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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9620/2024 del Ruolo Generale, vertente tra nato a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
Via Nazionale, 174, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv.
Christian Alessi dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Tindara Marchese pec: Email_1 Email_2 Email_3
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE LETTURA - AI SENSI DELL'ART. 429 CPC – ALL'UDIENZA
DEL 10.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritti i contributi previdenziali relativi agli avvisi di addebito nn. 59620150002281366, 59620160001827760 e
59620160006509809; dichiara dovuti i contributi indicati negli avvisi di addebito nn. 596 2017 000363657
e 596 2018 0001761616; compensa tra le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023328815/000 notificata addì
04.06.2024 ad istanza di limitatamente ai carichi , assumendone la CP_4 CP_3
illegittimità poiché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Ha in ogni caso eccepito la prescrizione delle somme pretese atteso che trattandosi di contributi , come tali soggetti alla prescrizione quinquennale ('art. 3, co. 9, CP_3
L. 335 dell' 8 agosto 1995), alla data della notifica dell'intimazione non potevano più essere richiesti.
Ha contestato infine la nullità degli interessi richiesti per mancata indicazione delle modalità e del calcolo degli stessi.
Si sono costituite le parti convenute che hanno contestato quanto dedotto dal
CP_ ricorrente ed in particolare l' ha prodotto copia degli avvisi di addebito, tutti notificati a mezzo pec mentre oltre ad eccepire l'interruzione della CP_4
prescrizione per effetto delle notificate intimazioni di pagamento, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è atto autonomamente impugnabile, la mancanza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla notifica dei titoli esecutivi, e nel merito l'infondatezza della pretesa prescrizione stante gli atti interruttivi posti in essere e la sospensione della prescrizione in ragione della legislazione emergenziale per Covid 19. Ha contestato le eccezioni sugli interessi di mora.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di oggi, viene decisa.
* * *
Il ricorso va parzialmente accolto.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI
n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ne deriva l'ammissibilità del ricorso.
Occorre ora verificare se le contestazioni in merito alla mancata notifica degli atti prodromici sono fondate.
Gli avvisi di addebito nn. 59620150002282366, 59620160001827760 e
5962016000509809 sarebbe stati notificati a mezzo PEC.
Manca tuttavia la prova della notifica stante che sono state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
In merito alla prova della notifica, questo Tribunale e questo giudice hanno ripetutamente ritenuto che la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consentono di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente
Cont il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio
PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Atteso che non può dirsi raggiunta la prova della notifica degli avvisi di addebito citati, devono ritenersi pertanto prescritti i crediti contributivi relativo ai suddetti avvisi, a nulla valendo l'intimazione di pagamento successivamente notificata da
CP_4
Diversamente invece sono dovuti i contributi previdenziali dei restanti due avvisi
(nn. 59620170003363657 e 59620180001761616) atteso che in relazione ad essi non si è compiuta alcuna prescrizione.
Ed infatti l'avviso n. 59620170003363657relativo ai contributi previdenziali
1/2016 – 12/2016 è stato notificato a mezzo PEC il 12.10.2017 come prova la ricevuta di consegna depositata in formato eml, mentre l'avviso n.
59620180001761616, per contributi previdenziali 01/2017- 12/2017 è
[...]
mezzo del servizio postale il 17.07.2018, giusta cartolina di ricevimento Parte_2
CP_ prodotta dall'
Ad interrompere la prescrizione dei crediti portata dai superiori titoli è intervenuta in data 22.02.2023 l'intimazione di pagamento n. 29620229018358003000 notificata a mezzo del servizio postale e consegnata al suo destinatario, come provano i documenti prodotti da CP_4 Ne deriva che la pretesa dell'Ente con riferimento ai contributi relativi all'avviso n.
59620170003363657 è incontestabile.
Nessuna prescrizione infatti può ritenersi compiuta poiché, come correttamente precisato da occorre tenere conto della legislazione emergenziale per Covid CP_4
19 che ha sospeso i termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 determinando così uno spostamento dei termini di prescrizione di 541 gg. con la conseguenza che, alla data della notifica dell'intimazione opposta, i crediti per contributi anno 2016 non erano prescritti e ciò anche se si vuol tenere conto della sospensione Covid per le contribuzioni di 311 gg. (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 30 dicembre CP_3
2020 al 30 giugno 2021). Ed infatti i contributi contenuti nell'avviso n.
59620170003728377 notificato il 12.10.2017 si sarebbero prescritti il 19.08.2023 e pertanto l'intimazione n. 29620229018358003000 notificata il 22.02.2023 ha validamente interrotto i termini di prescrizione.
Parimenti nessuna prescrizione può dirsi compiuta relativamente ai crediti portati dall'avviso n. 59620180001761616 notificato il 17.7.2018, attesa l'interruzione dei termini prescrizionali per effetto dell'intimazione n. 29620229018358003000 notificata il 22.2.2023.
Non può accogliersi poi l'eccezione relativa alla nullità degli interessi per mancata indicazione delle modalità di calcolo stante che, come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente, la fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudice attiene solo ai crediti previdenziali, per i quali negli avvisi di addebito regolarmente notificati, sono stati indicati gli interessi e le sanzioni, in maniera distinta e con indicazione delle relative modalità di calcolo.
Per quanto sopra, ogni altro motivo assorbito, l'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. deve essere parzialmente accolta dichiarandosi la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn.
59620150002281366, 59620160001827760 e 59620160006509809 mentre va dichiarata la debenza delle somme di cui agli avvisi n. 59620170003363657 e
59620180001761616. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9620/2024 del Ruolo Generale, vertente tra nato a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
Via Nazionale, 174, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv.
Christian Alessi dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Tindara Marchese pec: Email_1 Email_2 Email_3
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE LETTURA - AI SENSI DELL'ART. 429 CPC – ALL'UDIENZA
DEL 10.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritti i contributi previdenziali relativi agli avvisi di addebito nn. 59620150002281366, 59620160001827760 e
59620160006509809; dichiara dovuti i contributi indicati negli avvisi di addebito nn. 596 2017 000363657
e 596 2018 0001761616; compensa tra le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023328815/000 notificata addì
04.06.2024 ad istanza di limitatamente ai carichi , assumendone la CP_4 CP_3
illegittimità poiché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Ha in ogni caso eccepito la prescrizione delle somme pretese atteso che trattandosi di contributi , come tali soggetti alla prescrizione quinquennale ('art. 3, co. 9, CP_3
L. 335 dell' 8 agosto 1995), alla data della notifica dell'intimazione non potevano più essere richiesti.
Ha contestato infine la nullità degli interessi richiesti per mancata indicazione delle modalità e del calcolo degli stessi.
Si sono costituite le parti convenute che hanno contestato quanto dedotto dal
CP_ ricorrente ed in particolare l' ha prodotto copia degli avvisi di addebito, tutti notificati a mezzo pec mentre oltre ad eccepire l'interruzione della CP_4
prescrizione per effetto delle notificate intimazioni di pagamento, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è atto autonomamente impugnabile, la mancanza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla notifica dei titoli esecutivi, e nel merito l'infondatezza della pretesa prescrizione stante gli atti interruttivi posti in essere e la sospensione della prescrizione in ragione della legislazione emergenziale per Covid 19. Ha contestato le eccezioni sugli interessi di mora.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di oggi, viene decisa.
* * *
Il ricorso va parzialmente accolto.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI
n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ne deriva l'ammissibilità del ricorso.
Occorre ora verificare se le contestazioni in merito alla mancata notifica degli atti prodromici sono fondate.
Gli avvisi di addebito nn. 59620150002282366, 59620160001827760 e
5962016000509809 sarebbe stati notificati a mezzo PEC.
Manca tuttavia la prova della notifica stante che sono state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
In merito alla prova della notifica, questo Tribunale e questo giudice hanno ripetutamente ritenuto che la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consentono di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente
Cont il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio
PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Atteso che non può dirsi raggiunta la prova della notifica degli avvisi di addebito citati, devono ritenersi pertanto prescritti i crediti contributivi relativo ai suddetti avvisi, a nulla valendo l'intimazione di pagamento successivamente notificata da
CP_4
Diversamente invece sono dovuti i contributi previdenziali dei restanti due avvisi
(nn. 59620170003363657 e 59620180001761616) atteso che in relazione ad essi non si è compiuta alcuna prescrizione.
Ed infatti l'avviso n. 59620170003363657relativo ai contributi previdenziali
1/2016 – 12/2016 è stato notificato a mezzo PEC il 12.10.2017 come prova la ricevuta di consegna depositata in formato eml, mentre l'avviso n.
59620180001761616, per contributi previdenziali 01/2017- 12/2017 è
[...]
mezzo del servizio postale il 17.07.2018, giusta cartolina di ricevimento Parte_2
CP_ prodotta dall'
Ad interrompere la prescrizione dei crediti portata dai superiori titoli è intervenuta in data 22.02.2023 l'intimazione di pagamento n. 29620229018358003000 notificata a mezzo del servizio postale e consegnata al suo destinatario, come provano i documenti prodotti da CP_4 Ne deriva che la pretesa dell'Ente con riferimento ai contributi relativi all'avviso n.
59620170003363657 è incontestabile.
Nessuna prescrizione infatti può ritenersi compiuta poiché, come correttamente precisato da occorre tenere conto della legislazione emergenziale per Covid CP_4
19 che ha sospeso i termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 determinando così uno spostamento dei termini di prescrizione di 541 gg. con la conseguenza che, alla data della notifica dell'intimazione opposta, i crediti per contributi anno 2016 non erano prescritti e ciò anche se si vuol tenere conto della sospensione Covid per le contribuzioni di 311 gg. (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 30 dicembre CP_3
2020 al 30 giugno 2021). Ed infatti i contributi contenuti nell'avviso n.
59620170003728377 notificato il 12.10.2017 si sarebbero prescritti il 19.08.2023 e pertanto l'intimazione n. 29620229018358003000 notificata il 22.02.2023 ha validamente interrotto i termini di prescrizione.
Parimenti nessuna prescrizione può dirsi compiuta relativamente ai crediti portati dall'avviso n. 59620180001761616 notificato il 17.7.2018, attesa l'interruzione dei termini prescrizionali per effetto dell'intimazione n. 29620229018358003000 notificata il 22.2.2023.
Non può accogliersi poi l'eccezione relativa alla nullità degli interessi per mancata indicazione delle modalità di calcolo stante che, come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente, la fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudice attiene solo ai crediti previdenziali, per i quali negli avvisi di addebito regolarmente notificati, sono stati indicati gli interessi e le sanzioni, in maniera distinta e con indicazione delle relative modalità di calcolo.
Per quanto sopra, ogni altro motivo assorbito, l'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. deve essere parzialmente accolta dichiarandosi la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn.
59620150002281366, 59620160001827760 e 59620160006509809 mentre va dichiarata la debenza delle somme di cui agli avvisi n. 59620170003363657 e
59620180001761616. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente