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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 331/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) ex art. 86 cpc e dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Ramadori del foro di Fermo (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Corso Mazzini 148 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BARTOLINI ANDREA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in C.SO MAZZINI 83 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9,46 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. Fabio Ramadori Parte_1 per l'avv. Andrea Bartolini Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da:
- Atto introduttivo il ricorrente;
- Comparsa di risposta il resistente;
ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi, impugnando per quanto di sfavore le avverse. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,32
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) ex art. 86 cpc e dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Ramadori del foro di Fermo (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Corso Mazzini 148 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BARTOLINI ANDREA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in C.SO MAZZINI 83 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, parte ricorrente evocava in giudizio il CP_1 resistente dinanzi al Tribunale Intestato, impugnando al delibera condominiale del 26.10.23 e conseguentemente per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, istanza, eccezione e deduzione, accertare, e per l'effetto dichiarare, annullabile o comunque nulla la delibera condominiale del 26.10.2023 limitatamente ai punti nn.1 e 2 dell'ODG, per mancata statuizione dell'assemblea condominiale in ordine all'uso del terrazzo condominiale nonché all'approvazione, in violazione delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, della compagnia assicurativa del fabbricato e del relativo preventivo di spesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del procedimento di pagina 2 di 5 mediazione n. 428/2023.”
Si costituiva il contestando la domanda, Controparte_2 chiedendone la reiezione e così concludendo: “…….il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, Voglia rigettare l'avversa iniziativa giudiziaria perché improponibile/inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in comparsa. Con vittoria delle spese di lite anche attinenti alla fase della mediazione obbligatoria ex lege.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni richiamate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Parte ricorrente richiede “accertare, e per l'effetto dichiarare, annullabile o comunque nulla la delibera condominiale del 26/10/23…per mancata statuizione dell'assemblea condominiale in ordine all'uso del terrazzo condominiale”, evidenziando quindi la necessità che il giudice intervenga per dichiarare annullabile/nulla una parte di delibera che nulla ha statuito. Detta richiesta appare destituita di fondamento, con la conseguenza che nulla potrà statuire l'adito giudice quanto al punto n. 1 di cui alla delibera per cui è causa, non avendo la delibera statuito alcunché.
Difatti dalla lettura dell' Ordine del Giorno “Decisioni in merito alla determinazione dell'uso del terrazzo condominiale alla luce del regolamento condominiale contrattuale e dell'ulteriore documentazione inviata” e del verbale assembleare è dato comprendere come il non sia al momento della delibera nelle condizioni né di escludere e CP_1 né di includere l'odierno ricorrente, non essendo in grado (allo stato) di “….poter deliberare, in quanto non sono in grado di esprimere un parere sulla proprietà o meno della proprietà in merito al terrazzo condominiale”, evidenziandosi la Parte_1 necessità di approfondimenti tecnici sul punto, prima di un deliberato che vada a regolamentare la questione.
pagina 3 di 5 In buona sostanza la “decisione” impugnata è inesistente in quanto consistente in un deliberato interlocutorio che non va ad incidere su nessun diritto dei condomini e men che meno sui diritti del ricorrente.
Altro punto oggetto di impugnazione riguarda poi le maggioranze necessarie al fine dell'approvazione del punto n. 2 di cui alla delibera del 26.10.23, in quanto nella delibera non sarebbero stati riportati in modo specifico i voti dei singoli condomini dissenzienti/astenuti. Orbene, ritiene il giudicante, che in assenza di specifica indicazione nel verbale d'assemblea di condomini dissenzienti ed in assenza di specifica indicazione da parte del ricorrente (peraltro presente alla votazione, non espressamente dissenziente e né astenuto), dei nominativi di detti, ne discende che non vi erano condomini dissenzienti/astenuti all'approvazione del punto 2.
Le maggioranze sono riportate in apertura del deliberato ed appaiono correttamente evidenziate.
Stante poi la presenza del ricorrente all'assemblea, non sembra ricorrano i presupposti in capo allo stesso ex art. 1137 comma 2 cc per l'impugnazione della delibera.
