrice ha specificato che “la con p. iva Pt_2 Parte_2
, si costituiva in giudizio dichiarandosi conferitaria della con p. iva P.IVA_1 Parte_2
, senza tuttavia depositare l'atto giustificativo di tale acquisizione. P.IVA_2
Tale prova è di primaria e fondamentale importanza in quanto nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16.6.2022, depositata dalla soc. (vedi doc. 3 comparsa di costituzione soc. , risulta che quest'ultima ha Controparte_1 Controparte_1 acquistato crediti pecuniari in blocco dall'istituto di credito con p. iva e
Parte_2 P.IVA_1 non già dalla con p. iva Manca, dunque, la prova della effettiva
Parte_2 P.IVA_2 traslazione dei crediti vantati dalla (con p. iva ) che ha stipulato il
Parte_2 P.IVA_2 contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, alla (con p. iva )
Parte_2 P.IVA_1 che si è costituita in giudizio vantando, dunque, il credito di altro soggetto” (si vedano pagg.
3-4 comparsa conclusionale parte attrice).
1.4.2. In secondo luogo, sempre secondo parte attrice, “dalla lettura del contratto di mutuo in questione emerge, all'art. 2, che le parti concordemente hanno stabilito che, non solo la parte mutuataria contestualmente alla stipula del finanziamento costituisce la somma erogata come pegno irregolare infruttifero, ma concordano, altresì, che la predetta somma sarebbe stata svincolata solo dopo l'avvenuta iscrizione di ipoteca a favore dell'istituto bancario. Trattasi, quindi, anche di mutuo condizionato che, in quanto tale, non è titolo esecutivo per mancanza dell'atto confermativo dello svincolo effettivo delle somme conferite in pegno”.
3 2. Si procederà con l'analisi dei singoli motivi.
2.1. In relazione al primo motivo contenuto nell'atto di citazione (indicato nel precedente par. 1.1.1.) è bene precisare che la questione sollevata è stata oggetto di recente pronuncia di legittimità.
Con autorevole pronunciamento a sezioni unite, si è affermato che “il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Non si tratta di un mutuo di scopo.
Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del
2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi (citazione testuale da Cass. Sez. U, Sentenza n. 5841 del
2025).
2.1.1. Pertanto, sulla base di tale condivisibile conclusione, l'affermata destinazione solutoria delle somme erogate non è elemento idoneo a mutare la natura di credito fondiario, con conseguente persistente applicabilità del procedimento descritto dall'art. 41 T.U.B.
2.1.2. Il motivo deve dunque essere rigettato.
2.2. In relazione al terzo motivo contenuto nell'atto di citazione (indicato nel precedente par. 1.1.2.) deve rilevarsi che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 18/03/2022,
n. 8906, Rv. 664254 - 01).
2.2.1. A tal proposito deve evidenziarsi la formula perplessa con cui è stata contestata, in prima battuta, la quantificazione (“la ricorrente ha effettuato dei versamenti che non sembrerebbero essere stati conteggiati in quanto di ammontare diverso da quello della rata mensile”, atto di citazione pag. 4), la successiva e tempestiva allegazione
4 degli estratti conto dettagliati del rapporto (allegato n. 2 costituzione Parte_2
e la loro successiva mancata contestazione.
2.2.2. Anche tale motivo, dunque, non potrà essere accolto.
2.3. Quanto alla prova delle esistenza del contratto di cessione deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in termini generali, che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01).
2.3.1. A tal proposito deve rilevarsi che, nel caso di specie, le società che hanno affermato essere successori a titolo particolare nel diritto di credito hanno prodotto estratto da Gazzetta Ufficiale, recante avviso delle rispettive cessioni del credito.
2.3.2. In ordine all'esistenza di tali contratti di cessione deve attribuirsi rilievo alla costituzione, nell'ambito del presente giudizio, dei cedenti, i quali nulla hanno obiettato in relazione alla avvenuta cessione del credito;
anzi aderendo (è il caso di in relazione alla cessione a Controparte_1 Controparte_3 ovvero omettendo di depositare atti a seguito della cessione (è il caso di Pt_2 Parte_2
in relazione alla cessione a
[...] Controparte_1
2.3.3. Inoltre, deve ritenersi ammissibile e tempestiva la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei cedenti in ordine all'avvenuta stipulazione del contratto di cessione e all'inclusione del credito azionato col precetto in tali contratti (dichiarazioni allegate a comparse conclusionali di e di Controparte_1 [...]
. CP_3
A tal proposito deve rilevarsi che la produzione avveniva con il primo atto successivo alla contestazione e, comunque, immediatamente dopo la formazione del documento.
2.4. Collegata al rigetto della questione di cui al precedente paragrafo 2.3, risulta essere la questione sollevata dall'opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale (indicata nel paragrafo 1.4.1.), secondo cui risulterebbe mancante la prova “del conferimento delle attività e passività dall'istituto bancario che ha stipulato il contratto di finanziamento ( con p. iva a quello originariamente costituitosi nel CP_2 P.IVA_2 presente giudizio ( con p. iva )” (si veda pag. 4 comparsa conclusionale parte attrice). CP_2 P.IVA_1
5 In altre parole, secondo parte attrice, mancherebbe “la prova della effettiva traslazione dei crediti vantati dalla
(con p. iva ) che ha stipulato il contratto di finanziamento oggetto del Parte_2 P.IVA_2 presente giudizio, alla (con p. iva che si è costituita in giudizio Parte_2 P.IVA_1 vantando, dunque, il credito di altro soggetto”.
Secondo l'opponente, “tale prova è di primaria e fondamentale importanza in quanto nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16.6.2022, depositata dalla soc. (vedi doc. 3 comparsa di costituzione soc. , risulta Controparte_1 Controparte_1 che quest'ultima ha acquistato crediti pecuniari in blocco dall'istituto di credito con p. Parte_2 iva e non già dalla con p. iva ”. P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
2.4.1. A fronte di tale ricostruzione, deve tuttavia rilevarsi la società convenuta, che si è costituita nel presente giudizio ( con p. iva ), è la medesima società Parte_2 P.IVA_1
con p. iva ) che ha compilato l'atto di precetto (si veda Parte_2 P.IVA_1 documento n. 1, allegato all'atto di citazione).
Parte attrice, nel rilevare che il contratto di finanziamento è stato stipulato con altra società (
[...]
con p. iva ), contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_2 P.IVA_2 del creditore che ha compilato il precetto ( con p. iva ), Parte_2 P.IVA_1 ritenendolo soggetto differente e rispetto all'unico titolare del credito Parte_2 con p. iva ). P.IVA_2
2.4.2. Il motivo è inammissibile e non costituisce una mera difesa.
2.4.2.1. Infatti, nella propria elaborazione, parte attrice assume una prospettiva parcellizzata, concentrata unicamente sul presente giudizio e non tenendo in debita considerazione il collegamento del presente giudizio con la procedura esecutiva;
ne discende che tale questione non può essere inquadrata come mera difesa, in quanto tale proponibile in ogni fase del giudizio, come fosse stata proposta in giudizio contenzioso mirante all'accertamento del credito.
Si tratta, piuttosto di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, che doveva essere fatta con valere con immediatezza attraverso lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c.
2.4.2.2. Inoltre deve in ogni caso aggiungersi che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (quello di cui all'art. 617 c.p.c., attivato da parte attrice), che è il mezzo processuale con il quale, in un termine perentorio, è domandato l'annullamento di un atto del processo esecutivo sulla base della allegazione di un suo vizio, la prospettazione di un vizio diverso da quelli indicati nell'atto di opposizione introduce una domanda nuova che è inammissibile se intempestiva e sulla quale il giudice può, quindi, astenersi da pronunciare senza incorrere nel vizio di omessa pronuncia (sul punto Cass. Sez. 3, 22/02/1995, n. 1954,
Rv. 490591 - 01).
6 2.4.3. Deve perciò essere considerato inammissibile la questione afferente la “Mancanza di prova del conferimento delle attività e passività dall'istituto bancario che ha stipulato il contratto di finanziamento con CP_2
p. iva ) a quello originariamente costituitosi nel presente giudizio con p. iva )”, P.IVA_2 CP_2 P.IVA_1 considerato che la stessa veniva proposta con strumento inidoneo (quello di cui all'art. 617 c.p.c. anziché quello di cui all'art. 615 c.p.c.) e soprattutto perché la stessa non era contenuta nei motivi dell'opposizione elaborati nell'atto di citazione, venendo invece inammissibilmente proposta solo con la comparsa conclusionale.
2.5. Analoga ragione di inammissibilità caratterizza la contestazione mossa da parte attrice circa il carattere condizionato del mutuo (si veda pagg.
8-9 comparsa conclusionale), rilievo che veniva mosso, per la prima volta, con il deposito della comparsa conclusionale.
2.7. Conclusivamente deve affermarsi che l'analisi dell'opposizione esecutiva ne determina l'integrale rigetto, a causa della infondatezza e inammissibilità dei motivi a supporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa
(€ 71.421,28, per come dichiarato nell'atto di citazione).
Più in particolare, con riferimento a viene liquidato un importo pari Parte_2 al medio per la fase studio e introduttiva, e pari al minimo per la fase istruttoria e trattazione (senza liquidare somme per la fase decisoria).
Per e considerata la coincidenza dei difensori, viene liquidato un importo Controparte_1 Controparte_3 unico (€ 14.418,00 = € 12.015,00 con aumento del 20%), pari al valore medio per la fase studio e introduttiva, pari al valore minimo per la fase istruttoria e trattazione, e con individuazione di valore superiore al medio (e inferiore al massimo) per la fase decisoria (considerata la numerosità delle questioni affrontate e il loro progressivo ampliamento attraverso la comparsa conclusionale di parte attrice).
Si è tenuto conto della complessità del procedimento, della sua durata, del numero delle parti e delle questioni collegate alla titolarità del diritto di credito azionato con il precetto;
con aumento del 20% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione ( e . Controparte_1 Controparte_3
p.q.m.
Rigetta l'opposizione presentata da per infondatezza e inammissibilità dei motivi, per Parte_1 come indicato nella motivazione. condanna in favore di al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite quantificate in € 7.015,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
7 condanna in favore di e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 quantificate in € 14.418,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 15 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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