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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40412/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40412/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUGNO GARRANO Parte_1 C.F._1 VINCENZO e dell'avv. RADICI GIACOMO ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2 PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI, 1 24121 BERGAMO presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LEOCATA GIOSUE', elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA, 29 20129 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. INTERLANDI CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA E. CHIESA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. INTERLANDI CRISTINA
CONVENUTA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBI TR C.F._3
IDA, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE, 2 20154 MILANO presso il difensore avv. LOMBI IDA
pagina 1 di 11 CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 MILANO presso il difensore
RZ IA
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'avv. AC LU, elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINO presso il difensore avv. AC LU
RZ IA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAPA ALESSANDRO e dall'avv. VILLANO ROSARIA ( ), elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI, 1 MILANO presso C.F._4 il difensore avv. PAPA ALESSANDRO
RZ IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conviene in giudizio Parte_1 TR
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di liposuzione ai fianchi eseguito il 16.5.2019 dal predetto medico presso la sede dell'Istituto Medico ON, di proprietà di
[...]
su indicazione del medico e di ai quali si è affidata. CP_2 Controparte_1 si costituisce in giudizio, evidenziando di essersi limitata a mettere a disposizione di Controparte_2 e del Dott. una sala chirurgica con le relative attrezzature e Controparte_1 TR l'assistenza infermieristica;
ogni altra attività è stata gestita dagli altri convenuti. È in ogni caso errata la quantificazione dei danni da parte dell'attrice. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, nonché di essere manlevata da Controparte_4 si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle Controparte_1 domande attoree nei propri confronti, non essendo state evidenziate carenze tecnico-organizzative e non essendo configurabile alcun nesso causale relativamente alla propria posizione. Rileva l'infondatezza delle domande formulate nei propri confronti e contesta la quantificazione dei danni. Chiede in ogni caso di essere manlevata da Controparte_5 si costituisce in giudizio, evidenziando la corretta esecuzione dell'intervento, al TR quale è seguita una condotta della paziente non rispettosa delle prescrizioni post-operatorie. Contesta la quantificazione dei danni operata da quest'ultima e chiede in ogni caso di essere manlevato, in caso di condanna, da Controparte_6
Si costituisce eccependo il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_4 Parte_1 il difetto di legittimazione passiva di nei confronti dell'attrice. Evidenzia l'estraneità Controparte_2 della posizione dell'assicurata rispetto ai profili di doglianza dedotti dall'attrice, nonché i limiti di operatività della polizza. Contesta la quantificazione dei danni effettuata in sede di atto introduttivo del giudizio. allega che eventuali profili di responsabilità sono ascrivibili esclusivamente alla Controparte_5 condotta del Dott. che non era dipendente di ma soltanto TR Controparte_1 collaboratore libero professionista. Si tratta di condizione che determina la inoperatività della polizza. Evidenzia l'assenza di nesso causale tra l'intervento eseguito e i danni lamentati dall'attrice e, in ogni caso, la concorrente responsabilità di quest'ultima. Contesta la quantificazione dei danni operata dalla stessa.
Si costituisce in giudizio evidenziando l'assenza di profili di Controparte_6 responsabilità in capo al Dott. nonché i limiti di operatività della polizza. TR
***
Il giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, nel corso del quale è stata espletata una CTU, acquisita agli atti del presente procedimento, il cui contenuto deve ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivato. Dall'elaborato peritale emerge che:
- quanto allo stato della paziente anteriormente all'intervento, dalle foto preparatorie disponibili risulta una adiposità localizzata a livello trocanteri, bilaterale e simmetrica;
pagina 3 di 11 - è corretta l'indicazione alla liposuzione;
- il 16.5.2019 l'attrice viene ricoverata presso la struttura “Anti age Clinic Principessa” presso l'Istituto Medico ON, con diagnosi di ingresso di “lipodistrofia reg. trocanterica bilaterale”;
- in pari data viene eseguito l'intervento di liposuzione;
- il trattamento è stato condotto secondo una pratica non censurabile;
si è tuttavia verificata “una criticità chirurgica, che ha portato a rimuovere in modo irregolare e non uniforme delle quantità di grasso nelle aree interessate dalla chirurgia” (pag. 10 CTU); si riscontra pertanto una “esecuzione non perfetta della prestazione” (pag. 12 CTU), definita anche come “subottimale” (pag. 13 CTU);
- il decorso post operatorio è regolare.
Le parti hanno discusso in merito alla condotta della paziente e alla sua incidenza sulle conseguenze della imperfetta tecnica di esecuzione dell'intervento. I CTU hanno in proposito rilevato che:
- non risulta che la paziente abbia svolto attività sportiva, nella quale non rientrano le passeggiate cui la stessa fa riferimento nelle proprie mail;
- la guaina è stata regolarmente mantenuta;
- la terapia consigliata è stata seguita;
- non emergono pertanto dati dai quali desumere che la condotta dell'attrice abbia inciso negativamente sull'entità delle lesioni riscontrate.
***
Accertata pertanto la configurabilità di una responsabilità professionale nell'esecuzione dell'intervento, devono essere effettuare le valutazioni inerenti la quantificazione del danno.
I CTU hanno quantificato i postumi permanenti nella misura del 5,5%.
Devono essere pertanto utilizzate le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 D. L.vo 7.9.2005 n. 209, aggiornate ai sensi del D.M. 16.7.2024. Tenuto conto dell'età dell'attrice alla data dell'intervento (37 anni), il danno ammonta a € 7.251,82 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito rilevato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari, non ricorrenti nel caso di specie. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, come quelle lamentate dall'attrice) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 28988/2019).
L'inabilità temporanea è stata determinata con esclusivo riferimento al tempo necessario per l'eventuale intervento di emenda, ininfluente sulla decisione per i motivi che seguono. Nessuna quantificazione è pertanto possibile.
Deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale pagina 4 di 11 parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 16.5.2019) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Non si può tenere conto dell'intervento emendativo cui l'attrice fa riferimento e dei relativi costi. Ciò in quanto si tratta di intervento non sottoposto all'esame dei CTU e sull'efficacia del quale nessuna valutazione può essere effettuata;
i documenti prodotti non sempre recano una causale che possa consentire di riferire l'intervento allo specifico scopo di emenda allegato dall'attrice (cfr. ad esempio ricevuta n. 63 del 3.5.2021, con causale “visita specialistica”); l'importo complessivo supera quello indicato dai CTU relativamente all'emenda; non è infine possibile sommare il riconoscimento del danno biologico permanente nella misura indicata dai CTU con le spese elencate dall'attrice e riferite all'intervento emendativo (in assenza di una specifica valutazione concreta sull'effettivo danno residuo), determinandosi in tal caso una indebita locupletazione in favore dell'attrice.
***
Deve essere successivamente affrontato il tema relativo alla ripartizione delle quote di responsabilità tra i convenuti.
In sede di ricorso introduttivo del giudizio allega di essersi recata presso la sede della Parte_1
in quanto interessata ad un intervento di chirurgia estetica correttiva, di essere Controparte_1 stata visitata in una prima occasione dal Dott. (estraneo al presente giudizio), poi dal Dott. Per_1
Dunque, si è previamente instaurato un rapporto di natura contrattuale tra la predetta TR e poi uno extracontrattuale con il medico e con Controparte_1 Controparte_2
Solo ha percepito un compenso da parte di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 invece, è stata pagata da per l'utilizzo della propria struttura. Controparte_1
L'obbligo contrattuale direttamente gravante su opera indipendentemente dalle Controparte_1 osservazioni svolte da quest'ultima – così come da parte di titolare della sala ove Controparte_2
l'intervento è stato effettuato - sulla mancanza di censure in merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua pagina 5 di 11 organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Non è dunque dirimente la circostanza che il rapporto tra medico e struttura sia di collaborazione continuativa con la medesima. Secondo la giurisprudenza citata è sufficiente, per ritenere operante il disposto dell'art. 1228 c.c., un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione della struttura sanitaria, collegamento che è documentalmente dimostrato e che non deve essere necessariamente correlato a un incardinamento del medico nella struttura aziendale, ma può anche essere solo funzionalmente legato alla prestazione da eseguire, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tale orientamento è inoltre conforme al dettato dell'art. 7 co. 1 L. 24/17, che stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre rilevato che, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 co. 2 c.c. e l'art. 2055 co. 3 c.c..
***
Ciò premesso, risultano accertate le seguenti circostanze, allegate dall'attrice:
- la stessa in data 11.4.2019 si è recata presso la clinica (recante l'insegna Controparte_1 AntiAge Clinic Principessa), per valutare la possibile esecuzione di un intervento di liposuzione;
- la prima visita è stata eseguita da un diverso professionista, che si è limitato a valutare le sue condizioni generali, per poi affidarla all'odierno convenuto;
- il 3.5.2019 questi l'ha visitata, fissando la data dell'operazione, da eseguirsi però presso l'Istituto Medico ON, ove l'intervento è stato poi effettivamente eseguito in data 16.5.2019;
- la lettera di dimissione, redatta dal Dott. è stata redatta su carta intestata della TR
Controparte_1
- il 23.5.2019 è stata eseguita una visita di controllo presso l'Istituto ON;
pagina 6 di 11 - in data 17.9.2019 è stata effettuata una ulteriore visita presso il centro medico AntiAge Principessa Clinic s.r.l.;
- è stato effettuato un pagamento in favore di Controparte_1
- da quanto sopra emerge dunque come il rapporto dell'attrice si sia articolato in più occasioni con (sede del primo contatto con il Dott. e quindi Controparte_1 TR dell'organizzazione generale dell'intervento, nonché di alcune delle visite successive allo stesso, oltre che soggetto indicato nella carta intestata della cartella clinica, doc. 8 attrice), con l'Istituto ON (dunque con di cui direttore sanitario è il medico convenuto), ove si sono realizzati Controparte_7 l'intervento e una parte del follow up post operatorio, con il Dott. che ha effettuato TR le valutazioni preoperatorie, ha eseguito l'intervento e seguito la fase post operatoria.
In applicazione dei principi sopra esposti, non emergendo situazioni di carattere eccezionale che contraddistinguano la condotta del medico convenuto,
- i convenuti rispondono solidalmente nei confronti dell'attrice;
- la ripartizione interna delle quote deve essere effettuata riconoscendo la responsabilità in capo al Dott. nella misura del 50%, di e di nella misura TR Controparte_1 Controparte_2 del 25% ciascuna.
***
L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti, con conseguente risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto versato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'entità e gravità dell'inadempimento complessivamente considerato è tale da determinare la risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto versato dall'attrice, in particolare di € 4.502,00 in favore di (bonifico di € 3.600,00 del 15.5.2019 e anticipo di € 902,00 come da fattura del Controparte_1 3.5.2019), oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
***
L'attrice ha chiesto il risarcimento anche del danno patrimoniale. Si rileva in proposito che:
- i CTU hanno rilevato che lo scontrino di farmacia prodotto non è di sicura riconducibilità ai fatti di causa;
- gli altri documenti richiamati da in sede di ricorso introduttivo non sono stati Parte_1 considerati dai CTU;
- non sono sufficientemente documentate le spese di viaggio, né la loro pertinenza ai fatti di causa.
Non vi è dunque un danno patrimoniale risarcibile, se non nei limiti dell'attività stragiudiziale del procuratore dell'attrice; l'argomento sarà successivamente trattato.
*** ha chiesto di essere manlevata da quest'ultima ha chiesto Controparte_1 Controparte_5 il rigetto di tale domanda e, in ogni caso, poiché il Dott. non era dipendente di TR (data la non operatività della copertura assicurativa per la responsabilità diretta Controparte_1 del personale non dipendente), di essere manlevata dal medico. pagina 7 di 11 Si rileva in proposito che l'art. 1A) co. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevede, con formula omnicomprensiva, che “L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all' per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, Parte_2 dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge”.
Non è espressamente prevista la copertura per fattispecie non risarcitorie ma restitutorie;
non è pertanto coperta dall'assicurazione la restituzione del corrispettivo che la struttura ha percepito da Parte_1
[...]
La franchigia ammonta a € 1.500,00 (punto 17 delle condizioni generali di assicurazione).
*** ha chiesto di essere manlevata da Controparte_2 Controparte_4
Si rileva che il punto 6) delle condizioni particolari di assicurazione prevede che, “Premesso che l' si avvale dell'opera di personale medico non dipendente, si conviene che l'assicurazione Parte_2 sia estesa alla responsabilità civile derivante all' da fatto del suddetto personale da esso Parte_2 arrecati nello svolgimento delle mansioni presso l' stesso”. Parte_2
La domanda è pertanto fondata.
Deve essere inoltre riconosciuto il diritto di regresso di nei confronti di Controparte_4 e di per le somme che dovrà versare in eccedenza Controparte_1 Controparte_8 rispetto alla quota di sua competenza.
*** ha chiesto di essere manlevato da Si rileva che: TR Controparte_6
- l'art. 16 delle condizioni di polizza prevede che, “Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione fino alla concorrenza del massimale indicato nel presente contratto. Resta comunque inteso che nel caso di inesistenza o di non operatività dell'altra assicurazione la presente polizza si intende operante in primo rischio”;
- l'intervento è stato eseguito dal medico convenuto presso la struttura di proprietà di CP_2
previo accordo della paziente con il rischio assicurato, nel caso di specie,
[...] Controparte_1 è quello derivante dalla scorretta esecuzione dell'intervento, che ha determinato il sinistro richiamato dal citato articolo delle condizioni di polizza;
- non ricorrono le condizioni di esclusione dell'operatività della polizza a secondo rischio, espressamente previste (inesistenza o inefficacia delle altre polizze, invece esistenti ed efficaci);
- la polizza opera quindi solo oltre il massimale previsto dalle altre assicurazioni;
si tratta di fattispecie non ricorrente nel caso di specie, in considerazione degli importi di cui discute.
La domanda di manleva nei confronti di è dunque infondata. Controparte_6
pagina 8 di 11 Tenuto infine conto della condanna solidale dei convenuti nei confronti dell'attrice, devono accogliersi le domande:
- di di condanna del medico convenuto a tenerla indenne da quanto eventualmente Controparte_5 pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità del proprio assicurato;
- di di essere manlevata da e Controparte_2 Controparte_1 TR relativamente a quanto pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità;
- di di essere manlevata da e Controparte_4 Controparte_1 TR relativamente a quanto pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità del proprio assicurato Controparte_2
***
L'attività stragiudiziale svolta dal procuratore dell'attrice costituisce danno emergente e viene liquidata secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 nella misura di € 1.985,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, tenuto conto dei limiti di valore entro i quali le domande dell'attrice vengono accolte. Non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio.
***
Le decisioni in tema di spese processuali relativamente al presente giudizio e a quello per ATP N. 20599/2020 R.G., di CTU e di CTP tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di nei limiti di valore entro i quali il loro Parte_1 fondamento viene riconosciuto;
- dell'accoglimento delle domande di manleva formulate da nei confronti di Controparte_1 e di nei confronti di tenuto conto Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4 dell'incidenza della specifica attività processuale rispetto all'economia complessiva del giudizio;
- del rigetto della domanda di manleva di nei confronti di TR [...]
nei limiti della sua incidenza sull'economia processuale complessiva;
Controparte_6
- delle spese sostenute per le prestazioni professionali del CTP dell'attrice Dott. nei limiti di Per_2 quanto documentato, in particolare € 366,00 (doc. 22).
Non sono documentate ulteriori spese rilevanti ai fini della decisione.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna in solido tra loro, al Controparte_1 TR Controparte_2 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di € 7.251,82 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 16.5.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
pagina 9 di 11 2) Condanna in solido tra loro, al Controparte_1 TR Controparte_2 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di Parte_1
€ 1.985,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
3) Condanna in solido tra loro, alla Controparte_1 TR Controparte_2 rifusione delle spese processuali del presente procedimento e di quello per ATP N. 20599/2020 R.G. in favore di liquidate in € 550,00 per spese, € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Cugno Garrano e dell'Avv. Giacomo Radici, dichiaratisi antistatari.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 TR nella misura del 50% a carico di del 25% a carico di Controparte_2 TR
del 25% a carico di Controparte_1 Controparte_2
5) Accerta le quote di responsabilità dei convenuti nella misura del 50% a carico di CP_3
del 25% a carico di del 25% a carico di
[...] Controparte_1 Controparte_2
6) Condanna a tenere indenne nei limiti di quanto la stessa Controparte_4 Controparte_2 verserà a parte attrice per capitale, interessi e spese ai sensi dei capi 1), 2), 3) della presente sentenza.
7) Condanna a tenere indenne nei limiti di quanto la Controparte_5 Parte_3 stessa verserà a parte attrice per capitale, interessi e spese ai sensi dei capi 1), 2), 3) della presente sentenza, con applicazione della franchigia di € 1.500,00.
8) Condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 4.502,00, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
9) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_5 Controparte_1
liquidate nella misura di € 404,50 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
10) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_4 CP_2
liquidate nella misura di € 355,50 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
11) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti di TR Controparte_6
[...]
12) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di TR [...]
liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali Controparte_6 nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
13) Condanna a tenere indenne da quanto eventualmente TR Controparte_5 pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità di Controparte_1
14) Condanna e a tenere indenne da Controparte_1 TR Controparte_2 quanto eventualmente pagheranno all'attrice in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.
pagina 10 di 11 15) Condanna e a tenere indenne Controparte_1 TR Controparte_4 da quanto eventualmente pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità di
[...]
