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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 07.05.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carmela Greco (C.F.
) presso il cui studio in Napoli, alla via Depretis 145, è C.F._1
elettivamente domiciliata.
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avvocati
AR PA (C.F. ), e AT NE (C.F. C.F._3
) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato C.F._4
LI PE sito in Napoli, alla Via Amato di Montecassino n.12
-APPELLATA
NONCHE' CONTRO
RGn°4930/22 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
, (C.F. ) nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._5 ivi residente a[...]
-APPELLATA CONTUMACE
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], ivi CP_2 C.F._6
residente a[...]
-APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2020, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la Parte_1
e , al fine di sentirli condannare al pagamento della Parte_2 CP_2
somma di € 152.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 21.02.2018 in
Benevento.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che in data 21.02.2018, intorno alle ore 14,40 circa in Benevento, precisamente all'incrocio tra via Pisacane e Via Casselli, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura di sua proprietà e da lei condotta, modello Fiat
Punto targata CE776RC, assicurata con la e l'autovettura Controparte_3 modello Peugeot 206 targata CN995CZ, assicurata con la compagnia
[...]
di proprietà di e condotta da . Parte_1 Parte_2 CP_2
Esponeva l'attrice che il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Peugeot 206 targata CN995CZ, il quale, nel provenire da
Via Carlo Pisacane, svoltava a sinistra per immettersi su Via Casselli, omettendo di dare precedenza a destra;
nell'effettuare tale manovra, invadeva la corsia di CP_2
destra di Via Casselli, andando ad impattare contro l'auto dell'attrice che procedeva in direzione Piazzale degli Atleti.
Precisava che sul posto intervenivano gli agenti del locale comando di Polizia
Municipale, i quali provvedevano a contestare all'attrice la violazione dell'art. 141
RGn°4930/22 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda co. 1 e 11 del c.d.s. mentre a la violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 CP_2 del c.d.s.
Riferiva, inoltre, di aver provveduto ad impugnare il verbale elevato nei suoi confronti dinnanzi al Giudice di Pace di Benevento, il quale ne disponeva l'annullamento.
Evidenziava che a causa del sinistro ella aveva riportato lesioni personali a titolo di danno biologico quantificate nella misura del 24-25%, con ITT di giorni 45, ITP in misura del 75% con prognosi di giorni 60, giorni 60 di ITP al 50% e giorni 120 di
ITP al 25%.
Esponeva, ancora, che l'assicurazione convenuta, in data 06.09.2019, sulla base della perizia effettuata dal proprio medico fiduciario, offriva l'importo di euro 7.000,00, che veniva trattenuto in acconto del maggior danno, e che in data 13.12.2019 la convenuta inviava ulteriore importo di € 41.000,00, anch'esso trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere, considerata l'esiguità della prima offerta.
1.2 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Parte_1
l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda per la mancata osservanza degli artt. 143, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
la nullità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi; la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. Parte_2
1.3 I convenuti e non si costituivano in giudizio, sebbene Parte_2 CP_2 ritualmente citati.
1.4 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed acquisite le prove, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.05.2022, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza pubblicata il 30.09.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda attorea, condannando, in solido, i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 111.499,22
(da cui detrarre € 48.000,00 già corrisposti dalla compagnia e Parte_1 trattenuti dall'attrice a titolo di acconto sulla maggior somma), oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese di lite.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Preliminarmente, il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta, in quanto, da un lato, la domanda attorea è chiara e determinata nel suo contenuto;
dall'altro, l'improcedibilità è stata superata dalle rituali richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni nonché dall'invito alla negoziazione assistita inoltrato dall'attrice e rimasto senza riscontro.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che la compagnia assicurativa convenuta non ha contestato né la veridicità del fatto né la ricostruzione della dinamica del sinistro addotta da parte attrice e riscontrata dal verbale di accertamento della Polizia
Municipale, limitandosi ad eccepire un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Il primo giudice ha, tuttavia, escluso che una trasgressione a carico della CP_1 possa ricavarsi dal verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Municipale nei confronti della stessa, poiché siffatto verbale è stato annullato dal Giudice di
Pace di Benevento a seguito di impugnazione e non per ragioni procedurali o di forma. In secondo luogo, l'asserita negligenza e imprudenza derivante da una guida non conforme alle concrete condizioni della strada, in particolare per essere il manto stradale bagnato dalla pioggia, non ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte.
Dal compendio probatorio emerge, viceversa, la esclusiva responsabilità dello CP_2
il quale era stato distratto nella guida da un'auto retrostante intenta a sorpassarlo, circostanza riscontrata anche dalla teste di parte convenuta e avvalorata dalla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice.
Il Tribunale, inoltre, condividendo pienamente le conclusioni contenute nella CTU medico-legale a firma del Dott. ha ritenuto provato il nesso eziologico tra Per_1
l'evento di danno e le lesioni subite dall'attrice. Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto dell'invalidità derivante dagli esiti di frattura di omero destro evoluta in pseudoartosi, dell'età dell'attrice al momento del fatto (anni 51), della natura delle lesioni patite, considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato (21%), tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito (stimato dal CTU in 45 giorni al
100%, 60 giorni al 75% e 60 giorni al 50%), in applicazione delle tabelle in uso al
Tribunale di Milano anno 2018, ha liquidato, per il complessivo risarcimento del
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma di € 108.839,90 (da cui detrarre € 48.000,00 già corrisposti e trattenuti in acconto dall'attrice), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché € 2.659,32 a titolo di danno patrimoniale, quali spese mediche sostenute e documentalmente provate.
2. Avverso tale pronuncia la compagnia con appello Parte_1
notificato in data 11-14.11.2022, ha proposto gravame affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa statuizione sulla richiesta di accertamento della responsabilità, alla quale soltanto poteva conseguire il capo condannatorio.
