Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 249
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento di diritto della cartella per mancata risposta dell'ente impositore all'istanza ex lege 228/2012

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello incidentale, confermando che l'istanza della contribuente era stata correttamente inviata e che l'agente della riscossione non aveva adempiuto ai propri obblighi di trasmissione all'ente impositore. Di conseguenza, è intervenuto l'annullamento di diritto della cartella ai sensi della legge.

  • Accolto
    Rituale notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello principale, affermando che l'avviso di accertamento era stato notificato entro il 31/12/2018, interrompendo i termini di decadenza e prescrizione. Tuttavia, l'appello principale è rimasto assorbito a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 249
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 249
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo