Sentenza breve 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/11/2021, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01345/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento del Questore della Provincia -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- Nr. -OMISSIS- datato 22 giugno 2021 con il quale viene decretata la revoca del titolo di soggiorno N. -OMISSIS- (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di “lavoro subordinato”).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Questura -OMISSIS-, in data 02/07/2021, ha notificato al ricorrente provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del quali egli era titolare.
Tale determinazione è stata giustificata sulla scorta dei seguenti elementi:
- il ricorrente risulta essere sottoposto dal 27/05/2021 alla misura cautelare -OMISSIS-, come disposto dal GIP del Tribunale -OMISSIS-, in sostituzione della custodia cautelare, per i reati di cui agli artt. 337 c.p., 73, d.p.r. n. 309 del 1990, 4, l. n. 110 del 1975; il ricorrente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in data 20/07/2019, per il reato di cui all’art. 625 comma 1 c.p.; in data 25/10/2017, per il reato di cui all’art. 612 c.p.; in data 05/12/2015, per il reato di cui agli artt. 609 bis e 572 c.p.; in data 04/07/2014 per il reato di cui all’art. 648 c.p.;
- in relazione ai predetti fatti, secondo l’Amministrazione, è applicabile l’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, che richiama l’art. 1, d. lgs. n. 159 del 2011 ai sensi del quale <<… coloro che per il loro comportamento debba ritenersi sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei -OMISSIS-, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica>>;
- a seguito della comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, nessuna osservazione era pervenuta da parte dello straniero;
- vi sarebbe assenza di legami familiari e mancanza di redditi provenienti da fonti lecite;
- pertanto, mancherebbero i presupposti per il mantenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Avverso il suddetto provvedimento, come indicato anche in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 22 ottobre 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, sarebbe generica ed erronea l’affermazione della Questura secondo la quale il ricorrente è “pericoloso” ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto che lo stesso è in Italia da oltre 10 anni, incensurato, ha un’unica pendenza giudiziaria per la quale è attualmente sottoposto alla misura -OMISSIS-, mentre i deferimenti all’Autorità Giudiziaria non risultano pendenti in capo allo stesso, ad eccezione di quello relativo al contestato reato di cui all’art. 609 bis c.p., per il quale, però, sarebbe stata emessa, in data 09/09/2020, sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; inoltre, il ricorrente avrebbe sempre svolto regolare attività lavorativa di natura subordinata, che gli ha consentito di ottenere il permesso di lungo soggiorno; in tal senso, quindi, la Questura -OMISSIS-, erroneamente, avrebbe valorizzato pendenze giudiziarie a carico dello stesso non sussistenti, mentre avrebbe omesso di considerare l’inserimento sociale del ricorrente nel territorio italiano, essendo egli titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli assicura un reddito di circa 1.600,00 euro netti al mese;
2. inoltre, la pericolosità sociale del ricorrente non sarebbe stata correttamente motivata, in quanto la valutazione sarebbe stata fatta sulla scorta di un unico elemento utile (la misura cautelare in corso) senza alcuna considerazione “in prospettiva” e senza una valutazione onnicomprensiva della personalità dello straniero; la Questura, poi, oltre a non aver adeguatamente tenuto conto della gravità dei fatti di reato attualmente solamente contestati al ricorrente, non avrebbe valutato in alcun modo l’inserimento sociale del ricorrente che, oltre ad essere da oltre dieci anni in Italia, ha sempre svolto attività lavorativa di natura subordinata e si è integrato nel nostro tessuto sociale <<ove risiede regolarmente unitamente alla -OMISSIS->> (una dell’età di -OMISSIS-)>>.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Ai sensi del comma 7, il permesso di soggiorno per stranieri lungo-soggiornanti, è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo (C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Nel caso di specie l’Amministrazione, da un lato, non risulta aver adeguatamente svolto istruttoria in ordine al livello di inserimento lavorativo e personale del ricorrente, come emerge, in particolare, dalla documentazione prodotta nel presente giudizio dal ricorrente, né ha considerato i legami familiari esistenti nel territorio dello Stato (-OMISSIS-), avendoli ritenuti, per contro, insussistenti.
Dall’altro lato, in ordine al giudizio di pericolosità la motivazione è insufficiente in quanto viene dato conto della pendenza di un solo procedimento penale, ancora in corso, ma non definito, ancorché nell’ambito dello stesso sia stata adottata una misura cautelare personale a carico del ricorrente, senza che l’Amministrazione abbia argomentato in modo sufficientemente puntuale in ordine alle caratteristiche del fatto di reato contestato in sede penale e, quindi, in ordine agli indici di pericolosità da esso ritraibili. Per il resto, la P.a. si è limitata a fare riferimento a meri deferimenti per i quali, oltre a non risultare la pendenza di procedimenti penali, nemmeno è dato conoscere quali comportamenti in concreto abbia posto in essere il ricorrente e, quindi, comprenderne la reale pericolosità; tra l’altro, con riferimento al deferimento per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., come eccepito da parte ricorrente, l’Autorità giudiziaria si è già espressa dichiarando il non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste.
In tal senso, quindi, pur potendosi valorizzare, ai fini della tipologia di provvedimento qui in contestazione, la sussistenza di procedimenti penali pendenti e l’avvenuta adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice penale, è richiesto, specie con riferimento al provvedimento di revoca di permesso di soggiorno di lungo periodo, un obbligo motivazionale più stringente da assolvere mediante una puntuale e sufficientemente articolata spiegazione della pericolosità emergente dalle condotte ascritte allo straniero, per come descritte negli atti del procedimento penale.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che precedono, e il provvedimento impugnato deve essere annullato per difetto di istruttoria e motivazione, relativamente tanto al giudizio di pericolosità, quanto al giudizio di bilanciamento imposto dal combinato disposto dei commi 7 e 4 dell’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.