2.2 Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.l. 132/2014, convertito in L. n° 162/2014, eccependo l'irritualità dell'esperimento della procedura di negoziazione assistita, attivata solo nei confronti dell'assicurazione e non anche nei confronti degli altri convenuti;
ne consegue che la condizione di procedibilità non è stata rispettata, poiché l'invito è stato rivolto solo alla compagnia assicurativa e non anche al responsabile civile in qualità di parte necessaria del giudizio.
2.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'error in procedendo in cui è incorso il giudice di primo grado nel non ordinare la notifica ex art. 292 c.p.c. nei confronti dei contumaci della domanda come modificata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., con conseguente nullità della statuizione resa all'esito del giudizio.
2.4 Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 2054 e 2697 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.; in particolare sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la domanda fosse provata sulla scorta del rapporto della Polizia Municipale e delle deposizioni testimoniali, che si fondano non su dati oggettivi, bensì su mere percezioni soggettive e inammissibili giudizi valutativi;
al contrario pienamente affidabili sono le dichiarazioni rese dal teste addotto dalla comparente, il quale, a dispetto di quanto erroneamente argomentato dal giudice a quo, ha offerto una dinamica del fatto coerente e dettagliata, consentendo al convenuto di fornire la prova liberatoria ex art. 2054 c.c.; insiste nell'affermazione della responsabilità della danneggiata, emergente dalla posizione di arresto dei veicoli e dai punti d'urto.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.5 Con il quinto motivo l'appellante critica i criteri utilizzati per l'accertamento e quantificazione dei danni liquidati in favore dell'attrice; in particolare, contesta l'aumento riconosciuto a titolo di personalizzazione, dei cui necessari presupposti la non ha fornito alcuna prova;
adduce che la personalizzazione del danno non CP_1 costituisce un automatismo ma deve trovare il suo fondamento nell'accertamento di specifiche ricadute sulle normali condizioni di vita, eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione riportata;
inoltre, l'aumento, ove spettante, va calcolato solo sulla componente del danno biologico e non sulla somma già comprensiva del danno morale, come invece operato dal primo giudice
2.6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.04.2023, si è costituita in giudizio la quale ha resistito al gravame chiedendone il CP_1 rigetto con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
2.7 All'udienza cartolare del 7.5.2025 il Collegio, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione con i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e Parte_2
, ritualmente citati e non comparsi. CP_2
3.1 Deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 11/16.11.2022, risultando rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 17.10.2022.
3.2 L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Anche a seguito dell'ulteriore e più recente riforma introdotta con D.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (cd. Riforma “Cartabia”), la norma applicabile al presente procedimento resta quella previgente al 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale – ai sensi
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'art. 35, co. 4 del citato decreto - trova vigenza il nuovo disposto normativo in tema di valutazione di ammissibilità della forma dell'appello. Invero, nel presente procedimento l'atto d'appello risulta notificato con citazione in data in data 11 e
16.11.2022, individuandosi così in tale momento la pendenza della lite e l'instaurazione del giudizio di impugnazione.
Nello specifico, l'art. 342 c.p.c., come vigente al 28 febbraio 2023, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo
Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
3.3 Il primo motivo è infondato e va pertanto rigettato
L'assenza di un espresso capo dichiarativo della responsabilità non integra il denunciato vizio di omissione di pronuncia, essendone consentita l'integrazione mediante il richiamo alla parte motiva in cui si affrontano diffusamente le questioni relative all'accertamento della (esclusiva) responsabilità di , nella Parte_2
qualità di proprietaria e di , nella qualità di conducente, nella causazione CP_2 del sinistro di cui è causa.
La portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va, infatti, individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione"; allorquando come nella specie il dispositivo contenga una pronuncia (soltanto) di condanna, il contenuto precettivo incompleto si presta ad integrazione appunto in forza dell'iter logico-motivazionale con cui si è accertata la responsabilità del convenuto, che costituisce l'indefettibile premessa logico-giuridica del capo condannatorio (ex plurimis, Cass. 1959/2014; 1652/ 2010). Nella specie, dalla parte motiva della statuizione di primo grado risultano assolutamente chiari i vari passaggi logico- giuridici che hanno condotto all'affermazione della responsabilità esclusiva di CP_2 nel sinistro, come del resto l'appellante stesso dimostra di aver appreso articolando i motivi di gravame con cui siffatti passaggi sono attinti.
3.4 E' infondato il secondo motivo di appello, con cui viene eccepita l'improcedibilità della domanda attorea di primo grado per il vizio del procedimento di negoziazione assistita, il cui invito non veniva esteso a tutti i litisconsorti necessari.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, per quanto effettivamente risulti che l'invito alla negoziazione sia stato indirizzato esclusivamente alla e non anche a Parte_1 Parte_2
(proprietaria del veicolo e parte necessaria quale “responsabile civile” dell'azione diretta), la relativa questione non risulta essere stata sollevata entro il termine preclusivo posto dall'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, che espressamente stabilisce che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
L'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza. Sulla ratio della disposizione la Suprema Corte ha chiarito che la previsione del limite della prima udienza per l'eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11/12/2023,
n. 34462). Proprio l'esigenza di un contemperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un'interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale.
Nel caso di specie, né nella comparsa di costituzione né nelle note sostitutive della Parte_ prima udienza di trattazione del 16/2/2021 risulta che la abbia sollevato la relativa eccezione, così come non risulta che il primo Giudice l'abbia rilevata d'ufficio entro il termine stabilito dalla legge, sicché tanto la deduzione ad iniziativa
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della parte interessata, quanto il rilievo motu proprio del giudice sono preclusi in appello (Cass. 186/2025; analogamente in materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 bis D Lgs. 28/2010 Cass. 12896/2021).
3.5 E' poi inammissibile il terzo motivo di appello, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 292 c.p.c., sull'assunto che l'odierna appellata abbia introdotto con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. una “nuova domanda”, di cui era necessario ordinare la notifica personale alle parti contumaci.
E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale l'inosservanza dell'obbligo di notificazione delle domande nuove previsto dall'art. 292 c.p.c., dettata nell'esclusivo interesse del contumace, determina solo una nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova non notificata (v., tra le molte, Cass. 20 giugno 2008 n. 16958; Cass. 25 febbraio
2004 n. 3817). Parte_ L' , in quanto soggetto diverso da quelli a tutela dei quali è posta la disposizione asseritamente violata, non è perciò legittimato a dolersi del presunto vizio.
In ogni caso, giova richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 12310 del 2015 sul discrimine tra “precisazione” e “modificazione” della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Se infatti la “precisazione” è da intendersi quale esplicitazione e/o chiarimento di quanto già racchiuso nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comporta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto, la
“modificazione”, invece, consiste in un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, che può implicare anche l'allegazione in giudizio di fatti storici nuovi, purché afferenti alla medesima “vicenda sostanziale” e sempre che si tratti di domanda che non si aggiunga, ma soltanto “sostituisca” quella originaria.
Ciò posto, risulta evidente che con la memoria ex art. 183 VI comma cpc, n. 1 la si è limitata a invertire i nomi delle strade così come riportati in citazione, CP_1 senza tuttavia che ciò abbia avuto ricadute sugli elementi identificativi dell'originaria domanda risarcitoria, trattandosi, del resto, di dato storico desumibile sin
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'introduzione del giudizio dal verbale di accertamento della Polizia Municipale.
Trattasi, pertanto, di attività pacificamente riconducibile ad una mera “precisazione” della domanda, come tale inidonea ad introdurre una pretesa “nuova”, da notificare ai contumaci ex art. 292 cpc.
3.6 Ancora è infondato il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante contesta nel merito la valutazione del materiale probatorio fornita dal primo giudice.
In primo luogo, non coglie nel segno la critica sull'esame della deposizione del teste di parte convenuta passeggera dell'auto condotta da e zia Controparte_4 CP_2 di quest'ultimo, le cui dichiarazioni in ordine alla “altissima velocità” di circolazione della sono state ritenute dal giudice inaffidabili in quanto frutto di una mera CP_1
“percezione soggettiva”. Se è vero che, in linea di principio, non è del tutto esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali nella parte in cui si esprimano valutazioni percettive, soprattutto laddove, come nella specie, la circostanza fattuale su cui riferire è intrinsecamente frammista di elementi di giudizio (velocità di guida), ciò presuppone pur sempre che il dichiarante fornisca dati oggettivi cui ancorare l'elemento più strettamente valutativo, onde consentire di verificarne l'affidabilità logica secondo regole di comune esperienza. Tale condizione, nella specie, difetta, poiché la teste, nel riferire che l'odierna appellata, alla guida del proprio veicolo procedeva “ad altissima velocità”, non ha fornito alcun dato di fatto sul quale fondare la coerenza del giudizio espresso.
Del resto, non può non tenersi in considerazione che la teste escussa non è indifferente agli interessi di causa, essendo legata da vincoli di parentela con il danneggiante, unitamente al quale viaggiava a bordo dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
Quanto poi al rimprovero mosso sulla contraddizione in cui, a dire dell'appellante, il primo giudice è incorso, laddove ha, in altra parte, utilizzato le dichiarazioni della
[...]
per ricostruire la dinamica dell'accaduto, segnatamente laddove la teste ha CP_4 riferito “che il nipote aveva rallentato e poi svoltato a sinistra”, si osserva che il giudizio sull'attendibilità di un teste ben può essere frazionato (vedi Cass
10347/2016, secondo cui il giudice di merito può legittimamente ritenere attendibile un teste riguardo a determinati contenuti narrativi e non anche in ordine ad altri
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda provenienti dal medesimo dichiarante, a meno che non vi siano strette ed imprescindibili interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o quella reputata, invece, credibile).
Nella specie, non sussistono motivi per dubitare della veridicità della dichiarazione nel contenuto sopra indicato, che, per un verso, non è necessariamente implicata dalla parte di narrato ritenuta inattendibile (velocità di guida della e, a differenza CP_1 dell'altra circostanza, ha trovato conforto nelle convergenti dichiarazioni dei testi attorei ed è risultata coerente con i rilievi eseguiti nel verbale di accertamento della
Polizia Municipale nonché nella localizzazione dei danni riportati dalle autovetture.
Va altresì rimarcato che l'esclusione dell'ipotesi di un eccesso di velocità della
è suffragata da una serie di elementi concordanti, quali l'annullamento del CP_1 verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità nonché la lievità dei danni riportati alle autovetture.
Deve, perciò, confermarsi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice secondo cui lo scontro è addebitabile all'esclusiva responsabilità del conducente il CP_2 quale, dopo aver rallentato e azionato la freccia per segnalare la svolta a sinistra, non si avvedeva della autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia, evidentemente distratto dalla manovra di sorpasso a sinistra tentata nel medesimo frangente dal conducente di un veicolo posteriore.
