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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8493/2024 promossa da:
nato a [...], provincia di Chaco, Argentina, il 30/05/1965; Parte_1 Parte_2 nata a [...], provincia di Santa Cruz, Argentina il 10/07/1987;
[...] Parte_3 nato a [...], provincia di Santa Cruz, Argentina il 21/03/1991, tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del difensore avv. Federico Sountarelli del Foro di Roma, C.F.
, pec Roma, Via Angelico n. 45 come C.F._1 Email_1 da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] Persona_1
a MO (CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero della Giustizia, Tribunale Elettorale Nazionale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 1.7.2024
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 21/01/1911 a San Cristobal, provincia di Santa Persona_1
Fe (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nasceva il 08/02/1913 Controparte_2
a San Cristobal, provincia di Santa Fe (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_2
- decedeva in data 10/01/1936 a San Cristobal, provincia di Santa Fe Persona_1
(Argentina) (cfr. doc. in atti n. 4);
- contraeva matrimonio il 15/09/1936 a San Cristobal, provincia di Santa Fe Persona_2
(Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva il 17/02/1940 a San Persona_3
Cristobal, provincia di Santa Fe (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_4
- contraeva matrimonio il 10/01/1964 a Quitilipi, provincia di Chaco, Persona_4
(Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 8) e della loro unione nasceva il ricorrente Persona_5
il 30/05/1965 a Quitilipi, provincia di Chaco, (Argentina) (cfr. doc. in atti n. Parte_1
9);
- contraeva matrimonio il 16/01/1987 con a Parte_1 Persona_6
Quitilipi, provincia di Chaco, (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 10) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti il 16/07/1987 a Río Gallegos, provincia di Santa Cruz, (Argentina) Parte_2
(cfr. doccì. I atti n. 11) e il 21/03/1991 a Rio Gallegos, provincia di Santa Cruz, Parte_3
Argentina il 21/03/1991 (cfr. doc. in atti n. 12).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia in Argentina, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_1 doc. in atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 5), sebbene identificato con il nominativo di . Parte_1 In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_1 nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio il Persona_2
15/09/1936 a con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva il 17/02/1940 Persona_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 7), il quale contraeva matrimonio il 10/01/1964 con Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 8) e della loro unione nasceva il 30/05/1965 (cfr.
[...] Parte_1 doc. in atti n. 9). Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] – Persona_1
Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 08/02/1913 (cfr. doc. in atti n. Persona_2
5) e si univa in matrimonio il 15.09.1936 con (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_3
Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello che ha assunto in Argentina (José) l'identità della persona in questione, Persona_1 in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di nascita che in quello di matrimonio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato a [...], Parte_1 provincia di Chaco, Argentina, il 30/05/1965; nata a [...], provincia Parte_2 di Santa Cruz, Argentina il 10/07/1987; nato a [...], provincia di Santa Parte_3
Cruz, Argentina il 21/03/1991 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8493/2024 promossa da:
nato a [...], provincia di Chaco, Argentina, il 30/05/1965; Parte_1 Parte_2 nata a [...], provincia di Santa Cruz, Argentina il 10/07/1987;
[...] Parte_3 nato a [...], provincia di Santa Cruz, Argentina il 21/03/1991, tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del difensore avv. Federico Sountarelli del Foro di Roma, C.F.
, pec Roma, Via Angelico n. 45 come C.F._1 Email_1 da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] Persona_1
a MO (CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero della Giustizia, Tribunale Elettorale Nazionale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 1.7.2024
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 21/01/1911 a San Cristobal, provincia di Santa Persona_1
Fe (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nasceva il 08/02/1913 Controparte_2
a San Cristobal, provincia di Santa Fe (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_2
- decedeva in data 10/01/1936 a San Cristobal, provincia di Santa Fe Persona_1
(Argentina) (cfr. doc. in atti n. 4);
- contraeva matrimonio il 15/09/1936 a San Cristobal, provincia di Santa Fe Persona_2
(Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva il 17/02/1940 a San Persona_3
Cristobal, provincia di Santa Fe (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_4
- contraeva matrimonio il 10/01/1964 a Quitilipi, provincia di Chaco, Persona_4
(Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 8) e della loro unione nasceva il ricorrente Persona_5
il 30/05/1965 a Quitilipi, provincia di Chaco, (Argentina) (cfr. doc. in atti n. Parte_1
9);
- contraeva matrimonio il 16/01/1987 con a Parte_1 Persona_6
Quitilipi, provincia di Chaco, (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 10) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti il 16/07/1987 a Río Gallegos, provincia di Santa Cruz, (Argentina) Parte_2
(cfr. doccì. I atti n. 11) e il 21/03/1991 a Rio Gallegos, provincia di Santa Cruz, Parte_3
Argentina il 21/03/1991 (cfr. doc. in atti n. 12).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia in Argentina, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_1 doc. in atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 5), sebbene identificato con il nominativo di . Parte_1 In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_1 nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio il Persona_2
15/09/1936 a con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva il 17/02/1940 Persona_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 7), il quale contraeva matrimonio il 10/01/1964 con Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 8) e della loro unione nasceva il 30/05/1965 (cfr.
[...] Parte_1 doc. in atti n. 9). Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] – Persona_1
Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 08/02/1913 (cfr. doc. in atti n. Persona_2
5) e si univa in matrimonio il 15.09.1936 con (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_3
Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello che ha assunto in Argentina (José) l'identità della persona in questione, Persona_1 in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di nascita che in quello di matrimonio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato a [...], Parte_1 provincia di Chaco, Argentina, il 30/05/1965; nata a [...], provincia Parte_2 di Santa Cruz, Argentina il 10/07/1987; nato a [...], provincia di Santa Parte_3
Cruz, Argentina il 21/03/1991 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea