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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12935/2023 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CROCE LAURA
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 28.11.22 ha presentato domanda alla Commissione Medica territorialmente competente per il CP_2 riconoscimento della pensione di inabilità civile. Nella seduta del 21.12.22 è stata riconosciuta invalida al 67%.
All'esito negativo della fase amministrativa ha fatto seguito il ricorso per atpo n. 4804/23.
Anche all'esito di tale fase non è stata riconosciuta la invalidità richiesta in quanto il ctu ha riconosciuto un aumento percentuale dell'85% di invalidità civile, percentuale non sufficiente, dunque, al riconoscimento del beneficio invocato.
Pertanto, manifestato tempestivo dissenso, parte ricorrente ha proposto la presente opposizione.
1 nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico della Sig.ra integrato dai dati degli accertamenti Parte_1 complementari in atti permette di affermare che l'istante è affetta da:
Spondiloartrosi in esiti laminectomia L3-L4, lesione 7002 70%
Cuffia rotatori spalla ds e sn, esiti decompressione Mediano bilaterale, gonartrosi e coxartrosi
Sindrome ansioso-depressiva 2206 40%
In relazione all'apparato osteo-articolare si rileva la presenza di un quadro su base degenerativa caratterizzato dalla presenza di SPONDILOARTROSI IN ESITI LAMINECTOMIA L3-L4,
LESIONE CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DS E SIN, ESITI
DECOMPRESSIONE MEDIANO BILATERALE, GONARTROSI E COXARTROSI.
L'artrosi è un processo degenerativo cronico, lentamente evolutivo, che interessa la cartilagine articolare e strutture correlate dei distretti maggiormente sottoposti a sollecitazioni quali rachide, ginocchia, anche, ecc., con le corrispondenti manifestazioni cliniche caratterizzate da dolore, rigidità articolare ed impotenza funzionale;
alla sua insorgenza ed evoluzione concorrono fattori dismetabolici (obesità, distiroidismi, diabete, ecc.), vizi posturali e/o anatomici, ecc..
In ambito medico-legale ciò che maggiormente interessa sono le ripercussioni funzionali di una patologia a carico dei distretti interessati più che l'entità del danno anatomo-patologico per cui nell'ambito di una corretta valutazione dirimente risulta essere il riscontro dell'obiettività clinica.
Nel caso specifico le alterazioni degenerative interessano in particolar modo il rachide e le scapolo-omerali con discrete ripercussioni in termini funzionali.
A livello del rachide è già stata sottoposta ad intervento di laminectomia L3-L4 con residuo deficit funzionale, mentre per le scapolo-omerali con una lesione della cuffia dei rotatori le è stato prospettato un eventuale intervento di sutura funzionale dei suddetti tendini che chiaramente non può permettere un recupero della forza delle suddette articolazioni.
A ciò si associa la presenza di esiti di decompressione del nervo mediano alle mani ed un quadro di gonartrosi e coxartrosi senza particolari deficit dal punto di vista funzionale con conseguente modesta valenza in termini medico-legali.
2 Ora, sulla base dei riscontri obiettivi e della documentazione in atti riteniamo che la globalità delle alterazioni artrosiche, unitamente agli esiti post-chirurgici possa essere valutata con il cod. 7002 - inv.
70%.
A livello della sfera neuro-psichica si conferma la presenza di una SINDROME ANSIOS-
DEPRESSIVA.
Trattasi di un disturbo dell'umore essenzialmente caratterizzato da un tono dell'umore cronicamente depresso, per periodi più o meno prolungati, associato ad un corteo sintomatologico polimorfo in cui l'adozione di opportune terapie farmacologiche, eventualmente associate ad un supporto psico-terapeutico può portare ad un miglioramento sintomatologico con conseguenti benefici a carico delle capacità relazionali e prestazionali (lavorative).
Nel caso della la problematica è presente già dal 2008 con una ricaduta nel 2020 e Pt_1 recentemente si è sottoposta ad un ulteriore controllo neurologico che ha confermato la presenza del quadro patologico con modifica nella terapia farmacologica.
L'obiettività clinica, in ogni caso, non ha evidenziato particolari problematiche neuro-psichiche per cui riteniamo si possa confermare l'inquadramento con il cod. 2206 – inv. 40%.
Concludendo, possiamo affermare che il complesso bio-patologico presente nella perizianda è di entità tale da determinare riflessi sulla capacità lavorativa della stessa configuranti un'invalidità civile dell'85%
(ottantacinquepercento) a far tempo dalla domanda amministrativa.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che la Sig.ra è affetta da “Spondiloartrosi in Parte_1 esiti laminectomia L3-L4, lesione Cuffia rotatori spalla ds e sn, esiti decompressione Mediano bilaterale, gonartrosi e coxartrosi (7002 – 70%), Sindrome ansioso-depressiva (2206 - 40%)” e che tali patologie determinano un complesso bio-patologico che determina riflessi sulla capacità lavorativa della stessa configuranti un'invalidità civile dell'85% (ottantacinquepercento) a far tempo dalla domanda amministrativa.
Ciò detto, deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato (e che la percentuale riconosciuta non sia utile alla ricorrente è confermato dalle note di trattazione in vista della presente udienza ove riconosce la propria soccombenza e invoca il disposto dell'art. 152 d. att. cpc), potendosi fare proprie le conclusioni del ctu che hanno esaurientemente analizzato la situazione sanitaria della ricorrente. Ed invero tutte le patologie sono di entità tale da non raggiungere la percentuale totale di invalidità civile, sia con riferimento all'apparato osteo-articolare dove si precisa che siano di modesta valenza in termini medico-
3 legali, sia con riferimento alla patologia ansioso-depressiva la cui obiettività clinica non ha evidenziato particolari problematiche neuro-psichiche.
Peraltro, non sono pervenute eccezioni contrastanti il giudizio confermativo del ctu, né nelle note di trattazione in vista della presente udienza si ritrovano argomentazioni – che non siano mero dissenso diagnostico - a smentita delle conclusioni del consulente.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12935/2023, così provvede: accertata una percentuale di invalidità dell'85% dalla domanda amministrativa, rigetta il ricorso per il riconoscimento della pensione INVCIV;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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