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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mercuri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LA (Cs) alla via Rovo 8, come da procura in calce all'atto di costituzione in giudizio depositato il 31.01.2024; attrice
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Pirillo ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in EA (Cs) alla via Dogana, n. 258/B, come da procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 14.11.2022; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 4.08.2022, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale dal coniuge , stante il matrimonio con lui contratto in EA Parte_2
(Cs) in data 25.06.1989 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 16, parte
II, serie A, anno 1989), in costanza del quale sono nati tre figli, il 5.09.2001 Per_1
(prematuramente deceduto il 19.04.2021), il 5.09.2004 e il 12.07.1990 Per_2 Per_3
1 (quest'ultimo maggiorenne ed economicamente autosufficiente). A fondamento della domanda ha dedotto che, da tempo, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale, sicché è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, nonché è divenuta insostenibile la convivenza, tanto che, non volendo il marito lasciare la casa coniugale, è andata provvisoriamente a dimorare presso l'abitazione della madre sita al piano sottostante dello stesso stabile;
ella, proprietaria esclusiva della casa coniugale, non percepisce alcun reddito e non svolge alcuna attività lavorativa, in quanto si è sempre occupata dell'accudimento dei figli e della casa, così sacrificando ogni sua aspirazione professionale;
invece, il coniuge, oltre ad essere dipendente del
Comune di UM UZ, svolge “in nero” lavori come elettricista, nonché è proprietario di due immobili, locati a terzi (uno per l'intero anno e l'altro solo per la stagione estiva). Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e affidare la figlia minore ad entrambi, con collocamento prevalente Persona_4 presso la madre, assegnare la casa coniugale alla sig. ra , 3) porre a carico del Parte_1 sig. un assegno mensile di euro 450,00 a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento del figlio e un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del coniuge”.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 14.11.2022. Parte_2
Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato che la crisi coniugale
è dipesa da atteggiamenti ostali che la moglie ha iniziato ad avere nei suoi confronti dall'aprile
2021, in seguito alla prematura morte del figlio;
inoltre, la stessa ha abbandonato la casa Per_1 coniugale, non facendovi più rientro, e ha intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo;
egli, dipendente del Comune di UM UZ con una retribuzione netta mensile pari alla somma di euro 1.266,86 circa (senza svolgere alcun ulteriore lavoro non dichiarato al fisco), deve far fronte a diverse spese, come il pagamento delle rate mensili di un prestito sottoscritto per l'acquisto di un bene necessario per la famiglia (pari ad euro 60,00 circa ciascuna)
e la cessione del quinto dello stipendio (pari all'importo mensile di euro 210,00) chiesta per poter ristrutturare i due immobili di sua proprietà, asseritamente locati, ma, in realtà, non abitabili;
la coniuge, oltre a percepire il canone mensile di euro 300,00 per la locazione di un appartamento di sua proprietà, svolge da sempre lavori “in nero”, come accompagnatrice di alcune donne del paese per il disbrigo di varie pratiche e lo svolgimento di attività casalinghe, avendo, pertanto, una capacità reddituale. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“Preliminarmente - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della moglie;
- autorizzare i coniugi a vivere Parte_1 separatamente e nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale al Sig. Parte_2
che la abita con la figlia al cui mantenimento lo stesso provvederà in
[...] Persona_4 forma diretta;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2 Instaurata la fase presidenziale, dopo aver sentito i coniugi e la figlia (nelle more Per_2 divenuta maggiorenne), con ordinanza del 4.04.2023, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, con tale ordinanza i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, nonché è stato disposto: “che, in via provvisoria, la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, affinché possa abitarvi con la figlia
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- che, in via provvisoria, Per_2 [...]
versi a , entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante Parte_2 Parte_1 assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- che, in via provvisoria, Parte_2 versi alla figlia maggiorenne , entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o Persona_4 mediante assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- che e Parte_2 Pt_1
contribuiscano nelle rispettive misure del 70% e del 30% alle spese extra assegno da
[...] sostenere nell'interesse della figlia maggiorenne , da individuare secondo le linee guida Per_2 recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di LA”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi ha emesso il proprio visto in data 8.04.2023.
Incardinata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c., con cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 9.10.2023, sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché sono state disposte indagini in ordine alla condizione economico-patrimoniale dei coniugi.
In corso di causa, è stato assunto l'interrogatorio formale deferito all'attrice e sono stati escussi i testi indicati dalle parti, nonché, con sentenza non definitiva n. 168/2024 emessa il 23.02.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.06.2025, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 9.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 168/2024 del 23.02.2024, occorre affrontare le altre questioni oggetto del contendere, riguardanti l'addebito chiesto dal convenuto a carico dell'attrice, il mantenimento di quest'ultima
3 e della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, nonché l'assegnazione Per_2 della casa coniugale.
Ebbene, esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va rigettata la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di . Parte_2 Parte_1
Per pacifica giurisprudenza, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn. 1744/2003,
9472/1999, 2648/1989). Invero, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009 n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n.
14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez. I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al
Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
nonché grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso, si ribadisce, che la stessa ha
4 reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Anche nel caso di richiesta di addebito della separazione per allontanamento dalla casa coniugale, occorre accertare se l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi ha trovato la sua origine in tale allontanamento, cosicché il rapporto di causalità va escluso se l'allontanamento è stato la conseguenza di una situazione ormai degradata
(cfr. in tal senso Cass. civ. n. 16614/2010, nonché in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. n.
20228/2022, con cui è stato ribadito che l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo, quindi, lo stesso alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale, e Cass. civ. sez. I del 30.05.2023 n. 15212, secondo cui “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta”). Altresì, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
16859/2015). Per quanto concerne, poi, il riparto degli oneri probatori, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012
n. 2059).
Posto quanto sopra, esaminato il compendio istruttorio in atti, non può ritenersi che il convenuto abbia congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico (tenuto conto delle specifiche condotte imputate alla moglie a fondamento della richiesta di addebito della separazione formulata nei suoi confronti, ovvero la violazione dell'obbligo di fedeltà e l'abbandono della casa coniugale). Invero, non è stata fornita prova della relazione extraconiugale che l'attrice avrebbe intrattenuto in costanza di matrimonio con un altro uomo, né, tantomeno, dell'efficacia causale di tale presunta relazione ai fini della dissoluzione del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della
5 convivenza. Così come, anche in considerazione di quanto riferito dai testi escussi in corso di causa, non può ritenersi che l'attrice abbia arbitrariamente ed ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale, evincendosi, piuttosto, dagli atti di causa che tanto sia avvenuto, nel febbraio
2022, in un contesto familiare (già irrimediabilmente compromesso) caratterizzato (come da lei dedotto già nella memoria difensiva depositata il 21.11.2022 e ribadito nei successivi scritti difensivi) da una mortificante posizione di soggezione e sottomissione rispetto al coniuge (anche sotto il profilo economico) e da ripetute condotte offensive, persecutorie, denigratorie subite dallo stesso. Tanto risulta, infatti, dalle deposizioni chiare, precise e concordanti rese dalle testi
[...]
e all'udienza del 19.02.2024 (oltre che dalla sentenza penale n. 43/2025, Per_4 Tes_1 depositata in data 1.04.2025, con cui il Tribunale di LA, in composizione collegiale, ha condannato per i reati, a lui ascritti, di maltrattamenti e violenza sessuale Parte_2 commessi in danno della moglie, costituitasi parte civile), a fronte, invece, di dichiarazioni imprecise e non circostanziate rese all'udienza dell'8.07.2024 dai testi e , Tes_2 Tes_3 peraltro relativamente a circostanze (non supportate da ulteriori riscontri) apprese de relato, essendosi gli stessi trasferiti da EA già dall'anno 2017. Alla luce, pertanto, del compendio istruttorio in atti, la domanda di addebito della separazione in esame non può che essere disattesa.
È, invece, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati la domanda di mantenimento avanzata da per sé stessa. Parte_1
Come noto, la separazione personale dei coniugi presuppone, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la permanenza del vincolo coniugale, in quanto restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio
(da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge, tenuto conto delle circostanze concrete, compresa, per esempio, la durata del rapporto matrimoniale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo
6 il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento nella separazione personale ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri
(ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti, seppur non
è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196 e Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Invero, in tema di assegno di mantenimento, la capacità reddituale dei coniugi può essere valutata anche in via potenziale (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. VI del 30.10.2017 n. 25781), sebbene l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 20.07.2017 n. 17971 e Cass. civ. sez. VI del 4.12.2017 n.
28938).
