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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 24/11/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 961/2017
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Marchetti in sostituzione dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI, per parte convenuta opposta l'avv. Trovato in sostituzione dell'avv. CAPPELLU STEFANO
L'avv. Trovato ribadisce l'eccezione di nullità della CTU per le ragioni già espresse nei precedenti atti difensivi e chiede un termine per note conclusive ovvero chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In caso di rigetto delle richieste e di decisione della controversia dichiara la qualità di antistatario.
L'avv. Marchetti si riporta alle difese e ne chiede il pieno accoglimento. Vinte le spese. Insiste per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo un termine per note conclusive.
In ogni caso, i procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 16:03, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 961/2017 promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e, per essa, quale sua procuratrice speciale, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. CAPPELLU STEFANO nonché
Controparte_2
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento iscritto al n. 961/2017 del Ruolo Generale del Tribunale di
Isernia, la ha agito in giudizio nei Controparte_3 confronti di e , sostenendo che il 9 Controparte_1 Controparte_2 ottobre 2012 il aveva venduto alla la quota del cinquanta CP_1 CP_2 per cento di un immobile sito in Roma, in Via Yambo n. 8, e che, per effetto di tale atto, la era divenuta proprietaria dell'intero bene. CP_2
La banca ha dichiarato di essere stata creditrice della Società Cooperativa
Edile Molisana per una somma pari a euro 64.734,78 alla data di chiusura del conto corrente intestato alla società, avvenuta l'11 marzo 2013, e ha affermato che il aveva prestato fideiussione per la somma di euro CP_1
2 600.000,00 con atto del 3 aprile 2009, quando rivestiva anche la carica di amministratore della società.
Partendo da tali premesse, l'istituto di credito ha sostenuto che l'atto di vendita, stipulato nell'ottobre 2012, era stato posto in essere con lo scopo di sottrarre un bene alla garanzia patrimoniale dei creditori, evidenziando anche che il prezzo dichiarato, pari a euro 120.000,00, non era stato realmente corrisposto e che il venditore, nello stesso periodo, si era spogliato di altri beni immobili, rendendo di fatto più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
Per tali ragioni la banca ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità per simulazione del contratto di compravendita oppure, in subordine, di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 del Codice civile.
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato ogni presupposto CP_1 dell'azione sostenuta dalla banca. Egli ha affermato che il credito vantato dall'istituto non era mai sorto e che la documentazione prodotta era carente, poiché l'attestazione ex art. 50 TUB non era stata sottoscritta da un dirigente e mancava il contratto bancario presupposto, oltre agli estratti integrali del conto. Ha negato di aver mai sottoscritto la fideiussione del 3 aprile 2009 e ha sostenuto che, in assenza di un credito effettivo, non poteva esservi stata alcuna volontà di recare pregiudizio alla banca. Ha aggiunto che nessun matrimonio era mai intercorso tra lui e la e che la vendita aveva CP_2 rispecchiato la reale volontà delle parti, senza alcuna simulazione o intento fraudolento.
Per tali motivi il convenuto ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, sostenendo che il contratto era pienamente valido e che non ricorrevano i presupposti né della simulazione né della revocatoria.
Conseguentemente ha chiesto la condanna della banca al pagamento delle spese di giudizio.
È bene premettere e ribadire che la controversia viene decisa in applicazione del principio della ragione più liquida.
Occorre premettere che l'esistenza del credito è il presupposto tanto dell'azione di simulazione quanto dell'azione revocatoria. È infatti del tutto intuitivo che in assenza del credito in entrambe le domande mancherebbe il
3 presupposto del diritto azionato.
Esaminando la situazione più semplice da un punto di vista probatori tra quelle evocate dall'attore, l'azione revocatoria, occorre premettere che la giurisprudenza ormai consolidata afferma che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori …” (Cass. civ. Sez. III, 15-
11-2016, n. 23208 rv. 642978-01; Cass. civ. Sez. III, 18-03-2003, n. 3981 rv.
561198). Ne consegue che la produzione di un titolo astrattamente idoneo a provare l'esistenza del credito sarebbe già sufficiente a porre a carico dei convenuti l'onere della prova dell'inesistenza del credito.
Dunque, prima di entrare nel merito della domanda, a fronte della circostanziata contestazione del convenuto, occorre verificare l'esistenza del credito o, quanto meno, di un'aspettativa di credito.
L'atto di citazione, a pagina 1, nel primo capoverso dell'esposizione in fatto, richiama l'esistenza nei confronti della Parte_3 di un credito di “€ 64.734,78 oltre interessi di mora, rinveniente da
[...] esposizione di c/c ordinario n. 01 137 4029, come da attestazione ex art. 50
T.U.B. (all. 1)”. Il , sempre secondo l'allegazione dell'attrice, sarebbe CP_1 stato fideiussore di tale società fino a concorrenza di € 600.000,00.
