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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 442/2022 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. De Lauretis Enzo per parte resistente l'avv. Matteo Lauro
i quali rendono dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINUCCI GIACOMO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. DE LAURETIS ENZO GINOANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINUCCI C.F._2 GIACOMO e dell'avv. DE LAURETIS ENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRICO ENZO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PUCCI PAOLA, dell'avv. DI ROSA ANTONELLO, dell'avv. CARLEO LORENA e dell'avv.
MATTEO LAURO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti in epigrafe indicati, figli di , deceduto il 26.2.2018 per mesotelioma polmonare, hanno Persona_1 adito il Tribunale per vedere accolte le seguenti conclusioni: <…accertata la responsabilità della convenuta per le ragioni espresse in narrativa, voglia condannare .: 1. a risarcire ai Parte_2 ricorrenti in qualità di eredi del sig. , il danno non patrimoniale (c.d. differenziale e complementare) Persona_1 patito da quest'ultimo mentre era in vita e, quindi, complessivamente, la somma di € 266.400,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. a risarcire ai ricorrenti il danno non patrimoniale patito iure proprio;
e cioè a) € 300.000,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al sig. ; b) € 300,000,00 (o Parte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla Sig. Pt_1
.
3. con vittoria di spese e onorari di causa>>.
[...]
1.1 I ricorrenti hanno allegato, tra l'altro, che: il de cuius , dal 7.4.1975 al 24.9.1994 ha lavorato nel Persona_1 reparto Onav (officina navale) dei di Livorno, con mansioni di sabbiatura e verniciatura delle Controparte_2 lamiere e dei profilati che venivano successivamente inviati ai macchinari dell'officina per essere tagliati, sagomati e tracciati secondo gli schemi e i disegni dei costruttori;
il de cuius interveniva altresì sulle navi in costruzione quando era necessario apportare modifiche sulle pareti degli alloggi, sui passaggi a ponte, sui madieri, su lamiere
1 di fasciame etc. e, in tali occasioni, si trovava sempre a contatto con gli operai delle ditte appaltatrici addette alla coibentazione delle pareti degli alloggi con una miscela contenente amianto che veniva spruzzata con manichette ad aria compressa che restava dispersa nell'aria, visibile ad occhio nudo;
quando saliva a bordo delle navi in costruzione, si trovava anche a contatto con gli operai del reparto carpenteria impegnati nella costruzione e nell'assemblaggio delle condotte di ventilazione e dei tubi di scarico dei gas, attività che richiedeva l'applicazione, previo taglio a misura, di un cordone di amianto del diametro di circa 15 mm o di guarnizioni ignifughe anch'esse di amianto;
nei locali delle navi non erano presenti impianti di aereazione o di estrazione di fumi e polvere;
l'esposizione ad amianto avveniva anche in conseguenza dell'attività di riparazione delle navi del cantiere, ove, a Per_ partire dal 1975, il saliva per effettuare rilievi di parti da sostituire perché logori o comunque consumati dal Per_ tempo e dall'usura; nei locali della navi in riparazione su cui il si trovava ad operare operavano anche altre ditte specializzate e i falegnami del cantiere le cui attività comportavano lo sprigionarsi di polveri visibili anche ad occhio nudo che permanevano in aria per tutto il giorno;
a bordo delle navi era fatto uso di teli di amianto per proteggersi da schizzi della saldatura, teli che erano movimentati a seconda del bisogno con liberazione di polvere;
la pulizia dei locali del cantiere era effettuata da ditte esterne due volte al mese mentre gli operai del cantiere svolgevano le loro attività.
1.2 Si è costituita in giudizio che, formulate alcune eccezioni preliminari (quali l'impossibilità di Controparte_1 ascrivere un ruolo causale esclusivo al rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta nell'eziologia della Per_ patologia contratta dal;
l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza dei nel Controparte_1
Per_ determinismo delle patologie del;
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, in ragione dell'applicabilità ratione temporis dell'art 13 d. lgs 38/2000), nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Rigettata implicitamente la richiesta di integrazione del contraddittorio con gli altri datori di lavoro del de cuius in ragione del principio dell'equivalenza delle cause che regola la responsabilità civile e delle formulazione della conclusioni del ricorso, univocamente indirizzate all'accertamento della responsabilità ex art 2087 c.c. della convenute, la causa, istruita per documenti, prove orali e CTU medico-legale, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato (…) riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di
2 cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro” (Cass., Sez. Lav, n. 777 del 19.1.2015).
4.1 Secondo il condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, pure nell'attuale regime di cui all'art. 13 cit. del
D.Lgs. 38/2000 che prevede l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall' anche al CP_3 danno biologico, le somme eventualmente erogate dall'istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato. Secondo la Corte, infatti, “lo stesso art. 13 cit., dopo aver premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono nell'ottica della "attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento", definisce il danno biologico solo "in via sperimentale" e ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
4.2 Tali puntualizzazioni dimostrano che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti,
l'erogazione effettuata dall è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del CP_3 risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
4.3 Deve altresì tenersi presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita CP_3 cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi (come del resto si era ritenuto in giurisprudenza anche nell'ipotesi di lesioni che avessero determinato la morte del danneggiato solo in un secondo momento).
4.4 Sempre a conferma delle notevoli divergenze strutturali tra l'indennizzo erogato dall' e il risarcimento del CP_3 danno biologico, si consideri altresì che mentre quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost., l'indennizzo è CP_3 invece collegato all'art. 38 Cost. e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore. In breve, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 cit. e il risarcimento CP_3 del danno biologico preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore. Ritenere il contrario significherebbe attribuire al cit. art. 13, la finalità non già di apprestare un arricchimento di tutela in favore del lavoratore ma, al contrario, un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore.
3 4.5 Ulteriore conferma del fatto che il d.Lgs. n. 38 del 2000, cit. art. 13, non possa integrare una limitazione di tutela del lavoratore danneggiato, ma debba, anzi, costituire il contrario, si evince dalla giurisprudenza della Corte
Cost. che, fin dalla sentenza n. 87/91, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 32 Cost., comma 1, art. 35 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2, sollevata in ragione della mancata indennizzabilità del danno biologico da parte dell' , ebbe tuttavia a rilevare che: "... indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la CP_3 riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1 Cost., comma 1, artt. 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali
e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare. In definitiva, anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del CP_3 danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”.
5. Passando al merito, giova chiarire che in materia di responsabilità ex art 2087 c.c., grava sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, è tenuto a dimostrare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile per aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. tra le altre Cass. sez. L.
n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
5.1. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 c.c., in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
la norma suddetta impone pertanto al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza;
nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le
4 singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro. Ciò non determina l'insorgere di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore,
l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l'integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore…”
(Cass. n. 1072/2011).
5.2 In termini ancora più chiari, i giudici di legittimità, proprio in materia di amianto, hanno affermato che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia” (Cass. 13956/2012). Per_
6. Ebbene, nel caso di specie non è contestato che il abbia lavorato alle dipendenze della convenuta presso il cantiere navale di Livorno dal 7.4.1975 al 24.9.1994 quale operaio addetto al reparto di officina navale (cfr. punti
3-4 pag. 14 memoria resistente). Per_
6.1. Le allegazioni del ricorso (sopra sintetizzate) in punto di esposizione del ad amianto in pendenza di rapporto di lavoro con la resistente, sono state confermate da tutti i testi escussi che, per contro, hanno smentito quanto dedotto da parte resistente (cfr. verbale udienza del 3 maggio 2023)
6.2 In particolare , dipendente della convenuta dal 1969 al 2001 adibito allo stesso reparto del de Testimone_1 cuius, ha smentito che le ditte appaltatrici operassero sempre in ambiente in cui era presente esclusivamente proprio personale o comunque in zone confinate o in momenti non concomitanti con l'opera dei dipendenti di adottando le opportune misure per il contenimento delle emissioni e provvedendo alla pulizia dei locali CP_1 prima dell'accesso dei dipendenti della resistente, riferendo che “Le ditte e gli operai lavoravano insieme per rispettare i tempi di consegna”. Il teste ha altresì negato che già a partire dai primi anni '70 per gli interventi di insolazione e coibentazione siano stati utilizzati materiali diversi dall'amianto e in cicli lavorativi differenziati rispetto a quelli delle maestranze del cantiere, precisando che “ciò è accaduto solo alla fine degli anni '70 e per le navi in costruzione e non in cicli lavorativi differenziati tra operai del cantiere e ditte”. Il ha altresì Tes_1
5 escluso la fornitura da parte del datore di lavoro di mascherine per la protezione delle vie aeree dall'inalazione di fibre di amianto. Con specifico riferimento all'attività di riparazione delle navi, il teste ha negato che le attività di preparazione del lavoro (pulizia, coibentazione, scoibentazione, pitturazione) fossero sistematicamente affidate a ditte specializzate con l'adozione di misure per il confinamento e in assenza degli operai di precisando CP_1 che “il gas free era l'unica operazione che veniva fatta separatamente e prima di tutte le altre”. Non corrisponde neanche al vero – secondo il – che tutte le postazioni operative fossero corredate di impianti di Tes_1 estrazione e ventilazione, precisando che “quando questi impianti c'erano, erano scarsi”.
6.3. Dello stesso tenore le dichiarazioni di , dipendente della convenuta dal 16.10.1966 fino a settembre Parte_3
2001, adibito al reparto Onav dal 1982. Il teste ha in particolare precisato che solo in epoca più recente i panelli Per_ della nave erano tagliati in appositi locali di falegnameria, mentre all'epoca del rapporto di lavoro del il taglio era effettuato sul posto e le polveri “si posavano sistematicamente in tutte le parti e rimanevano lì per giorni”. Il ha collocato all'inizio degli anni '90 il momento in cui sono migliorate/aumentate le cautele dirette a evitare Pt_3
l'interferenza tra l'attività delle ditte appaltatrici e i dipendenti nonché a partire dagli anni '80 il graduale CP_1 impiego di materiale diverso dall'amianto negli interventi di isolazione e coibentazione. Quanto all'uso delle mascherine il teste ha chiarito che “Non abbiamo mai adoperato mascherine antigas;
avevamo delle mascherine antipolvere aderenti al viso, le quali però avevano fibre di amianto;
le mascherine non venivano indossate sempre da tutti né tutti i giorni”, perché il loro uso dipendeva dalle esigenze lavorative.
7. Il CTU, coerentemente con la documentazione versata in atti e richiamata ampia letteratura scientifica in materia, ha in primo luogo rilevato che durante il lavoro prestato, in precedenza, alle dipendenze di altri datori di Per_ lavoro, il “veniva in contatto con amianto presente in fogli di amianto, guarnizioni e fasciature”; nell'anamnesi Per_ l'ausiliario ha dato altresì atto dall'assenza nella documentazione in atti di indicazioni circa il fatto che il fosse un fumatore.
7.1. Sotto un profilo più strettamente medico-legale, il CTU ha accertato che: <… il Sig. deceduto a Persona_1
80 anni il 26/02/2018 presentava: “mesotelioma pleurico trattato chirurgicamente con decorticazione Per_ pleurica sinistra, diabete mellito non insulino dipendente, ipertensione arteriosa” Il Sig nel dicembre
2017, all'età di 80 anni, è stato sottoposto a biopsia in toracoscopia ed è stata posta diagnosi di mesotelioma epiteliode pleurico sinistro (CKPAN+, WT1+/-, TTF1-). L'8/02/2018 è stato sottoposto Persona_2 Per_3
a decorticazione pleurica sinistra. Successivamente, ha subito numerosi trattamenti di drenaggio del liquido pleurico, inizialmente ogni 4 giorni, successivamente a giorni alterni. le condizioni cliniche si sono Persona_4 aggravate, è deceduto in ospedale in data 26/02/2018.
Il mesotelioma costituisce la neoplasia più specifica conseguente all'esposizione ad asbesto.
(…)
6 I materiali contenenti amianto in matrice friabile rappresentano la maggior fonte di rischio e di rilascio delle fibre.
Le fibre disperse in aria possono essere inalate dall'uomo e le malattie che ne conseguono interessano in prevalenza, ma non esclusivamente, gli organi bersaglio dell'apparato respiratorio (laringe, tessuto polmonare e pleura). L'amianto in tutte le sue varietà mineralogiche è stato riconosciuto dalla Controparte_4 cancro-IARC), fin dal1973, come un cancerogeno certo per l'essere umano.
[...]
L'ultima valutazione da parte della IARC è stata effettuata nel 2012 (Monografia vol 100 C, 2012), in questo documento viene confermato l'amianto come agente cancerogeno certo per il cancro del polmone;
altre sedi di interesse per quanto riguarda le vie respiratorie per le neoplasie da amianto sono la pleura e la laringe.
L'inalazione di fibre di asbesto causa il mesotelioma pleurico e peritoneale, ma sono stati segnalati anche mesoteliomi del pericardio e della tunica vaginale del testicolo.
La localizzazione pleurica è quella più frequente, con un rapporto di 6:1 rispetto a quella peritoneale. La crocidolite è il tipo di amianto che viene più frequentemente riferito associato al mesotelioma che, come altri tumori determinati da cause professionali, ha una latenza lunga, orientativamente di circa 20-40 anni.
Sono descritti anche casi con latenze minori.
Sebbene il meccanismo preciso della cancerogenicità dell'amianto non sia completamente noto si ritiene che
l'infiammazione cronica provocata dalle fibre di amianto nel polmone e nel mesotelio svolga un ruolo importante nell'origine di questa malattia. È quindi plausibile che l'esposizione ad elevati livelli di amianto possa causare un livello di infiammazione elevato che, a sua volta, potrebbe promuovere la progressione del tumore. Quindi, elevate esposizioni ad amianto sono associate ad un'età più giovane alla diagnosi del mesotelioma maligno: pazienti che nel lontano passato sono stati esposti ad elevati livelli di amianto si sono ammalati prima di questa patologia tumorale.
Vi sono dati indicanti che un'esposizione all'asbesto intermittente ed anche di breve durata può essere sufficiente ad indurre la comparsa di un mesotelioma dopo un lungo periodo di latenza.
L'insorgenza del mesotelioma non è influenzata dal fumo di tabacco.
(…)
Esistono tre principali tipi di mesotelioma pleurico, a seconda della morfologia delle cellule tumorali:
- Epitelioide (il più frequente);
- sarcomatoide;
- bifasico (composto da cellule epitelioidi e sarcomatoidi in percentuali variabili).
Si stima che in Italia, ogni anno ci siano 2000nuovi casi di mesotelioma. La percentuale dei casi di mesotelioma associati all'esposizione pregressa ad amianto è pari all'90% circa. L'esposizione all'amianto rappresenta, quindi, la causa principale del mesotelioma maligno (notiziario AIOM-12 novembre 2023).
(…)
7 In numerosi studi della letteratura è stata descritta l'esposizione ad amianto per i lavoratori della cantieristica navale.
Nel documento Esposizione ad amianto e mortalità per tumore maligno della pleura in Italia (1988-1994), Istituto
Superiore di Sanità, sono riportati studi su casistiche di soggetti con mesotelioma pleurico nell'area di Livorno, relativi agli anni 1975-88. In questi studi era stata individuata, nella cantieristica navale, la fonte di esposizione ad amianto. L'esposizione ad amianto comportava un rischio elevato sia per i lavoratori che per i loro familiari
( et al., 1992). Per_5
Nella pubblicazione “Mappa storica della esposizione all'amianto nella industria italiana” un paragrafo viene CP_3 dedicato al comparto della cantieristica navale: “nei cantieri navali si è fatto uso dell'amianto, con particolare riferimento a paratie e porte tagliafuoco, cabine e alloggi, soffitti dei locali garage, pavimenti, sale macchine
(tubazioni, guarnizioni, caldaie e collettori di scarico). L'amianto era utilizzato sia spruzzato, sia legato come cemento-amianto, sia sotto forma di pannelli (in primis marinite), sia come costituente dei materassini per
l'isolamento delle tubazioni, per le quali si impiegavano anche corde, nastri, ecc.; da fogli di amianto pressato venivano inoltre ricavate le guarnizioni per l'accoppiamento di tubazioni e condotte. ...Mentre per le costruzioni può essere fissata una data certa di dismissione dell'amianto, variabile, anche se non di molto, da cantiere a cantiere, per le ristrutturazioni e riparazioni (oltreché per le demolizioni) è evidente ... la difficoltà, che talora si incontra, di fissare con sufficiente precisione la data in cui la presenza dell'esposizione è venuta meno in questa categoria di lavorazioni. A parte la certezza che, a far data dal 1991, le fasi produttive sono state comunque condotte “in sicurezza”, in forza del rispetto del D.Lgs. 277/1991.
L'esposizione stessa ha certamente interessato i coibentatori-scoibentatori, quasi esclusivamente dipendenti da ditte terze, i quali eseguivano il loro compito con continuità, trasferendosi da un'unità all'altra e da un cantiere all'altro.
Ha potuto però interessare, per motivi principalmente ambientali, varie categorie di allestitori (carpentieri di bordo, saldatori, tubisti, elettricisti, impiantisti, e via discorrendo, secondo una nomenclatura variabile da cantiere a cantiere e da periodo a periodo) e gli altri lavoratori (come i pompieri) che accedono a bordo per periodi prevalenti
o meglio ancora esclusivi;
questo sia sulle navi che sui grandi blocchi prefabbricati.
Tale conclusione è sostenuta dalla consapevolezza che ambienti confinati e ristretti, quali sono quelli di bordo, facilitano enormemente il persistere degli inquinanti generati dalle operazioni di coibentazione e/o di scoibentazione (talora coesistenti con le altre), così come di quelli la cui origine è dovuta all'attività stessa degli allestitori.
Sono pure da considerare esposti, tra il personale che non lavorava a bordo, gli addetti alle falegnamerie dove si trattavano pannelli di marinite e di altri materiali simili, compresi, al di fuori dei cantieri navali, gli operai degli stabilimenti di produzione di mobili ed arredi navali in marinite, con particolare riguardo agli addetti al taglio. Per le
8 maestranze di quest'ultimo gruppo la cessazione dell'esposizione è avvenuta, evidentemente, all'atto della cessazione dell'uso dei materiali amiantiferi. Nella nostra casistica ciò può essersi verificato tra il 1978 ed il
1987...”
Risulta che l'amianto sulle navi sia stato utilizzato sia in forma solida che friabile per le caratteristiche del minerale, che ne consentiva l'impiego:
-come termoisolante per la coibentazione di strutture, parti meccaniche e elettriche, tubi per le condotte di vapore
e del carburante;
-come materiale fonoassorbente, per esempio per le paratie delle cabine;
-come materiale ignifugosia per le strutture delle navi che per gli indumenti e le tute/panni di protezione individuale dei lavoratori (tute antifiamma). Saldatori, meccanici, elettricisti, operatori di sicurezza, addetti al decollo e appontaggio elicotteri ne hanno fatto largo uso.
L'amianto infatti era un materiale estremamente duttile nella lavorazione ed adatto a molteplici usi, vista la necessità di isolare gli ambienti all'interno delle navi:
-per evitare la propagazione degli incendi;
-per la necessità di insonorizzare le cabine e isolare gli ambienti dal rumore dei motori;
-per la necessità di sistemi efficaci di anticondensa.
L'amianto è stato utilizzato per la coibentazione di tutte le parti della nave, sia meccaniche che per il trasporto di fluidi. Il materiale era presente come rivestimento per:
-adduttori e alternatori di carburante;
-calderine;
-cartoni isolanti e passaggi a paratia di cavi elettrici;
-collettori di scarico (fumaioli);
-compressori ad alta pressione;
-dischi e sistemi frenanti (anche per lanciamissili e lanciarazzi);
-forni, piastre, bistecchiere delle cucine;
-generatori di corrente;
-guarnizioni spiro-metalliche e di attrito;
-interruttori elettrici;
-porte taglia-fuoco, paratie anti-fiamma e rivestimenti vari;
-turbine e motori di propulsione;
-tubazioni a vapore e caldaie.
9 Il rivestimento dei tubi poteva essere costituito anche da tessuti in amianto, quali corde, feltri, panni, teli,
“baderne”, che, avvolte attorno alle tubazioni, oltre che funzione coibente potevano adempiere anche a quella anti- condensa.
Spesso le coibentazioni erano realizzate con un impasto tipo malta, poi 'garzato' con il tessuto.
Una grande presenza di amianto riguardava ovviamente non solo le navi, ma anche i cantieri navali, dove avvenivano le operazioni di costruzione e manutenzione dei natanti e quindi anche lo stoccaggio del materiale.
Soggetti ad esposizione in questo caso sono stati soprattutto meccanici, saldatori, carpentieri, sabbiatori.
Queste maestranze per di più erano solite utilizzare cuscini isolanti e teli in amianto durante le lavorazioni del metallo sia per protezione di sé e degli altri lavoratori da eventuali schizzi di metallo fuso che per mantenere il metallo in temperatura.
Tale stress delle superfici ne causava una importante usura, con conseguente dispersione aerea delle fibre di amianto.
La diffusione dell'amianto riguarda sia navi in genere che traghetti, rimorchiatori, motovedette, con caratteristiche diverse in ragione dell'età delle imbarcazioni e dello stato di manutenzione.
Il problema dell'esposizione ad amianto per i lavoratori della cantieristica navale è emerso alla fine degli anni 70, primi anni 80, ma i primi grandi lavori di sostituzione dell'amianto con altri materiali sostitutivi sono stati avviati nel
1987-1988.
Le prime problematiche emersero per la presenza di coibentazioni in cattivo stato di conservazione, con distacco di parti, rottura di pannelli, rottura di soffitti, pareti, cattivo stato di manutenzione dei locali alloggio passeggeri. I lavori di bonifica sono iniziati, in modo costante solo nei primi anni '90 anche la consapevolezza e la conoscenza delle problematiche legate all'uso dell'amianto risale ai primi anni 90.
Una caratteristica della esposizione ad amianto nel settore della cantieristica, è legato alla presenza di più lavorazioni contestuali spesso in locali angusti, quali sala macchine, ecc.; i lavori erano spesso eseguiti anche da ditte in appalto con conseguente possibile sinergia di effetti potenzialmente dannosi sulla salute dei lavoratori.
Si ritiene che il cessato utilizzo dell'amianto per le imbarcazioni nuove risalga agli anni 83-86, per le operazioni di bonifica di imbarcazioni vecchie i dati di cessazione sono relativi ai primi anni 90. inoltre fino agli anni 90 le operazioni erano diffuse e non confinate con possibile esposizione anche di lavoratori non direttamente interessati alle operazioni ma in postazioni di lavoro vicina a quelle a rischio. Per_ In sintesi, sulla base della documentazione esaminata, è da ritenere che per il Sig. l'esposizione ad amianto si sia verificata durante il lavoro presso la Centrale ENEL e presso i in coerenza Controparte_2 con quanto certificato direttamente da IS in data 28/02/2018 nel documento “comunicazione del livello di esposizione” in cui è riportato che “l'esposizione ad amianto è certa per il lavoro svolto dal 1962 al 1966
10 presso la ditta Tecnomasio Italiano e successivamente presso la ditta CP_5 Controparte_6
(in seguito dal 1975 al 1994”.
[...] CP_1
Per_ In merito ad una eventuale ulteriore esposizione ad amianto avuta dal Sig. negli anni, durante l'impiego nel settore della edilizia, questa, non può essere esclusa ma eventualmente è da ritenere di un “grado lieve di probabilità“. E' da ritenere che i materiali in amianto negli anni dal 1955 al 1967 siano stati presenti nel settore dell'edilizia, che gli addetti abitualmente non utilizzassero le protezioni delle vie respiratorie, né che venissero messi in atto sistemi di abbattimento delle polveri
(…)
Nonostante la presenza dell'amianto nel settore dell'edilizia negli anni passati, il lavoro di ferraiolo fa orientare verso un eventuale contatto con tali materiali né abituale né quotidiano, ma saltuario e non paragonabile per entità Per_ a quello subito nel periodo in cui il Sig. è stato addetto alla costruzione dei gruppi ad alta pressione, alla
Centrale termoelettrica (dal 1962 al 1966) o alla costruzione dello scafo, presso il TI NA (dal 1975 al
1994); in queste lavorazioni, per il tipo di attività, era a diretto contatto con l'amianto che manipolava>>.
7.2 All'esito delle sopra esposte considerazioni, il CTU ha conclusivamente ritenuto che <<il sig. era persona_1 affetto da: pleurico trattato chirurgicamente con decorticazione pleurica sinistra diabete mellito non insulino dipendente ipertensione arteriosa>la diagnosi, certa, era stata posta sulla base dell'esito dell'esame istologico effettuato su biopsia in toracoscopia: “mesotelioma epitelioide pleurico sin (04/12/2017). La patologia tumorale era stata già riconosciuta in data 18/04/2018 da causa professionale, da parte dell' . CP_3
La correlazione tra il mesotelioma e la esposizione ad amianto è nota in ambito scientifico;
il fattore di rischio più importante per il mesotelioma è proprio l'esposizione ad asbesto.
La malattia è stata contratta per aver lavorato presso la Centrale Termoelettrica dal 1962 al 1966 (4 anni) e presso il cantiere dal 1974 al 1993 (19 anni). La patologia tumorale è stata diagnosticata nel 2017; quindi il CP_7 periodo induzione-latenza risulterebbe congruo prendendo in esame come inizio della esposizione sia il 1962 che il 1974. Il periodo di induzione-latenza è l'intervallo di tempo che intercorre fra l'inizio della esposizione al cancerogeno e la manifestazione clinica del tumore;
è generalmente superiore a 10 anni (potendo arrivare anche
a 40-50 anni).
La valutazione della esposizione è stata definita “certa” da parte dell'IS (Istituto Controparte_8 la rete oncologica) per quanto riguarda l'attività svolta presso la Centrale termoelettrica e
[...] presso il TI NA (cfr comunicazione allegata).
E' da ritenere di un grado lieve di probabilità l'esposizione ad amianto avuta per aver svolto la mansione di ferraiolo nel settore dell'edilizia; tale esposizione è da ritenere saltuaria e non paragonabile per entità a quella Per_ subita nel periodo in cui il Sig. è stato addetto alla costruzione dei gruppi ad alta pressione alla Centrale termoelettrica (dal 1962 al 1966) o alla costruzione dello scafo presso il TI NA (dal 1975 al 1994).
11 Quindi per i motivi sopra illustrati, ritengo che il tumore della pleura, mesotelioma, che ha interessato il Per_ Sig. , sia da correlare alla esposizione ad amianto, per aver svolto il lavoro presso la Centrale
Termoelettrica e presso i di Livorno. Controparte_2
Per_ La patologia è sicuramente stata la causa del decesso del Sig. , avvenuto in data 26/02/2018>>.
7.3. In risposta alle osservazioni del CTP ricorrente - secondo cui la relazione andrebbe riscritta senza prendere in considerazione la documentazione relativa alla malattia professionale denunciata all' , presente CP_3 nell'archivio della UF PISLL del Dipartimento di Prevenzione dell'area Livornese o in subordine andrebbe chiarito, rispetto alle conclusioni rassegnate se entrambe le esposizioni lavorative, rispettivamente presso la Centrale
Termoelettrica e presso i di Livorno, sono causalmente responsabili del determinismo del Controparte_2
Per_ mesotelioma del , che lo ha poi condotto alla morte - la dott. ha chiarito che “proprio in virtù della Per_6
Per_ descrizione del tipo di lavoro svolto dal presso non può che essere confermata la esposizione a CP_1 fibre di amianto per cui il de cuius è da ritenere che sia stato sicuramente esposto ad amianto durante il periodo in cui ha lavorato presso il cantiere navale. Tale esposizione è stata definita certa anche da IS>>.
7.4. In merito, invece, alle osservazioni di parte resistente – circa il consistente impiego dell'amianto nell'attività
Per_ edilizia cui pure il è stato dedito e il conseguente tasso di mesoteliomi riscontrato in lavoratori impiegati in tale settore – l'ausiliario ha ribadito che << Nella bozza è stato… descritto che nel settore, l'amianto è stato largamente utilizzato negli anni in cui il de cuius ha lavorato in edilizia, ma come riportato nel libretto di lavoro
Per_ presente negli atti, nel settore dell'edilizia il Sig. , ha svolto il lavoro di ferraiolo.
Per_ Il Sig. preparava l'armatura con tondini di ferro, costruiva strutture metalliche da posizionare nelle casseforme per armare il cemento;
questo tipo di lavorazione, nel passato, dai dati della letteratura, non rientrava tra quelle in cui veniva impiegato amianto. Un'anamnesi dettagliata è stata raccolta dal medico della UFPISLL e un giudizio sulla esposizione è stato espresso dall'IS: la mansione di ferraiolo non è stata inclusa fra le
Per_ esposizioni certe ad amianto avute dal Sig. .
A proposito delle basse esposizioni e della insorgenza del mesotelioma, è noto che non esiste una dose soglia per le patologie tumorali, in quanto all'aumentare della esposizione aumenta il rischio di contrarre una neoplasia;
anche per le basse dosi è ammesso il rischio. In sintesi, è da ritenere certa la esposizione ad amianto avuta presso il cantiere e durante la costruzione dei gruppi ad alta pressione della centrale termoelettrica;
lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i lavori nella edilizia abitativa, nella costruzione di ponti, in Per_ quanto il Sig. svolgendo la mansione di ferraiolo, interveniva sul cantiere prima che iniziassero le Per_ lavorazioni che comportavano l'impiego di amianto. Durante la raccolta dell'anamnesi, il Sig non ha ricordato di aver manipolato prodotti in amianto, di aver avuto contatti diretti con prodotti in amianto;
è verosimile che, proprio per il fatto che l'amianto era largamente diffuso nel settore edile, possa aver avuto contatti sporadici con l'amianto; esposizione più consistente può aver avuto durante la manipolazione diretta del materiale in
12 amianto presso il cantiere navale e durante la costruzione dei gruppi ad alta pressione della centrale termoelettrica.
Non ha un fondamento scientifico una ripartizione fra le attività che hanno comportato esposizione ad amianto, per stabilire quale sia stato il lavoro che ha determinato la sviluppo della neoplasia.
Per tali motivi vengono confermate le conclusioni riportate nella bozza della relazione: il tumore della pleura, Per_ mesotelioma, che ha interessato il Sig. , è da correlare alla esposizione ad amianto, per aver svolto il lavoro presso la Centrale Termoelettrica e presso i di Livorno. La patologia è sicuramente stata la causa del Controparte_2
Per_ decesso del Sig. , avvenuto in data 26/02/2018>>.
8. Tanto chiarito, giova precisare, quanto alla sussistenza del nesso causale, che per costante giurisprudenza anche di legittimità, “la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del più probabile che non” (cfr. Cass. n. 17172/2012; Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010 e Cass. n. 15991/2011).
8.1 D'altro canto l'esistenza di un nesso con prestazioni lavorative rese in favore di altri datori di lavoro che la pluralità di cause (ovvero di esposizioni all'amianto presso diversi datori di lavoro) non ha particolare rilevanza in sede civile, almeno dal punto di vista del danneggiato;
a differenza di quanto accade in sede penale – dove pesa il principio secondo cui la responsabilità è strettamente personale – in sede civile vige la regola, sancita dall'art. 2055 c.c., della solidarietà fra tutti gli autori dell'illecito: di conseguenza tutti i soggetti che concorrono a determinare la lesione rispondono, ciascun per l'intero, dei danni che ne derivano (salva l'azione di regresso nei confronti degli altri debitori, che però non ha esercitato). Controparte_1
9. Resta dunque da verificare se l'esposizione all'amianto sia conseguenza di inadempimento della parte convenuta anche sotto il profilo soggettivo, ossia se l'inadempimento sia imputabile alla stessa, valutando i profili della prevedibilità dell'evento, dell'esigibilità della condotta alternativa lecita, dell'evitabilità del danno mediante l'osservanza degli obblighi imposti dalle norme in vigore.
9.1 In particolare, nel ricorso introduttivo (cfr. pp. 18 e ss.), parte ricorrente, come era suo onere, oltre a richiamare studi scientifici circa la nocività dell'esposizione ad amianto e il nesso causale con il mesotelioma risalenti alla prima metà degli anni '60, ha individuato le disposizioni di legge violate oltre che nel disposto dell'art. 2087 c.c. , tra le altre, nelle prescrizioni imposte al datore di lavoro dal DPR 303/1956 al fine di evitare o ridurre il contatto con polveri nocive.
9.2 Per contro, da parte sua, non ha fornito prova di avere costantemente (ovvero durante tutta la CP_1 durata del rapporto di lavoro del de cuius) adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia ( cfr. Cass. n. 13956 del 3.8.2012). I testi escussi, infatti, hanno dato conto Per_ della diffusione consistente della polvere di amianto nei locali in cui il si trovava ad operare e della
13 progressiva introduzione e aumento di misure quali maschere protettive, confinamento delle attività svolte dalle ditte esterne, impianti di aerazione/aspirazione nel corso degli anni, solo a partire dalla fine degli anni '70/inizio anni '80 e in maniera più evidente agli inizi degli anni '90, misure non sufficienti ad eliminare il rischio di esposizioni alle polveri di amianto.
9.3 Sul punto non può tacersi il fatto che secondo l'art 21 del DPR sopra citato “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro”.
9.4 Gravavano poi sul datore di lavoro, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19), alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25).
9.5 In assenza della prova dell'adozione di tali cautele deve ritenersi dimostrata la colpa in senso oggettivo della Per_ convenuta per l'insorgenza della malattia e poi della morte del .
10. Sotto il profilo soggettivo, ovvero della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, secondo il consolidato orientamento di legittimità, è sufficiente la consapevolezza nell'agente della potenziale idoneità lesiva della condotta ma non anche la rappresentazione dell'evento effettivamente concretizzatosi (cfr. Cass. 38991/2010).
10.1 E nel caso dell'amianto, la sua pericolosità era già nota fin dagli inizi del XX secolo quando il R.D. 14 giugno
1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. Tale decreto costituisce il primo dei numerosi interventi legislativi finalizzati alla tutela dei lavoratori a contatto con l'amianto, tra i quali si ricordano la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 sopra richiamato.
11. Quanto, invece, all'evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato;
a tal fine in ambito civile – diversamente da quello penale – il criterio che deve essere utilizzato è quello del “più probabile che non”, ossia è necessario
14 verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'adozione della cautele avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.
11.1 Ora è evidente che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Parimenti anche l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree, già esistenti all'epoca, e la costante vigilanza sulla loro adozione avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia.
11.2 La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era dunque senz'altro esigibile, non potendosi dare rilevanza in senso contrario al fatto chela legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR
303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso.
12. Tanto chiarito, deve ritenersi dimostrata la responsabilità penale, necessaria al fine di risarcire il danno differenziale in quanto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che gli elementi propri di tale responsabilità vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006).
13. In punto di quantificazione del danno, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di
Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale, ad un sistema risarcitorio tripolare - incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt.
2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.)- è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
13.1 Quanto, in particolare, al danno da morte, la Suprema Corte a SSUU, con sentenza n. 15350/2015, ha chiarito che mentre nel caso di danno da morte immediata, il decesso subitaneo della vittima impedisce il verificarsi in capo alla stessa di danni-conseguenza suscettibili di ristoro, è, invece, risarcibile il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute cui abbia fatto seguito la morte non immediata dell'offeso, danno che può identificarsi nel solo danno biologico terminale da invalidità temporanea totale (sempre presente nel caso di morte non immediata, ma seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e che si protrae dalla
15 data di esso fino a quella del decesso) ovvero cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno morale catastrofico o catastrofale) nel caso in cui la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra l'infortunio e la morte e sia stata, dunque, in condizione di percepire il proprio stato e l'imminenza della propria fine.
13.2 Il fatto che la sopravvivenza, pur protrattasi per un tempo apprezzabile, non sia stata accompagnata dal consolidamento dei postumi (impedita, per l'appunto, dall'exitus) preclude la maturazione a favore del soggetto leso del diritto al risarcimento del danno biologico non già in relazione al tempo residuo per il quale è effettivamente sopravvissuto alle lesioni mortali, ma in relazione allo spazio di vita residua che avrebbe presumibilmente avuto se non avesse subito lesioni e non fosse, invece, per queste deceduto.
13.3 Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta né i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, consolidamento, nel caso di specie non ravvisabile;
non confacenti sono anche le recenti tabelle sul danno intermittente che regolano l'ipotesi di un danno biologico permanente a cui consegua, però, prima della liquidazione giudiziale, la morte per una causa diversa.
13.4 Pertanto, la liquidazione del danno biologico temporaneo (comprensivo del transeunte pregiudizio all'integrità psicofisica, della sofferenza morale ad esso presuntivamente connessa secondo criteri di normalità e delle ordinarie ripercussioni di essi sulle quotidiane attività ed abitudini di vita del soggetto leso) implica, allora, una valutazione di tipo equitativo al fine di adeguare i valori tabellari relativi all'invalidità temporanea totale alla specificità e drammaticità di una condizione in cui la patologia non evolve verso il miglioramento, bensì verso la morte.
13.5 Al fine, dunque, di scongiurare l'estrema soggettività della tecnica liquidatoria di tipo equitativo, si ritiene opportuno prendere a riferimento i criteri tabellari del Tribunale di Milano per la liquidazione dell'invalidità temporanea in vigore al momento della decisione (cfr. Cass. 18163/2007), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 14402/2011,
12408/2011).
13.6 Tali tabelle prevedono, essenzialmente, la liquidazione in misura complessiva e forfettaria (fino ad un massimo di € 35.247,00) del danno relativo ai primi tre giorni successivi alla lesione (ovvero alla diagnosi della malattia), sul presupposto che la sofferenza è massima nel momento iniziale e tende poi a decrescere per effetto di una sorta di adattamento;
per il periodo successivo e fino al centesimo giorno (ovvero per altri 97 giorni) e in misura giornaliera decrescente (da Euro 1.175,00 ad Euro 116,00), ma personalizzabile in aumento fino al 50%. Per_ 13.7 Ebbene, tenuto conto dell'età del al momento della diagnosi di mesotelioma polmonare (80 anni), della coscienza di avere davanti, a quel punto, solo qualche mese, o al massimo poco più di un anno, di vita, nonché
16 delle sofferenze (fisiche e morali) conseguenti alla progressione della malattia, ai tentativi di cura e all'avvicinarsi dell'esito infausto - si deve ritenere equo e congruo un risarcimento del danno terminale pari al massimo previsto dalle citate tabelle e quindi € 35.247,00 per i primi tre giorni successivi alla diagnosi del 21.12.2017 ed €
53.240,00 maggiorati del 50% (in ragione dell'inevitabile consapevolezza dell'esito infausto della malattia tumorale) per i successivi 63 giorni per un totale di € 76.417,50 (comprensivo della componente biologica temporanea). Per_ 13.8 Rispetto alla malattia del il CTU ha individuato la durata dell'inabilità temporanea dal 24.8.2017 al Per_ 26.2.2018 e la quantificazione nella misura del 100% “in quanto il 24.8.2017 quando si è recato al PS il aveva un importante versamento pleurico e ha effettuato diverse toracentesi inizialmente ogni 4 giorni e poi a giorni alterni;
il 9 febbraio 2018 ha subito un intervento chirurgico di pleurectomia (viscerale sinistro e paretale parziale) e il 26 febbraio 2018 è deceduto”, di talché in ragione del maggior tempo trascorso tra la diagnosi della malattia e l'exitus intervenuto in data 26.2.2018 può essere riconosciuto un ulteriore risarcimento quantificabile (in base alla tabella di Milano) in 13.760,00 (considerando l'importo massimo giornaliero previsto per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta pari a Euro 172,00 in ragione delle massime sofferenze subite e dei plurimi interventi di toracentesi subiti)
13.9 Ai ricorrenti dunque è dovuta, nella loro qualità di eredi di la somma complessiva arrotondata di Persona_1
€ 125.425,00 - da suddividere per metà - cui vanno aggiunti gli interessi di legge e, in cumulo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla morte del de cuius 26.2.2018 al saldo effettivo.
13.10 Nessuna detrazione dovrà, poi, effettuarsi con riferimento alle somme erogate dall' a titolo di rendita ai CP_3 superstiti ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965, atteso che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la funzione di tale emolumento “è palesemente quella di sopperire, sostituendo la retribuzione dell'infortunato, alle necessità economiche dei superstiti”, mentre “non vi è traccia, nelle citate disposizioni, di una copertura di danni diversi da quelli patrimoniali” (Cass. 6480/2000 in parte motiva;
cfr anche. Cass. 3069/2002, 5910/1998,
859/1997, 6074/1981). Pertanto, poiché il risarcimento sopra quantificato concerne unicamente il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis, è evidente che dalla somma determinata a tale titolo non possono essere detratti gli importi corrisposti agli eredi a diverso titolo, come appunto la rendita di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/65.
13.11 Né d'altro canto può detrarsi l'indennizzo/rendita per danno biologico che sarebbe stato corrisposto al de cuius dall secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia di c.d. danno differenziale, atteso che CP_3 tale emolumento presuppone la stabilizzazione dei postumi invalidanti che non possono coesistere con il c.d. danno terminale sopra liquidato.
15. Quanto al danno richiesto dai ricorrenti iure proprio, per lesione del rapporto parentale, di recente, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che le tabelle di Milano, laddove prevedono per il danno parentale un tetto minimo e un tetto massimo quale “perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno” non garantiscono
17 uniformità e prevedibilità, che possono per contro essere realizzate unicamente con l'adozione di una tabella a punti (come quella di Roma), che, previa determinazione del valore del punto, tenga conto delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (cfr. Cass. 10579/2021, nonché più di recente Cass. 20292/2022).
15.1 A seguito di tali pronunce, il Tribunale di Milano, nel giugno 2022, ha adottato nuove tabelle per il calcolo del danno da lesione del vincolo parentale che si fondano anch'esse sul sistema del calcolo a punti e che, a differenza di quelle di Roma, permettono di valorizzare anche aspetti peculiari della relazione con il defunto, quali la condivisione di feste, vacanze e hobby, le frequentazioni e i contatti;
trattasi inoltre di tabelle più aggiornate rispetto a quelle romane e fondate sul monitoraggio di 600 pronunce emesse sulla liquidazione del danno parentale. Per_ 15.2 Ebbene, è pacifico che al momento della morte del i figli fossero ormai da tempo usciti dal nucleo familiare e indipendenti, seppur legati alla famiglia di origine anche per ragioni di assistenza alla moglie del de cuius.
15.3 Pertanto, tenuto conto dell'età del de cuius al momento della morte (80 anni = 12 punti) e dell'età dei ricorrenti al momento della morte del padre (50 anni e 46 anni 20 punti) , della Parte_1 Parte_1 sopravvivenza di due componenti del nucleo familiare primario (la madre/il fratello o la sorella= 12 punti), considerata altresì l'abituale frequentazione della casa familiare per entrambi i ricorrenti (10 punti) e la presenza più assidua di nel periodo di manifestazione e progressivo aggravamento della malattia del padre (cfr Parte_1 verbale di udienza del 28.11.2024) che giustifica a favore di quest'ultima ulteriori 15 punti, deve concludersi per la quantificazione del danno iure proprioa favore di nella misura di € 269.859,00 (3911 x 69), nonché Parte_1
a favore di di € 211.194,00 (3911 x 54). Parte_1
15.4 Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme devalutate alla data della morte (26.2.2018) secondo gli indici
ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi previsti dal DM
55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 tenuto conto della non particolare complessità dell'istruttoria orale espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di e , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 Parte_1 danno non patrimoniale sofferto dal de cuius , della somma di € 62.712,50 ciascuno, oltre Persona_1 interessi legali dalla sentenza fino al saldo e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal
26.2.2018 fino ad oggi;
18 - condanna al pagamento a favore di , a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1 Parte_1 patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di , della somma di € 269.859,00, oltre Persona_1 interessi legali dalla sentenza fino al saldo e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal
26.2.2018 fino ad oggi;
- condanna al pagamento a favore di a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1 Parte_1 patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di della somma di € 211.194,00, oltre interessi Persona_1 legali dalla sentenza fino al saldo e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 26.2.2018 fino ad oggi;
- condanna al pagamento a favore di e delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 12.500,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Controparte_1
Livorno, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica AN
19
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 442/2022 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. De Lauretis Enzo per parte resistente l'avv. Matteo Lauro
i quali rendono dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINUCCI GIACOMO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. DE LAURETIS ENZO GINOANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINUCCI C.F._2 GIACOMO e dell'avv. DE LAURETIS ENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRICO ENZO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PUCCI PAOLA, dell'avv. DI ROSA ANTONELLO, dell'avv. CARLEO LORENA e dell'avv.
MATTEO LAURO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti in epigrafe indicati, figli di , deceduto il 26.2.2018 per mesotelioma polmonare, hanno Persona_1 adito il Tribunale per vedere accolte le seguenti conclusioni: <…accertata la responsabilità della convenuta per le ragioni espresse in narrativa, voglia condannare .: 1. a risarcire ai Parte_2 ricorrenti in qualità di eredi del sig. , il danno non patrimoniale (c.d. differenziale e complementare) Persona_1 patito da quest'ultimo mentre era in vita e, quindi, complessivamente, la somma di € 266.400,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. a risarcire ai ricorrenti il danno non patrimoniale patito iure proprio;
e cioè a) € 300.000,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al sig. ; b) € 300,000,00 (o Parte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla Sig. Pt_1
.
3. con vittoria di spese e onorari di causa>>.
[...]
1.1 I ricorrenti hanno allegato, tra l'altro, che: il de cuius , dal 7.4.1975 al 24.9.1994 ha lavorato nel Persona_1 reparto Onav (officina navale) dei di Livorno, con mansioni di sabbiatura e verniciatura delle Controparte_2 lamiere e dei profilati che venivano successivamente inviati ai macchinari dell'officina per essere tagliati, sagomati e tracciati secondo gli schemi e i disegni dei costruttori;
il de cuius interveniva altresì sulle navi in costruzione quando era necessario apportare modifiche sulle pareti degli alloggi, sui passaggi a ponte, sui madieri, su lamiere
1 di fasciame etc. e, in tali occasioni, si trovava sempre a contatto con gli operai delle ditte appaltatrici addette alla coibentazione delle pareti degli alloggi con una miscela contenente amianto che veniva spruzzata con manichette ad aria compressa che restava dispersa nell'aria, visibile ad occhio nudo;
quando saliva a bordo delle navi in costruzione, si trovava anche a contatto con gli operai del reparto carpenteria impegnati nella costruzione e nell'assemblaggio delle condotte di ventilazione e dei tubi di scarico dei gas, attività che richiedeva l'applicazione, previo taglio a misura, di un cordone di amianto del diametro di circa 15 mm o di guarnizioni ignifughe anch'esse di amianto;
nei locali delle navi non erano presenti impianti di aereazione o di estrazione di fumi e polvere;
l'esposizione ad amianto avveniva anche in conseguenza dell'attività di riparazione delle navi del cantiere, ove, a Per_ partire dal 1975, il saliva per effettuare rilievi di parti da sostituire perché logori o comunque consumati dal Per_ tempo e dall'usura; nei locali della navi in riparazione su cui il si trovava ad operare operavano anche altre ditte specializzate e i falegnami del cantiere le cui attività comportavano lo sprigionarsi di polveri visibili anche ad occhio nudo che permanevano in aria per tutto il giorno;
a bordo delle navi era fatto uso di teli di amianto per proteggersi da schizzi della saldatura, teli che erano movimentati a seconda del bisogno con liberazione di polvere;
la pulizia dei locali del cantiere era effettuata da ditte esterne due volte al mese mentre gli operai del cantiere svolgevano le loro attività.
1.2 Si è costituita in giudizio che, formulate alcune eccezioni preliminari (quali l'impossibilità di Controparte_1 ascrivere un ruolo causale esclusivo al rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta nell'eziologia della Per_ patologia contratta dal;
l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza dei nel Controparte_1
Per_ determinismo delle patologie del;
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, in ragione dell'applicabilità ratione temporis dell'art 13 d. lgs 38/2000), nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Rigettata implicitamente la richiesta di integrazione del contraddittorio con gli altri datori di lavoro del de cuius in ragione del principio dell'equivalenza delle cause che regola la responsabilità civile e delle formulazione della conclusioni del ricorso, univocamente indirizzate all'accertamento della responsabilità ex art 2087 c.c. della convenute, la causa, istruita per documenti, prove orali e CTU medico-legale, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato (…) riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di
2 cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro” (Cass., Sez. Lav, n. 777 del 19.1.2015).
4.1 Secondo il condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, pure nell'attuale regime di cui all'art. 13 cit. del
D.Lgs. 38/2000 che prevede l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall' anche al CP_3 danno biologico, le somme eventualmente erogate dall'istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato. Secondo la Corte, infatti, “lo stesso art. 13 cit., dopo aver premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono nell'ottica della "attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento", definisce il danno biologico solo "in via sperimentale" e ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
4.2 Tali puntualizzazioni dimostrano che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti,
l'erogazione effettuata dall è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del CP_3 risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
4.3 Deve altresì tenersi presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita CP_3 cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi (come del resto si era ritenuto in giurisprudenza anche nell'ipotesi di lesioni che avessero determinato la morte del danneggiato solo in un secondo momento).
4.4 Sempre a conferma delle notevoli divergenze strutturali tra l'indennizzo erogato dall' e il risarcimento del CP_3 danno biologico, si consideri altresì che mentre quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost., l'indennizzo è CP_3 invece collegato all'art. 38 Cost. e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore. In breve, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 cit. e il risarcimento CP_3 del danno biologico preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore. Ritenere il contrario significherebbe attribuire al cit. art. 13, la finalità non già di apprestare un arricchimento di tutela in favore del lavoratore ma, al contrario, un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore.
3 4.5 Ulteriore conferma del fatto che il d.Lgs. n. 38 del 2000, cit. art. 13, non possa integrare una limitazione di tutela del lavoratore danneggiato, ma debba, anzi, costituire il contrario, si evince dalla giurisprudenza della Corte
Cost. che, fin dalla sentenza n. 87/91, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 32 Cost., comma 1, art. 35 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2, sollevata in ragione della mancata indennizzabilità del danno biologico da parte dell' , ebbe tuttavia a rilevare che: "... indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la CP_3 riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1 Cost., comma 1, artt. 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali
e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare. In definitiva, anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del CP_3 danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”.
5. Passando al merito, giova chiarire che in materia di responsabilità ex art 2087 c.c., grava sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, è tenuto a dimostrare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile per aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. tra le altre Cass. sez. L.
n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
5.1. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 c.c., in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
la norma suddetta impone pertanto al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza;
nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le
4 singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro. Ciò non determina l'insorgere di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore,
l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l'integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore…”
(Cass. n. 1072/2011).
5.2 In termini ancora più chiari, i giudici di legittimità, proprio in materia di amianto, hanno affermato che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia” (Cass. 13956/2012). Per_
6. Ebbene, nel caso di specie non è contestato che il abbia lavorato alle dipendenze della convenuta presso il cantiere navale di Livorno dal 7.4.1975 al 24.9.1994 quale operaio addetto al reparto di officina navale (cfr. punti
3-4 pag. 14 memoria resistente). Per_
6.1. Le allegazioni del ricorso (sopra sintetizzate) in punto di esposizione del ad amianto in pendenza di rapporto di lavoro con la resistente, sono state confermate da tutti i testi escussi che, per contro, hanno smentito quanto dedotto da parte resistente (cfr. verbale udienza del 3 maggio 2023)
6.2 In particolare , dipendente della convenuta dal 1969 al 2001 adibito allo stesso reparto del de Testimone_1 cuius, ha smentito che le ditte appaltatrici operassero sempre in ambiente in cui era presente esclusivamente proprio personale o comunque in zone confinate o in momenti non concomitanti con l'opera dei dipendenti di adottando le opportune misure per il contenimento delle emissioni e provvedendo alla pulizia dei locali CP_1 prima dell'accesso dei dipendenti della resistente, riferendo che “Le ditte e gli operai lavoravano insieme per rispettare i tempi di consegna”. Il teste ha altresì negato che già a partire dai primi anni '70 per gli interventi di insolazione e coibentazione siano stati utilizzati materiali diversi dall'amianto e in cicli lavorativi differenziati rispetto a quelli delle maestranze del cantiere, precisando che “ciò è accaduto solo alla fine degli anni '70 e per le navi in costruzione e non in cicli lavorativi differenziati tra operai del cantiere e ditte”. Il ha altresì Tes_1
5 escluso la fornitura da parte del datore di lavoro di mascherine per la protezione delle vie aeree dall'inalazione di fibre di amianto. Con specifico riferimento all'attività di riparazione delle navi, il teste ha negato che le attività di preparazione del lavoro (pulizia, coibentazione, scoibentazione, pitturazione) fossero sistematicamente affidate a ditte specializzate con l'adozione di misure per il confinamento e in assenza degli operai di precisando CP_1 che “il gas free era l'unica operazione che veniva fatta separatamente e prima di tutte le altre”. Non corrisponde neanche al vero – secondo il – che tutte le postazioni operative fossero corredate di impianti di Tes_1 estrazione e ventilazione, precisando che “quando questi impianti c'erano, erano scarsi”.
6.3. Dello stesso tenore le dichiarazioni di , dipendente della convenuta dal 16.10.1966 fino a settembre Parte_3
2001, adibito al reparto Onav dal 1982. Il teste ha in particolare precisato che solo in epoca più recente i panelli Per_ della nave erano tagliati in appositi locali di falegnameria, mentre all'epoca del rapporto di lavoro del il taglio era effettuato sul posto e le polveri “si posavano sistematicamente in tutte le parti e rimanevano lì per giorni”. Il ha collocato all'inizio degli anni '90 il momento in cui sono migliorate/aumentate le cautele dirette a evitare Pt_3
l'interferenza tra l'attività delle ditte appaltatrici e i dipendenti nonché a partire dagli anni '80 il graduale CP_1 impiego di materiale diverso dall'amianto negli interventi di isolazione e coibentazione. Quanto all'uso delle mascherine il teste ha chiarito che “Non abbiamo mai adoperato mascherine antigas;
avevamo delle mascherine antipolvere aderenti al viso, le quali però avevano fibre di amianto;
le mascherine non venivano indossate sempre da tutti né tutti i giorni”, perché il loro uso dipendeva dalle esigenze lavorative.
7. Il CTU, coerentemente con la documentazione versata in atti e richiamata ampia letteratura scientifica in materia, ha in primo luogo rilevato che durante il lavoro prestato, in precedenza, alle dipendenze di altri datori di Per_ lavoro, il “veniva in contatto con amianto presente in fogli di amianto, guarnizioni e fasciature”; nell'anamnesi Per_ l'ausiliario ha dato altresì atto dall'assenza nella documentazione in atti di indicazioni circa il fatto che il fosse un fumatore.
7.1. Sotto un profilo più strettamente medico-legale, il CTU ha accertato che: <… il Sig. deceduto a Persona_1
80 anni il 26/02/2018 presentava: “mesotelioma pleurico trattato chirurgicamente con decorticazione Per_ pleurica sinistra, diabete mellito non insulino dipendente, ipertensione arteriosa” Il Sig nel dicembre
2017, all'età di 80 anni, è stato sottoposto a biopsia in toracoscopia ed è stata posta diagnosi di mesotelioma epiteliode pleurico sinistro (CKPAN+, WT1+/-, TTF1-). L'8/02/2018 è stato sottoposto Persona_2 Per_3
a decorticazione pleurica sinistra. Successivamente, ha subito numerosi trattamenti di drenaggio del liquido pleurico, inizialmente ogni 4 giorni, successivamente a giorni alterni. le condizioni cliniche si sono Persona_4 aggravate, è deceduto in ospedale in data 26/02/2018.
Il mesotelioma costituisce la neoplasia più specifica conseguente all'esposizione ad asbesto.
(…)
6 I materiali contenenti amianto in matrice friabile rappresentano la maggior fonte di rischio e di rilascio delle fibre.
Le fibre disperse in aria possono essere inalate dall'uomo e le malattie che ne conseguono interessano in prevalenza, ma non esclusivamente, gli organi bersaglio dell'apparato respiratorio (laringe, tessuto polmonare e pleura). L'amianto in tutte le sue varietà mineralogiche è stato riconosciuto dalla Controparte_4 cancro-IARC), fin dal1973, come un cancerogeno certo per l'essere umano.
[...]
L'ultima valutazione da parte della IARC è stata effettuata nel 2012 (Monografia vol 100 C, 2012), in questo documento viene confermato l'amianto come agente cancerogeno certo per il cancro del polmone;
altre sedi di interesse per quanto riguarda le vie respiratorie per le neoplasie da amianto sono la pleura e la laringe.
L'inalazione di fibre di asbesto causa il mesotelioma pleurico e peritoneale, ma sono stati segnalati anche mesoteliomi del pericardio e della tunica vaginale del testicolo.
La localizzazione pleurica è quella più frequente, con un rapporto di 6:1 rispetto a quella peritoneale. La crocidolite è il tipo di amianto che viene più frequentemente riferito associato al mesotelioma che, come altri tumori determinati da cause professionali, ha una latenza lunga, orientativamente di circa 20-40 anni.
Sono descritti anche casi con latenze minori.
Sebbene il meccanismo preciso della cancerogenicità dell'amianto non sia completamente noto si ritiene che
l'infiammazione cronica provocata dalle fibre di amianto nel polmone e nel mesotelio svolga un ruolo importante nell'origine di questa malattia. È quindi plausibile che l'esposizione ad elevati livelli di amianto possa causare un livello di infiammazione elevato che, a sua volta, potrebbe promuovere la progressione del tumore. Quindi, elevate esposizioni ad amianto sono associate ad un'età più giovane alla diagnosi del mesotelioma maligno: pazienti che nel lontano passato sono stati esposti ad elevati livelli di amianto si sono ammalati prima di questa patologia tumorale.
Vi sono dati indicanti che un'esposizione all'asbesto intermittente ed anche di breve durata può essere sufficiente ad indurre la comparsa di un mesotelioma dopo un lungo periodo di latenza.
L'insorgenza del mesotelioma non è influenzata dal fumo di tabacco.
(…)
Esistono tre principali tipi di mesotelioma pleurico, a seconda della morfologia delle cellule tumorali:
- Epitelioide (il più frequente);
- sarcomatoide;
- bifasico (composto da cellule epitelioidi e sarcomatoidi in percentuali variabili).
Si stima che in Italia, ogni anno ci siano 2000nuovi casi di mesotelioma. La percentuale dei casi di mesotelioma associati all'esposizione pregressa ad amianto è pari all'90% circa. L'esposizione all'amianto rappresenta, quindi, la causa principale del mesotelioma maligno (notiziario AIOM-12 novembre 2023).
(…)
7 In numerosi studi della letteratura è stata descritta l'esposizione ad amianto per i lavoratori della cantieristica navale.
Nel documento Esposizione ad amianto e mortalità per tumore maligno della pleura in Italia (1988-1994), Istituto
Superiore di Sanità, sono riportati studi su casistiche di soggetti con mesotelioma pleurico nell'area di Livorno, relativi agli anni 1975-88. In questi studi era stata individuata, nella cantieristica navale, la fonte di esposizione ad amianto. L'esposizione ad amianto comportava un rischio elevato sia per i lavoratori che per i loro familiari
( et al., 1992). Per_5
Nella pubblicazione “Mappa storica della esposizione all'amianto nella industria italiana” un paragrafo viene CP_3 dedicato al comparto della cantieristica navale: “nei cantieri navali si è fatto uso dell'amianto, con particolare riferimento a paratie e porte tagliafuoco, cabine e alloggi, soffitti dei locali garage, pavimenti, sale macchine
(tubazioni, guarnizioni, caldaie e collettori di scarico). L'amianto era utilizzato sia spruzzato, sia legato come cemento-amianto, sia sotto forma di pannelli (in primis marinite), sia come costituente dei materassini per
l'isolamento delle tubazioni, per le quali si impiegavano anche corde, nastri, ecc.; da fogli di amianto pressato venivano inoltre ricavate le guarnizioni per l'accoppiamento di tubazioni e condotte. ...Mentre per le costruzioni può essere fissata una data certa di dismissione dell'amianto, variabile, anche se non di molto, da cantiere a cantiere, per le ristrutturazioni e riparazioni (oltreché per le demolizioni) è evidente ... la difficoltà, che talora si incontra, di fissare con sufficiente precisione la data in cui la presenza dell'esposizione è venuta meno in questa categoria di lavorazioni. A parte la certezza che, a far data dal 1991, le fasi produttive sono state comunque condotte “in sicurezza”, in forza del rispetto del D.Lgs. 277/1991.
L'esposizione stessa ha certamente interessato i coibentatori-scoibentatori, quasi esclusivamente dipendenti da ditte terze, i quali eseguivano il loro compito con continuità, trasferendosi da un'unità all'altra e da un cantiere all'altro.
Ha potuto però interessare, per motivi principalmente ambientali, varie categorie di allestitori (carpentieri di bordo, saldatori, tubisti, elettricisti, impiantisti, e via discorrendo, secondo una nomenclatura variabile da cantiere a cantiere e da periodo a periodo) e gli altri lavoratori (come i pompieri) che accedono a bordo per periodi prevalenti
o meglio ancora esclusivi;
questo sia sulle navi che sui grandi blocchi prefabbricati.
Tale conclusione è sostenuta dalla consapevolezza che ambienti confinati e ristretti, quali sono quelli di bordo, facilitano enormemente il persistere degli inquinanti generati dalle operazioni di coibentazione e/o di scoibentazione (talora coesistenti con le altre), così come di quelli la cui origine è dovuta all'attività stessa degli allestitori.
Sono pure da considerare esposti, tra il personale che non lavorava a bordo, gli addetti alle falegnamerie dove si trattavano pannelli di marinite e di altri materiali simili, compresi, al di fuori dei cantieri navali, gli operai degli stabilimenti di produzione di mobili ed arredi navali in marinite, con particolare riguardo agli addetti al taglio. Per le
8 maestranze di quest'ultimo gruppo la cessazione dell'esposizione è avvenuta, evidentemente, all'atto della cessazione dell'uso dei materiali amiantiferi. Nella nostra casistica ciò può essersi verificato tra il 1978 ed il
1987...”
Risulta che l'amianto sulle navi sia stato utilizzato sia in forma solida che friabile per le caratteristiche del minerale, che ne consentiva l'impiego:
-come termoisolante per la coibentazione di strutture, parti meccaniche e elettriche, tubi per le condotte di vapore
e del carburante;
-come materiale fonoassorbente, per esempio per le paratie delle cabine;
-come materiale ignifugosia per le strutture delle navi che per gli indumenti e le tute/panni di protezione individuale dei lavoratori (tute antifiamma). Saldatori, meccanici, elettricisti, operatori di sicurezza, addetti al decollo e appontaggio elicotteri ne hanno fatto largo uso.
L'amianto infatti era un materiale estremamente duttile nella lavorazione ed adatto a molteplici usi, vista la necessità di isolare gli ambienti all'interno delle navi:
-per evitare la propagazione degli incendi;
-per la necessità di insonorizzare le cabine e isolare gli ambienti dal rumore dei motori;
-per la necessità di sistemi efficaci di anticondensa.
L'amianto è stato utilizzato per la coibentazione di tutte le parti della nave, sia meccaniche che per il trasporto di fluidi. Il materiale era presente come rivestimento per:
-adduttori e alternatori di carburante;
-calderine;
-cartoni isolanti e passaggi a paratia di cavi elettrici;
-collettori di scarico (fumaioli);
-compressori ad alta pressione;
-dischi e sistemi frenanti (anche per lanciamissili e lanciarazzi);
-forni, piastre, bistecchiere delle cucine;
-generatori di corrente;
-guarnizioni spiro-metalliche e di attrito;
-interruttori elettrici;
-porte taglia-fuoco, paratie anti-fiamma e rivestimenti vari;
-turbine e motori di propulsione;
-tubazioni a vapore e caldaie.
9 Il rivestimento dei tubi poteva essere costituito anche da tessuti in amianto, quali corde, feltri, panni, teli,
“baderne”, che, avvolte attorno alle tubazioni, oltre che funzione coibente potevano adempiere anche a quella anti- condensa.
Spesso le coibentazioni erano realizzate con un impasto tipo malta, poi 'garzato' con il tessuto.
Una grande presenza di amianto riguardava ovviamente non solo le navi, ma anche i cantieri navali, dove avvenivano le operazioni di costruzione e manutenzione dei natanti e quindi anche lo stoccaggio del materiale.
Soggetti ad esposizione in questo caso sono stati soprattutto meccanici, saldatori, carpentieri, sabbiatori.
Queste maestranze per di più erano solite utilizzare cuscini isolanti e teli in amianto durante le lavorazioni del metallo sia per protezione di sé e degli altri lavoratori da eventuali schizzi di metallo fuso che per mantenere il metallo in temperatura.
Tale stress delle superfici ne causava una importante usura, con conseguente dispersione aerea delle fibre di amianto.
La diffusione dell'amianto riguarda sia navi in genere che traghetti, rimorchiatori, motovedette, con caratteristiche diverse in ragione dell'età delle imbarcazioni e dello stato di manutenzione.
Il problema dell'esposizione ad amianto per i lavoratori della cantieristica navale è emerso alla fine degli anni 70, primi anni 80, ma i primi grandi lavori di sostituzione dell'amianto con altri materiali sostitutivi sono stati avviati nel
1987-1988.
Le prime problematiche emersero per la presenza di coibentazioni in cattivo stato di conservazione, con distacco di parti, rottura di pannelli, rottura di soffitti, pareti, cattivo stato di manutenzione dei locali alloggio passeggeri. I lavori di bonifica sono iniziati, in modo costante solo nei primi anni '90 anche la consapevolezza e la conoscenza delle problematiche legate all'uso dell'amianto risale ai primi anni 90.
Una caratteristica della esposizione ad amianto nel settore della cantieristica, è legato alla presenza di più lavorazioni contestuali spesso in locali angusti, quali sala macchine, ecc.; i lavori erano spesso eseguiti anche da ditte in appalto con conseguente possibile sinergia di effetti potenzialmente dannosi sulla salute dei lavoratori.
Si ritiene che il cessato utilizzo dell'amianto per le imbarcazioni nuove risalga agli anni 83-86, per le operazioni di bonifica di imbarcazioni vecchie i dati di cessazione sono relativi ai primi anni 90. inoltre fino agli anni 90 le operazioni erano diffuse e non confinate con possibile esposizione anche di lavoratori non direttamente interessati alle operazioni ma in postazioni di lavoro vicina a quelle a rischio. Per_ In sintesi, sulla base della documentazione esaminata, è da ritenere che per il Sig. l'esposizione ad amianto si sia verificata durante il lavoro presso la Centrale ENEL e presso i in coerenza Controparte_2 con quanto certificato direttamente da IS in data 28/02/2018 nel documento “comunicazione del livello di esposizione” in cui è riportato che “l'esposizione ad amianto è certa per il lavoro svolto dal 1962 al 1966
10 presso la ditta Tecnomasio Italiano e successivamente presso la ditta CP_5 Controparte_6
(in seguito dal 1975 al 1994”.
[...] CP_1
Per_ In merito ad una eventuale ulteriore esposizione ad amianto avuta dal Sig. negli anni, durante l'impiego nel settore della edilizia, questa, non può essere esclusa ma eventualmente è da ritenere di un “grado lieve di probabilità“. E' da ritenere che i materiali in amianto negli anni dal 1955 al 1967 siano stati presenti nel settore dell'edilizia, che gli addetti abitualmente non utilizzassero le protezioni delle vie respiratorie, né che venissero messi in atto sistemi di abbattimento delle polveri
(…)
Nonostante la presenza dell'amianto nel settore dell'edilizia negli anni passati, il lavoro di ferraiolo fa orientare verso un eventuale contatto con tali materiali né abituale né quotidiano, ma saltuario e non paragonabile per entità Per_ a quello subito nel periodo in cui il Sig. è stato addetto alla costruzione dei gruppi ad alta pressione, alla
Centrale termoelettrica (dal 1962 al 1966) o alla costruzione dello scafo, presso il TI NA (dal 1975 al
1994); in queste lavorazioni, per il tipo di attività, era a diretto contatto con l'amianto che manipolava>>.
7.2 All'esito delle sopra esposte considerazioni, il CTU ha conclusivamente ritenuto che <<il sig. era persona_1 affetto da: pleurico trattato chirurgicamente con decorticazione pleurica sinistra diabete mellito non insulino dipendente ipertensione arteriosa>la diagnosi, certa, era stata posta sulla base dell'esito dell'esame istologico effettuato su biopsia in toracoscopia: “mesotelioma epitelioide pleurico sin (04/12/2017). La patologia tumorale era stata già riconosciuta in data 18/04/2018 da causa professionale, da parte dell' . CP_3
La correlazione tra il mesotelioma e la esposizione ad amianto è nota in ambito scientifico;
il fattore di rischio più importante per il mesotelioma è proprio l'esposizione ad asbesto.
La malattia è stata contratta per aver lavorato presso la Centrale Termoelettrica dal 1962 al 1966 (4 anni) e presso il cantiere dal 1974 al 1993 (19 anni). La patologia tumorale è stata diagnosticata nel 2017; quindi il CP_7 periodo induzione-latenza risulterebbe congruo prendendo in esame come inizio della esposizione sia il 1962 che il 1974. Il periodo di induzione-latenza è l'intervallo di tempo che intercorre fra l'inizio della esposizione al cancerogeno e la manifestazione clinica del tumore;
è generalmente superiore a 10 anni (potendo arrivare anche
a 40-50 anni).
La valutazione della esposizione è stata definita “certa” da parte dell'IS (Istituto Controparte_8 la rete oncologica) per quanto riguarda l'attività svolta presso la Centrale termoelettrica e
[...] presso il TI NA (cfr comunicazione allegata).
E' da ritenere di un grado lieve di probabilità l'esposizione ad amianto avuta per aver svolto la mansione di ferraiolo nel settore dell'edilizia; tale esposizione è da ritenere saltuaria e non paragonabile per entità a quella Per_ subita nel periodo in cui il Sig. è stato addetto alla costruzione dei gruppi ad alta pressione alla Centrale termoelettrica (dal 1962 al 1966) o alla costruzione dello scafo presso il TI NA (dal 1975 al 1994).
11 Quindi per i motivi sopra illustrati, ritengo che il tumore della pleura, mesotelioma, che ha interessato il Per_ Sig. , sia da correlare alla esposizione ad amianto, per aver svolto il lavoro presso la Centrale
Termoelettrica e presso i di Livorno. Controparte_2
Per_ La patologia è sicuramente stata la causa del decesso del Sig. , avvenuto in data 26/02/2018>>.
7.3. In risposta alle osservazioni del CTP ricorrente - secondo cui la relazione andrebbe riscritta senza prendere in considerazione la documentazione relativa alla malattia professionale denunciata all' , presente CP_3 nell'archivio della UF PISLL del Dipartimento di Prevenzione dell'area Livornese o in subordine andrebbe chiarito, rispetto alle conclusioni rassegnate se entrambe le esposizioni lavorative, rispettivamente presso la Centrale
Termoelettrica e presso i di Livorno, sono causalmente responsabili del determinismo del Controparte_2
Per_ mesotelioma del , che lo ha poi condotto alla morte - la dott. ha chiarito che “proprio in virtù della Per_6
Per_ descrizione del tipo di lavoro svolto dal presso non può che essere confermata la esposizione a CP_1 fibre di amianto per cui il de cuius è da ritenere che sia stato sicuramente esposto ad amianto durante il periodo in cui ha lavorato presso il cantiere navale. Tale esposizione è stata definita certa anche da IS>>.
7.4. In merito, invece, alle osservazioni di parte resistente – circa il consistente impiego dell'amianto nell'attività
Per_ edilizia cui pure il è stato dedito e il conseguente tasso di mesoteliomi riscontrato in lavoratori impiegati in tale settore – l'ausiliario ha ribadito che << Nella bozza è stato… descritto che nel settore, l'amianto è stato largamente utilizzato negli anni in cui il de cuius ha lavorato in edilizia, ma come riportato nel libretto di lavoro
Per_ presente negli atti, nel settore dell'edilizia il Sig. , ha svolto il lavoro di ferraiolo.
Per_ Il Sig. preparava l'armatura con tondini di ferro, costruiva strutture metalliche da posizionare nelle casseforme per armare il cemento;
questo tipo di lavorazione, nel passato, dai dati della letteratura, non rientrava tra quelle in cui veniva impiegato amianto. Un'anamnesi dettagliata è stata raccolta dal medico della UFPISLL e un giudizio sulla esposizione è stato espresso dall'IS: la mansione di ferraiolo non è stata inclusa fra le
Per_ esposizioni certe ad amianto avute dal Sig. .
A proposito delle basse esposizioni e della insorgenza del mesotelioma, è noto che non esiste una dose soglia per le patologie tumorali, in quanto all'aumentare della esposizione aumenta il rischio di contrarre una neoplasia;
anche per le basse dosi è ammesso il rischio. In sintesi, è da ritenere certa la esposizione ad amianto avuta presso il cantiere e durante la costruzione dei gruppi ad alta pressione della centrale termoelettrica;
lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i lavori nella edilizia abitativa, nella costruzione di ponti, in Per_ quanto il Sig. svolgendo la mansione di ferraiolo, interveniva sul cantiere prima che iniziassero le Per_ lavorazioni che comportavano l'impiego di amianto. Durante la raccolta dell'anamnesi, il Sig non ha ricordato di aver manipolato prodotti in amianto, di aver avuto contatti diretti con prodotti in amianto;
è verosimile che, proprio per il fatto che l'amianto era largamente diffuso nel settore edile, possa aver avuto contatti sporadici con l'amianto; esposizione più consistente può aver avuto durante la manipolazione diretta del materiale in
12 amianto presso il cantiere navale e durante la costruzione dei gruppi ad alta pressione della centrale termoelettrica.
Non ha un fondamento scientifico una ripartizione fra le attività che hanno comportato esposizione ad amianto, per stabilire quale sia stato il lavoro che ha determinato la sviluppo della neoplasia.
Per tali motivi vengono confermate le conclusioni riportate nella bozza della relazione: il tumore della pleura, Per_ mesotelioma, che ha interessato il Sig. , è da correlare alla esposizione ad amianto, per aver svolto il lavoro presso la Centrale Termoelettrica e presso i di Livorno. La patologia è sicuramente stata la causa del Controparte_2
Per_ decesso del Sig. , avvenuto in data 26/02/2018>>.
8. Tanto chiarito, giova precisare, quanto alla sussistenza del nesso causale, che per costante giurisprudenza anche di legittimità, “la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del più probabile che non” (cfr. Cass. n. 17172/2012; Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010 e Cass. n. 15991/2011).
8.1 D'altro canto l'esistenza di un nesso con prestazioni lavorative rese in favore di altri datori di lavoro che la pluralità di cause (ovvero di esposizioni all'amianto presso diversi datori di lavoro) non ha particolare rilevanza in sede civile, almeno dal punto di vista del danneggiato;
a differenza di quanto accade in sede penale – dove pesa il principio secondo cui la responsabilità è strettamente personale – in sede civile vige la regola, sancita dall'art. 2055 c.c., della solidarietà fra tutti gli autori dell'illecito: di conseguenza tutti i soggetti che concorrono a determinare la lesione rispondono, ciascun per l'intero, dei danni che ne derivano (salva l'azione di regresso nei confronti degli altri debitori, che però non ha esercitato). Controparte_1
9. Resta dunque da verificare se l'esposizione all'amianto sia conseguenza di inadempimento della parte convenuta anche sotto il profilo soggettivo, ossia se l'inadempimento sia imputabile alla stessa, valutando i profili della prevedibilità dell'evento, dell'esigibilità della condotta alternativa lecita, dell'evitabilità del danno mediante l'osservanza degli obblighi imposti dalle norme in vigore.
9.1 In particolare, nel ricorso introduttivo (cfr. pp. 18 e ss.), parte ricorrente, come era suo onere, oltre a richiamare studi scientifici circa la nocività dell'esposizione ad amianto e il nesso causale con il mesotelioma risalenti alla prima metà degli anni '60, ha individuato le disposizioni di legge violate oltre che nel disposto dell'art. 2087 c.c. , tra le altre, nelle prescrizioni imposte al datore di lavoro dal DPR 303/1956 al fine di evitare o ridurre il contatto con polveri nocive.
9.2 Per contro, da parte sua, non ha fornito prova di avere costantemente (ovvero durante tutta la CP_1 durata del rapporto di lavoro del de cuius) adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia ( cfr. Cass. n. 13956 del 3.8.2012). I testi escussi, infatti, hanno dato conto Per_ della diffusione consistente della polvere di amianto nei locali in cui il si trovava ad operare e della
13 progressiva introduzione e aumento di misure quali maschere protettive, confinamento delle attività svolte dalle ditte esterne, impianti di aerazione/aspirazione nel corso degli anni, solo a partire dalla fine degli anni '70/inizio anni '80 e in maniera più evidente agli inizi degli anni '90, misure non sufficienti ad eliminare il rischio di esposizioni alle polveri di amianto.
9.3 Sul punto non può tacersi il fatto che secondo l'art 21 del DPR sopra citato “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro”.
