TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14596 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27970/2020
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. IA De BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27970/2020
PROMOSSA DA
C.F.: , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Nicola Massafra (C.F. ) e Maria Raffaella Adilardi (C.F. C.F._2
) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, C.F._3
Largo Ecuador, 6.
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Vincenti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35.
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 17.6.2020 ha convenuto in giudizio la Parte_1
e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- che il 24.5.2017, verso le ore 20:50, mentre transitava a piedi in Roma, Via Odoardo Beccari all'altezza del civico 12, era stata investita mentre era intenta ad attraversare la strada, e segnatamente nella fase finale dell'attraversamento, dalla autovettura Opel Vectra targata AY650PT, di proprietà e condotta da assicurata con la Controparte_2 Controparte_1
- di essere stata trasportata in autoambulanza presso il PS dell'Ospedale San Giovanni Addolorata;
- che sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che aveva raccolto le dichiarazioni del conducente ed effettuato una ricognizione dello stato dei luoghi acclarando l'assenza di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo condotto da Controparte_2 - di essere amministratrice delegata e socia di maggioranza della Open Gate Italia S.r.l. (con proprietà del 57,6% delle quote del capitale sociale di 111.111,00), impegnata nella gestione di tutti i principali clienti della medesima società;
- di avere interrotto in ragione del sinistro la propria attività lavorativa sino al 15.9.2017 e di essersi trovata a seguito dell'evento nell'incapacità di svolgere la medesima attività in termini equivalenti;
- che per sopperire all'assenza della odierna attrice la società Open Gate aveva dovuto assumere distinta figura, l'avv. , sostenendo ulteriori costi e che -in ogni caso- la società aveva subito un danno CP_3 patrimoniale evincibile dai bilanci depositati, anche in conseguenza del mancato rinnovo del contratto con
EN /Open Fiber, cliente con cui essa attrice intratteneva personalmente rapporti professionali;
- di non avere incassato -a causa del sinistro- i premi di fine anno e di avere subìto un decremento del proprio reddito pari ad euro 130.000,00 annui;
- di avere interrotto ovvero ridotto in modo significativo a causa del sinistro le attività precedentemente svolte quali tracking sul ghiaccio, sci alpino ad alto livello, ciclismo e nuoto;
- di avere denunciato il sinistro alla che le aveva offerto la somma di euro 14.500,00 Controparte_1 omnicomprensiva, accettata dalla stessa solo quale acconto sul maggiore avere;
La citazione così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. conducente e proprietario Controparte_2 dell'autovettura Opel Vectra, TG AY650PT, assicurata con la in ordine alla produzione Controparte_4 del sinistro de quo e per l'effetto, ai sensi dell'art. 149 D. Lgs. 209/2005, condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della Sig.ra di tutti i danni Parte_1 conseguenti alle lesioni dalla stessa subite di cui € 96.627,10 a titolo di danno non patrimoniale (già detratto
l'acconto incassato), € 48.315,00 a titolo di incremento derivante dalla cenestesi lavorativa, € 1.000.000.00
a titolo di danno da lucro cessante e danno patrimoniale e così per un totale di € 1.144.940,65; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, compensi e onorari da distrarsi in favore del procuratore intestatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.3.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo -in estrema sintesi e per quanto di interesse per i fini della presente pronuncia-:
- l'assenza di responsabilità del conducente per avere l'attrice attraversato la via Odoardo Beccari al di fuori delle strisce pedonali e tenuto conto dell'andatura della autovettura, rispettosa dei limiti di velocità imposti in quel tratto di strada;
- l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale, tenuto altresì conto delle risultanze del medico fiduciario della compagnia assicuratrice;
- L'infondatezza e -in ogni caso- l'eccessività della domanda di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa;
- L'assenza di prova in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica e alla lamentata contrazione del reddito, anche tenuto conto delle ripercussioni legate all'emergenza sanitaria COVID-19; La comparsa così conclude: “-in via del tutto principale, accertata e dichiarata la responsabilità del tutto prevalente, se non esclusiva, di per l'investimento occorsole, rigettare la domanda così Parte_1 come proposta da quest'ultima in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, dando atto, in ogni caso, dell'avvenuto pagamento della somma di € 14.500,00, corrisposta ante causam dalla Controparte_1 all'odierna attrice per il medesimo sinistro per cui è causa;
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse richieste, detrarre dall'eventuale risarcimento che verrà liquidato l'importo già corrisposto dalla ante causam, previa rivalutazione dello stesso alla Controparte_1 data della sentenza. Con vittoria di spese”.
è stato dichiarato contumace all'udienza del 31.3.2021. Controparte_2
Nel corso del giudizio sono stati escussi i seguenti testimoni che hanno così rispettivamente risposto sui capitoli di prova formulati:
1) “1) Vero è che in data 24/05/2017 a Roma in Via Odoardo Beccari, all'altezza del Testimone_1 civico 12, alle ore 20:50 circa, mentre la Sig.ra era intenta ad attraversare a piedi la Parte_1 strada e giunta quasi alla fine dell'attraversamento, veniva investita dalla vettura , TG CP_5
AY650PT, assicurata con la di proprietà e condotta dal Sig. Controparte_4 CP_2
”; “mi trovavo sul balcone di casa al terzo piano di via Beccari n. 14 ed erano all'incirca le
[...] ore 20:30 – 20:45, si trattava di un giorno successivo al 9 maggio in quanto ricordo che stavo festeggiando il mio compleanno con alcuni parenti venuti dall'estero. Preciso che il giorno del compleanno era già trascorso ma avevo deciso di festeggiarlo anche con alcuni parenti venuti dall'estero in data successiva al 9 maggio. Mi trovavo in cucina quando uno dei miei figli mi ha chiamato dicendo che una signora era stata investita. Essendo medico internista sono scesa in strada
e ho visto una signora stesa a terra dolorante che si lamentava. La signora si trovava all'incirca a metà della carreggiata. Prendo visione della prima foto contenuta nell'atto di citazione a pagina 6.
Riconosco lo stato dei luoghi e appongo una crocetta nel punto dove ho trovato la signora dolorante
a terra. Ho provveduto a prestare il primo soccorso alla donna, la quale mi ha riferito di abitare in via Brichetti, vale a dire nei pressi, mi ha consegnato le chiavi di casa e mi ha chiesto di prendere il cellulare e portarglielo. Io ho provveduto in tal senso e quindi le ho consegnato il cellulare. ADR:
“Non ricordo se poi ho visto arrivare la polizia municipale anche perché avevo la cena in corso” (cfr. verbale di udienza del 17.5.2023).
2) che sul medesimo capitolo ha così risposto: “Voglio subito precisare che non Controparte_6 ricordo nulla del sinistro, se non che la signora si fece male” (cfr. verbale di udienza del Pt_1
17.5.2023).
3) che sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice ha Testimone_2 così risposto: “5) “Vero è che la sig.ra amministratrice delegata e socia di Parte_1 maggioranza della Open Gate Italia s.r.l. si occupava fino a prima del sinistro della gestione di tutti
i principali clienti della predetta società” “confermo, era un riferimento della società in termini di immagine e di rapporti con le grandi aziende”; 6) “Vero è che dopo il sinistro del 24/05/2017 la Sig.ra ha dovuto interrompere ogni attività lavorativa fino al 15/09/2017” “confermo” 10) Pt_1
“Vero è che la Open Gate s.r.l. ha assunto un'altra figura che ha sostituito la in molte delle Pt_1 attività che prima svolgeva personalmente” “confermo. L'idea era che sarebbe stata un'assunzione temporanea. In realtà poi è rimasta, ora anche lei è socia”. 11) “Vero è a tal fine è stata assunta, in data 01/06/2017, l'Avv. , con un contratto di € 65.000,00 nette pari ad € 94.482,80 lorde” CP_3
“non lo so”. 13) “Vero è che prima del sinistro la Sig.ra praticava regolarmente tracking sul Pt_1 ghiaccio, sci alpino ad alto livello, suonava la chitarra, praticava ciclismo e nuoto, viaggiava molto sia per lavoro che per necessità familiari e di vacanza” “confermo, lavoro nella società dal 2012-
2013 e con lei facevo mountain bike e le altre attività lo so per sentito dire” 14) “Vero è che a seguito del sinistro la Sig.ra ha interrotto e/o ridotto significativamente tutte le attività sopra Pt_1 descritte” “confermo” (cfr. verbale di udienza del 06/03/2024).
Nel corso del giudizio è stata altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile (di seguito anche: CTU contabile), cui il CTU ha risposto con relazione scritta ai quesiti posti: “accertare, sulla base della documentazione prodotta in atti, se l'attrice abbia subìto un danno patrimoniale a seguito del sinistro con riferimento all'attività di amministratrice delegata e socia di maggioranza della società Open Gate Italia
s.r.l.”.
Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto che di seguito si riproducono: “la sottoscritta Ctu ha analizzato il reddito derivante da attività di amministratrice delegata e socia di maggioranza della società Open Gate Italia Srl e, poiché negli anni presi in considerazione, dalle dichiarazioni dei redditi, non si ravvisa alcuna distribuzione di utili, si può dire che negli anni di riferimento,
l'attrice non abbia percepito alcun reddito per tale tipologia. Poiché inoltre, le parti hanno concordato, nel corso delle operazioni peritali, che il reddito di riferimento da confrontare con il dato oggetto di stima, sia la media dei redditi del triennio precedente all'anno 2017 ed in particolare la media degli anni 2014, 2015 e
2016, il danno in termini annuali, determinato in euro 52.10,00, così come rilevato nella Tabella A, è stato stimato confrontando la media del periodo sopra indicato con la media dei redditi del biennio 2017-2018 A partire da tale valutazione annuale, è stata calcolata la perdita reddituale in termini di redditi percepiti per tutta l'aspettativa di vita della signora attualizzando la perdita di reddito in termini
Pt_1 annuali per un tasso, condiviso tra le parti nel corso delle operazioni peritali, del 12,871%, stimando il danno patrimoniale in euro 405.329,81. Ai fini della determinazione danno patrimoniale, a seguito del sinistro, il perito rileva che il nesso causale tra la contrazione reddituale ed il sinistro occorso alla Dottoressa
Pt_1 sarà oggetto di conclusioni della concomitante perizia medica disposta dal Giudice, che definirà la perdita dell'attività lavorativa. La Ctu in relazione a quanto evidenziato dal Ctp di parte convenuta relativamente alla mancata produzione di fatture e CU che possano documentare che la contrazione reddituale della Signora sia realmente attribuibile ai compensi erogati, a qualsiasi titolo, dalla Open Gate Srl in favore della
Pt_1 stessa, sottolinea: - come si evince dalla Camera di Commercio, la Signora risulta essere
Pt_1 amministratrice delegata della Open Gate Italia Srl e in quanto tale, negli anni oggetto di esame, ha diritto al percepimento del compenso per tale attività; - al fine di poter affermare che il reddito prodotto dalla Signora si riferisca con certezza all'attività di amministratrice delegata della Open Gate Italia Srl, la Parte_1 stessa dovrebbe produrre la seguente documentazione: Cu, fatture emesse in qualità di lavoratore autonomo nei confronti della stessa società; tuttavia, è la stessa convenuta a riconoscere che la abbia percepito
Pt_1
e percepisce redditi dalla Open Gate Italia Srl, infatti: x)A pag 10 dell'atto di costituzione e risposta la convenuta afferma: la maggior parte dei redditi percepiti da parte attrice provengono dalla Società Open
Gate Italia S.r.l. di cui è socia di maggioranza e amministratrice delegata x) A pag. 13 dell'atto Parte_1 di costituzione e risposta la convenuta afferma: tutte le considerazioni che precedono fanno, invece, ragionevolmente ritenere come la riduzione della capacità reddituale della Società Open Gate Italia S.r.l., principale fonte di reddito della odierna parte attrice, non sia in alcun modo imputabile ai fatti di cui è causa.
Ed infine la Compagnia, acquisita la relazione del medico fiduciario, ritenuta la responsabilità prevalente di
ha formulato offerta a quest'ultima per l'importo di € 14.500,00 omnia, riconoscendo in tal Parte_1 senso l'esistenza del reddito della Signora (cfr. ctu a firma della dott.ssa depositata Pt_1 Persona_1 il 30.7.2022).
Nel corso del giudizio è stata altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice (di seguito anche: CTU medico-legale), cui il CTU ha risposto con relazione scritta ai quesiti posti:
“Accerti il C.T.U., letti gli atti di causa ed i documenti e compiuto ogni altro utile accertamento, previo esame diretto del paziente e nei limiti dell'utile e secondo criterio di economicità per le parti, esperito tentativo di conciliazione, riferendone l'esito:
1. se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla;
4. in CP_7 caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5. ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6. se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.);
7. se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una.
Determini, ove necessario, le spese future da sostenere”.
Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto che di seguito si riproducono: “Risulta dai dati dell'anamnesi e dalla documentazione sanitaria allegata che, in data 24-05-2017 la sig.ra Pt_1
a seguito di investimento stradale, veniva visitata presso il P.S. del Complesso Ospedaliero S. Giovanni
[...]
Addolorata, dopo valutazione clinica e strumentale, veniva refertata la seguente diagnosi: "trauma cranico, fratture C1 e C6, contusioni multiple”, formulata una prognosi di giorni 30 s.c. e disposto ricovero.
Successivamente effettuava controlli clinicospecialistici e strumentali nonché cicli di FKT che giustificano la persistenza nel tempo degli attuali esiti menomativi così come evidenziati al nostro esame obiettivo. Alla luce di quanto esplicitato possiamo rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Giudice: 1) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da “trauma cranico, fratture C1 e C6, contusioni multiple” in soggetto già affetto da precedenti morbosi ed influenti sulla sua validità al momento del sinistro. 2) Gli esiti correlati alle lesioni, sono adeguati e compatibili al precedente traumatico in quanto ne soddisfano i criteri di giudizio cronologico, topografico, modale e di idoneità quali-quantitativa. 2) La durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro può essere quantificata in gg 32 di ITA + gg. 60 di ITP al 50%. 3) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica della perizianda possono essere quantificati, secondo i baremè SIMLA ed in ottemperanza alla Legge n. 27 del 24/3/2012 (art.
2 - comma 3 ter e 3 quater), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 18%. 4) Non sono possibili miglioramenti dello stato della perizianda, mediante applicazione di protesi e/o interventi chirurgici. 5) Non esiste menomazione all'integrità fisiognomica e/o fisionomica correlabile all'evento traumatico. 6) I postumi quantificati non possono essere considerati di tipo usurante nei confronti di attività lavorative che la perizianda è in grado di svolgere in relazione alle sue capacità. 7)
Le spese mediche presenti nel fascicolo di parte attrice per un totale di € 4.785,66 appaiono congrue e non sono prevedibili spese future” (cfr. ctu a firma della dott.ssa depositata il 15.11.2022). Persona_2
Con provvedimento del 2.4.2024 il Giudicante ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “corresponsione a parte attrice entro trenta giorni dal perfezionamento dell'accordo: 1) dell'ulteriore importo di euro 55.000,00 per il ristoro dell'integrità psicofisica;
2) dell'importo di euro 25.000,00 per il ristoro del danno patrimoniale;
3) dell'importo di euro 12.700,00 oltre accessori di legge per compenso difensore;
4) dell'importo di euro € 943,78 rimborso spese vive;
5) di quanto anticipato per consulenze tecniche”, proposta non accettata dalle parti.
All'udienza del 17.10.2024 l'attrice sentita liberamente dal Giudice ha così dichiarato: “ribadisco che il sinistro in cui sono rimasta coinvolta mi ha cagionato e continua a cagionarmi gravi ripercussioni sulla mia capacità lavorativa, segnatamente permane una difficoltà di concentrazione e di resistenza fisica allo stress e alla fatica lavorativa che si palesa anche con nausea ovvero formicolio agli arti, oltre che acufene e compromissione dei toni alti dell'udito. Inoltre, continuo a dover seguire attività di fisioterapia con perdita di tempo per l'espletamento della stessa”.
