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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1404/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Comune di Santeramo In Colle - Piazza Giuseppe Simone N. 8 70029 Santeramo In Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200001558486000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1070/2022 Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento 01420200001558486000, notificata il 05/11/2021, relativa a somme richieste dal Comune di Santeramo in
Colle per IMU 2013.
Eccepiva la ricorrente:
la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento con conseguente non debenza dell'IMU
2013 per intervenute decadenza e prescrizione quinquennali.
il difetto di attribuzione e/o carenza di potere di AD - agente della riscossione per la provincia di Bari;
la inesistenza giuridica della cartella di pagamento in quanto priva del numero di protocollo informatico;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 36 comma 4-ter DL 248/2007, causata dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento;
La nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate - ON (d'ora in avanti, AD), la quale negava l'esistenza dei vizi formali della cartella di pagamento eccepiti dalla ricorrente e allegava il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi del presupposto avviso di accertamento.
Interveniva in giudizio il Comune di Santeramo.
In data 17 ottobre 2022 la ricorrente depositava copia di una istanza ex lege nr. 228/2012 inviata alla
Agenzia per la ON il 21.12.2021 e sosteneva l'ormai maturato annullamento di diritto del ruolo in dipendenza dell'asserito mancato adempimento da parte degli Enti interessati di quanto richiesto con la suddetta istanza.
Con sentenza n. 2039/2022 la CTP di Bari accoglieva il ricorso.
Rilevava la Commissione:
< difesa della ricorrente, della documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Santeramo in Colle solo in data 28 ottobre ultimo scorso, con mancato rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'odierna udienza stabilito dall'articolo 31, comma 1, del D.L.vo nr. 546/92…
Ne consegue che non vi è in atti prova utilizzabile della regolare notifica alla Sig.ra Resistente_1 dell'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2013, per cui si deve accogliere li motivo di ricorso che eccepisce l'inutile decorso dei termini quinquennali sia di decadenza che di prescrizione, ad interrompere i quali non poteva certo essere idonea la sola cartella di pagamento notificata il 5 novembre dell'anno 2021>>. prescrizione e di decadenza dei tributi, senza allegare in alcun modo eccezioni di mancata o irregolare notifica di un atto prodromico alla cartella di pagamento, atto del quale, anzi, nessuna menzione viene fatta nell'istanza.
A mente del comma dell'art. 1 legge 24.12.2012 nr. 228, infatti, il contribuente che proponga l'istanza al concessionario per la riscossione è tenuto a documentare il verificarsi di situazioni che possano aver determinato la prescrizione o la decadenza del tributo richiesto.
È ben vero che non può essere data la prova negativa di una omessa notifica, ma deve ritenersi che il contribuente debba almeno formalmente e specificamente eccepire nella sua istanza l'esistenza della irregolarità di un atto prodromico alla cartella di pagamento perché nasca l'obbligo per li concessionario per la riscossione di sospendere l'esazione e trasmettere l'istanza all'Ente impositore come previsto dal comma 539 della medesima legge>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1404/2023, il Comune interponeva appello.
Resisteva la Resistente_1 e avanzava appello incidentale.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'AD, la quale restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'appellante principale censura l'impugnata sentenza opponendo l'avvenuta, rituale, notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ricorrente.
La Resistente_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello a) per mancata indicazione della CTR adita e b) per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza quanto alla rilevata prescrizione, essendosi il Comune doluto soltanto della statuizione di decadenza.
Riguardo alla prima eccezione il Collegio osserva che nel processo tributario la mancata indicazione della
Commissione tributaria competente nell'atto di appello non ne determina l'inammissibilità qualora la controparte, come nella specie, si sia comunque costituita (Cass. 3090/2022).
La seconda eccezione è incomprensibile oltre che infondata, atteso che il Comune ha espressamente dedotto quanto segue:
l'avviso di accertamento <<è stato ritualmente notificato nei termini di legge in data 10/12/2018 come da ricevuta relata di notifica del messo notificatore incaricato, ALL.1 alla presente>>.
Ebbene, l'avviso di accertamento n. 66547, per l'anno di imposta 2013 oggetto del presente gravame, è stato notificato entro il 31/12/2018, pertanto in nessuna decadenza è incorso l'Ente impositore.
Sicché anche l'invocata prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 del codice civile, è priva di fondamento essendo intervenuto un atto interruttivo, quale appunto il suddetto avviso di accerta- mento, notificato il 10//12/2018>>. Dunque, l'ente ha impugnato la sentenza sotto entrambi i profili (decadenza e prescrizione).
L'appello principale è fondato, anche se, come si vedrà, resterà assorbito per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Va premesso che, come afferma Cass. 25577/2025 l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio d'appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Tale facoltà, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all'introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine fissato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024,
Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
Ed anche l'eventuale inosservanza del termine suindicato deve ritenersi sanata qualora il documento fosse già stato prodotto, benché irritualmente, in primo grado;
e ciò perché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in maniera definitiva nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che i contendenti abbiano la possibilità di ritirarli (arg. ex art. 25, comma 2, del D.
Lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che la documentazione presente al loro interno è da considerarsi automaticamente e "ritualmente" acquisita al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n.
11545/2025, Cass. n. 31758/2024, Cass. n. 34756/2023, Cass. n. 5429/2018).
Orbene, l'avviso di accertamento risulta notificato a mani proprie della Laterza in data 10 dicembre 2018.
Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione eventualmente verificatesi prima della notifica dell'avviso di accertamento perché andavano fatte valere mediante ricorso avverso detto atto e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione riferita al periodo successivo perché, all'evidenza, sono decorsi meno di cinque anni rispetto alla data di notifica della cartella impugnata.
Con l'appello incidentale la Laterza censura la declaratoria di inefficacia dell'istanza di annullamento in via amministrativa ex art. 1, comma 539, l. 228/2012.
Deduce la parte:
che l'istanza <<è stata correttamente inviata a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14 presso la sede legale dell' ente pubblico economico, trovando applicazione l'art. 1 comma 6 Decreto Legge n. 193/2016>>;
che non rientrava nei poteri della CTP quello < atteso che le uniche verifiche che poteva e doveva eseguire sono limitate alla tempestività dell'invio (art. 1 comma 538 L. 228/2012) ed alla presenta di uno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 1 comma
538 Legge n. 228/2012>>.
Il motivo è fondato.
La normativa applicabile alla fattispecie in esame così dispone(va):
comma 537: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
comma 538: “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo….”
comma 539: “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”;
comma 540: “n caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
Orbene, in data 21 dicembre 2021 (quindi entro il termine previsto dal comma 538) la Resistente_1 ha chiesto l'annullamento di varie cartelle, tra cui quella di cui si discute, “stante la conclamata prescrizione e decadenza dei tributi, sanzioni ed interessi ivi intimati, intervenuta in epoca antecedente a quella ni cui i rispettivi asseriti Ruoli sarebbero stati resi esecutivi, in palese violazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2948 n. 4 codice civile e del termine decadenziale previsto dall'art. 25 DPR 602/1973 e dall'art. 1 c° 161 Legge n. 296/2006”.
L'istanza è stata ritualmente inviata alla sede generale e non a una direzione provinciale, poiché, trattandosi di atto non processuale non valgono le regole della competenza previste dal d. lgs. 546/1992.
L'istanza era sufficientemente specifica, giacché si evidenziava che l'atto prodromico era stato notificato quando la pretesa impositiva era ormai estinta per decadenza e prescrizione.
L'AD avrebbe dovuto trasmettere l'istanza all'ente impositore, non spettando ad essa la valutazione della fondatezza della richiesta, tranne che fosse apparsa palesemente inammissibile e non potendo gravare sul contribuente le conseguenze del mancato invio.
Pertanto, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 540, la cartella deve ritenersi annullata.
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale va dichiara l'intervenuto annullamento ex lege della cartella impugnata.
Resta assorbito l'appello principale.
Considerato che
il ricorso era originariamente infondato e che l'annullamento della cartella è conseguente a fatti intervenuti successivamente, le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto annullamento ex lege della cartella impugnata.
Dichiara assorbito l'appello principale e compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1404/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Comune di Santeramo In Colle - Piazza Giuseppe Simone N. 8 70029 Santeramo In Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200001558486000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1070/2022 Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento 01420200001558486000, notificata il 05/11/2021, relativa a somme richieste dal Comune di Santeramo in
Colle per IMU 2013.
Eccepiva la ricorrente:
la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento con conseguente non debenza dell'IMU
2013 per intervenute decadenza e prescrizione quinquennali.
il difetto di attribuzione e/o carenza di potere di AD - agente della riscossione per la provincia di Bari;
la inesistenza giuridica della cartella di pagamento in quanto priva del numero di protocollo informatico;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 36 comma 4-ter DL 248/2007, causata dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento;
La nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate - ON (d'ora in avanti, AD), la quale negava l'esistenza dei vizi formali della cartella di pagamento eccepiti dalla ricorrente e allegava il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi del presupposto avviso di accertamento.
Interveniva in giudizio il Comune di Santeramo.
In data 17 ottobre 2022 la ricorrente depositava copia di una istanza ex lege nr. 228/2012 inviata alla
Agenzia per la ON il 21.12.2021 e sosteneva l'ormai maturato annullamento di diritto del ruolo in dipendenza dell'asserito mancato adempimento da parte degli Enti interessati di quanto richiesto con la suddetta istanza.
Con sentenza n. 2039/2022 la CTP di Bari accoglieva il ricorso.
Rilevava la Commissione:
< difesa della ricorrente, della documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Santeramo in Colle solo in data 28 ottobre ultimo scorso, con mancato rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'odierna udienza stabilito dall'articolo 31, comma 1, del D.L.vo nr. 546/92…
Ne consegue che non vi è in atti prova utilizzabile della regolare notifica alla Sig.ra Resistente_1 dell'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2013, per cui si deve accogliere li motivo di ricorso che eccepisce l'inutile decorso dei termini quinquennali sia di decadenza che di prescrizione, ad interrompere i quali non poteva certo essere idonea la sola cartella di pagamento notificata il 5 novembre dell'anno 2021>>.
A mente del comma dell'art. 1 legge 24.12.2012 nr. 228, infatti, il contribuente che proponga l'istanza al concessionario per la riscossione è tenuto a documentare il verificarsi di situazioni che possano aver determinato la prescrizione o la decadenza del tributo richiesto.
È ben vero che non può essere data la prova negativa di una omessa notifica, ma deve ritenersi che il contribuente debba almeno formalmente e specificamente eccepire nella sua istanza l'esistenza della irregolarità di un atto prodromico alla cartella di pagamento perché nasca l'obbligo per li concessionario per la riscossione di sospendere l'esazione e trasmettere l'istanza all'Ente impositore come previsto dal comma 539 della medesima legge>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1404/2023, il Comune interponeva appello.
Resisteva la Resistente_1 e avanzava appello incidentale.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'AD, la quale restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'appellante principale censura l'impugnata sentenza opponendo l'avvenuta, rituale, notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ricorrente.
La Resistente_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello a) per mancata indicazione della CTR adita e b) per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza quanto alla rilevata prescrizione, essendosi il Comune doluto soltanto della statuizione di decadenza.
Riguardo alla prima eccezione il Collegio osserva che nel processo tributario la mancata indicazione della
Commissione tributaria competente nell'atto di appello non ne determina l'inammissibilità qualora la controparte, come nella specie, si sia comunque costituita (Cass. 3090/2022).
La seconda eccezione è incomprensibile oltre che infondata, atteso che il Comune ha espressamente dedotto quanto segue:
l'avviso di accertamento <<è stato ritualmente notificato nei termini di legge in data 10/12/2018 come da ricevuta relata di notifica del messo notificatore incaricato, ALL.1 alla presente>>.
Ebbene, l'avviso di accertamento n. 66547, per l'anno di imposta 2013 oggetto del presente gravame, è stato notificato entro il 31/12/2018, pertanto in nessuna decadenza è incorso l'Ente impositore.
Sicché anche l'invocata prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 del codice civile, è priva di fondamento essendo intervenuto un atto interruttivo, quale appunto il suddetto avviso di accerta- mento, notificato il 10//12/2018>>. Dunque, l'ente ha impugnato la sentenza sotto entrambi i profili (decadenza e prescrizione).
L'appello principale è fondato, anche se, come si vedrà, resterà assorbito per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Va premesso che, come afferma Cass. 25577/2025 l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio d'appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Tale facoltà, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all'introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine fissato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024,
Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
Ed anche l'eventuale inosservanza del termine suindicato deve ritenersi sanata qualora il documento fosse già stato prodotto, benché irritualmente, in primo grado;
e ciò perché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in maniera definitiva nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che i contendenti abbiano la possibilità di ritirarli (arg. ex art. 25, comma 2, del D.
Lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che la documentazione presente al loro interno è da considerarsi automaticamente e "ritualmente" acquisita al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n.
11545/2025, Cass. n. 31758/2024, Cass. n. 34756/2023, Cass. n. 5429/2018).
Orbene, l'avviso di accertamento risulta notificato a mani proprie della Laterza in data 10 dicembre 2018.
Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione eventualmente verificatesi prima della notifica dell'avviso di accertamento perché andavano fatte valere mediante ricorso avverso detto atto e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione riferita al periodo successivo perché, all'evidenza, sono decorsi meno di cinque anni rispetto alla data di notifica della cartella impugnata.
Con l'appello incidentale la Laterza censura la declaratoria di inefficacia dell'istanza di annullamento in via amministrativa ex art. 1, comma 539, l. 228/2012.
Deduce la parte:
che l'istanza <<è stata correttamente inviata a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14 presso la sede legale dell' ente pubblico economico, trovando applicazione l'art. 1 comma 6 Decreto Legge n. 193/2016>>;
che non rientrava nei poteri della CTP quello < atteso che le uniche verifiche che poteva e doveva eseguire sono limitate alla tempestività dell'invio (art. 1 comma 538 L. 228/2012) ed alla presenta di uno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 1 comma
538 Legge n. 228/2012>>.
Il motivo è fondato.
La normativa applicabile alla fattispecie in esame così dispone(va):
comma 537: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
comma 538: “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo….”
comma 539: “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”;
comma 540: “n caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
Orbene, in data 21 dicembre 2021 (quindi entro il termine previsto dal comma 538) la Resistente_1 ha chiesto l'annullamento di varie cartelle, tra cui quella di cui si discute, “stante la conclamata prescrizione e decadenza dei tributi, sanzioni ed interessi ivi intimati, intervenuta in epoca antecedente a quella ni cui i rispettivi asseriti Ruoli sarebbero stati resi esecutivi, in palese violazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2948 n. 4 codice civile e del termine decadenziale previsto dall'art. 25 DPR 602/1973 e dall'art. 1 c° 161 Legge n. 296/2006”.
L'istanza è stata ritualmente inviata alla sede generale e non a una direzione provinciale, poiché, trattandosi di atto non processuale non valgono le regole della competenza previste dal d. lgs. 546/1992.
L'istanza era sufficientemente specifica, giacché si evidenziava che l'atto prodromico era stato notificato quando la pretesa impositiva era ormai estinta per decadenza e prescrizione.
L'AD avrebbe dovuto trasmettere l'istanza all'ente impositore, non spettando ad essa la valutazione della fondatezza della richiesta, tranne che fosse apparsa palesemente inammissibile e non potendo gravare sul contribuente le conseguenze del mancato invio.
Pertanto, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 540, la cartella deve ritenersi annullata.
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale va dichiara l'intervenuto annullamento ex lege della cartella impugnata.
Resta assorbito l'appello principale.
Considerato che
il ricorso era originariamente infondato e che l'annullamento della cartella è conseguente a fatti intervenuti successivamente, le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto annullamento ex lege della cartella impugnata.
Dichiara assorbito l'appello principale e compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis