Ordinanza 1 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/03/2018, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2018 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 124-2017 proposto da: IE D'TO EL, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA TO MANCINI
4, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTE FRASCARI DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
REGIONE LAZIO DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE AREA
4 CONTENZIOSO;
- intimata - avverso la sentenza n. 3390/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 30/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 124/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la Regione Lazio non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una cartella di pagamento per tassa auto del 2007. Il ricorrente denuncia, il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del DM del 10.3.2014 n. 55, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione del principio della soccombenza e per erronea liquidazione dei compensi professionali nel giudizio tributario. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. In via preliminare e dirimente, si osserva che la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta (v. ricevuta di spedizione della notifica per posta) tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ed ai fini della tempestività dell'impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell'atto all'organo deputato per l'esecuzione della notifica. Tuttavia, nel caso di specie, manca la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima che poteva essere data fino all'adunanza della Corte in Camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429)A 4 c$,..e vued-à.c.-: I. ) Nulla ha depositato la parte ricorrente e, dunque, va dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso. Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell'impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l'inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 2016, n. 14394). Nulla di tutto ciò risulta, non avendo la difesa del ricorrente prodotto alcunché all'odierna adunanza camerale e non avendo offerto neppure la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento mancante (Cassazione civile, sez. 5, l'ottobre 2015, n. 19623). Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata predisposizione di difese scritte da parte della Regione Lazio. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 6.12.2017 Ric. 2017 n. 00124 sez. MT - ud. 06-12-2017 -2- DEPOSITATO IN CANCELLERIA flInzionatio G