A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza del 17.10.2024 il Giudice ha ritenuto di disporre il richiamo del ctu medico-legale per fornire i seguenti chiarimenti: “1) esprima le proprie motivate considerazioni onde illustrare le ragioni per le quali si è stimato che: “I postumi quantificati non possono essere considerati di tipo usurante nei confronti di attività lavorative che la perizianda è in grado di svolgere in relazione alle sue capacità” tenuto conto della diagnosi medico legale consistente in: “♦ Esiti di trauma cranico commotivo con amnesia anteroretrograda, frattura della base cranica, infrazione del condilo occipitale della porzione che si articola con l'atlante a sinistra consistenti in dolore locale, cefalea, ipoacusia neurosensoriale bilaterale e prevalenza funzionale del labirinto posteriore destro. ♦ Esiti di trama distorsivo del rachide cervicale con frattura della massa laterale sinistra dell'atlante alla base e frattura della spinosa di C6 consistente in dolore locale e grave limitazione funzionale” tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'attrice, oltre che di quanto dedotto in citazione circa le: “frequenti perdite di concentrazione che le rendono particolarmente gravosa l'attività lavorativa”; 2) in caso di diversa valutazione in ordine all'eventuale maggiore usura o fatica nell'espletamento dell'attività lavorativa della perizianda, indichi il ctu le proprie motivate considerazioni in ordine all'entità lieve, moderata ovvero severa di tale maggiore fatica”.
Con integrazione di perizia depositata in data 11.5.2025 il consulente ha così concluso: “Tutto cio' premesso, alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che gli esiti permanenti riscontrati e posti in diagnosi incidano sulla capacità lavorativa della perizianda in pari misura rispetto al danno biologico quantificato
(entita' lieve)”.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.6.2025.
2. In ordine all'accertamento della modalità di verificazione del sinistro
Il disposto dell'art. 2054 c.c. prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in ragione della particolare pericolosità della attività di circolazione stradale, sicché la sussistenza di un pregiudizio risarcibile prescinde dalla colpa del danneggiante, il quale può andare esente da responsabilità solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Al riguardo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che: “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cassazione civile sez. III,
28/03/2022, n.9856).
In altri termini, in tema di circolazione stradale si richiede ai conducenti di veicoli un obbligo di prudenza particolarmente penetrante, posta la pericolosità intrinseca dell'attività di guida di veicoli e la posizione di maggiore vulnerabilità dei pedoni. Tale obbligo si riflette, sul piano probatorio, nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente l'onere di provare di aver adottato tutte le precauzioni del caso atte a evitare il sinistro, provando altresì la condotta anormale e imprevedibile del danneggiato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2019 n.2241).
Per completezza occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 141 comma 1 e 2 del C.d.S: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Tanto premesso in punto di diritto, il presente giudizio verte nella sostanza sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in relazione ad un sinistro stradale avvenuto a Roma, in Parte_1 data 24.5.2017 in Via Odoardo Beccari all'altezza del civico 12.
Secondo la ricostruzione del sinistro prospettata nell'atto introduttivo, l'investimento di Parte_1 sarebbe avvenuto a causa esclusiva delle manovre di circolazione stradale poste in essere da CP_2 conducente della autovettura Opel Vectra targata AY650PT che non si sarebbe avveduto
[...] dell'attraversamento della odierna attrice.
Nella specie, è incontestato -oltre che documentale (cfr. relazione di incidente stradale degli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro, doc. 2 citazione)- il fatto storico dell'investimento dell'attrice da parte della suddetta autovettura di proprietà e condotta da Controparte_2
e che la stessa attrice abbia attraversato la strada in un punto ove erano assenti le strisce pedonali. Nell'ambito del suddetto verbale di particolare pregio sul punto risultano le dichiarazioni spontanee rese dal medesimo conducente il quale ha difatti dichiarato: “Percorrevo Via Odoardo Beccari proveniente da Via di Porta Ardeatina con direzione Via Marco Polo proveniente, quando in prossimità del civico 72 non mi avvedevo della presenza di una persona sulla carreggiata, che stava attraversando dal lato sinistro a quello destro del mio senso di marcia, perché probabilmente coperta dal montante anteriore sinistro del mio veicolo.
Nel momento in cui mi rendevo conto della presenza di tale persona, nonostante provassi ad evitarlo, non riuscivo ad evitare l'urto con la stessa”.
Di rilievo appaiono anche ulteriori circostanze evincibili dal medesimo verbale: i. da una parte la circostanza che non vi fossero persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto e, ii. dall'altra, che non vi fossero tracce di frenata afferenti l'autovettura coinvolta;
iii. ancora, l'impossibilità di appurare l'esatta dinamica del sinistro e, da ultimo iv. La presenza di un attraversamento pedonale a circa 60 metri dal punto dell'impatto e segnatamente all'altezza della intersezione tra la via Odoardi Beccari e la via Ambrogio
Contarini.
Parimenti nel suddetto verbale le condizioni di visibilità sono indicate come sufficienti, con condizioni metereologiche serene mentre la strada viene indicata come rettilinea.
L'esatta dinamica del sinistro tuttavia non è stata al contempo confermata neanche dai testimoni escussi nel presente giudizio che hanno riferito di non avere assistito direttamente o -in ogni caso- di non ricordare le modalità di verificazione dell'evento, ma di avere semplicemente verificato la caduta dell'attrice e le lesioni dalla stessa riportate (cfr. dichiarazioni di “Essendo medico internista sono scesa in strada e Testimone_1 ho visto una signora stesa a terra dolorante che si lamentava. La signora si trovava all'incirca a metà della carreggiata”, verbale di udienza del 17.5.2023).
Parte convenuta ha invece prodotto, come anticipato, analisi del crash (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) dal quale si evince una velocità del conducente rispettosa dei limiti imposti in quella determinata area, ma tale documento non può ritenersi sufficiente al fine di ritenere superata, tenuto conto della buona visibilità e delle condizioni della strada medesima, la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Nel caso in esame, la convenuta si è limitata ad allegare che la danneggiata ha attraversato la strada su di un tratto non contrassegnato da apposite strisce pedonali e che il conducente tenesse una velocità di marcia ricompresa nei limiti stabiliti per quello specifico tratto di strada.
Si tratta, invero, di allegazioni generiche che non valgono a escludere la responsabilità del conducente del veicolo (e conseguentemente della compagnia assicuratrice), posto che la convenuta non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che siano state adottate tutte le misure precauzionali atte a evitare il danno, ovvero che la condotta del pedone sia stata talmente abnorme da recidere la ragionevole prevedibilità del verificarsi del sinistro, tenuto anche conto che il veicolo responsabile del sinistro aveva uno specifico obbligo di ridurre la velocità, pur in mancanza di strisce pedonali, trovandosi in presenza di un'immissione stradale contrassegnata da segnaletica orizzontale che imponeva di decelerare al fine di dare precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale. Alla luce di quanto sopra, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada, Controparte_2 avrebbe comunque dovuto poter evitare l'investimento dell'odierna attrice moderando la velocità in considerazione della natura e dello stato dei luoghi, ricorrendo all'utilizzo dell'ordinaria diligenza e prudenza.
Ne consegue che la condotta imputata all'attrice (di aver attraversato in assenza di strisce pedonali) non è idonea a costituire prova liberatoria ex art. 2054 c.c.
Tuttavia, le suindicate circostanze, seppur non idonee a escludere in toto la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. (per le ragioni di cui si è dato atto in precedenza), valgono tuttavia a fondare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c. 1, c.c., in misura che appare equo quantificare nel 30%.
Non osta a quanto precede la circostanza prospettata da parte attrice per cui ai fini del raggiungimento del punto contrassegnato come “B” (cfr. pagine 8 e 9 della citazione) l'attrice non avrebbe comunque potuto ricorrere alle strisce pedonali in quanto assenti altresì nell'intersezione tra la via Odoardo Beccari e la Via
Ambrogio Contarini, posta in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Odoardo Beccari e quindi a circa
60 metri dal luogo dell'evento, in quanto irrilevante nell'ottica di escludere un'eventuale condotta imprudente dell'attrice, anche tenuto conto delle caratteristiche della strada in termini di pericolosità dell'attraversamento
(la via Ambrogio Contarini ha una sola corsia in luogo delle due corsie che caratterizzano la Via Odoardo
Beccari).
Ne consegue che il risarcimento va corrispondentemente ridotto di tale misura.
Dalle considerazioni svolte, deve ritenersi provato il nesso di causalità materiale tra il danno evento e il fatto illecito ascrivibile al veicolo di proprietà di ed assicurato con Controparte_2 Controparte_1 conseguente affermazione di responsabilità civile delle convenute, seppur nei limiti sopra indicati.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
3.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025. Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006;
Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr.
Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità
è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731).
Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n.
24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n. 3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2025 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle). Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
4.168,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x trentadue) e in euro 3.907,50 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 65,12 x sessanta giorni).
In conclusione, il danno da inabilità temporanea è complessivamente pari ad euro 8.075,50.
3.3 Danno biologico, danno morale e danno da cenestesi lavorativa
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attrice va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (53 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (18 %) nella misura di euro 47.529,62 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma. Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno morale ossia lo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel corso del giudizio il soggetto danneggiato deve quindi essere in grado di allegare le circostanze utili ad apprezzare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento interiore. Nella specie, parte attrice non ha fornito prova in ordine alla dedotta rinuncia, in seguito al sinistro, dell'espletamento di attività quali ad esempio tracking sul ghiaccio, sci alpino ad alto livello, chitarra, ciclismo e nuoto, ai viaggi sia per lavoro che per necessità familiari e di vacanza.
Risultano difatti insufficienti a tale scopo le sole dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_2 affermato “confermo, lavoro nella società dal 2012-2013 e con lei facevo mountain bike e le altre attività lo so per sentito dire” (cfr. verbale di udienza del 6.3.2024), in difetto di ulteriori elementi di prova circa la regolare esecuzione delle predette attività e la loro interruzione a seguito del sinistro.
Parte attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno da cd. cenestesi lavorativa in relazione alla maggiore usura e fatica in relazione alla professione di amministratore delegato e socia di maggioranza della
Open Gate Italia S.r.l.
In tema, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”
(Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628).
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio a seguito della richiesta integrazione di perizia ha specificato che: “gli esiti permanenti riscontrati e posti in diagnosi incidano sulla capacità lavorativa della perizianda in pari misura rispetto al danno biologico quantificato (entita' lieve).
Questo giudice ritiene, dunque, conformandosi alle conclusioni del ctu, che sia dunque ravvisabile una maggiore usura nell'espletamento dell'attività lavorativa dovuta ai postumi residuati a seguito del sinistro e che si debba dunque riconoscere all'attrice il danno da lesione alla cenestesi lavorativa.
Nella specie, tenuto conto dell'impatto non particolarmente rilevante sull'attività professionale svolta, appare equa una personalizzazione del danno con un incremento percentuale del 20% rispetto al danno biologico, ossia in euro 57.035,54.
In conclusione, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va liquidato in euro 65.111,04.
4. In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
4.1 Liquidazione danno patrimoniale per il lucro cessante da invalidità temporanea e da perdita della capacità di lavoro e di guadagno
Parte attrice chiede la liquidazione del danno patrimoniale in relazione a quanto non potuto guadagnare nel periodo quattro mesi di forzata inattività e in relazione a quanto le è stato precluso come guadagno nel corso della sua attività professionale.
Quanto alla prova, occorre rammentare che: “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa;
tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., Sez. 3, 15/6/2018 n. 15737 e richiama altresì Cass. nn. 16913/12019, 10499/2017)”
(Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360).
In particolare: “per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto "per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", alla stregua di parametri che considerino "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano" (Cass. 25 giugno 2019 n. 16913)” (Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, n.9002; nello stesso senso, sempre da ultimo: Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n.7821).
Nella specie, parte attrice ha prodotto -entro le preclusioni processuali del presente giudizio - le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2014-2018 da cui risulta la percezione dei seguenti redditi: dichiarazione del 2015: € 149.676,00; dichiarazione del 2016: € 278.313,00; dichiarazione del 2017: €
296.585,00; dichiarazione del 2018: € 213.952,00; dichiarazione del 2019: € 164.870,00; (cfr. docc. 17-21 allegati alla citazione).
Nella propria relazione il ctu ha effettuato, con l'intesa delle parti, una stima dei redditi percepiti dalla attrice negli anni 2014, 2015 e 2016 confrontando la media del periodo appena indicato con la media dei redditi percepiti nel biennio 2017-2018. Quanto sopra tenuto conto unicamente dell'attività professionale svolta nei confronti della società in questione, non ravvisandosi, per gli anni presi in considerazione, alcuna distribuzione degli utili. Partendo da tale stima annuale, la consulente ha quindi calcolato la perdita reddituale in termini di redditi percepiti per tutta l'aspettativa di vita della attrice, così concludendo: “il danno patrimoniale può essere calcolato attualizzando la perdita di reddito in termini annuali per un tasso, condiviso tra le parti nel corso delle operazioni peritali, del 12,871% ottenendo una stima dello stesso pari ad euro 405.329,81” (cfr. pagina
22, elaborato peritale a firma del ctu del 30.7.2022). Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano integrale recepimento nella presente sede essendo state le indagini condotte anche in questo caso con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta in sede di comparse conclusionali e relativo all'asserita mancanza di prova del nesso causale fra il sinistro per cui è causa e la contrazione del reddito che si evince dalla documentazione depositata e dalla consulenza posto che: per un verso, come osservato dal ctu, la parte convenuta ammette la circostanza che l'attrice lavorasse presso la Open Gate Italia srl;
per altro verso, appurato quanto precede e di quanto appurato nella consulenza medico-legale circa l'esistenza di una cenestesi lavorativa lieve, la contrazione del reddito appare connessa causalmente alla minore capacità lavorativa dell'attrice, oltre che della circostanza -provata tramite la prova testimoniale- per cui il ruolo svolto dall'attrice è stato poi svolto da altro soggetto con (quantomeno) conseguenti maggiori costi per la società.
Quanto precede non esclude, tuttavia, che il risultato cui giunge il ctu può essere solo preso come base di calcolo da cui partire per la determinazione del danno che, inevitabilmente, viene effettuata in via equitativa.
A riguardo deve evidenziarsi che:
a) il ctu ha stimato come stabile la perdita patrimoniale dell'attrice in relazione a all'aspettativa di questa, quando -in realtà- appare più opportuno parametrare la perdita sull'aspettativa di vita lavorativa dell'attrice, non potendosi presumere -id quom plerumque accidit- che l'attività lavorativa si protragga per tutta la vita. Tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (53 anni), stimandosi che questa possa avere un'aspettativa di vita di 83 anni e una vita lavorativa sino a 73 anni (trattandosi di libero professionista), appare equo ridurre di circa un terzo l'importo indicato dal ctu e quindi euro
270.000,00;
b) come evidenziato da parte convenuta nella comparsa conclusionale, inoltre, non risulta considerata la tassazione che -tenuto dello scaglione di reddito- va indicata in circa il 40%, con conseguente riduzione a euro 162.000,00 dell'importo che sarebbe pervenuto all'attrice.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità individuata a carico del convenuto nella Controparte_2 determinazione del sinistro (pari al 70%), l'importo spettante a titolo di lucro cessante va quindi equitativamente determinato in euro 113.400,00.
4.2 Liquidazione del danno emergente
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi contro delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad euro 4.785,66. Nel caso di specie sono state poi depositate le fatture per la consulenza medica pari a complessivi euro
854,00 (rispettivamente le fatture n. 326/2018 e n. 2/2019, doc. 25), ma non anche la prova del loro pagamento, di tal che non può riconoscersi tale voce di danno.
*
La misura del risarcimento, così determinata, deve essere tuttavia ridotta in ragione del concorso di colpa del danneggiato, il quale, come implicitamente riconosciuto anche nelle difese attoree, in occasione del sinistro occorso si trovava ad attraversare un tratto stradale non contrassegnato da strisce pedonali.
Spettano inoltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (cfr. in tema: Cassazione civile sez.
II, 10/12/2021, n.39376) determinati equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez.
Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I,
10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti nel periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 14.500,00 di cui 13.000,00 a titolo di sorte e 1.500,00 a titolo di competenze professionali da parte della a mezzo assegno bancario n. 7050085842-07 del 17.06.2019 (cfr. offerta Controparte_1 CP_1 doc. 5 comparsa e assegno. doc.
5. citazione).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Da utilizzarsi sempre come saggio quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'entità dell'attività processuale svolta, dell'importo entro cui è quanto stata accolta la domanda e del pregio dell'opera difensiva spiegata.
Vanno poste a carico definitivo solidale dei convenuti le spese delle consulenze svolte.
P.Q.M.
DICHIARA che la responsabilità per il sinistro occorso all'attrice in data 24.5.2017, è ascrivibile a CP_2 nella misura del 70%;
[...]
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro Parte_1
162.327,69, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione. Il tutto al netto dell'acconto già corrisposto da computarsi secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo come chiarito in motivazione.
