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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 16 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1808 /2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. residente in [...] CodiceFiscale_1
17, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Claudia Lepore (C.F. pec: , fax C.F._2 Email_1
066896280) e Carlo Lepore ( ; fax 066896280, pec: C.F._3
,con elezione di domicilio digitale ai predetti indirizzi di Email_2 posta elettronica certificata, giusta procura alle liti del 26.6.2024
Ricorrente in riass.-già appellante
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (Cod. Fisc. , CP_1 C.F._4 presso cui domiciliano, in alla via Armando Diaz 11, (T.U approvato con CP_1 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) telefax Email_3
081-5525515,
resistente in riass. -già appellata
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n.13655 del 16.5.2024 (R.G. 21876/2019)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il dott. iniziò a lavorare presso l'Università di «L'Orientale», Parte_1 CP_1 quale lettore di lingua madre straniera, nel 1988, instaurando un rapporto di cui il Tribunale di Napoli accertò la natura di rapporto di lavoro subordinato, con una sentenza pronunciata nel 2002, confermata dalla Corte d'Appello nel 2004 e passata in giudicato. Dopo avere stipulato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico, il ricorrente si rivolse nuovamente al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che venisse accertato il suo diritto alla messa a regime del trattamento economico, avuto riguardo a quello attribuito al ricercatore confermato a tempo definito, considerando il rapporto come costituito nel 1988 e non nel 2006. Il Tribunale, con sentenza del 17.6.2009, n. 11037/2009, accolse la domanda, dichiarando che il «contratto di lavoro stipulato in data 1°.12.2006 ha come decorrenza la data del 15.12.1988» e condannando l' al pagamento Parte_2 delle differenze retributive già maturate (€ 8.107,54) e alla «messa a regime del trattamento economico complessivo ex lege n. 63/2004» (rectius: decreto legge n. 2 del 2004, convertito in legge n. 63 del 2004). La sentenza venne impugnata dall' davanti alla Parte_3
Corte d'Appello di Napoli, la quale – su eccezione sollevata dal lavoratore appellato – dichiarò l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010 (sentenza n. 2635/2014). Poiché l' non provvide agli adeguamenti retributivi per il periodo Parte_2 successivo a quello già liquidato nella sentenza di primo grado, il lavoratore si rivolse ancora una volta al Tribunale di Napoli, per chiedere la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della condanna alla Parte_2
«messa a regime» del trattamento economico in rapporto all'anticipata decorrenza del contratto di lavoro. Il Tribunale con sent. n. 4003/2014 respinse la domanda, affermando che l'estinzione prevista dall'art. 26 comma 3 L. 240/2010 travolgeva, caducandolo, l'intero procedimento e con esso tutti i provvedimenti medio tempore emessi, ivi compresa la sentenza di primo grado, n. 11037/2009; inoltre, nel merito, l'adito Tribunale riteneva che, a far data dal 1.12.2006, data in cui il dott. Parte_1 era divenuto CEL, non spettasse più il trattamento di cui al D.L. n. 2/2004. Stabiliva, altresì, che per il periodo oggetto del giudizio (dal 01.10.07 al 31.03.11) la domanda per come espressamente formulata, non poteva essere accolta. La sentenza di primo grado veniva gravata dal lavoratore, ma la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 2622/2019, rigettava il gravame e confermava la sentenza n. 4003/2014. Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo di ricorso ha censurato la sentenza impugnata per violazione del giudicato, considerato che la C.A. di con la sentenza CP_1
n.2635/2014, nel dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art.26 legge 240/2010, aveva espressamente fatta salva la decisione di primo grado del Tribunale n.11037/2009 che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire a regime il trattamento complessivo del ricercatore confermato a tempo definito di cui all'art.1 del d.l.2/2004; da ciò conseguiva la fondatezza della domanda di pagamento delle differenze retributive per il periodo 1.10.2007 – 31.3.2011, dedotto nel presente giudizio. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione da parte del Giudice di secondo grado dell'art.1 del d.l.2/2004 e dell'art.26 della legge 240/2010, posto che la normativa suindicata si applicava sia ai lettori firmatari del contratto da CEL che ai lettori titolari di un rapporto di lavoro convertito giudizialmente a tempo indeterminato (S.U. 24963/2017) ; che , nel caso di specie, il ricorrente aveva stipulato un contratto da Cel a far data dalla stipula del primo contratto da lettore 15.12.1988, come accertato giudizialmente con il giudicato sopra richiamato .
L' resisteva con controricorso. Parte_3
Con la pronuncia in epigrafe indicata , la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente affermando in primis che l'estinzione del giudizio non poteva travolgere le statuizioni contenute nella sentenza n. 11037/2009 in quanto la Corte di Appello “dichiarando l'estinzione del processo, adottò una esplicita opzione in favore della conservazione degli effetti della sentenza di primo grado e non venne impugnata. Pertanto, la questione deve intendersi definitivamente risolta”. Sul secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente con cui veniva denunciata
“violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.l. n. 2/2004 e dell'art. 26 della Legge n. 240/2010”, la Corte di Cassazione lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo. La S. C. ha, quindi , cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data 2.7.2024 , ha tempestivamente riassunto la causa, ripercorrendo la Parte_1 vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali e chiedendo l'applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13665/2024 che aveva espressamente stabilito che la sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/2009 costituiva la disciplina del rapporto di lavoro del ricorrente, per cui il presente giudizio poteva essere deciso in base al giudicato di cui alla predetta sentenza n.11037/09, considerato che la situazione di fatto e di diritto era rimasta immutata, non essendo intervenuta alcuna modifica del rapporto di lavoro del ricorrente. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte di annullare la sentenza impugnata ed accertare che il ricorrente ,in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/09, passata in giudicato, aveva diritto di essere retribuito in proporzione all'orario svolto dal settembre 2007 in base al trattamento previsto dal D.L. 2/2004 e per l'effetto condannare l' Controparte_2
in persona del Rettore p.t., al pagamento dell'importo di Euro
[...]
39.331,83 maturato sino al marzo 2011 oltre accessori di legge. Con vittoria di spese legali di tutti i precedenti gradi di giudizio e del giudizio di riassunzione
Instaurato il contraddittorio si è costituita l' Controparte_2
che , sulla base di plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto del
[...] ricorso proposto siccome infondato ed inammissibile;
con vittoria di spese del giudizio ivi compresa la fase di legittimità.
Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del 18 ottobre 2021, n. 28646 , il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso”in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, n.13655 del 16.5.2024 la S. C. ha accolto il primo motivo di ricorso, così statuendo : “Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia respinto il motivo di appello incentrato sul passaggio in giudicato della sentenza n. 11307/2009con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato l' alla «messa a regime del trattamento economico», nel processo poi Parte_2 definito dalla Corte d'Appello con la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 340 del 2010. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello di Napoli, nella parte motiva della sentenza n. 2635/2014, precisò esplicitamente che «la pronuncia di estinzione non travolge le statuizioni su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo». Nella sentenza qui impugnata, per escludere la formazione del giudicato sulla sentenza n. 11307/2009 del Tribunale di Napoli, si prospetta un contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza d'appello n. 2635/2014 – dispositivo che si limita a dichiarare «estinto il giudizio» – e si richiama il principio per cui, nel rito del lavoro, quanto affermato nel dispositivo prevale sulle eventuali discordanti affermazioni contenute nella motivazione. Sennonché, il prospettato contrasto tra le due parti della sentenza non sussiste, posto che il dispositivo – limitandosi a dichiarare l'estinzione del processo – nulla dice sugli effetti dell'estinzione, che la Corte d'Appello ha inteso precisare solo nella motivazione. La questione degli effetti dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010 laddove siano già state pronunciate sentenze sul merito è controversa. Secondo alcuni, gli effetti non possono che essere quelli dettati, in termini generali, dagli artt. 310 e 338 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in tal senso, v. Cass. n. 2941/2013); secondo altri, l'estinzione ex art. 26, in quanto basata su una sorta di «transazione legislativa», avrebbe l'effetto speciale di travolgere anche le sentenze di merito già pronunciate nei precedenti gradi di giudizio (in tal senso, sia pure in un obiter dictum, in quanto pronunciata in un caso in cui l'estinzione del processo venne esclusa, Cass. S.U. n. 19164/2017). La Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza n. 11307/2009, dichiarando l'estinzione del processo, adottò una esplicita opzione in favore della conservazione degli effetti della sentenza di primo grado e non venne impugnata. Pertanto, la questione, con riferimento alla fattispecie qui in esame, deve intendersi definitivamente risolta.