Al di là della fideiussione, occorre procedere alla valutazione dell'esistenza del credito.
A fondamento della domanda parte attrice ha prodotto i documenti richiamati in atto di citazione: attestazione art. 50 TUB, visura storica, copia compravendita, visure ipotecarie, copia donazione, e gli estratti del conto corrente n. 01 137 4029. Successivamente sono stati depositati il contratto, la fideiussione e la lettera contenete la decadenza dal beneficio del termine.
In particolare, dall'esame degli estratti del conto corrente emerge a debito della un saldo finale di € 62.795,01 al 31 dicembre Controparte_4
2012 (doc. 7).
A fronte di tale debito al 31 dicembre 2012, l'estratto conto autenticato dalla al 12 marzo 2013, dopo un movimento Controparte_3
4 “avere” di € 64.734,78 descritto come “azzeramento saldo per estinzione”, reca il saldo 0 (zero) con descrizione “saldo finale dopo le sopraelencate scritture”.
In altre parole, l'estratto conto è autenticato dalla banca per un saldo zero: la banca al 12 marzo 2013 non aveva alcun credito, non emergendo dalla documentazione altra prova dell'esistenza di un saldo debitore.
È appena il caso di ripetere che il credito della banca è, secondo le allegazioni dell'attrice, provato dall'estratto conto certificato prodotto unitamente all'atto di citazione (documento 1). Tanto rileva perché
l'allegazione in senso proprio si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell'azione o dell'eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio. L'onere di allegazione attiene alla delimitazione del thema decidendum ed è ben distinto dall'onere della prova che attiene, invece, alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione (cfr Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., 13-06-2019, n. 15895).
Alla luce delle allegazioni, mancando la prova del credito, la domanda deve essere rigettata.
A mente dell'art. 91 c.p.c. al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia prossima al valore minimo della fascia tariffaria (da 52.000 a 260.000). Le somme liquidate devono poi essere distratte in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario.
Ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, anche le spese di consulenza, liquidate con decreto in atti, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (C.F. ) contro Parte_1 P.IVA_1 CP_1 iscritta al RG 961/2017
[...] rigetta la domanda,
5 condanna (C.F. ) alla rifusione delle spese di Parte_1 P.IVA_1 lite che liquida in € 8.500,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, dispone la distrazione in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario, pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Isernia, il 24 novembre 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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Verbale di udienza
All'udienza del 24/11/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 961/2017
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Marchetti in sostituzione dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI, per parte convenuta opposta l'avv. Trovato in sostituzione dell'avv. CAPPELLU STEFANO
L'avv. Trovato ribadisce l'eccezione di nullità della CTU per le ragioni già espresse nei precedenti atti difensivi e chiede un termine per note conclusive ovvero chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In caso di rigetto delle richieste e di decisione della controversia dichiara la qualità di antistatario.
L'avv. Marchetti si riporta alle difese e ne chiede il pieno accoglimento. Vinte le spese. Insiste per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo un termine per note conclusive.
In ogni caso, i procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 16:03, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 961/2017 promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e, per essa, quale sua procuratrice speciale, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. CAPPELLU STEFANO nonché
Controparte_2
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Nel procedimento iscritto al n. 961/2017 del Ruolo Generale del Tribunale di
Isernia, la ha agito in giudizio nei Controparte_3 confronti di e , sostenendo che il 9 Controparte_1 Controparte_2 ottobre 2012 il aveva venduto alla la quota del cinquanta CP_1 CP_2 per cento di un immobile sito in Roma, in Via Yambo n. 8, e che, per effetto di tale atto, la era divenuta proprietaria dell'intero bene. CP_2
La banca ha dichiarato di essere stata creditrice della Società Cooperativa
Edile Molisana per una somma pari a euro 64.734,78 alla data di chiusura del conto corrente intestato alla società, avvenuta l'11 marzo 2013, e ha affermato che il aveva prestato fideiussione per la somma di euro CP_1
2 600.000,00 con atto del 3 aprile 2009, quando rivestiva anche la carica di amministratore della società.
Partendo da tali premesse, l'istituto di credito ha sostenuto che l'atto di vendita, stipulato nell'ottobre 2012, era stato posto in essere con lo scopo di sottrarre un bene alla garanzia patrimoniale dei creditori, evidenziando anche che il prezzo dichiarato, pari a euro 120.000,00, non era stato realmente corrisposto e che il venditore, nello stesso periodo, si era spogliato di altri beni immobili, rendendo di fatto più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
Per tali ragioni la banca ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità per simulazione del contratto di compravendita oppure, in subordine, di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 del Codice civile.
