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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2024, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- ricorrente -
contro SE EL;
- intimata - avverso la sentenza n. 125, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 14.12.2017, e pubblicata il 6.2.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Alessandro Pepe, il quale ha confermato la richiesta di accogliere il secondo ed il terzo motivo del ricorso;
Oggetto: Atto di recupero 2011-2013 - Compensazioni fiscali ingiustificate - Società estinta - Responsabilità dell’ex amministratore- liquidatore - Regime. Civile Sent. Sez. 5 Num. 3866 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 12/02/2024 2 di 8 ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. dello Stato Domenico Maimone, che ha domandato l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di verifiche condotte congiuntamente alla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava, con unico atto, alla LAS Srl unipersonale, cessata il 25.9.2014 (sent. CTR, p. 2), ed a SE EL, amministratore e poi liquidatore della società che riceveva il documento, l’atto di recupero n. TA9CRI300097, avente ad oggetto gli anni dal 2011 al 2013, contestando l’Ente impositore il debito erariale maturato invocando la compensazione con crediti fiscali ritenuti inesistenti. 2. EL SE impugnava la pretesa fiscale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, contestando innanzitutto la nullità dell’atto, perché indirizzato a società pacificamente già estinta. In corso di causa l’Amministrazione finanziaria procedeva all’iscrizione a titolo provvisorio delle somme contestate, ed emetteva la cartella di pagamento n. 108 2016 0000657779001. La contribuente impugnava anche l’atto esattivo. La CTP riuniva i due ricorsi, avverso l’atto impositivo e la cartella esattoriale, e li accoglieva ritenendo che, in conseguenza dell’estinzione della società, e non risultando dal bilancio di liquidazione che fossero state distribuite somme ai soci, le pretese tributarie dovessero essere annullate. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che confermava la decisione adottata dalla CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. La contribuente ha 3 di 8 ricevuto notifica del ricorso a titolo personale, presso il domicilio eletto, il 10.9.2018, e presso i difensori costituiti in grado d’appello il 20.8.2018, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Alessandro Pepe, ed ha domandato accogliersi il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR omette di pronunciarsi sulla personale responsabilità della SE, in quanto l’atto di recupero individua la specifica fonte di responsabilità della contribuente quale “autore delle violazioni” (ric., p. 5), avendo rivestito le cariche di amministratore unico e poi liquidatore della società LAS Srl, e nello svolgimento di queste funzioni ha dato causa al debito fiscale, operando compensazioni illegittime con crediti fiscali inesistenti. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 2495 cod. civ., e dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorso il giudice del gravame, perché l’atto di recupero è stato notificato alla SE quale autore delle violazioni, e responsabile per le cariche sociali rivestite, e risulta pertanto irrilevante l’intervenuta estinzione della società. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, perché ai 4 di 8 fini dell’accertamento della responsabilità personale del liquidatore che ha proceduto alla compensazione dei debiti erariali con crediti fiscali inesistenti, “’è irrilevante l’insussistenza di attivo liquidatorio’ (ric., p. 11), in quanto l’unica prova che il liquidatore è legittimato a fornire è quella relativa alla propria assenza di colpa” (ric., p. 4). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto che l’Ufficio non abbia mai contestato il bilancio di liquidazione, quando invece ne aveva censurato la totale assenza nella produzione di parte privata, che non ne ha mai prodotto la versione depositata, mancanza che è rimasta a seguito della iniziativa d’ufficio assunta dalla CTR, che ha ottenuto dalla Camera di Commercio la consegna di una mera visura e non il bilancio completo. 