Tanto premesso, posta la non addebitabilità della separazione a carico dell'attrice (in ragione di quanto sopra rilevato), si evince, altresì, dagli atti di causa la non titolarità da parte della stessa di adeguati redditi propri e la sussistenza di una considerevole disparità economico-patrimoniale tra le parti. Invero, considerato quanto già evidenziato (alla luce della documentazione depositata in atti) nell'ordinanza presidenziale del 4.04.2023 (qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta), è emerso dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di LA (cfr. la relazione prot. n. 0411770/2023 del 11.12.2023 e quella prot. n. 0020957/2024 del 19.01.2024) che Pt_1
proprietaria di cinque unità immobiliari (tra cui la casa coniugale), negli anni di imposta
[...]
2020, 2021 e 2022 ha dichiarato redditi lordi (per rendita da fabbricati e canoni di locazione) pari alle somme di euro 4.250,00 (per le prime due annualità) e euro 1.550,00 (per l'ultimo anno); invece, , proprietario di quattro unità immobiliari anche pro quota, negli Parte_2 anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari ai rispettivi importi di euro 17.129,00, 18.317,00, 20.470,00; inoltre, in relazione a nessuno dei rapporti finanziari
7 intrattenuti da entrambi i coniugi, è stata accertata la giacenza di somme di denaro di rilevante entità. Altresì, si evince dagli atti di causa che l'attrice è priva di una stabile occupazione lavorativa, mentre il convenuto è assunto presso il Comune di UM UZ, senza che siano emerse ulteriori fonti di reddito dello stesso derivanti dallo svolgimento di attività lavorative non dichiarate al fisco o dalla percezione di canoni di locazione senza la stipula di regolari contratti. Dunque, considerata la condizione economico-patrimoniale delle parti e le circostanze del caso concreto (compresa la durata ultraventennale del rapporto matrimoniale, l'età non giovane dell'attrice e le sue potenzialità reddituali pure in considerazione della sua effettiva capacità lavorativa, tenendo conto del contesto ambientale di riferimento – caratterizzato da una notoria crisi del mercato del lavoro - e del fatto che la stessa, per volontà del coniuge, non si è mai regolarmente immessa nel mondo del lavoro), si ritiene congruo disporre, a conferma di quanto già statuito con la richiamata ordinanza presidenziale del 4.04.2023, che Parte_2
versi alla moglie, a titolo di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la
[...] somma di euro 200,00, oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat.
In ordine, poi, ai provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia in primo Persona_4 luogo, deve darsi atto che la stessa in corso di causa è divenuta maggiorenne, sicché alcunché va disposto circa l'affido, il collocamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne, invece, il mantenimento, è pacifico che sebbene maggiorenne, non Per_2
è economicamente autosufficiente, sicché ha diritto ad ottenere dal padre (quale genitore con lei non convivente) il versamento di una somma mensile, come contributo al proprio mantenimento.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, pur non venendo automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trova il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multiis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477); circostanze, in ogni caso, non oggetto di contestazione nella fattispecie in esame. Ebbene, considerata la condizione economico- patrimoniale dei genitori (sopra evidenziata), l'età di e le sue presumibili esigenze di vita, Per_2 si ritiene congruo confermare anche sul punto le disposizioni adottate con la citata ordinanza emessa all'esito della fase presidenziale. Sicché, il convenuto dovrà contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento direttamente in favore della stessa ex art. 337 septies Per_2
c.c., entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché dovrà partecipare alle spese extra assegno per lei occorrenti (da
8 individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di LA) nella misura del 70%, gravando la residua parte sull'attrice.
In ultimo, per quanto attiene alla casa coniugale, sempre in continuità con la richiamata ordinanza presidenziale, va disposto che la stessa sia assegnata all'attrice, affinchè vi possa abitare con la figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per_2
Come noto, “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del
2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr.
Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez.
VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”).
Pertanto, posto che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e considerato quanto dichiarato da all'udienza del Persona_4
28.03.2023 (avendo la stessa chiaramente manifestato la volontà di abitare nella casa coniugale insieme alla madre), non può che confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'attrice.
Il parziale accoglimento delle domande avanzate dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1043/2022, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi a carico di Pt_1
[...]
- dispone che versi a , a titolo di mantenimento, entro il Parte_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico e assegno), la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9 - dispone che versi direttamente alla figlia , maggiorenne e Parte_2 Persona_4 non economicamente autosufficiente, a titolo di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico e assegno), la somma mensile di euro
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che e concorrano nella rispettiva misura del 70% e Parte_2 Parte_1
30% alle spese extra assegno occorrenti per la figlia maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di LA;
- assegna la casa coniugale a , affinché vi possa abitare con la figlia Parte_1 Persona_4 maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in LA il 17.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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