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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28/2021, vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Leotta, rappresentante e difensore;
attrice
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), non rappresentato né difeso;
P.IVA_1
convenuto contumace
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), non rappresentato né difeso;
P.IVA_2 convenuto contumace
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(C.F. ), non rappresentata né difesa;
P.IVA_3 convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: querela di falso.
Conclusioni: scaduto il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione
1 dell'udienza, parte ricorrente concludeva come da note del 21/10/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/12/2020, ha esposto quanto segue: che Parte_1
con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 16/5/2020, la stessa ha convenuto avanti il Giudice di Pace di Palermo il il Controparte_1 CP_2
e l' , chiedendo in via principale e nel merito
[...] Controparte_3
l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 13920110001097233000 e n.
13920120010641036000 emesse dall' quale agente Controparte_3
incaricato per la Provincia di Vibo Valentia su ruoli esecutivi emessi dalla Polizia Urbana dei e dell'intimazione di pagamento n. Controparte_4
13920209000956851/000 emessa dello stesso agente per la riscossione;
che, nel processo così incoato, si è costituito il solo con comparsa depositata il 17/9/2020, Controparte_1 asserendo che il verbale di accertamento di violazione del codice stradale da cui avrebbe avuto origine il suo credito sia stato notificato all'odierna attrice in data 26/05/2009 e producendo, a riprova delle eccezioni, la copia fotostatica del cennato verbale riportante il n. H1645069/09/V/0 (prot. 023435) dell'11/02/2009, e dell'avviso di ricevimento del medesimo attestante l'avvenuta notifica a mezzo posta (raccomandata n. 77591657512-3) del
26/05/2009 alla personalmente;
che la stessa, disconoscendo la firma apposta Pt_1
sull'avviso di ricevimento, deducendone la scorrettezza grammaticale (essendo composta dalle parole “ ” anziché “ ”) e la propria assenza presso il Persona_1 Parte_1 luogo di notifica alla data riportata nell'atto (la firma per ricevuta sarebbe avvenuta in un luogo, ovvero Briatico alla via Giolitti n. 3, diverso da quello di residenza al tempo della notifica, ovvero Briatico presso la Località San Costantino n. 1), ha proposto in via incidentale querela di falso avverso l'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3; che, con ordinanza del 28-29/12/2020 il Giudice di
Pace di , previo interpello ex art. 222 c.p.c. del che ha CP_1 Controparte_1
confermato di volersi valere in giudizio del documento impugnato dall'odierna attrice, ha sospeso il giudizio incardinato presso di lui ai sensi dell'art. 313 c.p.c. e rimesso le parti avanti codesto Tribunale.
Premesso ciò, ha chiesto che venga accertata la falsità della firma “ ” Persona_1
apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento di violazione del codice della
2 strada spedito con raccomandata n. 77591657512-3, prodotto in copia fotostatica dal nel processo R.G. 6183/2020 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Palermo, previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica, con condanna del convenuto al pagamento delle spese. Controparte_1
I convenuti, seppur regolarmente citati a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta con ordinanza del 23/11/2021, non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza del 3/5/2022, il G.I. ha disposto C.T.U. grafologica, incaricando del suo espletamento la dott.ssa , ed il sequestro dell'originale dell'avviso di Persona_2
ricevimento dell'atto amministrativo riportante la firma oggetto della querela di falso, prodotto solo in copia dal nel procedimento R.G. 6183/2020 pendente Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Palermo, delegando ai sensi dell'art. 253 c.p.c. il Capo della
Polizia Municipale di per il suo deposito presso la Cancelleria. CP_1
Con nota prot. AREG 2022/87631 SCSSPG del 22/08/2022 la Polizia Municipale di ha comunicato l'avvenuta distruzione – come da Determinazione Dirigenziale n. CP_1
2185 del 26/02/2021 avente ad oggetto lo “scarto di atti contravvenzionali e relativi annessi datati dal 2001 al 2009”, e da “Comunicazione conclusione procedura di scarto” prot.
Regint/2021/3262 del 25/03/2021 – dell'originale dell'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3 contenente la firma oggetto della querela di falso.
Conseguentemente, con provvedimento del 12/9/2022, il G.I. ha revocato l'incarico conferito al CTU.