Ad ogni buon conto, la mancata indicazione nel verbale dell'elenco dei condomini e il valore delle quote non incide sulla validità della delibera condominiale. In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti (nessuno) e di quelli che hanno votato contro (nessuno), nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali. In tal senso Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40827
Il ha pertanto operato correttamente e nessuna censura può muoversi al CP_1 deliberato, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese appare equo compensarle integralmente tra le parti, stante la mancata accettazione da parte del condominio della proposta di abbandono del giudizio a spese compensate così come formulata dal ricorrente ed ingiustificatamente rifiutata dal condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
pagina 4 di 5 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 331/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) ex art. 86 cpc e dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Ramadori del foro di Fermo (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Corso Mazzini 148 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BARTOLINI ANDREA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in C.SO MAZZINI 83 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9,46 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. Fabio Ramadori Parte_1 per l'avv. Andrea Bartolini Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da:
- Atto introduttivo il ricorrente;
- Comparsa di risposta il resistente;
ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi, impugnando per quanto di sfavore le avverse. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,32
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) ex art. 86 cpc e dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Ramadori del foro di Fermo (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Corso Mazzini 148 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BARTOLINI ANDREA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in C.SO MAZZINI 83 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, parte ricorrente evocava in giudizio il CP_1 resistente dinanzi al Tribunale Intestato, impugnando al delibera condominiale del 26.10.23 e conseguentemente per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, istanza, eccezione e deduzione, accertare, e per l'effetto dichiarare, annullabile o comunque nulla la delibera condominiale del 26.10.2023 limitatamente ai punti nn.1 e 2 dell'ODG, per mancata statuizione dell'assemblea condominiale in ordine all'uso del terrazzo condominiale nonché all'approvazione, in violazione delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, della compagnia assicurativa del fabbricato e del relativo preventivo di spesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del procedimento di pagina 2 di 5 mediazione n. 428/2023.”
Si costituiva il contestando la domanda, Controparte_2 chiedendone la reiezione e così concludendo: “…….il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, Voglia rigettare l'avversa iniziativa giudiziaria perché improponibile/inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in comparsa. Con vittoria delle spese di lite anche attinenti alla fase della mediazione obbligatoria ex lege.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni richiamate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Parte ricorrente richiede “accertare, e per l'effetto dichiarare, annullabile o comunque nulla la delibera condominiale del 26/10/23…per mancata statuizione dell'assemblea condominiale in ordine all'uso del terrazzo condominiale”, evidenziando quindi la necessità che il giudice intervenga per dichiarare annullabile/nulla una parte di delibera che nulla ha statuito. Detta richiesta appare destituita di fondamento, con la conseguenza che nulla potrà statuire l'adito giudice quanto al punto n. 1 di cui alla delibera per cui è causa, non avendo la delibera statuito alcunché.
Difatti dalla lettura dell' Ordine del Giorno “Decisioni in merito alla determinazione dell'uso del terrazzo condominiale alla luce del regolamento condominiale contrattuale e dell'ulteriore documentazione inviata” e del verbale assembleare è dato comprendere come il non sia al momento della delibera nelle condizioni né di escludere e CP_1 né di includere l'odierno ricorrente, non essendo in grado (allo stato) di “….poter deliberare, in quanto non sono in grado di esprimere un parere sulla proprietà o meno della proprietà in merito al terrazzo condominiale”, evidenziandosi la Parte_1 necessità di approfondimenti tecnici sul punto, prima di un deliberato che vada a regolamentare la questione.
pagina 3 di 5 In buona sostanza la “decisione” impugnata è inesistente in quanto consistente in un deliberato interlocutorio che non va ad incidere su nessun diritto dei condomini e men che meno sui diritti del ricorrente.
Altro punto oggetto di impugnazione riguarda poi le maggioranze necessarie al fine dell'approvazione del punto n. 2 di cui alla delibera del 26.10.23, in quanto nella delibera non sarebbero stati riportati in modo specifico i voti dei singoli condomini dissenzienti/astenuti. Orbene, ritiene il giudicante, che in assenza di specifica indicazione nel verbale d'assemblea di condomini dissenzienti ed in assenza di specifica indicazione da parte del ricorrente (peraltro presente alla votazione, non espressamente dissenziente e né astenuto), dei nominativi di detti, ne discende che non vi erano condomini dissenzienti/astenuti all'approvazione del punto 2.
Le maggioranze sono riportate in apertura del deliberato ed appaiono correttamente evidenziate.
Stante poi la presenza del ricorrente all'assemblea, non sembra ricorrano i presupposti in capo allo stesso ex art. 1137 comma 2 cc per l'impugnazione della delibera.
Ad ogni buon conto, la mancata indicazione nel verbale dell'elenco dei condomini e il valore delle quote non incide sulla validità della delibera condominiale. In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti (nessuno) e di quelli che hanno votato contro (nessuno), nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali. In tal senso Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40827
Il ha pertanto operato correttamente e nessuna censura può muoversi al CP_1 deliberato, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese appare equo compensarle integralmente tra le parti, stante la mancata accettazione da parte del condominio della proposta di abbandono del giudizio a spese compensate così come formulata dal ricorrente ed ingiustificatamente rifiutata dal condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
pagina 4 di 5 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5