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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 9536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9536 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14659 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Emanuele Improta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Torre del Greco (NA) in Via Alcide De Gaspari n.135/a;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO: Opposizione ad atp per ripristino assegno di invalidità civile (art. 13 legge 118/71)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 la sig.ra , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile ex L. 118/71.
1 Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere dalla data della visita di revisione del 17.02.2023 o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, è stato onerato il CTU, Dott. , di depositare relazione integrativa al fine di rendere Per_2 chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente.
Con relazione integrativa, depositata in data 11.03.2025, il dott. ha Per_2 confermato il suo giudizio;
disposta la rinnovazione dell'indagine medico -legale, è stato nominato quale CTU in questa fase, il dott. Dopo il deposito Persona_3 della relazione peritale, la causa è stata decisa mediante separata sentenza, all'esito delle note scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
E' bene premettere che la , già titolare di assegno di assistenza mensile per Pt_1 effetto di decreto omologa del 13.07.2021 chiede nel presente giudizio il ripristino del beneficio revocato a seguito di visita di revisione dalla “presunta” data di convocazione a revisione del 17.02.2023.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del dr. , lamentando : Persona_4
- l'omissione di qualsivoglia valutazione relativa alla fibromialgia, patologia specificamente indicata in ricorso, nonchéott. certificata alle pag. 26 e 24 della documentazione medica ad esso allegata, rilasciata dall' Controparte_2
e che avrebbe condotto, assegnando a tale patologia un punteggio tra 21% e il
35%, mediante il calcolo riduzionistico di HA all'accertamento di un'invalidità pari al 74%;
- l'omessa motivazione circa l'irrilevanza della fibromialgia;
-l'omessa risposta alle contestazioni mosse, dopo l'invio della bozza dell'elaborato peritale.
2 Quanto alla valutazione della fibromialgia, parte ricorrente ha dedotto che siffatta patologia, era documentata in atti, valorizzando la precedente consulenza tecnica
(con la quale l'istante era stata riconosciuta invalida in misura pari al 74%) a firma del CTU Persona_5
Con relazione integrativa, depositata in data 11.03.2025, il primo CTU dott.
, ha precisato che: “ la fibromialgia (FM) è stata definita come una Per_2 sindrome da dolore cronico la cui caratteristica principale è un dolore cronico diffuso che dura più di tre mesi in assenza di un'evidente lesione. È sempre stata una condizione controversa, con una guerra ancora aperta riguardo la validità della diagnosi. La depressione è una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo, ed è anche considerata un contributore sostanziale al burden of disease (“peso della Pa malattia”) globale. È stata riscontrata un'associazione bidirezionale tra e Pa depressione: infatti, se da un lato la depressione aumenta il rischio di che sarà Pa diagnosticata più avanti nel corso della vita, dall'altro la stessa aumenta il rischio di sviluppare la depressione. Per tale ragione la fibromialgia è stata riconosciuta invalidante con il criterio dell'analogia con la depressione endoreattiva media con percentuale di invalidità del 25%, così come riportato nelle tabelle attualmente vigenti. Ma v'è di più. Volendo riconoscere la fibromialgia quale patologia invalidante ed utilizzando sempre il criterio dell'analogia con la polimiosite, così come sostenuto dall'avvocato di parte ricorrente, e sostituendo la depressione con la polimosite ed applicando la ben nota formula di HA, si otterrebbe una percentuale di invalidità del 71%, che non modificherebbe il giudizio finale. Si conferma quindi che la Sig.ra è: “invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa 67%”.
Rinnovate le operazioni peritali nella persona del CTU dott. questi ha Per_3 depositato una diversa relazione in data 25.07.2025 per la quale non sono pervenute osservazioni.
Opina il Tribunale che tale ultima relazione , completa , esaustiva , ragionata , densa di riferimenti scientifici e totalmente esauriente può essere posta a base del giudizio di accertamento.
Si legge nella relazione “Le patologie su cui é basata la presente valutazione sono di seguito riportate, come presenti nella Tabella Invalidità Civile approvata con DM
3 05/02/1992. Si deve preliminarmente fare un cenno alla fibromialgia che é una sindrome clinica, non una malattia con esami strumentali diagnostici specifici e la cui diagnosi é basata pero su precisi criteri:
• Widespread Pain Index (WPI) - Indice del dolore diffuso. Si valuta la presenza di dolore in 19 aree specifiche
• Symptom Severity Scale (SS) Scala di gravita dei sintomi;
Ogni sintomo si valuta da 0 (assenza) a 3 (grave). Aggiunge punteggi per altri sintomi quali cefalea, dolore addominale, depressione, ecc. Il punteggio totale va da 0 a 12.
• Diagnosi di fibromialgia se: WPI ≥ 7 e SS ≥ 5 oppure WPI da 3 a 6 e SS ≥ 9; sintomi presenti da almeno 3 mesi;
il dolore deve essere presente in entrambi i lati del corpo, sia sopra che sotto la vita, e includere il rachide;
nessun altro disturbo che spieghi meglio il dolore.
Nel caso in esame non risulta documentata alcuna diagnosi accurata di fibromialgia;
in particolare, non sono presenti analisi di laboratorio specifiche atte a confermare o escludere una patologia disimmune, anche di diversa natura;
sono invece presenti elementi clinici e documentali (ad esempio imaging radiografico) indicativi di una patologia artrosica più o meno grave. Si precisa, infine, che il calcolo dell'invalidità deve basarsi sulla valutazione della funzione lesa, indipendentemente dalla sua eziopatogenesi: la limitazione funzionale derivante, ad esempio, da un processo spondilodiscoartrosico e/o da fibromialgia deve essere quantificata una sola volta, al fine di evitare il rischio di duplicazioni valutative. Tanto considerato non risulta ammissibile la valutazione della fibromialgia compiuta dal CTU dott. che attribuisce un punteggio pari al Per_5
35% in analogia ad una ben più grave dermatomiosite o polimiosite, nè poi la duplicazione che si realizza attribuendo un punteggio di 25% alla artrosi diffusa.
In merito al “meningioma in fossa cranica posteriore in assenza di sintomatologia da ipertensione endocranica” proprio perchè in assenza di sintomatologia,seguendo il ragionamento analogico utilizzato dal CTU dott. ( cod.9303 "neoplasie Per_5
a prognosi favorevole con lieve compromissione funzionale"), deve essere valutato meno di 11 e non risulta quindi valutabile ai sensi dell'art.5 D.L. 509/1988.
In merito alla calcolosi biliare valutata con codice 6408 e punteggio 21% dal CTU dott. , si rappresenta che essendo la perizianda colecistectomizzata da Per_2
4 vari anni, nè peraltro risultando agli atti documentazione di ricorrenti episodi di colica, la condizione non risulta valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988.
Sulla base di quanto documentato e di quanto rilevato clinicamente, il grado di invalidita deve essere calcolato come da schema seguente:
• Disturbi psichici: sindrome depressiva endoreattiva di media entità. Codice 2205.
• Sistema osteoarticolare: sindrome fibromialgica, poliartrosi in obesità di I classe.
Analogia proporzionale, codice 7105 valutabile con punteggio non superiore a 40.
• Sistema nervoso centrale: cerebrovasculopatia multifocale con recenti episodi critici focali a cadenza annuale. Codice 2001.
• Esiti di calcolosi biliare trattata con colecistectomia oltre 10 aa fa, esiti di emorroidectomia nel 1995, esiti di asportazione chirurgica di cisti ovariche e polipo uterino, meningioma in fossa cranica posteriore in assenza di sintomatologia da ipertensione endocranica. Non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988.
Il Dott. ha poi confrontato in dettaglio gli esiti delle perizie del dott. Per_3 Per_5
( nel precedente giudizio) e del dott. e della propria indicando patologie e Per_2 codici secondo uno schema sinottico..
Quindi ha concluso che: “. mediante calcolo riduzionistico a scalare di Balthazar per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti, si ottiene un punteggio di invalidità del 64%, con decorrenza dal 17.02.2023.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del dott. meritano piena condivisione. Dalla lettura dell'ultima Per_3 perizia risulta che le patologie di cui risulta affetto la sig.ra sono state Pt_1 esaminate e adeguatamente valutate, tuttavia tali patologie non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti
(assegno d'invalidità civile).
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
5 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 26.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14659 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Emanuele Improta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Torre del Greco (NA) in Via Alcide De Gaspari n.135/a;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO: Opposizione ad atp per ripristino assegno di invalidità civile (art. 13 legge 118/71)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 la sig.ra , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile ex L. 118/71.
1 Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere dalla data della visita di revisione del 17.02.2023 o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, è stato onerato il CTU, Dott. , di depositare relazione integrativa al fine di rendere Per_2 chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente.
Con relazione integrativa, depositata in data 11.03.2025, il dott. ha Per_2 confermato il suo giudizio;
disposta la rinnovazione dell'indagine medico -legale, è stato nominato quale CTU in questa fase, il dott. Dopo il deposito Persona_3 della relazione peritale, la causa è stata decisa mediante separata sentenza, all'esito delle note scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
E' bene premettere che la , già titolare di assegno di assistenza mensile per Pt_1 effetto di decreto omologa del 13.07.2021 chiede nel presente giudizio il ripristino del beneficio revocato a seguito di visita di revisione dalla “presunta” data di convocazione a revisione del 17.02.2023.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del dr. , lamentando : Persona_4
- l'omissione di qualsivoglia valutazione relativa alla fibromialgia, patologia specificamente indicata in ricorso, nonchéott. certificata alle pag. 26 e 24 della documentazione medica ad esso allegata, rilasciata dall' Controparte_2
e che avrebbe condotto, assegnando a tale patologia un punteggio tra 21% e il
35%, mediante il calcolo riduzionistico di HA all'accertamento di un'invalidità pari al 74%;
- l'omessa motivazione circa l'irrilevanza della fibromialgia;
-l'omessa risposta alle contestazioni mosse, dopo l'invio della bozza dell'elaborato peritale.
2 Quanto alla valutazione della fibromialgia, parte ricorrente ha dedotto che siffatta patologia, era documentata in atti, valorizzando la precedente consulenza tecnica
(con la quale l'istante era stata riconosciuta invalida in misura pari al 74%) a firma del CTU Persona_5
Con relazione integrativa, depositata in data 11.03.2025, il primo CTU dott.
, ha precisato che: “ la fibromialgia (FM) è stata definita come una Per_2 sindrome da dolore cronico la cui caratteristica principale è un dolore cronico diffuso che dura più di tre mesi in assenza di un'evidente lesione. È sempre stata una condizione controversa, con una guerra ancora aperta riguardo la validità della diagnosi. La depressione è una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo, ed è anche considerata un contributore sostanziale al burden of disease (“peso della Pa malattia”) globale. È stata riscontrata un'associazione bidirezionale tra e Pa depressione: infatti, se da un lato la depressione aumenta il rischio di che sarà Pa diagnosticata più avanti nel corso della vita, dall'altro la stessa aumenta il rischio di sviluppare la depressione. Per tale ragione la fibromialgia è stata riconosciuta invalidante con il criterio dell'analogia con la depressione endoreattiva media con percentuale di invalidità del 25%, così come riportato nelle tabelle attualmente vigenti. Ma v'è di più. Volendo riconoscere la fibromialgia quale patologia invalidante ed utilizzando sempre il criterio dell'analogia con la polimiosite, così come sostenuto dall'avvocato di parte ricorrente, e sostituendo la depressione con la polimosite ed applicando la ben nota formula di HA, si otterrebbe una percentuale di invalidità del 71%, che non modificherebbe il giudizio finale. Si conferma quindi che la Sig.ra è: “invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa 67%”.
Rinnovate le operazioni peritali nella persona del CTU dott. questi ha Per_3 depositato una diversa relazione in data 25.07.2025 per la quale non sono pervenute osservazioni.
Opina il Tribunale che tale ultima relazione , completa , esaustiva , ragionata , densa di riferimenti scientifici e totalmente esauriente può essere posta a base del giudizio di accertamento.