2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denunciano «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 e dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010».
2.1. Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del precedente, in quanto ripropone la questione di diritto che dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio alla luce del giudicato intervenuto sulla sentenza n. 11307/2009 del Tribunale di Napoli.
3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Napoli, la quale, nel definire il gravame tenendo conto della disciplina del rapporto come era scaturita dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11307/2009 divenuta cosa giudicata, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità”.
Va anche precisato che la Corte di Cassazione con la successiva ordinanza n.30519/2024 del 27.11.2024, all'esito del procedimento di correzione, ha rettificato il numero della sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/2009( in luogo del numero erroneamente indicato 11307/2009).
Ciò posto, alla luce delle vincolanti indicazioni contenute nella pronuncia rescindente (ord. n.13665/2024 cit) , non v'è dubbio che la sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/2009 costituisce la disciplina del rapporto di lavoro del ricorrente, sicchè il presente giudizio può essere deciso in base al giudicato di cui alla predetta sentenza n.11037/09, considerato che la situazione di fatto e di diritto è rimasta immutata, non essendo intervenuta alcuna modifica del rapporto di lavoro del ricorrente. Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01). Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383).
Nella fattispecie il ricorrente dall'ottobre 2007 ha sempre svolto le stesse mansioni con un impegno annuo di 318 ore che ,ai sensi della legge 63/2004, corrisponde al 63,6% di 500 ore annue;
conseguentemente ha diritto - a titolo di differenze retributive dall'ottobre 2007 - al 63,6% del trattamento retributivo del ricercatore confermato a tempo definito con la relativa progressione economica in base all'anzianità di servizio, che decorre dal dicembre 1988. Nel giudizio avanti al Tribunale sono state prodotte 42 buste stipendio (v.alleg.2 al ricorso di primo grado), le tabelle retributive del ricercatore confermato a tempo definito dall'anno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (v.alleg.5 al ricorso di primo grado) ed il conteggio delle differenze retributive dovute (v.alleg.5 al ricorso di primo grado).
Ne consegue che ,in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , va accertato e dichiarato che ,in virtù della sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli n. 11037/2009, passata in giudicato , ha diritto di essere retribuito in proporzione all'orario svolto dal settembre 2007 in base al trattamento previsto dal D.L. 2/2004 ; per l'effetto, l' in persona del Rettore Controparte_2
p.t. va condannata al pagamento , in favore dell'appellante ,dell'importo di Euro 39.331,83 maturato sino al marzo 2011 oltre accessori di legge dalla maturazione delle singole scadenze al saldo.
In ordine al regolamento delle spese relative alle precedenti fasi di merito, nonché al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, le stesse seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da Parte_2 successivo dispositivo , tenuto conto delle tabelle ratione temporis vigenti nonché del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte- decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13655 del 16.5.2024 sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4003/2014 resa dal Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice del Lavoro- così provvede: -accoglie l'appello e ,in riforma dell'impugnata sentenza , accerta che Pt_1 in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11037/2009, passata in
[...] giudicato , ha diritto di essere retribuito in proporzione all'orario svolto dal settembre 2007 in base al trattamento previsto dal D.L. 2/2004 ;
-per l'effetto ,condanna l' in persona Controparte_2 del Rettore p.t. al pagamento , in favore di dell'importo di Euro Parte_1
39.331,83 maturato sino al marzo 2011 oltre accessori di legge dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
-condanna , altresì , l' in persona del Controparte_2
Rettore p.t. alla refusione , in favore di ,delle spese di tutti i Parte_1 precedenti gradi di giudizio nonché di quelle di legittimità che si liquidano :
-quanto al primo grado in complessivi euro 2.800,00;
-quanto al grado di appello in complessivi euro 3.200,00;
-quanto al giudizio di legittimità in complessivi euro 2.700,00;
-quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.300,00 ;
