Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
alla sentenza n. 2011 del 3.9.2025 resa dal T.A.R. Sicilia –Palermo, Sez. II in materia di accesso alla documentazione relativa ai dati dell'ultimo censimento degli alloggi di edilizia pubblica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, presentata dal ricorrente il 15.10.2025;
Visto il decreto n. 93 del 26.11.2025 con il quale parte ricorrente è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Visti il deposito documentale di parte ricorrente del 4.12.2025 e l’istanza di pronuncia di cessata materia del contendere depositata dalla stessa in data 14.1.2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa EL AR e udito il difensore per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 13.10.2025, parte ricorrente ha agito in giudizio per richiedere l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione, n. 2011 del 3.9.2025, resa ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., con la quale è stata accolta “ la domanda di accesso nei confronti del Comune di -OMISSIS- in relazione ai dati dell’ultimo censimento degli alloggi di edilizia pubblica ” ed è stato affermato che il Comune intimato “ dovrà consentire la visione e l’estrazione di copia dell’anzidetta documentazione, ove esistente, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (art. 116, co. 4, c.p.a.), previo pagamento degli eventuali diritti di copia, se dovuti ”.
2. In data 4 e 16.12.2025 parte ricorrente ha depositato la nota del Comune di -OMISSIS- n. 7562 del 21.11.2025 e la “ relazione di censimento degli alloggi popolari ”, prot. n. 7365 del 14.11.2025.
3. In data 14.1.2026, in ragione della produzione documentale citata, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere, affermando di aver avuto piena soddisfazione del proprio interesse avendo ottenuto “ copia dei dati relativi all’ultimo censimento degli alloggi di edilizia pubblica presenti presso il Comune di -OMISSIS- ”.
Ritiene il Collegio che non possa dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il ricorso vada dichiarato improcedibile.
Invero, né alla data di presentazione dell’originaria istanza di accesso (11.03.2025), né alla data di proposizione del ricorso (13.10.2025), il documento prot. n. 7365 del 14.11.2025 contenente il censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui il ricorrente voleva accedere, era ancora venuto ad esistenza.
Tuttavia, è evidente che avendo il ricorrente potuto conoscere i dati di tale censimento successivamente effettuato dal Comune, non residua alcun interesse alla decisione del presente ricorso.
4. In conclusione, il Collegio:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (da liquidarsi con separato decreto collegiale, previa istanza del difensore completa della prova della persistenza dei requisiti reddituali per l’anno 2025 e della sua iscrizione nell’elenco ex art. 81 d.p.r. n. 115/2002);
- osserva che nessuna statuizione sulle spese è dovuta per la mancata costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese per il Comune di -OMISSIS-.
Ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC CA, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | IC CA |
IL SEGRETARIO