Si legge nella relazione “Le patologie su cui é basata la presente valutazione sono di seguito riportate, come presenti nella Tabella Invalidità Civile approvata con DM
3 05/02/1992. Si deve preliminarmente fare un cenno alla fibromialgia che é una sindrome clinica, non una malattia con esami strumentali diagnostici specifici e la cui diagnosi é basata pero su precisi criteri:
• Widespread Pain Index (WPI) - Indice del dolore diffuso. Si valuta la presenza di dolore in 19 aree specifiche
• Symptom Severity Scale (SS) Scala di gravita dei sintomi;
Ogni sintomo si valuta da 0 (assenza) a 3 (grave). Aggiunge punteggi per altri sintomi quali cefalea, dolore addominale, depressione, ecc. Il punteggio totale va da 0 a 12.
• Diagnosi di fibromialgia se: WPI ≥ 7 e SS ≥ 5 oppure WPI da 3 a 6 e SS ≥ 9; sintomi presenti da almeno 3 mesi;
il dolore deve essere presente in entrambi i lati del corpo, sia sopra che sotto la vita, e includere il rachide;
nessun altro disturbo che spieghi meglio il dolore.
Nel caso in esame non risulta documentata alcuna diagnosi accurata di fibromialgia;
in particolare, non sono presenti analisi di laboratorio specifiche atte a confermare o escludere una patologia disimmune, anche di diversa natura;
sono invece presenti elementi clinici e documentali (ad esempio imaging radiografico) indicativi di una patologia artrosica più o meno grave. Si precisa, infine, che il calcolo dell'invalidità deve basarsi sulla valutazione della funzione lesa, indipendentemente dalla sua eziopatogenesi: la limitazione funzionale derivante, ad esempio, da un processo spondilodiscoartrosico e/o da fibromialgia deve essere quantificata una sola volta, al fine di evitare il rischio di duplicazioni valutative. Tanto considerato non risulta ammissibile la valutazione della fibromialgia compiuta dal CTU dott. che attribuisce un punteggio pari al Per_5
35% in analogia ad una ben più grave dermatomiosite o polimiosite, nè poi la duplicazione che si realizza attribuendo un punteggio di 25% alla artrosi diffusa.
In merito al “meningioma in fossa cranica posteriore in assenza di sintomatologia da ipertensione endocranica” proprio perchè in assenza di sintomatologia,seguendo il ragionamento analogico utilizzato dal CTU dott. ( cod.9303 "neoplasie Per_5
a prognosi favorevole con lieve compromissione funzionale"), deve essere valutato meno di 11 e non risulta quindi valutabile ai sensi dell'art.5 D.L. 509/1988.
In merito alla calcolosi biliare valutata con codice 6408 e punteggio 21% dal CTU dott. , si rappresenta che essendo la perizianda colecistectomizzata da Per_2
4 vari anni, nè peraltro risultando agli atti documentazione di ricorrenti episodi di colica, la condizione non risulta valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988.
Sulla base di quanto documentato e di quanto rilevato clinicamente, il grado di invalidita deve essere calcolato come da schema seguente:
• Disturbi psichici: sindrome depressiva endoreattiva di media entità. Codice 2205.
• Sistema osteoarticolare: sindrome fibromialgica, poliartrosi in obesità di I classe.
Analogia proporzionale, codice 7105 valutabile con punteggio non superiore a 40.
• Sistema nervoso centrale: cerebrovasculopatia multifocale con recenti episodi critici focali a cadenza annuale. Codice 2001.
• Esiti di calcolosi biliare trattata con colecistectomia oltre 10 aa fa, esiti di emorroidectomia nel 1995, esiti di asportazione chirurgica di cisti ovariche e polipo uterino, meningioma in fossa cranica posteriore in assenza di sintomatologia da ipertensione endocranica. Non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988.
Il Dott. ha poi confrontato in dettaglio gli esiti delle perizie del dott. Per_3 Per_5
( nel precedente giudizio) e del dott. e della propria indicando patologie e Per_2 codici secondo uno schema sinottico..
Quindi ha concluso che: “. mediante calcolo riduzionistico a scalare di Balthazar per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti, si ottiene un punteggio di invalidità del 64%, con decorrenza dal 17.02.2023.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del dott. meritano piena condivisione. Dalla lettura dell'ultima Per_3 perizia risulta che le patologie di cui risulta affetto la sig.ra sono state Pt_1 esaminate e adeguatamente valutate, tuttavia tali patologie non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti
(assegno d'invalidità civile).
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
5 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 26.12.2025
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