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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg2496 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2496 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. VIGGIANO ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pontano n.61,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. VIGGIANO ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pontano n.61,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
il 13/03/1985 e che dalla loro unione nasceva il figlio il Per_1
09.10.1985, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 02.02.1993, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA del 26.02.1993 resa nel procedimento RG
50799)1993, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere ognuno per conto proprio e nella residenza che più riterranno utile ed idonea ad ogni loro situazione e bisogno;
2) La casa coniugale in Napoli al Viale Colli Aminei 40 F rimarrà in esclusivo uso della Sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, Parte_2
ancorché già di proprietà comune;
3) I coniugi, entrambi pensionati INPS con medesima redditualità, dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in
2 ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 13/03/1985 (atto n.26, parte
II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2496 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. VIGGIANO ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pontano n.61,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. VIGGIANO ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pontano n.61,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
il 13/03/1985 e che dalla loro unione nasceva il figlio il Per_1
09.10.1985, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 02.02.1993, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA del 26.02.1993 resa nel procedimento RG
50799)1993, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere ognuno per conto proprio e nella residenza che più riterranno utile ed idonea ad ogni loro situazione e bisogno;
2) La casa coniugale in Napoli al Viale Colli Aminei 40 F rimarrà in esclusivo uso della Sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, Parte_2
ancorché già di proprietà comune;
3) I coniugi, entrambi pensionati INPS con medesima redditualità, dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in
2 ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 13/03/1985 (atto n.26, parte
II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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