Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/09/2025, n. 16809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16809 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07497/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7497 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya E Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto Direttore Generale Personale e Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente;
- del parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, secondo cui le infermità psichiatriche di cui è affetto il ricorrente non sono dipendenti da fatti di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente, attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al gravame.
Con proprio atto dell’8 luglio 2025 il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza straordinaria del 26 settembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, ritiene che la causa vada definita con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) c.p.a.
Compensa tra le parti le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.