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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 23/01/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE OM, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9593/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5CREN00378 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18516/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli II, l'atto di recupero di crediti d'Imposta n. TF5CREN00378 2024, relativo all'anno d'imposta 2018, notificato a mezzo
PEC in data 27/11/2024, con il quale l'Ufficio ha recuperato l'importo complessivo di € 34.137,11 a titolo di crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015) utilizzati in compensazione nell'anno 2018, qualificandoli come "inesistenti".
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 98 a 108, l. 208/2015. sussistenza del requisito soggettivo in capo al professionista alla luce del diritto dell'unione europea. legittimità del beneficio fruito;
2) erronea qualificazione del credito come "inesistente" anziché "non spettante". violazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. 471/1997 e dell'art. 27, comma 16, d.l.
185/2008 (conv. l. 2/2009). conseguente intervenuta decadenza del potere di recupero.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «chiede all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: Disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato n. TF5CREN00378 2024, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2. In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità
e la nullità e/o annullare l'atto di recupero n. TF5CREN00378 2024, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, stante la sussistenza del requisito soggettivo in capo al Ricorrente
e la conseguente spettanza del credito d'imposta fruito, come esposto nel primo motivo di ricorso.
3. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di rifiuto del primo motivo, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità
e/o annullare l'atto di recupero n. TF5CREN00378 2024 per erronea qualificazione del credito d'imposta come "inesistente" anziché "non spettante", con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale intervenuta decadenza del potere di recupero, come esposto nel secondo motivo di ricorso.
4. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale, la quale deduce l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dei relativi motivi, e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado:
1. In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2. In via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione;
3. In via principale il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta le deduzioni dell'Ufficio e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando lo stesso tempestivo in considerazione dell'istanza di accertamento con adesione formulata in seguito alla ricezione dell'atto impositivo, formulazione che determina ex lege la postergazione del termine di impugnazione. Il ricorso è dunque tempestivo.
Nel merito, thema decidendum della controversia è se il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, previsto dall'art. 1, commi da 98 a 108, della L. 208/2015, fosse applicabile anche ad un soggetto che riveste la forma ed esercita l'attività libero professionale. L'unico motivo del recupero, difatti, è che il ricorrente non sarebbe una impresa, nulla avendo contestato l'Ufficio in ordine alla misura dell'investimento e quantificazione del credito.
In proposito, giova ricordare che, come dal medesimo dichiarato in atti, il Dott. Ricorrente_1 esercita la libera professione di Consulente del Lavoro, con un volume d'affari dichiarato per l'anno 2018 pari ad
€ 343.272, avvalendosi di n. 6 dipendenti e di una struttura operativa sita in Napoli al Centro Direzionale
Isola F Via Nominativo_2 n. 4.
Nel corso dell'anno 2017 e 2018, il ricorrente effettuava investimenti in beni strumentali nuovi, destinati alla propria struttura produttiva (studio professionale) ubicata in Campania, regione rientrante nelle zone assistite ai sensi della normativa sul credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e, ritenendo di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108, anche alla luce dei principi del diritto dell'Unione Europea che equiparano, a determinati fini, il lavoratore autonomo all'impresa, determinava ed utilizzava in compensazione il relativo credito d'imposta, per un totale di
€ 34.137,11 nell'anno 2018.
Secondo l'Ufficio, invece, il contribuente non era in possesso del requisito soggettivo previsto dal comma
98 della Legge n.208/2015, che dispone che il credito d'imposta è attribuito alle "imprese" che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia a decorrere dall'1.01.2016 e fino al 31.12.2019 (termine modificato con la legge n.18 del 2017).
Pertanto, i destinatari di tale beneficio, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2016, sarebbero stati i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del Dpr 917/86, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
La tesi dell'Ufficio non può essere condivisa.
In primo luogo, si osserva che la norma è diretta « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania …»; il requisito soggettivo è, dunque, avere natura di impresa e non già produrre reddito d'impresa; la relazione tra essere impresa e svolgere attività d'impresa con il produrre reddito d'impresa, non è affatto univoca nel nostro ordinamento, che come conosce soggetti (per esempio le società tra avvocati istituite ai sensi della Legge n. 247/201) che, pur svolgendo attività indubbiamente professionale e di lavoro autonomo (anzi potendo svolgere solo quella), producono, secondo l'Agenzia (Risoluzione n. 35/E/2018), redditi d'impresa, allo stesso modo possono esistere soggetti che svolgono, di fatto, una attività d'impresa e che tuttavia producono reddito di lavoro autonomo.
Deve dunque essere ripudiato il semplicistico sillogismo secondo il quale chi produce reddito d'impresa è una impresa e vice versa, e verificare se l'odierno ricorrente possa essere qualificato imprenditore e non lavoratore autonomo.
Sotto il profilo civilistico, giova ricordare che il lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) svolge attività prevalentemente intellettuale o manuale con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, mentre l'imprenditore individuale (art. 2082 c.c.) esercita un'attività economica organizzata per la produzione o scambio di beni e/o servizi. Pur potendo entrambe le categorie offrire "servizi", il discrimen tra di esse va individuato nelle concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività: ove prevale l'organizzazione del lavoro altrui, saremo di fronte ad un imprenditore, ove invece, pur essendovi dipendenti, l'attività è prevalentemente basata sul lavoro personale del titolare, si avrà lavoro autonomo.
Nella fattispecie, tuttavia, pur ravvisandosi, dal tenore del ricorso, la sussistenza di indizi in ordine all'esistenza, sotto il profilo civilistico, di una attività d'impresa (n. 6 dipendenti che assistono, con ausilio di mezzi informatici, la clientela;
fatturato di elevato importo, etc.), non risultano offerti dalla parte elementi probatori sufficiente all'accertamento dell'effettiva natura giuridica del ricorrente e della attività dal medesimo posta in essere.
Risolutivo invece, si manifesta il quadro normativo europeo applicabile alla fattispecie.
Difatti, sin dalla Raccomandazione della CE n. 2003/361/CE, ribadito dal Regolamento UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi europei 2014-2020, i professionisti (art. 1 dell'allegato I del
Regolamento), vengono equiparati alle PMI che possono beneficiare dei Fondi strutturali, come esercenti attività economica e sono espressamente individuati, dalle linee d'azione per le libere professioni del Piano
d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari, a tutti gli effetti, dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni;
ed anche il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, espressamente richiamato dalla art. 1, comma 99 della legge 208/2015, istitutiva del credito d'imposta di cui è causa, statuisce l'assimilazione dei professionisti tra le PMI;
altrettanto si ricava dall'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che statuisce che «I Piani operativi Por e Pon del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle linee d'azione per le libere professioni del Piano
d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».
D'altra parte, è sin dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE che, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza tra imprese, il legislatore nazionale ha dovuto abrogare la normativa che imponeva tariffe minime per i professionisti, e ciò proprio in quanto essi sono stati considerati a tutti gli effetti imprese.
In definitiva, considerato che la norma agevolativa di cui è causa, in quanto norma speciale, deve essere applicata tassativamente;
che la stessa non attribuisce alcuna rilevanza alla tipologia di reddito prodotta ai fini fiscali interni, ma solo all'essere il beneficiario soggettivamente qualificabile impresa;
che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, tra i quali, sebbene nella speciale categoria "de minimis", rientrano quelli di cui è causa, il diritto comunitario prevale su quello nazionale ex artt. 107 e 108 TFUE;
che la normativa europea nella materia degli aiuti di Stato equipara ad ogni effetto i liberi professionisti alle PMI;
che pertanto, ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e ss., della legge 208/2015, il ricorrente era qualificabile impresa ed integrava il requisito soggettivo previsto dalla norma;
che nessun altro motivo di inesistenza del credito d'imposta l'Ufficio aveva dedotto nelle proprie difese;
tanto considerato, il ricorso deve essere accolto ed il recupero di credito d'imposta integralmente annullato.
La particolarità e novità della questione impongono la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE OM, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9593/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5CREN00378 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18516/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli II, l'atto di recupero di crediti d'Imposta n. TF5CREN00378 2024, relativo all'anno d'imposta 2018, notificato a mezzo
PEC in data 27/11/2024, con il quale l'Ufficio ha recuperato l'importo complessivo di € 34.137,11 a titolo di crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015) utilizzati in compensazione nell'anno 2018, qualificandoli come "inesistenti".
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 98 a 108, l. 208/2015. sussistenza del requisito soggettivo in capo al professionista alla luce del diritto dell'unione europea. legittimità del beneficio fruito;
2) erronea qualificazione del credito come "inesistente" anziché "non spettante". violazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. 471/1997 e dell'art. 27, comma 16, d.l.
185/2008 (conv. l. 2/2009). conseguente intervenuta decadenza del potere di recupero.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «chiede all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: Disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato n. TF5CREN00378 2024, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2. In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità
e la nullità e/o annullare l'atto di recupero n. TF5CREN00378 2024, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, stante la sussistenza del requisito soggettivo in capo al Ricorrente
e la conseguente spettanza del credito d'imposta fruito, come esposto nel primo motivo di ricorso.
3. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di rifiuto del primo motivo, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità
e/o annullare l'atto di recupero n. TF5CREN00378 2024 per erronea qualificazione del credito d'imposta come "inesistente" anziché "non spettante", con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale intervenuta decadenza del potere di recupero, come esposto nel secondo motivo di ricorso.
4. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale, la quale deduce l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dei relativi motivi, e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado:
1. In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2. In via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione;
3. In via principale il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta le deduzioni dell'Ufficio e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando lo stesso tempestivo in considerazione dell'istanza di accertamento con adesione formulata in seguito alla ricezione dell'atto impositivo, formulazione che determina ex lege la postergazione del termine di impugnazione. Il ricorso è dunque tempestivo.
Nel merito, thema decidendum della controversia è se il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, previsto dall'art. 1, commi da 98 a 108, della L. 208/2015, fosse applicabile anche ad un soggetto che riveste la forma ed esercita l'attività libero professionale. L'unico motivo del recupero, difatti, è che il ricorrente non sarebbe una impresa, nulla avendo contestato l'Ufficio in ordine alla misura dell'investimento e quantificazione del credito.
In proposito, giova ricordare che, come dal medesimo dichiarato in atti, il Dott. Ricorrente_1 esercita la libera professione di Consulente del Lavoro, con un volume d'affari dichiarato per l'anno 2018 pari ad
€ 343.272, avvalendosi di n. 6 dipendenti e di una struttura operativa sita in Napoli al Centro Direzionale
Isola F Via Nominativo_2 n. 4.
Nel corso dell'anno 2017 e 2018, il ricorrente effettuava investimenti in beni strumentali nuovi, destinati alla propria struttura produttiva (studio professionale) ubicata in Campania, regione rientrante nelle zone assistite ai sensi della normativa sul credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e, ritenendo di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108, anche alla luce dei principi del diritto dell'Unione Europea che equiparano, a determinati fini, il lavoratore autonomo all'impresa, determinava ed utilizzava in compensazione il relativo credito d'imposta, per un totale di
€ 34.137,11 nell'anno 2018.
Secondo l'Ufficio, invece, il contribuente non era in possesso del requisito soggettivo previsto dal comma
98 della Legge n.208/2015, che dispone che il credito d'imposta è attribuito alle "imprese" che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia a decorrere dall'1.01.2016 e fino al 31.12.2019 (termine modificato con la legge n.18 del 2017).
Pertanto, i destinatari di tale beneficio, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2016, sarebbero stati i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del Dpr 917/86, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
La tesi dell'Ufficio non può essere condivisa.
In primo luogo, si osserva che la norma è diretta « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania …»; il requisito soggettivo è, dunque, avere natura di impresa e non già produrre reddito d'impresa; la relazione tra essere impresa e svolgere attività d'impresa con il produrre reddito d'impresa, non è affatto univoca nel nostro ordinamento, che come conosce soggetti (per esempio le società tra avvocati istituite ai sensi della Legge n. 247/201) che, pur svolgendo attività indubbiamente professionale e di lavoro autonomo (anzi potendo svolgere solo quella), producono, secondo l'Agenzia (Risoluzione n. 35/E/2018), redditi d'impresa, allo stesso modo possono esistere soggetti che svolgono, di fatto, una attività d'impresa e che tuttavia producono reddito di lavoro autonomo.
Deve dunque essere ripudiato il semplicistico sillogismo secondo il quale chi produce reddito d'impresa è una impresa e vice versa, e verificare se l'odierno ricorrente possa essere qualificato imprenditore e non lavoratore autonomo.
Sotto il profilo civilistico, giova ricordare che il lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) svolge attività prevalentemente intellettuale o manuale con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, mentre l'imprenditore individuale (art. 2082 c.c.) esercita un'attività economica organizzata per la produzione o scambio di beni e/o servizi. Pur potendo entrambe le categorie offrire "servizi", il discrimen tra di esse va individuato nelle concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività: ove prevale l'organizzazione del lavoro altrui, saremo di fronte ad un imprenditore, ove invece, pur essendovi dipendenti, l'attività è prevalentemente basata sul lavoro personale del titolare, si avrà lavoro autonomo.
Nella fattispecie, tuttavia, pur ravvisandosi, dal tenore del ricorso, la sussistenza di indizi in ordine all'esistenza, sotto il profilo civilistico, di una attività d'impresa (n. 6 dipendenti che assistono, con ausilio di mezzi informatici, la clientela;
fatturato di elevato importo, etc.), non risultano offerti dalla parte elementi probatori sufficiente all'accertamento dell'effettiva natura giuridica del ricorrente e della attività dal medesimo posta in essere.
Risolutivo invece, si manifesta il quadro normativo europeo applicabile alla fattispecie.
Difatti, sin dalla Raccomandazione della CE n. 2003/361/CE, ribadito dal Regolamento UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi europei 2014-2020, i professionisti (art. 1 dell'allegato I del
Regolamento), vengono equiparati alle PMI che possono beneficiare dei Fondi strutturali, come esercenti attività economica e sono espressamente individuati, dalle linee d'azione per le libere professioni del Piano
d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari, a tutti gli effetti, dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni;
ed anche il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, espressamente richiamato dalla art. 1, comma 99 della legge 208/2015, istitutiva del credito d'imposta di cui è causa, statuisce l'assimilazione dei professionisti tra le PMI;
altrettanto si ricava dall'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che statuisce che «I Piani operativi Por e Pon del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle linee d'azione per le libere professioni del Piano
d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».
D'altra parte, è sin dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE che, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza tra imprese, il legislatore nazionale ha dovuto abrogare la normativa che imponeva tariffe minime per i professionisti, e ciò proprio in quanto essi sono stati considerati a tutti gli effetti imprese.
In definitiva, considerato che la norma agevolativa di cui è causa, in quanto norma speciale, deve essere applicata tassativamente;
che la stessa non attribuisce alcuna rilevanza alla tipologia di reddito prodotta ai fini fiscali interni, ma solo all'essere il beneficiario soggettivamente qualificabile impresa;
che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, tra i quali, sebbene nella speciale categoria "de minimis", rientrano quelli di cui è causa, il diritto comunitario prevale su quello nazionale ex artt. 107 e 108 TFUE;
che la normativa europea nella materia degli aiuti di Stato equipara ad ogni effetto i liberi professionisti alle PMI;
che pertanto, ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e ss., della legge 208/2015, il ricorrente era qualificabile impresa ed integrava il requisito soggettivo previsto dalla norma;
che nessun altro motivo di inesistenza del credito d'imposta l'Ufficio aveva dedotto nelle proprie difese;
tanto considerato, il ricorso deve essere accolto ed il recupero di credito d'imposta integralmente annullato.
La particolarità e novità della questione impongono la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.