5. Con il primo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta la decisione adottata dalla CTR per non aver pronunciato circa l’individuazione nell’atto di recupero della specifica fonte di responsabilità della contribuente in quanto autore delle violazioni perché, in qualità di amministratore unico e poi liquidatore della società LAS Srl, la SE ha dato causa al debito fiscale, operando compensazioni illegittime con crediti fiscali inesistenti. Mediante il secondo motivo di ricorso l’Ente impositore censura la decisione assunta dal giudice del gravame perché l’atto di recupero è stato notificato alla SE quale autore delle violazioni, nonché responsabile per le cariche sociali rivestite, e risulta pertanto irrilevante l’intervenuta estinzione della società. I due strumenti di impugnazione presentano profili di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Rileva la CTR che, nella prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, “l’atto impositivo si sarebbe riferito alla responsabilità non 5 di 8 dei soci ma a quella distinta e parallela del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 … correttamente viene controdedotto che l’Agenzia ha operato contro un soggetto estinto, quindi l’atto è nullo e la responsabilità della SE non può derivare da un atto nullo, che fra l’altro non è stato emesso nei suoi confronti. L’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 prevede in sostanza la responsabilità dei liquidatori che non provvedono al pagamento dei tributi con l’attività di liquidazione ma … l’applicazione di tale norma operata dalla commissione provinciale appare corretta, avendo accertato l’insussistenza di alcuna attività di liquidazione, come risulta dal Bilancio finale di liquidazione depositato presso la Camera di Commercio di Teramo ai fini dell’ottenimento della richiesta cancellazione, fatto in presenza del quale non vi è stata violazione di detta norma. In effetti direttamente nei confronti della SE, quale liquidatrice, non è stato emesso alcun atto di accertamento, ma solo nei confronti della società già cancellata, con la conseguenza della sua inefficacia nei confronti sia dell’una che dell’altra” (sent. CTR, p. 5). 5.2. Merita preliminarmente di essere ricordato che la CTP di Teramo, come riportato nel suo ricorso dall’Amministrazione finanziaria, aveva osservato che “la notifica dell’atto presupposto deve ritenersi valida, in quanto notificato alla SE nella citata qualità di coobbligato successore nei rapporti giuridici facenti capo alla società e in tal veste la ricorrente come poi ha fatto ha ritualmente impugnato l’intimazione di pagamento” (ric., p. 3). La questione era stata quindi proposta ed esaminata anche nel primo grado del giudizio, peraltro giungendo i giudici a conclusioni diverse rispetto al giudice del gravame. 5.2.1. Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha cura di trascrivere nel suo ricorso pure uno stralcio dell’atto di recupero, in cui si legge, che “l’Ufficio accerta una responsabilità del liquidatore, già amministratore unico della società … dal 12.09.2012 al 6 di 8 22.08.2014 data in cui è diventata liquidatore della società (pag. 6 dell’avviso che si produce come doc n 1) e che l’atto di recupero è stato notificato alla SE quale autore della violazione” (ric., p. 5 s.). La ricorrente Amministrazione finanziaria non manca, poi, di trascrivere uno stralcio del proprio atto di appello in cui si legge, tra l’altro, che “l’Ufficio ha attivato la responsabilità della Sig. SE non quale socia percettrice di attività societarie post liquidazione, bensì quale amministratore unico pro tempore dal 12/09/2012 al 22/08/2014 poi liquidatore della società fino alla sua cessazione, responsabile del mancato pagamento dei tributi (indebitamente compensati con crediti fittizi …). Da tale errore discende poi la conseguenziale fallace impostazione della sentenza, che si è limitata a riscontrare l’assenza di attività societarie post liquidazione senza sindacare la posizione della Sig. SE quale liquidatrice, responsabile, in tale specifica veste, di aver smobilizzato la LAS srl unipersonale senza soddisfare i debiti erariali (anzi cosa ancor più grave, dopo averli fatti sparire dalle passività sociali approntando crediti fasulli da utilizzare in compensazione a fittizia tacitazione degli obblighi di versamento dei tributi). Sotto questo profilo alcun elemento di prova è stato prodotto da parte avversa su cui incombeva l’onere ex art. 2697 c.c.” (ric., p. 6). La questione sollevata dall’Ente impositore appare quindi chiaramente proposta. 5.2.2. Terminata la ricostruzione delle contestazioni mosse, l’Amministrazione finanziaria osserva che la CTR “non esamina questa specifica censura … la Commissione omette di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello e conferma la decisione di primo grado incorrendo nell’errore di confondere la posizione dell’ex amministratore e liquidatore della società quale responsabile della violazione con la responsabilità del liquidatore per l’attività da questo svolta e che trova un limite nell’utile che discende dal bilancio finale” (ric., p. 6 s.). 7 di 8 5.3. La decisione assunta dalla CTR appare in effetti lacunosa, ed in più passaggi meramente apodittica. Il giudice del gravame non chiarisce perché ritenga che l’atto di recupero sia stato notificato soltanto alla società estinta e non anche alla SE, che comunque l’ha ricevuto, in quanto autore delle violazioni nella sua qualità di ex amministratore unico e di liquidatore della Srl unipersonale. Come correttamente osservato nel suo ricorso dall’Amministrazione finanziaria, non sussiste un divieto normativo di contestare mediante il medesimo atto la diversa responsabilità di più soggetti sottoposti ad imposizione. 5.3.1. Qualora dovesse ritenersi, esprimendo il giudizio sul fatto riservato al giudice del merito, che l’atto di recupero è stato effettivamente notificato anche a EL SE quale autore delle violazioni nelle indicate qualità, poi, ne discenderebbe la non rilevanza, ai fini del presente giudizio, della contemporanea invalida notificazione dell’atto a società estinta, nonché la necessità di verificare se la responsabilità della odierna itimata sussista, innanzitutto in considerazione delle previsioni di cui all’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, ed a tal fine potrebbe risultare necessario l’esame dei bilanci della società. Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto modo di rilevare che “la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compresa la debenza di imposte a carico della società”, Cass. S.U., 27.11.2023, n. 32790; e sempre 8 di 8 di recente non si era mancato di chiarire che “in tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle”, Cass. sez. V, 4.4.2023, n. 9236. 6. I primi due motivi di ricorso risultano pertanto fondati e devono essere accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché proceda a nuovo giudizio. I restanti strumenti di impugnazione rimangono assorbiti. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 20.12.2023.
- ricorrente -
contro SE EL;
- intimata - avverso la sentenza n. 125, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 14.12.2017, e pubblicata il 6.2.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Alessandro Pepe, il quale ha confermato la richiesta di accogliere il secondo ed il terzo motivo del ricorso;
Oggetto: Atto di recupero 2011-2013 - Compensazioni fiscali ingiustificate - Società estinta - Responsabilità dell’ex amministratore- liquidatore - Regime. Civile Sent. Sez. 5 Num. 3866 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 12/02/2024 2 di 8 ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. dello Stato Domenico Maimone, che ha domandato l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di verifiche condotte congiuntamente alla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava, con unico atto, alla LAS Srl unipersonale, cessata il 25.9.2014 (sent. CTR, p. 2), ed a SE EL, amministratore e poi liquidatore della società che riceveva il documento, l’atto di recupero n. TA9CRI300097, avente ad oggetto gli anni dal 2011 al 2013, contestando l’Ente impositore il debito erariale maturato invocando la compensazione con crediti fiscali ritenuti inesistenti. 2. EL SE impugnava la pretesa fiscale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, contestando innanzitutto la nullità dell’atto, perché indirizzato a società pacificamente già estinta. In corso di causa l’Amministrazione finanziaria procedeva all’iscrizione a titolo provvisorio delle somme contestate, ed emetteva la cartella di pagamento n. 108 2016 0000657779001. La contribuente impugnava anche l’atto esattivo. La CTP riuniva i due ricorsi, avverso l’atto impositivo e la cartella esattoriale, e li accoglieva ritenendo che, in conseguenza dell’estinzione della società, e non risultando dal bilancio di liquidazione che fossero state distribuite somme ai soci, le pretese tributarie dovessero essere annullate. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che confermava la decisione adottata dalla CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. La contribuente ha 3 di 8 ricevuto notifica del ricorso a titolo personale, presso il domicilio eletto, il 10.9.2018, e presso i difensori costituiti in grado d’appello il 20.8.2018, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Alessandro Pepe, ed ha domandato accogliersi il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR omette di pronunciarsi sulla personale responsabilità della SE, in quanto l’atto di recupero individua la specifica fonte di responsabilità della contribuente quale “autore delle violazioni” (ric., p. 5), avendo rivestito le cariche di amministratore unico e poi liquidatore della società LAS Srl, e nello svolgimento di queste funzioni ha dato causa al debito fiscale, operando compensazioni illegittime con crediti fiscali inesistenti. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 2495 cod. civ., e dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorso il giudice del gravame, perché l’atto di recupero è stato notificato alla SE quale autore delle violazioni, e responsabile per le cariche sociali rivestite, e risulta pertanto irrilevante l’intervenuta estinzione della società. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, perché ai 4 di 8 fini dell’accertamento della responsabilità personale del liquidatore che ha proceduto alla compensazione dei debiti erariali con crediti fiscali inesistenti, “’è irrilevante l’insussistenza di attivo liquidatorio’ (ric., p. 11), in quanto l’unica prova che il liquidatore è legittimato a fornire è quella relativa alla propria assenza di colpa” (ric., p. 4). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto che l’Ufficio non abbia mai contestato il bilancio di liquidazione, quando invece ne aveva censurato la totale assenza nella produzione di parte privata, che non ne ha mai prodotto la versione depositata, mancanza che è rimasta a seguito della iniziativa d’ufficio assunta dalla CTR, che ha ottenuto dalla Camera di Commercio la consegna di una mera visura e non il bilancio completo. 5. Con il primo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta la decisione adottata dalla CTR per non aver pronunciato circa l’individuazione nell’atto di recupero della specifica fonte di responsabilità della contribuente in quanto autore delle violazioni perché, in qualità di amministratore unico e poi liquidatore della società LAS Srl, la SE ha dato causa al debito fiscale, operando compensazioni illegittime con crediti fiscali inesistenti. Mediante il secondo motivo di ricorso l’Ente impositore censura la decisione assunta dal giudice del gravame perché l’atto di recupero è stato notificato alla SE quale autore delle violazioni, nonché responsabile per le cariche sociali rivestite, e risulta pertanto irrilevante l’intervenuta estinzione della società. I due strumenti di impugnazione presentano profili di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Rileva la CTR che, nella prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, “l’atto impositivo si sarebbe riferito alla responsabilità non 5 di 8 dei soci ma a quella distinta e parallela del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 … correttamente viene controdedotto che l’Agenzia ha operato contro un soggetto estinto, quindi l’atto è nullo e la responsabilità della SE non può derivare da un atto nullo, che fra l’altro non è stato emesso nei suoi confronti. L’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 prevede in sostanza la responsabilità dei liquidatori che non provvedono al pagamento dei tributi con l’attività di liquidazione ma … l’applicazione di tale norma operata dalla commissione provinciale appare corretta, avendo accertato l’insussistenza di alcuna attività di liquidazione, come risulta dal Bilancio finale di liquidazione depositato presso la Camera di Commercio di Teramo ai fini dell’ottenimento della richiesta cancellazione, fatto in presenza del quale non vi è stata violazione di detta norma. In effetti direttamente nei confronti della SE, quale liquidatrice, non è stato emesso alcun atto di accertamento, ma solo nei confronti della società già cancellata, con la conseguenza della sua inefficacia nei confronti sia dell’una che dell’altra” (sent. CTR, p. 5). 5.2. Merita preliminarmente di essere ricordato che la CTP di Teramo, come riportato nel suo ricorso dall’Amministrazione finanziaria, aveva osservato che “la notifica dell’atto presupposto deve ritenersi valida, in quanto notificato alla SE nella citata qualità di coobbligato successore nei rapporti giuridici facenti capo alla società e in tal veste la ricorrente come poi ha fatto ha ritualmente impugnato l’intimazione di pagamento” (ric., p. 3). La questione era stata quindi proposta ed esaminata anche nel primo grado del giudizio, peraltro giungendo i giudici a conclusioni diverse rispetto al giudice del gravame. 5.2.1. Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha cura di trascrivere nel suo ricorso pure uno stralcio dell’atto di recupero, in cui si legge, che “l’Ufficio accerta una responsabilità del liquidatore, già amministratore unico della società … dal 12.09.2012 al 6 di 8 22.08.2014 data in cui è diventata liquidatore della società (pag. 6 dell’avviso che si produce come doc n 1) e che l’atto di recupero è stato notificato alla SE quale autore della violazione” (ric., p. 5 s.). La ricorrente Amministrazione finanziaria non manca, poi, di trascrivere uno stralcio del proprio atto di appello in cui si legge, tra l’altro, che “l’Ufficio ha attivato la responsabilità della Sig. SE non quale socia percettrice di attività societarie post liquidazione, bensì quale amministratore unico pro tempore dal 12/09/2012 al 22/08/2014 poi liquidatore della società fino alla sua cessazione, responsabile del mancato pagamento dei tributi (indebitamente compensati con crediti fittizi …). Da tale errore discende poi la conseguenziale fallace impostazione della sentenza, che si è limitata a riscontrare l’assenza di attività societarie post liquidazione senza sindacare la posizione della Sig. SE quale liquidatrice, responsabile, in tale specifica veste, di aver smobilizzato la LAS srl unipersonale senza soddisfare i debiti erariali (anzi cosa ancor più grave, dopo averli fatti sparire dalle passività sociali approntando crediti fasulli da utilizzare in compensazione a fittizia tacitazione degli obblighi di versamento dei tributi). Sotto questo profilo alcun elemento di prova è stato prodotto da parte avversa su cui incombeva l’onere ex art. 2697 c.c.” (ric., p. 6). La questione sollevata dall’Ente impositore appare quindi chiaramente proposta. 5.2.2. Terminata la ricostruzione delle contestazioni mosse, l’Amministrazione finanziaria osserva che la CTR “non esamina questa specifica censura … la Commissione omette di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello e conferma la decisione di primo grado incorrendo nell’errore di confondere la posizione dell’ex amministratore e liquidatore della società quale responsabile della violazione con la responsabilità del liquidatore per l’attività da questo svolta e che trova un limite nell’utile che discende dal bilancio finale” (ric., p. 6 s.). 7 di 8 5.3. La decisione assunta dalla CTR appare in effetti lacunosa, ed in più passaggi meramente apodittica. Il giudice del gravame non chiarisce perché ritenga che l’atto di recupero sia stato notificato soltanto alla società estinta e non anche alla SE, che comunque l’ha ricevuto, in quanto autore delle violazioni nella sua qualità di ex amministratore unico e di liquidatore della Srl unipersonale. Come correttamente osservato nel suo ricorso dall’Amministrazione finanziaria, non sussiste un divieto normativo di contestare mediante il medesimo atto la diversa responsabilità di più soggetti sottoposti ad imposizione. 5.3.1. Qualora dovesse ritenersi, esprimendo il giudizio sul fatto riservato al giudice del merito, che l’atto di recupero è stato effettivamente notificato anche a EL SE quale autore delle violazioni nelle indicate qualità, poi, ne discenderebbe la non rilevanza, ai fini del presente giudizio, della contemporanea invalida notificazione dell’atto a società estinta, nonché la necessità di verificare se la responsabilità della odierna itimata sussista, innanzitutto in considerazione delle previsioni di cui all’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, ed a tal fine potrebbe risultare necessario l’esame dei bilanci della società. Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto modo di rilevare che “la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compresa la debenza di imposte a carico della società”, Cass. S.U., 27.11.2023, n. 32790; e sempre 8 di 8 di recente non si era mancato di chiarire che “in tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle”, Cass. sez. V, 4.4.2023, n. 9236. 6. I primi due motivi di ricorso risultano pertanto fondati e devono essere accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché proceda a nuovo giudizio. I restanti strumenti di impugnazione rimangono assorbiti. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 20.12.2023.