Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.