Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1380/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
20/A, cf.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Modderno;
- appellante - contro in persona del Sindaco pro tempore, P.I.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia;
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca, pronunciando sul ricorso proposto nei confronti del da , introduttivo della fase di merito Controparte_1 Parte_1 del procedimento di reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in , CP_1
Corso Vittorio Emanuele, 90/92, con sentenza n. 65 del 26.2.2021 dichiarava n. 1380/2021 r.g.
l'inammissibilità delle nuove domande proposte, siccome esulanti dall'ambito della tutela possessoria, e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, del quale il costituitosi, Controparte_1
ha invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 27.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si critica la sentenza per aver dichiarato inammissibili le domande volte all'accertamento della nullità dei contratti di locazione stipulati tra le parti. Il Tribunale avrebbe errato nel fare applicazione del principio della ragione più liquida, in tal modo sovvertendo l'ordine delle questioni da esaminare.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha escluso che le domande attoree aventi ad oggetto questioni afferenti alla nullità del contratto di locazione, all'insussistenza di esposizione debitoria del ricorrente e alla violazione dell'art. 1375 c.c. da parte dell'ente comunale fossero pertinenti al giudizio possessorio.
Sostiene, al contrario, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la condotta contraria a buona fede dell'Amministrazione comunale, che, dopo aver ottenuto la convalida dello sfratto nei suoi confronti, ha aggiornato i canoni di locazione di altri immobili comunali concessi a terzi facendo applicazione di criteri diversi e più favorevoli rispetto a quelli illegittimamente a lui applicati.
Il Giudice della fase possessoria sommaria, ritenendo che la condotta denunciata da non fosse connotata da violenza e clandestinità, bensì legittimata da un Pt_1
provvedimento giudiziario di sfratto, aveva disatteso la domanda di reintegra nel possesso.
Osserva la Corte che, in effetti, quando lo spoglio o la molestia nel possesso derivi dall'attività dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile solo quando si sia ecceduto, in ordine all'oggetto, dai n. 1380/2021 r.g. 3
limiti del titolo, immettendosi l'avente diritto nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo stesso, oppure allorché il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus. Al di fuori di tali casi limite tutti i vizi del titolo in forza del quale si è ottenuto il rilascio devono essere fatti valere con le opposizioni esecutive (da ultimo, Cass. n. 15874/19).
L'iniziativa dell'attore non è conforme al consolidato principio testé rammentato, dal momento che pretenderebbe di introdurre nel giudizio Parte_1
possessorio rilievi e domande concernenti regolarità e responsabilità connesse alla formazione del titolo esecutivo giudiziale che solo nel procedimento di convalida di sfratto avrebbero, semmai, potuto e dovuto trovare appropriata sede.
Il giudizio di inammissibilità delle domande formulate nel giudizio possessorio di merito dev'essere pertanto confermato.
L'esito della lite comporta la condanna di alle spese di Parte_1
appello, che si liquidano in complessivi euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.,
Sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sciacca n. 65 del 26.2.2021; condanna l'appellante a rifondere al le spese di appello, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
n. 1380/2021 r.g. 4
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
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n. 1380/2021 r.g.