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato ogni presupposto CP_1 dell'azione sostenuta dalla banca. Egli ha affermato che il credito vantato dall'istituto non era mai sorto e che la documentazione prodotta era carente, poiché l'attestazione ex art. 50 TUB non era stata sottoscritta da un dirigente e mancava il contratto bancario presupposto, oltre agli estratti integrali del conto. Ha negato di aver mai sottoscritto la fideiussione del 3 aprile 2009 e ha sostenuto che, in assenza di un credito effettivo, non poteva esservi stata alcuna volontà di recare pregiudizio alla banca. Ha aggiunto che nessun matrimonio era mai intercorso tra lui e la e che la vendita aveva CP_2 rispecchiato la reale volontà delle parti, senza alcuna simulazione o intento fraudolento.
Per tali motivi il convenuto ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, sostenendo che il contratto era pienamente valido e che non ricorrevano i presupposti né della simulazione né della revocatoria.
Conseguentemente ha chiesto la condanna della banca al pagamento delle spese di giudizio.
È bene premettere e ribadire che la controversia viene decisa in applicazione del principio della ragione più liquida.
Occorre premettere che l'esistenza del credito è il presupposto tanto dell'azione di simulazione quanto dell'azione revocatoria. È infatti del tutto intuitivo che in assenza del credito in entrambe le domande mancherebbe il
3 presupposto del diritto azionato.
Esaminando la situazione più semplice da un punto di vista probatori tra quelle evocate dall'attore, l'azione revocatoria, occorre premettere che la giurisprudenza ormai consolidata afferma che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori …” (Cass. civ. Sez. III, 15-
11-2016, n. 23208 rv. 642978-01; Cass. civ. Sez. III, 18-03-2003, n. 3981 rv.
561198). Ne consegue che la produzione di un titolo astrattamente idoneo a provare l'esistenza del credito sarebbe già sufficiente a porre a carico dei convenuti l'onere della prova dell'inesistenza del credito.
Dunque, prima di entrare nel merito della domanda, a fronte della circostanziata contestazione del convenuto, occorre verificare l'esistenza del credito o, quanto meno, di un'aspettativa di credito.
L'atto di citazione, a pagina 1, nel primo capoverso dell'esposizione in fatto, richiama l'esistenza nei confronti della Parte_3 di un credito di “€ 64.734,78 oltre interessi di mora, rinveniente da
[...] esposizione di c/c ordinario n. 01 137 4029, come da attestazione ex art. 50
T.U.B. (all. 1)”. Il , sempre secondo l'allegazione dell'attrice, sarebbe CP_1 stato fideiussore di tale società fino a concorrenza di € 600.000,00.
Al di là della fideiussione, occorre procedere alla valutazione dell'esistenza del credito.
A fondamento della domanda parte attrice ha prodotto i documenti richiamati in atto di citazione: attestazione art. 50 TUB, visura storica, copia compravendita, visure ipotecarie, copia donazione, e gli estratti del conto corrente n. 01 137 4029. Successivamente sono stati depositati il contratto, la fideiussione e la lettera contenete la decadenza dal beneficio del termine.
In particolare, dall'esame degli estratti del conto corrente emerge a debito della un saldo finale di € 62.795,01 al 31 dicembre Controparte_4
2012 (doc. 7).
A fronte di tale debito al 31 dicembre 2012, l'estratto conto autenticato dalla al 12 marzo 2013, dopo un movimento Controparte_3
4 “avere” di € 64.734,78 descritto come “azzeramento saldo per estinzione”, reca il saldo 0 (zero) con descrizione “saldo finale dopo le sopraelencate scritture”.
In altre parole, l'estratto conto è autenticato dalla banca per un saldo zero: la banca al 12 marzo 2013 non aveva alcun credito, non emergendo dalla documentazione altra prova dell'esistenza di un saldo debitore.
È appena il caso di ripetere che il credito della banca è, secondo le allegazioni dell'attrice, provato dall'estratto conto certificato prodotto unitamente all'atto di citazione (documento 1). Tanto rileva perché
l'allegazione in senso proprio si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell'azione o dell'eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio. L'onere di allegazione attiene alla delimitazione del thema decidendum ed è ben distinto dall'onere della prova che attiene, invece, alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione (cfr Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., 13-06-2019, n. 15895).
Alla luce delle allegazioni, mancando la prova del credito, la domanda deve essere rigettata.
A mente dell'art. 91 c.p.c. al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia prossima al valore minimo della fascia tariffaria (da 52.000 a 260.000). Le somme liquidate devono poi essere distratte in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario.
Ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, anche le spese di consulenza, liquidate con decreto in atti, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (C.F. ) contro Parte_1 P.IVA_1 CP_1 iscritta al RG 961/2017
[...] rigetta la domanda,
5 condanna (C.F. ) alla rifusione delle spese di Parte_1 P.IVA_1 lite che liquida in € 8.500,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, dispone la distrazione in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario, pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Isernia, il 24 novembre 2025
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