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 euro 10.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 21.10.2025
IL GIUDICE
IA De BE
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. IA De BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27970/2020
PROMOSSA DA
C.F.: , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Nicola Massafra (C.F. ) e Maria Raffaella Adilardi (C.F. C.F._2
) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, C.F._3
Largo Ecuador, 6.
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Vincenti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35.
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 17.6.2020 ha convenuto in giudizio la Parte_1
e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- che il 24.5.2017, verso le ore 20:50, mentre transitava a piedi in Roma, Via Odoardo Beccari all'altezza del civico 12, era stata investita mentre era intenta ad attraversare la strada, e segnatamente nella fase finale dell'attraversamento, dalla autovettura Opel Vectra targata AY650PT, di proprietà e condotta da assicurata con la Controparte_2 Controparte_1
- di essere stata trasportata in autoambulanza presso il PS dell'Ospedale San Giovanni Addolorata;
- che sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che aveva raccolto le dichiarazioni del conducente ed effettuato una ricognizione dello stato dei luoghi acclarando l'assenza di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo condotto da Controparte_2 - di essere amministratrice delegata e socia di maggioranza della Open Gate Italia S.r.l. (con proprietà del 57,6% delle quote del capitale sociale di 111.111,00), impegnata nella gestione di tutti i principali clienti della medesima società;
- di avere interrotto in ragione del sinistro la propria attività lavorativa sino al 15.9.2017 e di essersi trovata a seguito dell'evento nell'incapacità di svolgere la medesima attività in termini equivalenti;
- che per sopperire all'assenza della odierna attrice la società Open Gate aveva dovuto assumere distinta figura, l'avv. , sostenendo ulteriori costi e che -in ogni caso- la società aveva subito un danno CP_3 patrimoniale evincibile dai bilanci depositati, anche in conseguenza del mancato rinnovo del contratto con
EN /Open Fiber, cliente con cui essa attrice intratteneva personalmente rapporti professionali;
- di non avere incassato -a causa del sinistro- i premi di fine anno e di avere subìto un decremento del proprio reddito pari ad euro 130.000,00 annui;
- di avere interrotto ovvero ridotto in modo significativo a causa del sinistro le attività precedentemente svolte quali tracking sul ghiaccio, sci alpino ad alto livello, ciclismo e nuoto;
- di avere denunciato il sinistro alla che le aveva offerto la somma di euro 14.500,00 Controparte_1 omnicomprensiva, accettata dalla stessa solo quale acconto sul maggiore avere;
La citazione così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. conducente e proprietario Controparte_2 dell'autovettura Opel Vectra, TG AY650PT, assicurata con la in ordine alla produzione Controparte_4 del sinistro de quo e per l'effetto, ai sensi dell'art. 149 D. Lgs. 209/2005, condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della Sig.ra di tutti i danni Parte_1 conseguenti alle lesioni dalla stessa subite di cui € 96.627,10 a titolo di danno non patrimoniale (già detratto
l'acconto incassato), € 48.315,00 a titolo di incremento derivante dalla cenestesi lavorativa, € 1.000.000.00
a titolo di danno da lucro cessante e danno patrimoniale e così per un totale di € 1.144.940,65; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, compensi e onorari da distrarsi in favore del procuratore intestatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.3.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo -in estrema sintesi e per quanto di interesse per i fini della presente pronuncia-:
- l'assenza di responsabilità del conducente per avere l'attrice attraversato la via Odoardo Beccari al di fuori delle strisce pedonali e tenuto conto dell'andatura della autovettura, rispettosa dei limiti di velocità imposti in quel tratto di strada;
- l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale, tenuto altresì conto delle risultanze del medico fiduciario della compagnia assicuratrice;
- L'infondatezza e -in ogni caso- l'eccessività della domanda di risarcimento del danno da cenestesi lavorativa;
- L'assenza di prova in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica e alla lamentata contrazione del reddito, anche tenuto conto delle ripercussioni legate all'emergenza sanitaria COVID-19; La comparsa così conclude: “-in via del tutto principale, accertata e dichiarata la responsabilità del tutto prevalente, se non esclusiva, di per l'investimento occorsole, rigettare la domanda così Parte_1 come proposta da quest'ultima in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, dando atto, in ogni caso, dell'avvenuto pagamento della somma di € 14.500,00, corrisposta ante causam dalla Controparte_1 all'odierna attrice per il medesimo sinistro per cui è causa;
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse richieste, detrarre dall'eventuale risarcimento che verrà liquidato l'importo già corrisposto dalla ante causam, previa rivalutazione dello stesso alla Controparte_1 data della sentenza. Con vittoria di spese”.
è stato dichiarato contumace all'udienza del 31.3.2021. Controparte_2
Nel corso del giudizio sono stati escussi i seguenti testimoni che hanno così rispettivamente risposto sui capitoli di prova formulati:
1) “1) Vero è che in data 24/05/2017 a Roma in Via Odoardo Beccari, all'altezza del Testimone_1 civico 12, alle ore 20:50 circa, mentre la Sig.ra era intenta ad attraversare a piedi la Parte_1 strada e giunta quasi alla fine dell'attraversamento, veniva investita dalla vettura , TG CP_5
AY650PT, assicurata con la di proprietà e condotta dal Sig. Controparte_4 CP_2
”; “mi trovavo sul balcone di casa al terzo piano di via Beccari n. 14 ed erano all'incirca le
[...] ore 20:30 – 20:45, si trattava di un giorno successivo al 9 maggio in quanto ricordo che stavo festeggiando il mio compleanno con alcuni parenti venuti dall'estero. Preciso che il giorno del compleanno era già trascorso ma avevo deciso di festeggiarlo anche con alcuni parenti venuti dall'estero in data successiva al 9 maggio. Mi trovavo in cucina quando uno dei miei figli mi ha chiamato dicendo che una signora era stata investita. Essendo medico internista sono scesa in strada
e ho visto una signora stesa a terra dolorante che si lamentava. La signora si trovava all'incirca a metà della carreggiata. Prendo visione della prima foto contenuta nell'atto di citazione a pagina 6.
Riconosco lo stato dei luoghi e appongo una crocetta nel punto dove ho trovato la signora dolorante
a terra. Ho provveduto a prestare il primo soccorso alla donna, la quale mi ha riferito di abitare in via Brichetti, vale a dire nei pressi, mi ha consegnato le chiavi di casa e mi ha chiesto di prendere il cellulare e portarglielo. Io ho provveduto in tal senso e quindi le ho consegnato il cellulare. ADR:
“Non ricordo se poi ho visto arrivare la polizia municipale anche perché avevo la cena in corso” (cfr. verbale di udienza del 17.5.2023).
2) che sul medesimo capitolo ha così risposto: “Voglio subito precisare che non Controparte_6 ricordo nulla del sinistro, se non che la signora si fece male” (cfr. verbale di udienza del Pt_1
17.5.2023).
3) che sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice ha Testimone_2 così risposto: “5) “Vero è che la sig.ra amministratrice delegata e socia di Parte_1 maggioranza della Open Gate Italia s.r.l. si occupava fino a prima del sinistro della gestione di tutti
i principali clienti della predetta società” “confermo, era un riferimento della società in termini di immagine e di rapporti con le grandi aziende”; 6) “Vero è che dopo il sinistro del 24/05/2017 la Sig.ra ha dovuto interrompere ogni attività lavorativa fino al 15/09/2017” “confermo” 10) Pt_1
“Vero è che la Open Gate s.r.l. ha assunto un'altra figura che ha sostituito la in molte delle Pt_1 attività che prima svolgeva personalmente” “confermo. L'idea era che sarebbe stata un'assunzione temporanea. In realtà poi è rimasta, ora anche lei è socia”. 11) “Vero è a tal fine è stata assunta, in data 01/06/2017, l'Avv. , con un contratto di € 65.000,00 nette pari ad € 94.482,80 lorde” CP_3
“non lo so”. 13) “Vero è che prima del sinistro la Sig.ra praticava regolarmente tracking sul Pt_1 ghiaccio, sci alpino ad alto livello, suonava la chitarra, praticava ciclismo e nuoto, viaggiava molto sia per lavoro che per necessità familiari e di vacanza” “confermo, lavoro nella società dal 2012-
2013 e con lei facevo mountain bike e le altre attività lo so per sentito dire” 14) “Vero è che a seguito del sinistro la Sig.ra ha interrotto e/o ridotto significativamente tutte le attività sopra Pt_1 descritte” “confermo” (cfr. verbale di udienza del 06/03/2024).
Nel corso del giudizio è stata altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile (di seguito anche: CTU contabile), cui il CTU ha risposto con relazione scritta ai quesiti posti: “accertare, sulla base della documentazione prodotta in atti, se l'attrice abbia subìto un danno patrimoniale a seguito del sinistro con riferimento all'attività di amministratrice delegata e socia di maggioranza della società Open Gate Italia
s.r.l.”.
Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto che di seguito si riproducono: “la sottoscritta Ctu ha analizzato il reddito derivante da attività di amministratrice delegata e socia di maggioranza della società Open Gate Italia Srl e, poiché negli anni presi in considerazione, dalle dichiarazioni dei redditi, non si ravvisa alcuna distribuzione di utili, si può dire che negli anni di riferimento,
l'attrice non abbia percepito alcun reddito per tale tipologia. Poiché inoltre, le parti hanno concordato, nel corso delle operazioni peritali, che il reddito di riferimento da confrontare con il dato oggetto di stima, sia la media dei redditi del triennio precedente all'anno 2017 ed in particolare la media degli anni 2014, 2015 e
2016, il danno in termini annuali, determinato in euro 52.10,00, così come rilevato nella Tabella A, è stato stimato confrontando la media del periodo sopra indicato con la media dei redditi del biennio 2017-2018 A partire da tale valutazione annuale, è stata calcolata la perdita reddituale in termini di redditi percepiti per tutta l'aspettativa di vita della signora attualizzando la perdita di reddito in termini
Pt_1 annuali per un tasso, condiviso tra le parti nel corso delle operazioni peritali, del 12,871%, stimando il danno patrimoniale in euro 405.329,81. Ai fini della determinazione danno patrimoniale, a seguito del sinistro, il perito rileva che il nesso causale tra la contrazione reddituale ed il sinistro occorso alla Dottoressa
Pt_1 sarà oggetto di conclusioni della concomitante perizia medica disposta dal Giudice, che definirà la perdita dell'attività lavorativa. La Ctu in relazione a quanto evidenziato dal Ctp di parte convenuta relativamente alla mancata produzione di fatture e CU che possano documentare che la contrazione reddituale della Signora sia realmente attribuibile ai compensi erogati, a qualsiasi titolo, dalla Open Gate Srl in favore della
Pt_1 stessa, sottolinea: - come si evince dalla Camera di Commercio, la Signora risulta essere
Pt_1 amministratrice delegata della Open Gate Italia Srl e in quanto tale, negli anni oggetto di esame, ha diritto al percepimento del compenso per tale attività; - al fine di poter affermare che il reddito prodotto dalla Signora si riferisca con certezza all'attività di amministratrice delegata della Open Gate Italia Srl, la Parte_1 stessa dovrebbe produrre la seguente documentazione: Cu, fatture emesse in qualità di lavoratore autonomo nei confronti della stessa società; tuttavia, è la stessa convenuta a riconoscere che la abbia percepito
Pt_1
e percepisce redditi dalla Open Gate Italia Srl, infatti: x)A pag 10 dell'atto di costituzione e risposta la convenuta afferma: la maggior parte dei redditi percepiti da parte attrice provengono dalla Società Open
Gate Italia S.r.l. di cui è socia di maggioranza e amministratrice delegata x) A pag. 13 dell'atto Parte_1 di costituzione e risposta la convenuta afferma: tutte le considerazioni che precedono fanno, invece, ragionevolmente ritenere come la riduzione della capacità reddituale della Società Open Gate Italia S.r.l., principale fonte di reddito della odierna parte attrice, non sia in alcun modo imputabile ai fatti di cui è causa.
Ed infine la Compagnia, acquisita la relazione del medico fiduciario, ritenuta la responsabilità prevalente di
ha formulato offerta a quest'ultima per l'importo di € 14.500,00 omnia, riconoscendo in tal Parte_1 senso l'esistenza del reddito della Signora (cfr. ctu a firma della dott.ssa depositata Pt_1 Persona_1 il 30.7.2022).
Nel corso del giudizio è stata altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice (di seguito anche: CTU medico-legale), cui il CTU ha risposto con relazione scritta ai quesiti posti:
“Accerti il C.T.U., letti gli atti di causa ed i documenti e compiuto ogni altro utile accertamento, previo esame diretto del paziente e nei limiti dell'utile e secondo criterio di economicità per le parti, esperito tentativo di conciliazione, riferendone l'esito:
1. se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla;
4. in CP_7 caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5. ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6. se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.);
7. se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una.
Determini, ove necessario, le spese future da sostenere”.
Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto che di seguito si riproducono: “Risulta dai dati dell'anamnesi e dalla documentazione sanitaria allegata che, in data 24-05-2017 la sig.ra Pt_1
a seguito di investimento stradale, veniva visitata presso il P.S. del Complesso Ospedaliero S. Giovanni
[...]
Addolorata, dopo valutazione clinica e strumentale, veniva refertata la seguente diagnosi: "trauma cranico, fratture C1 e C6, contusioni multiple”, formulata una prognosi di giorni 30 s.c. e disposto ricovero.
Successivamente effettuava controlli clinicospecialistici e strumentali nonché cicli di FKT che giustificano la persistenza nel tempo degli attuali esiti menomativi così come evidenziati al nostro esame obiettivo. Alla luce di quanto esplicitato possiamo rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Giudice: 1) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da “trauma cranico, fratture C1 e C6, contusioni multiple” in soggetto già affetto da precedenti morbosi ed influenti sulla sua validità al momento del sinistro. 2) Gli esiti correlati alle lesioni, sono adeguati e compatibili al precedente traumatico in quanto ne soddisfano i criteri di giudizio cronologico, topografico, modale e di idoneità quali-quantitativa. 2) La durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro può essere quantificata in gg 32 di ITA + gg. 60 di ITP al 50%. 3) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica della perizianda possono essere quantificati, secondo i baremè SIMLA ed in ottemperanza alla Legge n. 27 del 24/3/2012 (art.
2 - comma 3 ter e 3 quater), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 18%. 4) Non sono possibili miglioramenti dello stato della perizianda, mediante applicazione di protesi e/o interventi chirurgici. 5) Non esiste menomazione all'integrità fisiognomica e/o fisionomica correlabile all'evento traumatico. 6) I postumi quantificati non possono essere considerati di tipo usurante nei confronti di attività lavorative che la perizianda è in grado di svolgere in relazione alle sue capacità. 7)
Le spese mediche presenti nel fascicolo di parte attrice per un totale di € 4.785,66 appaiono congrue e non sono prevedibili spese future” (cfr. ctu a firma della dott.ssa depositata il 15.11.2022). Persona_2
Con provvedimento del 2.4.2024 il Giudicante ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “corresponsione a parte attrice entro trenta giorni dal perfezionamento dell'accordo: 1) dell'ulteriore importo di euro 55.000,00 per il ristoro dell'integrità psicofisica;
2) dell'importo di euro 25.000,00 per il ristoro del danno patrimoniale;
3) dell'importo di euro 12.700,00 oltre accessori di legge per compenso difensore;
4) dell'importo di euro € 943,78 rimborso spese vive;
5) di quanto anticipato per consulenze tecniche”, proposta non accettata dalle parti.
All'udienza del 17.10.2024 l'attrice sentita liberamente dal Giudice ha così dichiarato: “ribadisco che il sinistro in cui sono rimasta coinvolta mi ha cagionato e continua a cagionarmi gravi ripercussioni sulla mia capacità lavorativa, segnatamente permane una difficoltà di concentrazione e di resistenza fisica allo stress e alla fatica lavorativa che si palesa anche con nausea ovvero formicolio agli arti, oltre che acufene e compromissione dei toni alti dell'udito. Inoltre, continuo a dover seguire attività di fisioterapia con perdita di tempo per l'espletamento della stessa”.