Controparte_2
Milano, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40412/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUGNO GARRANO Parte_1 C.F._1 VINCENZO e dell'avv. RADICI GIACOMO ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2 PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI, 1 24121 BERGAMO presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LEOCATA GIOSUE', elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA, 29 20129 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. INTERLANDI CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA E. CHIESA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. INTERLANDI CRISTINA
CONVENUTA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBI TR C.F._3
IDA, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE, 2 20154 MILANO presso il difensore avv. LOMBI IDA
pagina 1 di 11 CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 MILANO presso il difensore
RZ IA
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'avv. AC LU, elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINO presso il difensore avv. AC LU
RZ IA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAPA ALESSANDRO e dall'avv. VILLANO ROSARIA ( ), elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI, 1 MILANO presso C.F._4 il difensore avv. PAPA ALESSANDRO
RZ IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conviene in giudizio Parte_1 TR
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di liposuzione ai fianchi eseguito il 16.5.2019 dal predetto medico presso la sede dell'Istituto Medico ON, di proprietà di
[...]
su indicazione del medico e di ai quali si è affidata. CP_2 Controparte_1 si costituisce in giudizio, evidenziando di essersi limitata a mettere a disposizione di Controparte_2 e del Dott. una sala chirurgica con le relative attrezzature e Controparte_1 TR l'assistenza infermieristica;
ogni altra attività è stata gestita dagli altri convenuti. È in ogni caso errata la quantificazione dei danni da parte dell'attrice. Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, nonché di essere manlevata da Controparte_4 si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle Controparte_1 domande attoree nei propri confronti, non essendo state evidenziate carenze tecnico-organizzative e non essendo configurabile alcun nesso causale relativamente alla propria posizione. Rileva l'infondatezza delle domande formulate nei propri confronti e contesta la quantificazione dei danni. Chiede in ogni caso di essere manlevata da Controparte_5 si costituisce in giudizio, evidenziando la corretta esecuzione dell'intervento, al TR quale è seguita una condotta della paziente non rispettosa delle prescrizioni post-operatorie. Contesta la quantificazione dei danni operata da quest'ultima e chiede in ogni caso di essere manlevato, in caso di condanna, da Controparte_6
Si costituisce eccependo il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_4 Parte_1 il difetto di legittimazione passiva di nei confronti dell'attrice. Evidenzia l'estraneità Controparte_2 della posizione dell'assicurata rispetto ai profili di doglianza dedotti dall'attrice, nonché i limiti di operatività della polizza. Contesta la quantificazione dei danni effettuata in sede di atto introduttivo del giudizio. allega che eventuali profili di responsabilità sono ascrivibili esclusivamente alla Controparte_5 condotta del Dott. che non era dipendente di ma soltanto TR Controparte_1 collaboratore libero professionista. Si tratta di condizione che determina la inoperatività della polizza. Evidenzia l'assenza di nesso causale tra l'intervento eseguito e i danni lamentati dall'attrice e, in ogni caso, la concorrente responsabilità di quest'ultima. Contesta la quantificazione dei danni operata dalla stessa.
Si costituisce in giudizio evidenziando l'assenza di profili di Controparte_6 responsabilità in capo al Dott. nonché i limiti di operatività della polizza. TR
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Il giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, nel corso del quale è stata espletata una CTU, acquisita agli atti del presente procedimento, il cui contenuto deve ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivato. Dall'elaborato peritale emerge che:
- quanto allo stato della paziente anteriormente all'intervento, dalle foto preparatorie disponibili risulta una adiposità localizzata a livello trocanteri, bilaterale e simmetrica;
pagina 3 di 11 - è corretta l'indicazione alla liposuzione;
- il 16.5.2019 l'attrice viene ricoverata presso la struttura “Anti age Clinic Principessa” presso l'Istituto Medico ON, con diagnosi di ingresso di “lipodistrofia reg. trocanterica bilaterale”;
- in pari data viene eseguito l'intervento di liposuzione;
- il trattamento è stato condotto secondo una pratica non censurabile;
si è tuttavia verificata “una criticità chirurgica, che ha portato a rimuovere in modo irregolare e non uniforme delle quantità di grasso nelle aree interessate dalla chirurgia” (pag. 10 CTU); si riscontra pertanto una “esecuzione non perfetta della prestazione” (pag. 12 CTU), definita anche come “subottimale” (pag. 13 CTU);
- il decorso post operatorio è regolare.