La la quale, a sua volta, circolava regolarmente e a moderata velocità nella CP_1 propria corsia, rassicurata dal rallentamento, in prima battuta, del conducente antagonista proveniente dall'opposto senso di marcia, nulla poté fare per evitare l'impatto provocato dall'inaspettata e repentina manovra di svolta dello che CP_2 attingeva con la parte anteriore destra della Peugeot il fianco laterale anteriore sinistro della Fiat Punto, scaraventata, per l'effetto dell'urto ricevuto, contro una recinzione privata. In particolare, l'ubicazione del punto d'urto nella parte laterale della Fiat Punto è indicativa del fatto che lo scontro avveniva allorquando la CP_1 aveva già impegnato il tratto della propria corsia prossimo al punto di svolta del veicolo antagonista e che, quindi, non era in alcun modo evitabile la collisione dovuta alla manovra successivamente intrapresa dall'altro conducente pur in presenza del visibile ostacolo.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'attrice ha quindi superato la presunzione di corresponsabilità posta in caso di scontro, dall'art. 2054 c.c. a carico di ciascuno dei conducenti, risultando assenti profili di colpa specifica e/o generica in termini di negligenza o imprudenza e in considerazione di quanto evidenziato sulla impossibilità di mettere in atto manovre di emergenza idonee a scongiurare la collisione a causa della assoluta imprevedibilità della imprudente condotta di guida dell'antagonista.
3.7 Il quinto motivo è invece fondato nella parte in cui denuncia il riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione per la dimensione dinamico-relazionale del danno biologico e di un incremento percentuale sull'importo tabellare a titolo di danno morale.
Invero, l'appellante coglie nel segno nell'evidenziare che il predetto aumento non costituisce un automatismo e che la componente dinamico-relazione, distinta dal danno morale inteso come sofferenza intima soggettiva, deve essere allegata e provata sulla base di specifiche circostanze di fatto
Sul punto, giova rammentare che il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato in termini di “sofferenze e patema d'animo” subito in ragione del fatto illecito, da tenere distinta dal danno biologico (quale lesione di integrità prisco-fisica medicalmente accertabile) e dal danno nei suoi aspetti dinamico-relazionali. Tale ultima voce riguarda invero la compromissione della vita di relazione derivante dall'illecito subito, da intendersi come ripercussione della compromissione dell'integrità psico-fisica sulle normali abitudini di vita.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il danno biologico identifica non la lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Ove, pertanto, si accerti che siano residuati postumi permanenti, la liquidazione del danno biologico- da eseguire mediante il c.d. punto variabile adottato dal sistema tabellare, il cui valore tiene conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro in rapporto alla durata della vita media- ristora tutte le conseguenze negative che la menomazione all'integrità psicofisica della persona provoca sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, ferma la possibilità di personalizzazione mediante incremento del
RGn°4930/22 -Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda punto percentuale, nel caso in cui siano derivate conseguenze straordinarie, oltre cioè quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) da allegare e provare specificamente.
Nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non risulta essere stato assolto dalla la quale non ha prospettato specifiche ricadute sulle proprie precedenti CP_1 abitudini di vita travalicanti quelle normalmente già ricomprese nel punto percentuale di invalidità permanente.
Quanto al danno morale, si è sottolineato che esso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (v. Cass.,
19/2/2019, n. 4878 secondo cui non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dal danno morale, quale sofferenza interiore, sub specie, tra l'altro, di dolore dell'animo).
Inoltre, il danno morale, seppur costituisca anch'esso un danno-conseguenza da allegare e provare ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa", è suscettibile di prova presuntiva, poichè, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici ( a differenza del danno biologico) e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr.
Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008).
Nella specie, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate, il danno morale può presumersi sussistente per la sofferenza legata all'intervento chirurgico e alle lunghe terapie riabilitative cui la danneggiata ha dovuto sottoporsi nonché alla permanente
RGn°4930/22 -Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda limitazione funzionale residuata a carico delle articolazioni compromesse e, sotto il profilo estetico, agli esiti cicatriziali da trattamenti chirurgici.
Quanto alla liquidazione, le tabelle di Milano dell'anno 2018 applicate dal primo giudice già prevedevano l'appesantimento del punto percentuale di danno biologico per l'incremento dovuto al patema d'animo correlato alla lesione. La sentenza impugnata è pertanto affetta dal vizio denunciato laddove applica, anche solo per la componente morale, un ulteriore aumento percentuale al risultato tabellare corrispondente alla voce “danno non patrimoniale”, pari ad € 71.963,00.
In conclusione, detratto siffatto indebito incremento, il danno complessivo patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore della ammonta ad € CP_1
86.382,68 (invece che ad € 111.499,22), da cui va decurtato l'importo di € 48.000,00 Parte_ già corrisposto da e trattenuto in acconto sul maggiore avere;
in parziale riforma della statuizione, i convenuti di primo grado devono essere, quindi, condannati al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di , della somma CP_1
di € 38.382,68 (invece che di € 63.499,22), oltre rivalutazione ed interessi come statuiti in primo grado.
4 La parziale riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle stesse, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio in ciascuno dei rispettivi rapporti processuali (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso,
l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E, allora, a fronte del parziale accoglimento dell'atto di appello, si ravvisano ragioni per una compensazione nella misura di ¼, quantificata in ragione della proporzionale limitata incidenza del motivo accolto nell'economia complessiva delle questioni controverse, residuando per i restanti ¾ a carico dei convenuti di primo grado prevalentemente soccombenti.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri dello scaglione delle cause di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, concretamente rapportati alla natura e complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Residuano definitivamente a carico dei convenuti di primo grado le spese di CTU, su cui non sortisce alcuna incidenza la censura accolta con il gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2195/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Parte_2 CP_2
b) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, accerta la responsabilità esclusiva di e Parte_2 CP_2
nella causazione del sinistro di cui è causa e condanna i predetti appellati, in solido con la al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 38.382,68 (invece che di € 63.499,22), oltre rivalutazione ed interessi come statuiti in primo grado;
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite del doppio grado e condanna
[...]
e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 CP_2 refusione, in favore di , dei restanti 3/4, che, in tale ridotta misura, CP_1
liquida, per il primo grado, in complessivi € 590,00 per spese ed € 10.823,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, € 5.700,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alle spese di primo grado, in favore dell'avv. AR PA e, quanto a quelle del presente grado, in favore degli avv.ti AR PA e AT NE;
d) pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese di CTU di primo grado. CP_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone
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- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 07.05.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carmela Greco (C.F.
) presso il cui studio in Napoli, alla via Depretis 145, è C.F._1
elettivamente domiciliata.
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avvocati
AR PA (C.F. ), e AT NE (C.F. C.F._3
) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato C.F._4
LI PE sito in Napoli, alla Via Amato di Montecassino n.12
-APPELLATA
NONCHE' CONTRO
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
, (C.F. ) nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._5 ivi residente a[...]
-APPELLATA CONTUMACE
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], ivi CP_2 C.F._6
residente a[...]
-APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2020, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la Parte_1
e , al fine di sentirli condannare al pagamento della Parte_2 CP_2
somma di € 152.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 21.02.2018 in
Benevento.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che in data 21.02.2018, intorno alle ore 14,40 circa in Benevento, precisamente all'incrocio tra via Pisacane e Via Casselli, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura di sua proprietà e da lei condotta, modello Fiat
Punto targata CE776RC, assicurata con la e l'autovettura Controparte_3 modello Peugeot 206 targata CN995CZ, assicurata con la compagnia
[...]
di proprietà di e condotta da . Parte_1 Parte_2 CP_2
Esponeva l'attrice che il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Peugeot 206 targata CN995CZ, il quale, nel provenire da
Via Carlo Pisacane, svoltava a sinistra per immettersi su Via Casselli, omettendo di dare precedenza a destra;
nell'effettuare tale manovra, invadeva la corsia di CP_2
destra di Via Casselli, andando ad impattare contro l'auto dell'attrice che procedeva in direzione Piazzale degli Atleti.
Precisava che sul posto intervenivano gli agenti del locale comando di Polizia
Municipale, i quali provvedevano a contestare all'attrice la violazione dell'art. 141
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda co. 1 e 11 del c.d.s. mentre a la violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 CP_2 del c.d.s.
Riferiva, inoltre, di aver provveduto ad impugnare il verbale elevato nei suoi confronti dinnanzi al Giudice di Pace di Benevento, il quale ne disponeva l'annullamento.
Evidenziava che a causa del sinistro ella aveva riportato lesioni personali a titolo di danno biologico quantificate nella misura del 24-25%, con ITT di giorni 45, ITP in misura del 75% con prognosi di giorni 60, giorni 60 di ITP al 50% e giorni 120 di
ITP al 25%.
Esponeva, ancora, che l'assicurazione convenuta, in data 06.09.2019, sulla base della perizia effettuata dal proprio medico fiduciario, offriva l'importo di euro 7.000,00, che veniva trattenuto in acconto del maggior danno, e che in data 13.12.2019 la convenuta inviava ulteriore importo di € 41.000,00, anch'esso trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere, considerata l'esiguità della prima offerta.
1.2 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Parte_1
l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda per la mancata osservanza degli artt. 143, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
la nullità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi; la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. Parte_2
1.3 I convenuti e non si costituivano in giudizio, sebbene Parte_2 CP_2 ritualmente citati.
1.4 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed acquisite le prove, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.05.2022, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza pubblicata il 30.09.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda attorea, condannando, in solido, i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 111.499,22
(da cui detrarre € 48.000,00 già corrisposti dalla compagnia e Parte_1 trattenuti dall'attrice a titolo di acconto sulla maggior somma), oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese di lite.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Preliminarmente, il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta, in quanto, da un lato, la domanda attorea è chiara e determinata nel suo contenuto;
dall'altro, l'improcedibilità è stata superata dalle rituali richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni nonché dall'invito alla negoziazione assistita inoltrato dall'attrice e rimasto senza riscontro.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che la compagnia assicurativa convenuta non ha contestato né la veridicità del fatto né la ricostruzione della dinamica del sinistro addotta da parte attrice e riscontrata dal verbale di accertamento della Polizia
Municipale, limitandosi ad eccepire un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Il primo giudice ha, tuttavia, escluso che una trasgressione a carico della CP_1 possa ricavarsi dal verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Municipale nei confronti della stessa, poiché siffatto verbale è stato annullato dal Giudice di
Pace di Benevento a seguito di impugnazione e non per ragioni procedurali o di forma. In secondo luogo, l'asserita negligenza e imprudenza derivante da una guida non conforme alle concrete condizioni della strada, in particolare per essere il manto stradale bagnato dalla pioggia, non ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte.
Dal compendio probatorio emerge, viceversa, la esclusiva responsabilità dello CP_2
il quale era stato distratto nella guida da un'auto retrostante intenta a sorpassarlo, circostanza riscontrata anche dalla teste di parte convenuta e avvalorata dalla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice.
Il Tribunale, inoltre, condividendo pienamente le conclusioni contenute nella CTU medico-legale a firma del Dott. ha ritenuto provato il nesso eziologico tra Per_1
l'evento di danno e le lesioni subite dall'attrice. Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto dell'invalidità derivante dagli esiti di frattura di omero destro evoluta in pseudoartosi, dell'età dell'attrice al momento del fatto (anni 51), della natura delle lesioni patite, considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato (21%), tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito (stimato dal CTU in 45 giorni al
100%, 60 giorni al 75% e 60 giorni al 50%), in applicazione delle tabelle in uso al
Tribunale di Milano anno 2018, ha liquidato, per il complessivo risarcimento del
RGn°4930/22 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma di € 108.839,90 (da cui detrarre € 48.000,00 già corrisposti e trattenuti in acconto dall'attrice), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché € 2.659,32 a titolo di danno patrimoniale, quali spese mediche sostenute e documentalmente provate.
2. Avverso tale pronuncia la compagnia con appello Parte_1
notificato in data 11-14.11.2022, ha proposto gravame affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa statuizione sulla richiesta di accertamento della responsabilità, alla quale soltanto poteva conseguire il capo condannatorio.
2.2 Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.l. 132/2014, convertito in L. n° 162/2014, eccependo l'irritualità dell'esperimento della procedura di negoziazione assistita, attivata solo nei confronti dell'assicurazione e non anche nei confronti degli altri convenuti;
ne consegue che la condizione di procedibilità non è stata rispettata, poiché l'invito è stato rivolto solo alla compagnia assicurativa e non anche al responsabile civile in qualità di parte necessaria del giudizio.
2.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'error in procedendo in cui è incorso il giudice di primo grado nel non ordinare la notifica ex art. 292 c.p.c. nei confronti dei contumaci della domanda come modificata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., con conseguente nullità della statuizione resa all'esito del giudizio.
2.4 Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 2054 e 2697 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.; in particolare sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la domanda fosse provata sulla scorta del rapporto della Polizia Municipale e delle deposizioni testimoniali, che si fondano non su dati oggettivi, bensì su mere percezioni soggettive e inammissibili giudizi valutativi;
al contrario pienamente affidabili sono le dichiarazioni rese dal teste addotto dalla comparente, il quale, a dispetto di quanto erroneamente argomentato dal giudice a quo, ha offerto una dinamica del fatto coerente e dettagliata, consentendo al convenuto di fornire la prova liberatoria ex art. 2054 c.c.; insiste nell'affermazione della responsabilità della danneggiata, emergente dalla posizione di arresto dei veicoli e dai punti d'urto.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.5 Con il quinto motivo l'appellante critica i criteri utilizzati per l'accertamento e quantificazione dei danni liquidati in favore dell'attrice; in particolare, contesta l'aumento riconosciuto a titolo di personalizzazione, dei cui necessari presupposti la non ha fornito alcuna prova;
adduce che la personalizzazione del danno non CP_1 costituisce un automatismo ma deve trovare il suo fondamento nell'accertamento di specifiche ricadute sulle normali condizioni di vita, eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione riportata;
inoltre, l'aumento, ove spettante, va calcolato solo sulla componente del danno biologico e non sulla somma già comprensiva del danno morale, come invece operato dal primo giudice
2.6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.04.2023, si è costituita in giudizio la quale ha resistito al gravame chiedendone il CP_1 rigetto con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
2.7 All'udienza cartolare del 7.5.2025 il Collegio, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione con i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e Parte_2
, ritualmente citati e non comparsi. CP_2
3.1 Deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 11/16.11.2022, risultando rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 17.10.2022.
3.2 L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Anche a seguito dell'ulteriore e più recente riforma introdotta con D.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (cd. Riforma “Cartabia”), la norma applicabile al presente procedimento resta quella previgente al 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale – ai sensi
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'art. 35, co. 4 del citato decreto - trova vigenza il nuovo disposto normativo in tema di valutazione di ammissibilità della forma dell'appello. Invero, nel presente procedimento l'atto d'appello risulta notificato con citazione in data in data 11 e
16.11.2022, individuandosi così in tale momento la pendenza della lite e l'instaurazione del giudizio di impugnazione.
Nello specifico, l'art. 342 c.p.c., come vigente al 28 febbraio 2023, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo
Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
3.3 Il primo motivo è infondato e va pertanto rigettato
L'assenza di un espresso capo dichiarativo della responsabilità non integra il denunciato vizio di omissione di pronuncia, essendone consentita l'integrazione mediante il richiamo alla parte motiva in cui si affrontano diffusamente le questioni relative all'accertamento della (esclusiva) responsabilità di , nella Parte_2
qualità di proprietaria e di , nella qualità di conducente, nella causazione CP_2 del sinistro di cui è causa.
La portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va, infatti, individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione"; allorquando come nella specie il dispositivo contenga una pronuncia (soltanto) di condanna, il contenuto precettivo incompleto si presta ad integrazione appunto in forza dell'iter logico-motivazionale con cui si è accertata la responsabilità del convenuto, che costituisce l'indefettibile premessa logico-giuridica del capo condannatorio (ex plurimis, Cass. 1959/2014; 1652/ 2010). Nella specie, dalla parte motiva della statuizione di primo grado risultano assolutamente chiari i vari passaggi logico- giuridici che hanno condotto all'affermazione della responsabilità esclusiva di CP_2 nel sinistro, come del resto l'appellante stesso dimostra di aver appreso articolando i motivi di gravame con cui siffatti passaggi sono attinti.
3.4 E' infondato il secondo motivo di appello, con cui viene eccepita l'improcedibilità della domanda attorea di primo grado per il vizio del procedimento di negoziazione assistita, il cui invito non veniva esteso a tutti i litisconsorti necessari.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, per quanto effettivamente risulti che l'invito alla negoziazione sia stato indirizzato esclusivamente alla e non anche a Parte_1 Parte_2
(proprietaria del veicolo e parte necessaria quale “responsabile civile” dell'azione diretta), la relativa questione non risulta essere stata sollevata entro il termine preclusivo posto dall'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, che espressamente stabilisce che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
L'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza. Sulla ratio della disposizione la Suprema Corte ha chiarito che la previsione del limite della prima udienza per l'eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11/12/2023,
n. 34462). Proprio l'esigenza di un contemperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un'interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale.
Nel caso di specie, né nella comparsa di costituzione né nelle note sostitutive della Parte_ prima udienza di trattazione del 16/2/2021 risulta che la abbia sollevato la relativa eccezione, così come non risulta che il primo Giudice l'abbia rilevata d'ufficio entro il termine stabilito dalla legge, sicché tanto la deduzione ad iniziativa
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della parte interessata, quanto il rilievo motu proprio del giudice sono preclusi in appello (Cass. 186/2025; analogamente in materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 bis D Lgs. 28/2010 Cass. 12896/2021).
3.5 E' poi inammissibile il terzo motivo di appello, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 292 c.p.c., sull'assunto che l'odierna appellata abbia introdotto con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. una “nuova domanda”, di cui era necessario ordinare la notifica personale alle parti contumaci.
E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale l'inosservanza dell'obbligo di notificazione delle domande nuove previsto dall'art. 292 c.p.c., dettata nell'esclusivo interesse del contumace, determina solo una nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova non notificata (v., tra le molte, Cass. 20 giugno 2008 n. 16958; Cass. 25 febbraio
2004 n. 3817). Parte_ L' , in quanto soggetto diverso da quelli a tutela dei quali è posta la disposizione asseritamente violata, non è perciò legittimato a dolersi del presunto vizio.
In ogni caso, giova richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 12310 del 2015 sul discrimine tra “precisazione” e “modificazione” della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Se infatti la “precisazione” è da intendersi quale esplicitazione e/o chiarimento di quanto già racchiuso nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comporta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto, la
“modificazione”, invece, consiste in un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, che può implicare anche l'allegazione in giudizio di fatti storici nuovi, purché afferenti alla medesima “vicenda sostanziale” e sempre che si tratti di domanda che non si aggiunga, ma soltanto “sostituisca” quella originaria.
Ciò posto, risulta evidente che con la memoria ex art. 183 VI comma cpc, n. 1 la si è limitata a invertire i nomi delle strade così come riportati in citazione, CP_1 senza tuttavia che ciò abbia avuto ricadute sugli elementi identificativi dell'originaria domanda risarcitoria, trattandosi, del resto, di dato storico desumibile sin
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'introduzione del giudizio dal verbale di accertamento della Polizia Municipale.
Trattasi, pertanto, di attività pacificamente riconducibile ad una mera “precisazione” della domanda, come tale inidonea ad introdurre una pretesa “nuova”, da notificare ai contumaci ex art. 292 cpc.
3.6 Ancora è infondato il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante contesta nel merito la valutazione del materiale probatorio fornita dal primo giudice.
In primo luogo, non coglie nel segno la critica sull'esame della deposizione del teste di parte convenuta passeggera dell'auto condotta da e zia Controparte_4 CP_2 di quest'ultimo, le cui dichiarazioni in ordine alla “altissima velocità” di circolazione della sono state ritenute dal giudice inaffidabili in quanto frutto di una mera CP_1
“percezione soggettiva”. Se è vero che, in linea di principio, non è del tutto esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali nella parte in cui si esprimano valutazioni percettive, soprattutto laddove, come nella specie, la circostanza fattuale su cui riferire è intrinsecamente frammista di elementi di giudizio (velocità di guida), ciò presuppone pur sempre che il dichiarante fornisca dati oggettivi cui ancorare l'elemento più strettamente valutativo, onde consentire di verificarne l'affidabilità logica secondo regole di comune esperienza. Tale condizione, nella specie, difetta, poiché la teste, nel riferire che l'odierna appellata, alla guida del proprio veicolo procedeva “ad altissima velocità”, non ha fornito alcun dato di fatto sul quale fondare la coerenza del giudizio espresso.
Del resto, non può non tenersi in considerazione che la teste escussa non è indifferente agli interessi di causa, essendo legata da vincoli di parentela con il danneggiante, unitamente al quale viaggiava a bordo dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
Quanto poi al rimprovero mosso sulla contraddizione in cui, a dire dell'appellante, il primo giudice è incorso, laddove ha, in altra parte, utilizzato le dichiarazioni della
[...]
per ricostruire la dinamica dell'accaduto, segnatamente laddove la teste ha CP_4 riferito “che il nipote aveva rallentato e poi svoltato a sinistra”, si osserva che il giudizio sull'attendibilità di un teste ben può essere frazionato (vedi Cass
10347/2016, secondo cui il giudice di merito può legittimamente ritenere attendibile un teste riguardo a determinati contenuti narrativi e non anche in ordine ad altri
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda provenienti dal medesimo dichiarante, a meno che non vi siano strette ed imprescindibili interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o quella reputata, invece, credibile).
Nella specie, non sussistono motivi per dubitare della veridicità della dichiarazione nel contenuto sopra indicato, che, per un verso, non è necessariamente implicata dalla parte di narrato ritenuta inattendibile (velocità di guida della e, a differenza CP_1 dell'altra circostanza, ha trovato conforto nelle convergenti dichiarazioni dei testi attorei ed è risultata coerente con i rilievi eseguiti nel verbale di accertamento della
Polizia Municipale nonché nella localizzazione dei danni riportati dalle autovetture.
Va altresì rimarcato che l'esclusione dell'ipotesi di un eccesso di velocità della
è suffragata da una serie di elementi concordanti, quali l'annullamento del CP_1 verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità nonché la lievità dei danni riportati alle autovetture.
Deve, perciò, confermarsi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice secondo cui lo scontro è addebitabile all'esclusiva responsabilità del conducente il CP_2 quale, dopo aver rallentato e azionato la freccia per segnalare la svolta a sinistra, non si avvedeva della autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia, evidentemente distratto dalla manovra di sorpasso a sinistra tentata nel medesimo frangente dal conducente di un veicolo posteriore.
La la quale, a sua volta, circolava regolarmente e a moderata velocità nella CP_1 propria corsia, rassicurata dal rallentamento, in prima battuta, del conducente antagonista proveniente dall'opposto senso di marcia, nulla poté fare per evitare l'impatto provocato dall'inaspettata e repentina manovra di svolta dello che CP_2 attingeva con la parte anteriore destra della Peugeot il fianco laterale anteriore sinistro della Fiat Punto, scaraventata, per l'effetto dell'urto ricevuto, contro una recinzione privata. In particolare, l'ubicazione del punto d'urto nella parte laterale della Fiat Punto è indicativa del fatto che lo scontro avveniva allorquando la CP_1 aveva già impegnato il tratto della propria corsia prossimo al punto di svolta del veicolo antagonista e che, quindi, non era in alcun modo evitabile la collisione dovuta alla manovra successivamente intrapresa dall'altro conducente pur in presenza del visibile ostacolo.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'attrice ha quindi superato la presunzione di corresponsabilità posta in caso di scontro, dall'art. 2054 c.c. a carico di ciascuno dei conducenti, risultando assenti profili di colpa specifica e/o generica in termini di negligenza o imprudenza e in considerazione di quanto evidenziato sulla impossibilità di mettere in atto manovre di emergenza idonee a scongiurare la collisione a causa della assoluta imprevedibilità della imprudente condotta di guida dell'antagonista.
3.7 Il quinto motivo è invece fondato nella parte in cui denuncia il riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione per la dimensione dinamico-relazionale del danno biologico e di un incremento percentuale sull'importo tabellare a titolo di danno morale.
Invero, l'appellante coglie nel segno nell'evidenziare che il predetto aumento non costituisce un automatismo e che la componente dinamico-relazione, distinta dal danno morale inteso come sofferenza intima soggettiva, deve essere allegata e provata sulla base di specifiche circostanze di fatto
Sul punto, giova rammentare che il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato in termini di “sofferenze e patema d'animo” subito in ragione del fatto illecito, da tenere distinta dal danno biologico (quale lesione di integrità prisco-fisica medicalmente accertabile) e dal danno nei suoi aspetti dinamico-relazionali. Tale ultima voce riguarda invero la compromissione della vita di relazione derivante dall'illecito subito, da intendersi come ripercussione della compromissione dell'integrità psico-fisica sulle normali abitudini di vita.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il danno biologico identifica non la lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Ove, pertanto, si accerti che siano residuati postumi permanenti, la liquidazione del danno biologico- da eseguire mediante il c.d. punto variabile adottato dal sistema tabellare, il cui valore tiene conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro in rapporto alla durata della vita media- ristora tutte le conseguenze negative che la menomazione all'integrità psicofisica della persona provoca sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, ferma la possibilità di personalizzazione mediante incremento del
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda punto percentuale, nel caso in cui siano derivate conseguenze straordinarie, oltre cioè quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) da allegare e provare specificamente.
Nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non risulta essere stato assolto dalla la quale non ha prospettato specifiche ricadute sulle proprie precedenti CP_1 abitudini di vita travalicanti quelle normalmente già ricomprese nel punto percentuale di invalidità permanente.
Quanto al danno morale, si è sottolineato che esso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (v. Cass.,
19/2/2019, n. 4878 secondo cui non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dal danno morale, quale sofferenza interiore, sub specie, tra l'altro, di dolore dell'animo).
Inoltre, il danno morale, seppur costituisca anch'esso un danno-conseguenza da allegare e provare ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa", è suscettibile di prova presuntiva, poichè, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici ( a differenza del danno biologico) e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr.
Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008).
Nella specie, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate, il danno morale può presumersi sussistente per la sofferenza legata all'intervento chirurgico e alle lunghe terapie riabilitative cui la danneggiata ha dovuto sottoporsi nonché alla permanente
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda limitazione funzionale residuata a carico delle articolazioni compromesse e, sotto il profilo estetico, agli esiti cicatriziali da trattamenti chirurgici.
Quanto alla liquidazione, le tabelle di Milano dell'anno 2018 applicate dal primo giudice già prevedevano l'appesantimento del punto percentuale di danno biologico per l'incremento dovuto al patema d'animo correlato alla lesione. La sentenza impugnata è pertanto affetta dal vizio denunciato laddove applica, anche solo per la componente morale, un ulteriore aumento percentuale al risultato tabellare corrispondente alla voce “danno non patrimoniale”, pari ad € 71.963,00.
In conclusione, detratto siffatto indebito incremento, il danno complessivo patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore della ammonta ad € CP_1
86.382,68 (invece che ad € 111.499,22), da cui va decurtato l'importo di € 48.000,00 Parte_ già corrisposto da e trattenuto in acconto sul maggiore avere;
in parziale riforma della statuizione, i convenuti di primo grado devono essere, quindi, condannati al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di , della somma CP_1
di € 38.382,68 (invece che di € 63.499,22), oltre rivalutazione ed interessi come statuiti in primo grado.
4 La parziale riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle stesse, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio in ciascuno dei rispettivi rapporti processuali (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso,
l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E, allora, a fronte del parziale accoglimento dell'atto di appello, si ravvisano ragioni per una compensazione nella misura di ¼, quantificata in ragione della proporzionale limitata incidenza del motivo accolto nell'economia complessiva delle questioni controverse, residuando per i restanti ¾ a carico dei convenuti di primo grado prevalentemente soccombenti.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri dello scaglione delle cause di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, concretamente rapportati alla natura e complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Residuano definitivamente a carico dei convenuti di primo grado le spese di CTU, su cui non sortisce alcuna incidenza la censura accolta con il gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2195/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Parte_2 CP_2
b) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, accerta la responsabilità esclusiva di e Parte_2 CP_2
nella causazione del sinistro di cui è causa e condanna i predetti appellati, in solido con la al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 38.382,68 (invece che di € 63.499,22), oltre rivalutazione ed interessi come statuiti in primo grado;
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite del doppio grado e condanna
[...]
e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 CP_2 refusione, in favore di , dei restanti 3/4, che, in tale ridotta misura, CP_1
liquida, per il primo grado, in complessivi € 590,00 per spese ed € 10.823,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, € 5.700,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alle spese di primo grado, in favore dell'avv. AR PA e, quanto a quelle del presente grado, in favore degli avv.ti AR PA e AT NE;
d) pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese di CTU di primo grado. CP_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone
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