A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza del 17.10.2024 il Giudice ha ritenuto di disporre il richiamo del ctu medico-legale per fornire i seguenti chiarimenti: “1) esprima le proprie motivate considerazioni onde illustrare le ragioni per le quali si è stimato che: “I postumi quantificati non possono essere considerati di tipo usurante nei confronti di attività lavorative che la perizianda è in grado di svolgere in relazione alle sue capacità” tenuto conto della diagnosi medico legale consistente in: “♦ Esiti di trauma cranico commotivo con amnesia anteroretrograda, frattura della base cranica, infrazione del condilo occipitale della porzione che si articola con l'atlante a sinistra consistenti in dolore locale, cefalea, ipoacusia neurosensoriale bilaterale e prevalenza funzionale del labirinto posteriore destro. ♦ Esiti di trama distorsivo del rachide cervicale con frattura della massa laterale sinistra dell'atlante alla base e frattura della spinosa di C6 consistente in dolore locale e grave limitazione funzionale” tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'attrice, oltre che di quanto dedotto in citazione circa le: “frequenti perdite di concentrazione che le rendono particolarmente gravosa l'attività lavorativa”; 2) in caso di diversa valutazione in ordine all'eventuale maggiore usura o fatica nell'espletamento dell'attività lavorativa della perizianda, indichi il ctu le proprie motivate considerazioni in ordine all'entità lieve, moderata ovvero severa di tale maggiore fatica”.
Con integrazione di perizia depositata in data 11.5.2025 il consulente ha così concluso: “Tutto cio' premesso, alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che gli esiti permanenti riscontrati e posti in diagnosi incidano sulla capacità lavorativa della perizianda in pari misura rispetto al danno biologico quantificato
(entita' lieve)”.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.6.2025.
2. In ordine all'accertamento della modalità di verificazione del sinistro
Il disposto dell'art. 2054 c.c. prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in ragione della particolare pericolosità della attività di circolazione stradale, sicché la sussistenza di un pregiudizio risarcibile prescinde dalla colpa del danneggiante, il quale può andare esente da responsabilità solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Al riguardo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che: “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cassazione civile sez. III,
28/03/2022, n.9856).
In altri termini, in tema di circolazione stradale si richiede ai conducenti di veicoli un obbligo di prudenza particolarmente penetrante, posta la pericolosità intrinseca dell'attività di guida di veicoli e la posizione di maggiore vulnerabilità dei pedoni. Tale obbligo si riflette, sul piano probatorio, nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente l'onere di provare di aver adottato tutte le precauzioni del caso atte a evitare il sinistro, provando altresì la condotta anormale e imprevedibile del danneggiato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2019 n.2241).
Per completezza occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 141 comma 1 e 2 del C.d.S: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Tanto premesso in punto di diritto, il presente giudizio verte nella sostanza sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in relazione ad un sinistro stradale avvenuto a Roma, in Parte_1 data 24.5.2017 in Via Odoardo Beccari all'altezza del civico 12.
Secondo la ricostruzione del sinistro prospettata nell'atto introduttivo, l'investimento di Parte_1 sarebbe avvenuto a causa esclusiva delle manovre di circolazione stradale poste in essere da CP_2 conducente della autovettura Opel Vectra targata AY650PT che non si sarebbe avveduto
[...] dell'attraversamento della odierna attrice.
Nella specie, è incontestato -oltre che documentale (cfr. relazione di incidente stradale degli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro, doc. 2 citazione)- il fatto storico dell'investimento dell'attrice da parte della suddetta autovettura di proprietà e condotta da Controparte_2
e che la stessa attrice abbia attraversato la strada in un punto ove erano assenti le strisce pedonali. Nell'ambito del suddetto verbale di particolare pregio sul punto risultano le dichiarazioni spontanee rese dal medesimo conducente il quale ha difatti dichiarato: “Percorrevo Via Odoardo Beccari proveniente da Via di Porta Ardeatina con direzione Via Marco Polo proveniente, quando in prossimità del civico 72 non mi avvedevo della presenza di una persona sulla carreggiata, che stava attraversando dal lato sinistro a quello destro del mio senso di marcia, perché probabilmente coperta dal montante anteriore sinistro del mio veicolo.
Nel momento in cui mi rendevo conto della presenza di tale persona, nonostante provassi ad evitarlo, non riuscivo ad evitare l'urto con la stessa”.
Di rilievo appaiono anche ulteriori circostanze evincibili dal medesimo verbale: i. da una parte la circostanza che non vi fossero persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto e, ii. dall'altra, che non vi fossero tracce di frenata afferenti l'autovettura coinvolta;
iii. ancora, l'impossibilità di appurare l'esatta dinamica del sinistro e, da ultimo iv. La presenza di un attraversamento pedonale a circa 60 metri dal punto dell'impatto e segnatamente all'altezza della intersezione tra la via Odoardi Beccari e la via Ambrogio
Contarini.
Parimenti nel suddetto verbale le condizioni di visibilità sono indicate come sufficienti, con condizioni metereologiche serene mentre la strada viene indicata come rettilinea.
L'esatta dinamica del sinistro tuttavia non è stata al contempo confermata neanche dai testimoni escussi nel presente giudizio che hanno riferito di non avere assistito direttamente o -in ogni caso- di non ricordare le modalità di verificazione dell'evento, ma di avere semplicemente verificato la caduta dell'attrice e le lesioni dalla stessa riportate (cfr. dichiarazioni di “Essendo medico internista sono scesa in strada e Testimone_1 ho visto una signora stesa a terra dolorante che si lamentava. La signora si trovava all'incirca a metà della carreggiata”, verbale di udienza del 17.5.2023).
Parte convenuta ha invece prodotto, come anticipato, analisi del crash (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) dal quale si evince una velocità del conducente rispettosa dei limiti imposti in quella determinata area, ma tale documento non può ritenersi sufficiente al fine di ritenere superata, tenuto conto della buona visibilità e delle condizioni della strada medesima, la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Nel caso in esame, la convenuta si è limitata ad allegare che la danneggiata ha attraversato la strada su di un tratto non contrassegnato da apposite strisce pedonali e che il conducente tenesse una velocità di marcia ricompresa nei limiti stabiliti per quello specifico tratto di strada.
Si tratta, invero, di allegazioni generiche che non valgono a escludere la responsabilità del conducente del veicolo (e conseguentemente della compagnia assicuratrice), posto che la convenuta non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che siano state adottate tutte le misure precauzionali atte a evitare il danno, ovvero che la condotta del pedone sia stata talmente abnorme da recidere la ragionevole prevedibilità del verificarsi del sinistro, tenuto anche conto che il veicolo responsabile del sinistro aveva uno specifico obbligo di ridurre la velocità, pur in mancanza di strisce pedonali, trovandosi in presenza di un'immissione stradale contrassegnata da segnaletica orizzontale che imponeva di decelerare al fine di dare precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale. Alla luce di quanto sopra, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada, Controparte_2 avrebbe comunque dovuto poter evitare l'investimento dell'odierna attrice moderando la velocità in considerazione della natura e dello stato dei luoghi, ricorrendo all'utilizzo dell'ordinaria diligenza e prudenza.
Ne consegue che la condotta imputata all'attrice (di aver attraversato in assenza di strisce pedonali) non è idonea a costituire prova liberatoria ex art. 2054 c.c.
Tuttavia, le suindicate circostanze, seppur non idonee a escludere in toto la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. (per le ragioni di cui si è dato atto in precedenza), valgono tuttavia a fondare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, c. 1, c.c., in misura che appare equo quantificare nel 30%.
Non osta a quanto precede la circostanza prospettata da parte attrice per cui ai fini del raggiungimento del punto contrassegnato come “B” (cfr. pagine 8 e 9 della citazione) l'attrice non avrebbe comunque potuto ricorrere alle strisce pedonali in quanto assenti altresì nell'intersezione tra la via Odoardo Beccari e la Via
Ambrogio Contarini, posta in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Odoardo Beccari e quindi a circa
60 metri dal luogo dell'evento, in quanto irrilevante nell'ottica di escludere un'eventuale condotta imprudente dell'attrice, anche tenuto conto delle caratteristiche della strada in termini di pericolosità dell'attraversamento
(la via Ambrogio Contarini ha una sola corsia in luogo delle due corsie che caratterizzano la Via Odoardo
Beccari).
Ne consegue che il risarcimento va corrispondentemente ridotto di tale misura.
Dalle considerazioni svolte, deve ritenersi provato il nesso di causalità materiale tra il danno evento e il fatto illecito ascrivibile al veicolo di proprietà di ed assicurato con Controparte_2 Controparte_1 conseguente affermazione di responsabilità civile delle convenute, seppur nei limiti sopra indicati.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
3.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025. Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006;
Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr.
Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità
è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731).
Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n.
24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n. 3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2025 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle). Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
4.168,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x trentadue) e in euro 3.907,50 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 65,12 x sessanta giorni).