Le parti hanno discusso in merito alla condotta della paziente e alla sua incidenza sulle conseguenze della imperfetta tecnica di esecuzione dell'intervento. I CTU hanno in proposito rilevato che:
- non risulta che la paziente abbia svolto attività sportiva, nella quale non rientrano le passeggiate cui la stessa fa riferimento nelle proprie mail;
- la guaina è stata regolarmente mantenuta;
- la terapia consigliata è stata seguita;
- non emergono pertanto dati dai quali desumere che la condotta dell'attrice abbia inciso negativamente sull'entità delle lesioni riscontrate.
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Accertata pertanto la configurabilità di una responsabilità professionale nell'esecuzione dell'intervento, devono essere effettuare le valutazioni inerenti la quantificazione del danno.
I CTU hanno quantificato i postumi permanenti nella misura del 5,5%.
Devono essere pertanto utilizzate le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 D. L.vo 7.9.2005 n. 209, aggiornate ai sensi del D.M. 16.7.2024. Tenuto conto dell'età dell'attrice alla data dell'intervento (37 anni), il danno ammonta a € 7.251,82 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito rilevato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari, non ricorrenti nel caso di specie. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, come quelle lamentate dall'attrice) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 28988/2019).
L'inabilità temporanea è stata determinata con esclusivo riferimento al tempo necessario per l'eventuale intervento di emenda, ininfluente sulla decisione per i motivi che seguono. Nessuna quantificazione è pertanto possibile.
Deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale pagina 4 di 11 parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 16.5.2019) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Non si può tenere conto dell'intervento emendativo cui l'attrice fa riferimento e dei relativi costi. Ciò in quanto si tratta di intervento non sottoposto all'esame dei CTU e sull'efficacia del quale nessuna valutazione può essere effettuata;
i documenti prodotti non sempre recano una causale che possa consentire di riferire l'intervento allo specifico scopo di emenda allegato dall'attrice (cfr. ad esempio ricevuta n. 63 del 3.5.2021, con causale “visita specialistica”); l'importo complessivo supera quello indicato dai CTU relativamente all'emenda; non è infine possibile sommare il riconoscimento del danno biologico permanente nella misura indicata dai CTU con le spese elencate dall'attrice e riferite all'intervento emendativo (in assenza di una specifica valutazione concreta sull'effettivo danno residuo), determinandosi in tal caso una indebita locupletazione in favore dell'attrice.
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Deve essere successivamente affrontato il tema relativo alla ripartizione delle quote di responsabilità tra i convenuti.
In sede di ricorso introduttivo del giudizio allega di essersi recata presso la sede della Parte_1
in quanto interessata ad un intervento di chirurgia estetica correttiva, di essere Controparte_1 stata visitata in una prima occasione dal Dott. (estraneo al presente giudizio), poi dal Dott. Per_1
Dunque, si è previamente instaurato un rapporto di natura contrattuale tra la predetta TR e poi uno extracontrattuale con il medico e con Controparte_1 Controparte_2
Solo ha percepito un compenso da parte di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 invece, è stata pagata da per l'utilizzo della propria struttura. Controparte_1
L'obbligo contrattuale direttamente gravante su opera indipendentemente dalle Controparte_1 osservazioni svolte da quest'ultima – così come da parte di titolare della sala ove Controparte_2
l'intervento è stato effettuato - sulla mancanza di censure in merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua pagina 5 di 11 organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Non è dunque dirimente la circostanza che il rapporto tra medico e struttura sia di collaborazione continuativa con la medesima. Secondo la giurisprudenza citata è sufficiente, per ritenere operante il disposto dell'art. 1228 c.c., un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione della struttura sanitaria, collegamento che è documentalmente dimostrato e che non deve essere necessariamente correlato a un incardinamento del medico nella struttura aziendale, ma può anche essere solo funzionalmente legato alla prestazione da eseguire, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tale orientamento è inoltre conforme al dettato dell'art. 7 co. 1 L. 24/17, che stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre rilevato che, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 co. 2 c.c. e l'art. 2055 co. 3 c.c..
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Ciò premesso, risultano accertate le seguenti circostanze, allegate dall'attrice:
- la stessa in data 11.4.2019 si è recata presso la clinica (recante l'insegna Controparte_1 AntiAge Clinic Principessa), per valutare la possibile esecuzione di un intervento di liposuzione;
- la prima visita è stata eseguita da un diverso professionista, che si è limitato a valutare le sue condizioni generali, per poi affidarla all'odierno convenuto;
- il 3.5.2019 questi l'ha visitata, fissando la data dell'operazione, da eseguirsi però presso l'Istituto Medico ON, ove l'intervento è stato poi effettivamente eseguito in data 16.5.2019;
- la lettera di dimissione, redatta dal Dott. è stata redatta su carta intestata della TR
Controparte_1
- il 23.5.2019 è stata eseguita una visita di controllo presso l'Istituto ON;
pagina 6 di 11 - in data 17.9.2019 è stata effettuata una ulteriore visita presso il centro medico AntiAge Principessa Clinic s.r.l.;
- è stato effettuato un pagamento in favore di Controparte_1
- da quanto sopra emerge dunque come il rapporto dell'attrice si sia articolato in più occasioni con (sede del primo contatto con il Dott. e quindi Controparte_1 TR dell'organizzazione generale dell'intervento, nonché di alcune delle visite successive allo stesso, oltre che soggetto indicato nella carta intestata della cartella clinica, doc. 8 attrice), con l'Istituto ON (dunque con di cui direttore sanitario è il medico convenuto), ove si sono realizzati Controparte_7 l'intervento e una parte del follow up post operatorio, con il Dott. che ha effettuato TR le valutazioni preoperatorie, ha eseguito l'intervento e seguito la fase post operatoria.
In applicazione dei principi sopra esposti, non emergendo situazioni di carattere eccezionale che contraddistinguano la condotta del medico convenuto,
- i convenuti rispondono solidalmente nei confronti dell'attrice;
- la ripartizione interna delle quote deve essere effettuata riconoscendo la responsabilità in capo al Dott. nella misura del 50%, di e di nella misura TR Controparte_1 Controparte_2 del 25% ciascuna.
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L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti, con conseguente risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto versato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'entità e gravità dell'inadempimento complessivamente considerato è tale da determinare la risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto versato dall'attrice, in particolare di € 4.502,00 in favore di (bonifico di € 3.600,00 del 15.5.2019 e anticipo di € 902,00 come da fattura del Controparte_1 3.5.2019), oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
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L'attrice ha chiesto il risarcimento anche del danno patrimoniale. Si rileva in proposito che:
- i CTU hanno rilevato che lo scontrino di farmacia prodotto non è di sicura riconducibilità ai fatti di causa;
- gli altri documenti richiamati da in sede di ricorso introduttivo non sono stati Parte_1 considerati dai CTU;
- non sono sufficientemente documentate le spese di viaggio, né la loro pertinenza ai fatti di causa.
Non vi è dunque un danno patrimoniale risarcibile, se non nei limiti dell'attività stragiudiziale del procuratore dell'attrice; l'argomento sarà successivamente trattato.
*** ha chiesto di essere manlevata da quest'ultima ha chiesto Controparte_1 Controparte_5 il rigetto di tale domanda e, in ogni caso, poiché il Dott. non era dipendente di TR (data la non operatività della copertura assicurativa per la responsabilità diretta Controparte_1 del personale non dipendente), di essere manlevata dal medico. pagina 7 di 11 Si rileva in proposito che l'art. 1A) co. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevede, con formula omnicomprensiva, che “L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all' per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, Parte_2 dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge”.
Non è espressamente prevista la copertura per fattispecie non risarcitorie ma restitutorie;
non è pertanto coperta dall'assicurazione la restituzione del corrispettivo che la struttura ha percepito da Parte_1
[...]
La franchigia ammonta a € 1.500,00 (punto 17 delle condizioni generali di assicurazione).
*** ha chiesto di essere manlevata da Controparte_2 Controparte_4
Si rileva che il punto 6) delle condizioni particolari di assicurazione prevede che, “Premesso che l' si avvale dell'opera di personale medico non dipendente, si conviene che l'assicurazione Parte_2 sia estesa alla responsabilità civile derivante all' da fatto del suddetto personale da esso Parte_2 arrecati nello svolgimento delle mansioni presso l' stesso”. Parte_2
La domanda è pertanto fondata.
Deve essere inoltre riconosciuto il diritto di regresso di nei confronti di Controparte_4 e di per le somme che dovrà versare in eccedenza Controparte_1 Controparte_8 rispetto alla quota di sua competenza.
*** ha chiesto di essere manlevato da Si rileva che: TR Controparte_6
- l'art. 16 delle condizioni di polizza prevede che, “Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione fino alla concorrenza del massimale indicato nel presente contratto. Resta comunque inteso che nel caso di inesistenza o di non operatività dell'altra assicurazione la presente polizza si intende operante in primo rischio”;
- l'intervento è stato eseguito dal medico convenuto presso la struttura di proprietà di CP_2
previo accordo della paziente con il rischio assicurato, nel caso di specie,
[...] Controparte_1 è quello derivante dalla scorretta esecuzione dell'intervento, che ha determinato il sinistro richiamato dal citato articolo delle condizioni di polizza;
- non ricorrono le condizioni di esclusione dell'operatività della polizza a secondo rischio, espressamente previste (inesistenza o inefficacia delle altre polizze, invece esistenti ed efficaci);
- la polizza opera quindi solo oltre il massimale previsto dalle altre assicurazioni;
si tratta di fattispecie non ricorrente nel caso di specie, in considerazione degli importi di cui discute.
La domanda di manleva nei confronti di è dunque infondata. Controparte_6
pagina 8 di 11 Tenuto infine conto della condanna solidale dei convenuti nei confronti dell'attrice, devono accogliersi le domande:
- di di condanna del medico convenuto a tenerla indenne da quanto eventualmente Controparte_5 pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità del proprio assicurato;
- di di essere manlevata da e Controparte_2 Controparte_1 TR relativamente a quanto pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità;
- di di essere manlevata da e Controparte_4 Controparte_1 TR relativamente a quanto pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità del proprio assicurato Controparte_2
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L'attività stragiudiziale svolta dal procuratore dell'attrice costituisce danno emergente e viene liquidata secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 nella misura di € 1.985,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, tenuto conto dei limiti di valore entro i quali le domande dell'attrice vengono accolte. Non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio.
***
Le decisioni in tema di spese processuali relativamente al presente giudizio e a quello per ATP N. 20599/2020 R.G., di CTU e di CTP tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di nei limiti di valore entro i quali il loro Parte_1 fondamento viene riconosciuto;
- dell'accoglimento delle domande di manleva formulate da nei confronti di Controparte_1 e di nei confronti di tenuto conto Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4 dell'incidenza della specifica attività processuale rispetto all'economia complessiva del giudizio;
- del rigetto della domanda di manleva di nei confronti di TR [...]
nei limiti della sua incidenza sull'economia processuale complessiva;
Controparte_6
- delle spese sostenute per le prestazioni professionali del CTP dell'attrice Dott. nei limiti di Per_2 quanto documentato, in particolare € 366,00 (doc. 22).
Non sono documentate ulteriori spese rilevanti ai fini della decisione.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna in solido tra loro, al Controparte_1 TR Controparte_2 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di € 7.251,82 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 16.5.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
pagina 9 di 11 2) Condanna in solido tra loro, al Controparte_1 TR Controparte_2 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di Parte_1
€ 1.985,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
3) Condanna in solido tra loro, alla Controparte_1 TR Controparte_2 rifusione delle spese processuali del presente procedimento e di quello per ATP N. 20599/2020 R.G. in favore di liquidate in € 550,00 per spese, € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Cugno Garrano e dell'Avv. Giacomo Radici, dichiaratisi antistatari.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 TR nella misura del 50% a carico di del 25% a carico di Controparte_2 TR
del 25% a carico di Controparte_1 Controparte_2
5) Accerta le quote di responsabilità dei convenuti nella misura del 50% a carico di CP_3
del 25% a carico di del 25% a carico di
[...] Controparte_1 Controparte_2
6) Condanna a tenere indenne nei limiti di quanto la stessa Controparte_4 Controparte_2 verserà a parte attrice per capitale, interessi e spese ai sensi dei capi 1), 2), 3) della presente sentenza.
7) Condanna a tenere indenne nei limiti di quanto la Controparte_5 Parte_3 stessa verserà a parte attrice per capitale, interessi e spese ai sensi dei capi 1), 2), 3) della presente sentenza, con applicazione della franchigia di € 1.500,00.
8) Condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 4.502,00, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
9) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_5 Controparte_1
liquidate nella misura di € 404,50 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
10) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_4 CP_2
liquidate nella misura di € 355,50 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
11) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti di TR Controparte_6
[...]
12) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di TR [...]
liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali Controparte_6 nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
13) Condanna a tenere indenne da quanto eventualmente TR Controparte_5 pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità di Controparte_1
14) Condanna e a tenere indenne da Controparte_1 TR Controparte_2 quanto eventualmente pagheranno all'attrice in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.
pagina 10 di 11 15) Condanna e a tenere indenne Controparte_1 TR Controparte_4 da quanto eventualmente pagherà all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità di
[...]
Controparte_2
Milano, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 11 di 11