oltre ,per tutti i gradi, rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 16 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1808 /2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. residente in [...] CodiceFiscale_1
17, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Claudia Lepore (C.F. pec: , fax C.F._2 Email_1
066896280) e Carlo Lepore ( ; fax 066896280, pec: C.F._3
,con elezione di domicilio digitale ai predetti indirizzi di Email_2 posta elettronica certificata, giusta procura alle liti del 26.6.2024
Ricorrente in riass.-già appellante
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (Cod. Fisc. , CP_1 C.F._4 presso cui domiciliano, in alla via Armando Diaz 11, (T.U approvato con CP_1 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) telefax Email_3
081-5525515,
resistente in riass. -già appellata
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n.13655 del 16.5.2024 (R.G. 21876/2019)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il dott. iniziò a lavorare presso l'Università di «L'Orientale», Parte_1 CP_1 quale lettore di lingua madre straniera, nel 1988, instaurando un rapporto di cui il Tribunale di Napoli accertò la natura di rapporto di lavoro subordinato, con una sentenza pronunciata nel 2002, confermata dalla Corte d'Appello nel 2004 e passata in giudicato. Dopo avere stipulato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico, il ricorrente si rivolse nuovamente al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che venisse accertato il suo diritto alla messa a regime del trattamento economico, avuto riguardo a quello attribuito al ricercatore confermato a tempo definito, considerando il rapporto come costituito nel 1988 e non nel 2006. Il Tribunale, con sentenza del 17.6.2009, n. 11037/2009, accolse la domanda, dichiarando che il «contratto di lavoro stipulato in data 1°.12.2006 ha come decorrenza la data del 15.12.1988» e condannando l' al pagamento Parte_2 delle differenze retributive già maturate (€ 8.107,54) e alla «messa a regime del trattamento economico complessivo ex lege n. 63/2004» (rectius: decreto legge n. 2 del 2004, convertito in legge n. 63 del 2004). La sentenza venne impugnata dall' davanti alla Parte_3
Corte d'Appello di Napoli, la quale – su eccezione sollevata dal lavoratore appellato – dichiarò l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010 (sentenza n. 2635/2014). Poiché l' non provvide agli adeguamenti retributivi per il periodo Parte_2 successivo a quello già liquidato nella sentenza di primo grado, il lavoratore si rivolse ancora una volta al Tribunale di Napoli, per chiedere la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della condanna alla Parte_2
«messa a regime» del trattamento economico in rapporto all'anticipata decorrenza del contratto di lavoro. Il Tribunale con sent. n. 4003/2014 respinse la domanda, affermando che l'estinzione prevista dall'art. 26 comma 3 L. 240/2010 travolgeva, caducandolo, l'intero procedimento e con esso tutti i provvedimenti medio tempore emessi, ivi compresa la sentenza di primo grado, n. 11037/2009; inoltre, nel merito, l'adito Tribunale riteneva che, a far data dal 1.12.2006, data in cui il dott. Parte_1 era divenuto CEL, non spettasse più il trattamento di cui al D.L. n. 2/2004. Stabiliva, altresì, che per il periodo oggetto del giudizio (dal 01.10.07 al 31.03.11) la domanda per come espressamente formulata, non poteva essere accolta. La sentenza di primo grado veniva gravata dal lavoratore, ma la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 2622/2019, rigettava il gravame e confermava la sentenza n. 4003/2014. Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo di ricorso ha censurato la sentenza impugnata per violazione del giudicato, considerato che la C.A. di con la sentenza CP_1
n.2635/2014, nel dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art.26 legge 240/2010, aveva espressamente fatta salva la decisione di primo grado del Tribunale n.11037/2009 che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire a regime il trattamento complessivo del ricercatore confermato a tempo definito di cui all'art.1 del d.l.2/2004; da ciò conseguiva la fondatezza della domanda di pagamento delle differenze retributive per il periodo 1.10.2007 – 31.3.2011, dedotto nel presente giudizio. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione da parte del Giudice di secondo grado dell'art.1 del d.l.2/2004 e dell'art.26 della legge 240/2010, posto che la normativa suindicata si applicava sia ai lettori firmatari del contratto da CEL che ai lettori titolari di un rapporto di lavoro convertito giudizialmente a tempo indeterminato (S.U. 24963/2017) ; che , nel caso di specie, il ricorrente aveva stipulato un contratto da Cel a far data dalla stipula del primo contratto da lettore 15.12.1988, come accertato giudizialmente con il giudicato sopra richiamato .
L' resisteva con controricorso. Parte_3
Con la pronuncia in epigrafe indicata , la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente affermando in primis che l'estinzione del giudizio non poteva travolgere le statuizioni contenute nella sentenza n. 11037/2009 in quanto la Corte di Appello “dichiarando l'estinzione del processo, adottò una esplicita opzione in favore della conservazione degli effetti della sentenza di primo grado e non venne impugnata. Pertanto, la questione deve intendersi definitivamente risolta”. Sul secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente con cui veniva denunciata
“violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.l. n. 2/2004 e dell'art. 26 della Legge n. 240/2010”, la Corte di Cassazione lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo. La S. C. ha, quindi , cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data 2.7.2024 , ha tempestivamente riassunto la causa, ripercorrendo la Parte_1 vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali e chiedendo l'applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13665/2024 che aveva espressamente stabilito che la sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/2009 costituiva la disciplina del rapporto di lavoro del ricorrente, per cui il presente giudizio poteva essere deciso in base al giudicato di cui alla predetta sentenza n.11037/09, considerato che la situazione di fatto e di diritto era rimasta immutata, non essendo intervenuta alcuna modifica del rapporto di lavoro del ricorrente. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte di annullare la sentenza impugnata ed accertare che il ricorrente ,in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/09, passata in giudicato, aveva diritto di essere retribuito in proporzione all'orario svolto dal settembre 2007 in base al trattamento previsto dal D.L. 2/2004 e per l'effetto condannare l' Controparte_2
in persona del Rettore p.t., al pagamento dell'importo di Euro
[...]
39.331,83 maturato sino al marzo 2011 oltre accessori di legge. Con vittoria di spese legali di tutti i precedenti gradi di giudizio e del giudizio di riassunzione
Instaurato il contraddittorio si è costituita l' Controparte_2
che , sulla base di plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto del
[...] ricorso proposto siccome infondato ed inammissibile;
con vittoria di spese del giudizio ivi compresa la fase di legittimità.
Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del 18 ottobre 2021, n. 28646 , il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso”in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, n.13655 del 16.5.2024 la S. C. ha accolto il primo motivo di ricorso, così statuendo : “Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia respinto il motivo di appello incentrato sul passaggio in giudicato della sentenza n. 11307/2009con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato l' alla «messa a regime del trattamento economico», nel processo poi Parte_2 definito dalla Corte d'Appello con la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 340 del 2010. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello di Napoli, nella parte motiva della sentenza n. 2635/2014, precisò esplicitamente che «la pronuncia di estinzione non travolge le statuizioni su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo». Nella sentenza qui impugnata, per escludere la formazione del giudicato sulla sentenza n. 11307/2009 del Tribunale di Napoli, si prospetta un contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza d'appello n. 2635/2014 – dispositivo che si limita a dichiarare «estinto il giudizio» – e si richiama il principio per cui, nel rito del lavoro, quanto affermato nel dispositivo prevale sulle eventuali discordanti affermazioni contenute nella motivazione. Sennonché, il prospettato contrasto tra le due parti della sentenza non sussiste, posto che il dispositivo – limitandosi a dichiarare l'estinzione del processo – nulla dice sugli effetti dell'estinzione, che la Corte d'Appello ha inteso precisare solo nella motivazione. La questione degli effetti dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010 laddove siano già state pronunciate sentenze sul merito è controversa. Secondo alcuni, gli effetti non possono che essere quelli dettati, in termini generali, dagli artt. 310 e 338 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in tal senso, v. Cass. n. 2941/2013); secondo altri, l'estinzione ex art. 26, in quanto basata su una sorta di «transazione legislativa», avrebbe l'effetto speciale di travolgere anche le sentenze di merito già pronunciate nei precedenti gradi di giudizio (in tal senso, sia pure in un obiter dictum, in quanto pronunciata in un caso in cui l'estinzione del processo venne esclusa, Cass. S.U. n. 19164/2017). La Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza n. 11307/2009, dichiarando l'estinzione del processo, adottò una esplicita opzione in favore della conservazione degli effetti della sentenza di primo grado e non venne impugnata. Pertanto, la questione, con riferimento alla fattispecie qui in esame, deve intendersi definitivamente risolta.
2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denunciano «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 e dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010».
2.1. Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del precedente, in quanto ripropone la questione di diritto che dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio alla luce del giudicato intervenuto sulla sentenza n. 11307/2009 del Tribunale di Napoli.
3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Napoli, la quale, nel definire il gravame tenendo conto della disciplina del rapporto come era scaturita dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11307/2009 divenuta cosa giudicata, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità”.
Va anche precisato che la Corte di Cassazione con la successiva ordinanza n.30519/2024 del 27.11.2024, all'esito del procedimento di correzione, ha rettificato il numero della sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/2009( in luogo del numero erroneamente indicato 11307/2009).
Ciò posto, alla luce delle vincolanti indicazioni contenute nella pronuncia rescindente (ord. n.13665/2024 cit) , non v'è dubbio che la sentenza del Tribunale di Napoli n.11037/2009 costituisce la disciplina del rapporto di lavoro del ricorrente, sicchè il presente giudizio può essere deciso in base al giudicato di cui alla predetta sentenza n.11037/09, considerato che la situazione di fatto e di diritto è rimasta immutata, non essendo intervenuta alcuna modifica del rapporto di lavoro del ricorrente. Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01). Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383).
Nella fattispecie il ricorrente dall'ottobre 2007 ha sempre svolto le stesse mansioni con un impegno annuo di 318 ore che ,ai sensi della legge 63/2004, corrisponde al 63,6% di 500 ore annue;
conseguentemente ha diritto - a titolo di differenze retributive dall'ottobre 2007 - al 63,6% del trattamento retributivo del ricercatore confermato a tempo definito con la relativa progressione economica in base all'anzianità di servizio, che decorre dal dicembre 1988. Nel giudizio avanti al Tribunale sono state prodotte 42 buste stipendio (v.alleg.2 al ricorso di primo grado), le tabelle retributive del ricercatore confermato a tempo definito dall'anno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (v.alleg.5 al ricorso di primo grado) ed il conteggio delle differenze retributive dovute (v.alleg.5 al ricorso di primo grado).
Ne consegue che ,in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , va accertato e dichiarato che ,in virtù della sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli n. 11037/2009, passata in giudicato , ha diritto di essere retribuito in proporzione all'orario svolto dal settembre 2007 in base al trattamento previsto dal D.L. 2/2004 ; per l'effetto, l' in persona del Rettore Controparte_2
p.t. va condannata al pagamento , in favore dell'appellante ,dell'importo di Euro 39.331,83 maturato sino al marzo 2011 oltre accessori di legge dalla maturazione delle singole scadenze al saldo.
In ordine al regolamento delle spese relative alle precedenti fasi di merito, nonché al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, le stesse seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da Parte_2 successivo dispositivo , tenuto conto delle tabelle ratione temporis vigenti nonché del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte- decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13655 del 16.5.2024 sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4003/2014 resa dal Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice del Lavoro- così provvede: -accoglie l'appello e ,in riforma dell'impugnata sentenza , accerta che Pt_1 in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11037/2009, passata in
[...] giudicato , ha diritto di essere retribuito in proporzione all'orario svolto dal settembre 2007 in base al trattamento previsto dal D.L. 2/2004 ;
-per l'effetto ,condanna l' in persona Controparte_2 del Rettore p.t. al pagamento , in favore di dell'importo di Euro Parte_1
39.331,83 maturato sino al marzo 2011 oltre accessori di legge dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
-condanna , altresì , l' in persona del Controparte_2
Rettore p.t. alla refusione , in favore di ,delle spese di tutti i Parte_1 precedenti gradi di giudizio nonché di quelle di legittimità che si liquidano :
-quanto al primo grado in complessivi euro 2.800,00;
-quanto al grado di appello in complessivi euro 3.200,00;
-quanto al giudizio di legittimità in complessivi euro 2.700,00;
-quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.300,00 ;
oltre ,per tutti i gradi, rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.