In conclusione, il danno da inabilità temporanea è complessivamente pari ad euro 8.075,50.
3.3 Danno biologico, danno morale e danno da cenestesi lavorativa
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attrice va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (53 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (18 %) nella misura di euro 47.529,62 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma. Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno morale ossia lo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel corso del giudizio il soggetto danneggiato deve quindi essere in grado di allegare le circostanze utili ad apprezzare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento interiore. Nella specie, parte attrice non ha fornito prova in ordine alla dedotta rinuncia, in seguito al sinistro, dell'espletamento di attività quali ad esempio tracking sul ghiaccio, sci alpino ad alto livello, chitarra, ciclismo e nuoto, ai viaggi sia per lavoro che per necessità familiari e di vacanza.
Risultano difatti insufficienti a tale scopo le sole dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_2 affermato “confermo, lavoro nella società dal 2012-2013 e con lei facevo mountain bike e le altre attività lo so per sentito dire” (cfr. verbale di udienza del 6.3.2024), in difetto di ulteriori elementi di prova circa la regolare esecuzione delle predette attività e la loro interruzione a seguito del sinistro.
Parte attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno da cd. cenestesi lavorativa in relazione alla maggiore usura e fatica in relazione alla professione di amministratore delegato e socia di maggioranza della
Open Gate Italia S.r.l.
In tema, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”
(Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628).
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio a seguito della richiesta integrazione di perizia ha specificato che: “gli esiti permanenti riscontrati e posti in diagnosi incidano sulla capacità lavorativa della perizianda in pari misura rispetto al danno biologico quantificato (entita' lieve).
Questo giudice ritiene, dunque, conformandosi alle conclusioni del ctu, che sia dunque ravvisabile una maggiore usura nell'espletamento dell'attività lavorativa dovuta ai postumi residuati a seguito del sinistro e che si debba dunque riconoscere all'attrice il danno da lesione alla cenestesi lavorativa.
Nella specie, tenuto conto dell'impatto non particolarmente rilevante sull'attività professionale svolta, appare equa una personalizzazione del danno con un incremento percentuale del 20% rispetto al danno biologico, ossia in euro 57.035,54.
In conclusione, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va liquidato in euro 65.111,04.
4. In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
4.1 Liquidazione danno patrimoniale per il lucro cessante da invalidità temporanea e da perdita della capacità di lavoro e di guadagno
Parte attrice chiede la liquidazione del danno patrimoniale in relazione a quanto non potuto guadagnare nel periodo quattro mesi di forzata inattività e in relazione a quanto le è stato precluso come guadagno nel corso della sua attività professionale.
Quanto alla prova, occorre rammentare che: “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa;
tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., Sez. 3, 15/6/2018 n. 15737 e richiama altresì Cass. nn. 16913/12019, 10499/2017)”
(Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360).
In particolare: “per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto "per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", alla stregua di parametri che considerino "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano" (Cass. 25 giugno 2019 n. 16913)” (Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, n.9002; nello stesso senso, sempre da ultimo: Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n.7821).
Nella specie, parte attrice ha prodotto -entro le preclusioni processuali del presente giudizio - le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2014-2018 da cui risulta la percezione dei seguenti redditi: dichiarazione del 2015: € 149.676,00; dichiarazione del 2016: € 278.313,00; dichiarazione del 2017: €
296.585,00; dichiarazione del 2018: € 213.952,00; dichiarazione del 2019: € 164.870,00; (cfr. docc. 17-21 allegati alla citazione).
Nella propria relazione il ctu ha effettuato, con l'intesa delle parti, una stima dei redditi percepiti dalla attrice negli anni 2014, 2015 e 2016 confrontando la media del periodo appena indicato con la media dei redditi percepiti nel biennio 2017-2018. Quanto sopra tenuto conto unicamente dell'attività professionale svolta nei confronti della società in questione, non ravvisandosi, per gli anni presi in considerazione, alcuna distribuzione degli utili. Partendo da tale stima annuale, la consulente ha quindi calcolato la perdita reddituale in termini di redditi percepiti per tutta l'aspettativa di vita della attrice, così concludendo: “il danno patrimoniale può essere calcolato attualizzando la perdita di reddito in termini annuali per un tasso, condiviso tra le parti nel corso delle operazioni peritali, del 12,871% ottenendo una stima dello stesso pari ad euro 405.329,81” (cfr. pagina
22, elaborato peritale a firma del ctu del 30.7.2022). Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano integrale recepimento nella presente sede essendo state le indagini condotte anche in questo caso con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta in sede di comparse conclusionali e relativo all'asserita mancanza di prova del nesso causale fra il sinistro per cui è causa e la contrazione del reddito che si evince dalla documentazione depositata e dalla consulenza posto che: per un verso, come osservato dal ctu, la parte convenuta ammette la circostanza che l'attrice lavorasse presso la Open Gate Italia srl;
per altro verso, appurato quanto precede e di quanto appurato nella consulenza medico-legale circa l'esistenza di una cenestesi lavorativa lieve, la contrazione del reddito appare connessa causalmente alla minore capacità lavorativa dell'attrice, oltre che della circostanza -provata tramite la prova testimoniale- per cui il ruolo svolto dall'attrice è stato poi svolto da altro soggetto con (quantomeno) conseguenti maggiori costi per la società.
Quanto precede non esclude, tuttavia, che il risultato cui giunge il ctu può essere solo preso come base di calcolo da cui partire per la determinazione del danno che, inevitabilmente, viene effettuata in via equitativa.
A riguardo deve evidenziarsi che:
a) il ctu ha stimato come stabile la perdita patrimoniale dell'attrice in relazione a all'aspettativa di questa, quando -in realtà- appare più opportuno parametrare la perdita sull'aspettativa di vita lavorativa dell'attrice, non potendosi presumere -id quom plerumque accidit- che l'attività lavorativa si protragga per tutta la vita. Tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (53 anni), stimandosi che questa possa avere un'aspettativa di vita di 83 anni e una vita lavorativa sino a 73 anni (trattandosi di libero professionista), appare equo ridurre di circa un terzo l'importo indicato dal ctu e quindi euro
270.000,00;
b) come evidenziato da parte convenuta nella comparsa conclusionale, inoltre, non risulta considerata la tassazione che -tenuto dello scaglione di reddito- va indicata in circa il 40%, con conseguente riduzione a euro 162.000,00 dell'importo che sarebbe pervenuto all'attrice.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità individuata a carico del convenuto nella Controparte_2 determinazione del sinistro (pari al 70%), l'importo spettante a titolo di lucro cessante va quindi equitativamente determinato in euro 113.400,00.
4.2 Liquidazione del danno emergente
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi contro delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad euro 4.785,66. Nel caso di specie sono state poi depositate le fatture per la consulenza medica pari a complessivi euro
854,00 (rispettivamente le fatture n. 326/2018 e n. 2/2019, doc. 25), ma non anche la prova del loro pagamento, di tal che non può riconoscersi tale voce di danno.
*
La misura del risarcimento, così determinata, deve essere tuttavia ridotta in ragione del concorso di colpa del danneggiato, il quale, come implicitamente riconosciuto anche nelle difese attoree, in occasione del sinistro occorso si trovava ad attraversare un tratto stradale non contrassegnato da strisce pedonali.
Spettano inoltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (cfr. in tema: Cassazione civile sez.
II, 10/12/2021, n.39376) determinati equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez.
Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I,
10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti nel periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 14.500,00 di cui 13.000,00 a titolo di sorte e 1.500,00 a titolo di competenze professionali da parte della a mezzo assegno bancario n. 7050085842-07 del 17.06.2019 (cfr. offerta Controparte_1 CP_1 doc. 5 comparsa e assegno. doc.
5. citazione).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Da utilizzarsi sempre come saggio quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'entità dell'attività processuale svolta, dell'importo entro cui è quanto stata accolta la domanda e del pregio dell'opera difensiva spiegata.
Vanno poste a carico definitivo solidale dei convenuti le spese delle consulenze svolte.
P.Q.M.
DICHIARA che la responsabilità per il sinistro occorso all'attrice in data 24.5.2017, è ascrivibile a CP_2 nella misura del 70%;
[...]
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro Parte_1
162.327,69, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione. Il tutto al netto dell'acconto già corrisposto da computarsi secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo come chiarito in motivazione.
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 euro 10.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 21.10.2025
IL GIUDICE
IA De BE