9.4 Gravavano poi sul datore di lavoro, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19), alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25).
9.5 In assenza della prova dell'adozione di tali cautele deve ritenersi dimostrata la colpa in senso oggettivo della Per_ convenuta per l'insorgenza della malattia e poi della morte del .
10. Sotto il profilo soggettivo, ovvero della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, secondo il consolidato orientamento di legittimità, è sufficiente la consapevolezza nell'agente della potenziale idoneità lesiva della condotta ma non anche la rappresentazione dell'evento effettivamente concretizzatosi (cfr. Cass. 38991/2010).
10.1 E nel caso dell'amianto, la sua pericolosità era già nota fin dagli inizi del XX secolo quando il R.D. 14 giugno
1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. Tale decreto costituisce il primo dei numerosi interventi legislativi finalizzati alla tutela dei lavoratori a contatto con l'amianto, tra i quali si ricordano la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 sopra richiamato.
11. Quanto, invece, all'evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato;
a tal fine in ambito civile – diversamente da quello penale – il criterio che deve essere utilizzato è quello del “più probabile che non”, ossia è necessario
14 verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'adozione della cautele avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.
11.1 Ora è evidente che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Parimenti anche l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree, già esistenti all'epoca, e la costante vigilanza sulla loro adozione avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia.
11.2 La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era dunque senz'altro esigibile, non potendosi dare rilevanza in senso contrario al fatto chela legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR
303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso.
12. Tanto chiarito, deve ritenersi dimostrata la responsabilità penale, necessaria al fine di risarcire il danno differenziale in quanto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che gli elementi propri di tale responsabilità vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006).
13. In punto di quantificazione del danno, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di
Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale, ad un sistema risarcitorio tripolare - incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt.
2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.)- è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
13.1 Quanto, in particolare, al danno da morte, la Suprema Corte a SSUU, con sentenza n. 15350/2015, ha chiarito che mentre nel caso di danno da morte immediata, il decesso subitaneo della vittima impedisce il verificarsi in capo alla stessa di danni-conseguenza suscettibili di ristoro, è, invece, risarcibile il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute cui abbia fatto seguito la morte non immediata dell'offeso, danno che può identificarsi nel solo danno biologico terminale da invalidità temporanea totale (sempre presente nel caso di morte non immediata, ma seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e che si protrae dalla
15 data di esso fino a quella del decesso) ovvero cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno morale catastrofico o catastrofale) nel caso in cui la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra l'infortunio e la morte e sia stata, dunque, in condizione di percepire il proprio stato e l'imminenza della propria fine.
13.2 Il fatto che la sopravvivenza, pur protrattasi per un tempo apprezzabile, non sia stata accompagnata dal consolidamento dei postumi (impedita, per l'appunto, dall'exitus) preclude la maturazione a favore del soggetto leso del diritto al risarcimento del danno biologico non già in relazione al tempo residuo per il quale è effettivamente sopravvissuto alle lesioni mortali, ma in relazione allo spazio di vita residua che avrebbe presumibilmente avuto se non avesse subito lesioni e non fosse, invece, per queste deceduto.
13.3 Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta né i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, consolidamento, nel caso di specie non ravvisabile;
non confacenti sono anche le recenti tabelle sul danno intermittente che regolano l'ipotesi di un danno biologico permanente a cui consegua, però, prima della liquidazione giudiziale, la morte per una causa diversa.
13.4 Pertanto, la liquidazione del danno biologico temporaneo (comprensivo del transeunte pregiudizio all'integrità psicofisica, della sofferenza morale ad esso presuntivamente connessa secondo criteri di normalità e delle ordinarie ripercussioni di essi sulle quotidiane attività ed abitudini di vita del soggetto leso) implica, allora, una valutazione di tipo equitativo al fine di adeguare i valori tabellari relativi all'invalidità temporanea totale alla specificità e drammaticità di una condizione in cui la patologia non evolve verso il miglioramento, bensì verso la morte.
13.5 Al fine, dunque, di scongiurare l'estrema soggettività della tecnica liquidatoria di tipo equitativo, si ritiene opportuno prendere a riferimento i criteri tabellari del Tribunale di Milano per la liquidazione dell'invalidità temporanea in vigore al momento della decisione (cfr. Cass. 18163/2007), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 14402/2011,
12408/2011).
13.6 Tali tabelle prevedono, essenzialmente, la liquidazione in misura complessiva e forfettaria (fino ad un massimo di € 35.247,00) del danno relativo ai primi tre giorni successivi alla lesione (ovvero alla diagnosi della malattia), sul presupposto che la sofferenza è massima nel momento iniziale e tende poi a decrescere per effetto di una sorta di adattamento;
per il periodo successivo e fino al centesimo giorno (ovvero per altri 97 giorni) e in misura giornaliera decrescente (da Euro 1.175,00 ad Euro 116,00), ma personalizzabile in aumento fino al 50%. Per_ 13.7 Ebbene, tenuto conto dell'età del al momento della diagnosi di mesotelioma polmonare (80 anni), della coscienza di avere davanti, a quel punto, solo qualche mese, o al massimo poco più di un anno, di vita, nonché
16 delle sofferenze (fisiche e morali) conseguenti alla progressione della malattia, ai tentativi di cura e all'avvicinarsi dell'esito infausto - si deve ritenere equo e congruo un risarcimento del danno terminale pari al massimo previsto dalle citate tabelle e quindi € 35.247,00 per i primi tre giorni successivi alla diagnosi del 21.12.2017 ed €
53.240,00 maggiorati del 50% (in ragione dell'inevitabile consapevolezza dell'esito infausto della malattia tumorale) per i successivi 63 giorni per un totale di € 76.417,50 (comprensivo della componente biologica temporanea). Per_ 13.8 Rispetto alla malattia del il CTU ha individuato la durata dell'inabilità temporanea dal 24.8.2017 al Per_ 26.2.2018 e la quantificazione nella misura del 100% “in quanto il 24.8.2017 quando si è recato al PS il aveva un importante versamento pleurico e ha effettuato diverse toracentesi inizialmente ogni 4 giorni e poi a giorni alterni;
il 9 febbraio 2018 ha subito un intervento chirurgico di pleurectomia (viscerale sinistro e paretale parziale) e il 26 febbraio 2018 è deceduto”, di talché in ragione del maggior tempo trascorso tra la diagnosi della malattia e l'exitus intervenuto in data 26.2.2018 può essere riconosciuto un ulteriore risarcimento quantificabile (in base alla tabella di Milano) in 13.760,00 (considerando l'importo massimo giornaliero previsto per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta pari a Euro 172,00 in ragione delle massime sofferenze subite e dei plurimi interventi di toracentesi subiti)
13.9 Ai ricorrenti dunque è dovuta, nella loro qualità di eredi di la somma complessiva arrotondata di Persona_1
€ 125.425,00 - da suddividere per metà - cui vanno aggiunti gli interessi di legge e, in cumulo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla morte del de cuius 26.2.2018 al saldo effettivo.
13.10 Nessuna detrazione dovrà, poi, effettuarsi con riferimento alle somme erogate dall' a titolo di rendita ai CP_3 superstiti ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965, atteso che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la funzione di tale emolumento “è palesemente quella di sopperire, sostituendo la retribuzione dell'infortunato, alle necessità economiche dei superstiti”, mentre “non vi è traccia, nelle citate disposizioni, di una copertura di danni diversi da quelli patrimoniali” (Cass. 6480/2000 in parte motiva;
cfr anche. Cass. 3069/2002, 5910/1998,
859/1997, 6074/1981). Pertanto, poiché il risarcimento sopra quantificato concerne unicamente il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis, è evidente che dalla somma determinata a tale titolo non possono essere detratti gli importi corrisposti agli eredi a diverso titolo, come appunto la rendita di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/65.
13.11 Né d'altro canto può detrarsi l'indennizzo/rendita per danno biologico che sarebbe stato corrisposto al de cuius dall secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia di c.d. danno differenziale, atteso che CP_3 tale emolumento presuppone la stabilizzazione dei postumi invalidanti che non possono coesistere con il c.d. danno terminale sopra liquidato.
15. Quanto al danno richiesto dai ricorrenti iure proprio, per lesione del rapporto parentale, di recente, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che le tabelle di Milano, laddove prevedono per il danno parentale un tetto minimo e un tetto massimo quale “perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno” non garantiscono
17 uniformità e prevedibilità, che possono per contro essere realizzate unicamente con l'adozione di una tabella a punti (come quella di Roma), che, previa determinazione del valore del punto, tenga conto delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (cfr. Cass. 10579/2021, nonché più di recente Cass. 20292/2022).
15.1 A seguito di tali pronunce, il Tribunale di Milano, nel giugno 2022, ha adottato nuove tabelle per il calcolo del danno da lesione del vincolo parentale che si fondano anch'esse sul sistema del calcolo a punti e che, a differenza di quelle di Roma, permettono di valorizzare anche aspetti peculiari della relazione con il defunto, quali la condivisione di feste, vacanze e hobby, le frequentazioni e i contatti;
trattasi inoltre di tabelle più aggiornate rispetto a quelle romane e fondate sul monitoraggio di 600 pronunce emesse sulla liquidazione del danno parentale. Per_ 15.2 Ebbene, è pacifico che al momento della morte del i figli fossero ormai da tempo usciti dal nucleo familiare e indipendenti, seppur legati alla famiglia di origine anche per ragioni di assistenza alla moglie del de cuius.
15.3 Pertanto, tenuto conto dell'età del de cuius al momento della morte (80 anni = 12 punti) e dell'età dei ricorrenti al momento della morte del padre (50 anni e 46 anni 20 punti) , della Parte_1 Parte_1 sopravvivenza di due componenti del nucleo familiare primario (la madre/il fratello o la sorella= 12 punti), considerata altresì l'abituale frequentazione della casa familiare per entrambi i ricorrenti (10 punti) e la presenza più assidua di nel periodo di manifestazione e progressivo aggravamento della malattia del padre (cfr Parte_1 verbale di udienza del 28.11.2024) che giustifica a favore di quest'ultima ulteriori 15 punti, deve concludersi per la quantificazione del danno iure proprioa favore di nella misura di € 269.859,00 (3911 x 69), nonché Parte_1
a favore di di € 211.194,00 (3911 x 54). Parte_1
15.4 Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme devalutate alla data della morte (26.2.2018) secondo gli indici
ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi previsti dal DM
55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 tenuto conto della non particolare complessità dell'istruttoria orale espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di e , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 Parte_1 danno non patrimoniale sofferto dal de cuius , della somma di € 62.712,50 ciascuno, oltre Persona_1 interessi legali dalla sentenza fino al saldo e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal
26.2.2018 fino ad oggi;
18 - condanna al pagamento a favore di , a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1 Parte_1 patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di , della somma di € 269.859,00, oltre Persona_1 interessi legali dalla sentenza fino al saldo e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal
26.2.2018 fino ad oggi;
- condanna al pagamento a favore di a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1 Parte_1 patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di della somma di € 211.194,00, oltre interessi Persona_1 legali dalla sentenza fino al saldo e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 26.2.2018 fino ad oggi;
- condanna al pagamento a favore di e delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 12.500,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Controparte_1
Livorno, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica AN
19