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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2272/2023 R.G.
UDIENZA 15/7/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.30;
- che, alle ore 11.35, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 15/7/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies
c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2272, Ruolo
Generale dell'anno 2023, all'udienza 15/7/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
e rappresentati, difesi ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso Avv.ti Giuseppe Mazzuchiello e
ME Fanfone, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_3
domiciliate presso Avv.ti Giulia Galati, Andrea Siena e Davide
Sarina, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 C.P.C. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Gli attori e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo impugnato, ottenuto da Parte_3 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 267.437,00, oltre accessori e spese, per esposizione debitoria del debitore principale garantito dagli ingiunti, risultante dalla CP_1 documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria.
Al riguardo, i garanti - opponenti e Parte_1 Parte_2 deducevano, tra i motivi esposti, la nullità (per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A, Legge 287/1990) dei contratti di fideiussione azionati dall'intimante, concludendo per la conseguente liberazione dalla garanzia.
La società ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (v. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di
Pagina 4 Dott. Renato Buzi opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Va preliminarmente ribadito quanto già disposto con l'ordinanza
28/11/2023, che si interfoglia per semplicità espositiva:
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pagina 7 Dott. Renato Buzi In sintesi, poiché gli opponenti hanno chiesto di accertare questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, ciò “(…) implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale (…)” (v.
Cass. 35661/2022), cui va rimessa la decisione.
In avanti, va ricordato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione.
Da ciò discende, da un lato, che “(…) il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente (…)” (v. Cass.
19738/2017); infatti, l'art. 34 c.p.c. afferma che, se richiesto
(dalla legge, si pensi – ad esempio - all'accertamento della nullità del precedente matrimonio ex art. 124 c.c., o) da una
"esplicita domanda di una delle parti" (come nella specie), una questione pregiudiziale vada decisa con efficacia di giudicato, eventualmente rimettendo l'intera causa al diverso giudice competente per materia (o valore).
Dall'altro, per converso che, sebbene si tratti controversia in materia di antitrust, le sezioni specializzate non sono competenti, per ragione di connessione ex art. 134 del d. lgs.
n. 30 del 2005, a decidere anche la (eventuale) causa di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dal correntista
Pagina 8 Dott. Renato Buzi debitore principale garantito (evenienza, questa, non ricorrente nella fattispecie).
Applicando i suddetti principi al caso concreto, avendo l'istituto di credito proposto domanda monitoria nei soli confronti dei garanti – opponenti e Parte_1 Pt_2
(e non del correntista debitore principale garantito
[...]
, deve essere dichiarata l'incompetenza per CP_1 materia del Tribunale di Velletri, essendo competente il
Tribunale delle Imprese, da individuarsi territorialmente nella
Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma.
La declaratoria di incompetenza va dichiarata dal giudice adito con sentenza (v. Cass. 15988/2023).
Ne consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo impugnato.
Stante l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, trattandosi di un pronuncia in rito, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara, ex art. 3 e 4 del d. lgs. n. 168/2003,
l'incompetenza per materia del Tribunale di Velletri a decidere la presente causa di opposizione, promossa dai Parte_4
e per essere competente il Tribunale
[...] Parte_2 delle Imprese, da individuarsi territorialmente nella Sezione
Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
2911/2022, emesso dal Tribunale di Velletri il 29/12/2022;
- fissa il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione del giudizio avanti al giudice indicato come competente;
Pagina 9 Dott. Renato Buzi - dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Velletri, 15/7/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 10 Dott. Renato Buzi