Disposta la riassegnazione del fascicolo, giusta decreto del Presidente della Sezione dell'11/09/2023, il G.I., con ordinanza del 21/02/2024, ritenendo di aderire all'opzione giurisprudenziale più recente in forza della quale “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'ordinale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. n. 8718/2023; conf. Trib. Pisa 4/8/2023 n. 1018), ha disposto nuovamente in conferimento dell'incarico al C.T.U. già nominato, dott.ssa Per_2
3 . Persona_2
Pertanto, depositata la relazione di consulenza tecnica in uno al saggio grafico, scaduto il termine del 30/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alla parte attrice del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
_____________
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_1 ed , non costituitisi in giudizio Controparte_2 Controparte_3 malgrado la regolare notifica della citazione.
Ciò posto, come dianzi osservato, il presente giudizio di querela di falso è stato incardinato da al fine di far valere la falsità della firma apposta Parte_1
nell'”avviso di ricevimento dell'atto amministrativo” spedito con raccomandata n. 77591657512-
3, contenente il verbale di violazione del codice della strada n. H1645069/09/V/0 (prot.
023435) dell'11/02/2009, prodotto in copia dal nel procedimento Controparte_1
iscritto al n. 6183/2020 R.G. pendente innanzi al Giudice di Pace di Palermo.
Com'è noto, la querela di falso ha il fine di sottrarre ad un atto pubblico, o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione (tra le più recenti, v. Cass. 17/7/2019 n. 19281).
In tema di notificazione, la relata dell'ufficiale giudiziario riveste la natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti avvenuti in sua presenza e suggellati con la sua sottoscrizione: ne consegue che il destinatario dell'atto che voglia contestare la sottoscrizione da lui apparentemente apposta ha l'onere di impugnarlo con la querela di falso (v., ex pluribus,
Cass. 22.2.2010, n.4193; Cass. 1.8.2013, n. 18427 per la notificazione a mezzo del servizio postale).
Più diffusamente, “la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.” (giurisprudenza costante: v.
Cass. 29022/2017, Cass. 4275/2018, Cass. 11708/2011, Cass. 9962/2010, Cass. 1906/2008;
4 Corte appello Torino sez. lav., 28/01/2021, n. 44; Corte appello Milano sez. I, 19/07/2021,
n. 2278; Tribunale di Patti, sez. I, 08/11/2021, n. 813).
Nella fattispecie in esame la dedotta falsità della sottoscrizione, riferibile in via presunta all'attrice, apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3, è stata oggetto di approfondito esame nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , la quale ha Persona_2
concluso nel senso che “la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3 recante data del 26/05/2009 si ritiene che non sia opera autografa di , con buona probabilità”. Parte_1
Appare utile riportare le considerazioni finali del CTU, sulle quali si basano le predette conclusioni:
“Dalla superiore disamina sono emersi molteplici profili di inaccostabilità tra le firme a paragone, delle quali si può delineare un differente quadro gestuale - grafologico. Dallo studio della firma in esame si evince una matrice di contenuta abilità grafomotoria in un tracciato sostanzialmente lento con ammaccature e rigidità che rimandano a limitato scambio sinergico delle coppie neuromuscolari;
con tentennamenti assiali e oscillazioni di base – disattendendo del tutto il rigo – che evidenziano indugi e incertezze nel procedere;
con dilatazioni eccessive tra lettere e parole e ridotta capacità di ideazione grafica con ricorso a schemi semplici e scarni.
Le autografe invece rivelano un gesto consapevole, abile, evoluto, abbastanza sciolto e sicuro nell'andamento grafico, decisamente rapido e propenso a organizzazioni di sintesi nonché a personalismi grafici di rilievo arricchiti da ricci e flessioni.
Ciò porta a ritenere che la firma in indagine – ove comunque si rileva una coerenza dinamica interna e non si segnalano evidenti aspetti di dissonanza ritmica e dinamica - possa essere riferibile ad un soggetto con un livello grafomotorio poco evoluto anche per modeste doti culturali, che l'altro spiegherebbero la fenomenologia disortografica sul nome (“ ”), e che non sia opera autografa Per_1 della . Pt_1
Del resto i molteplici motivi di discordanza gestuale sotto il profilo globale, di dettaglio e soprattutto riguardo ai gesti fuggitivi (puntino sulla “i”) e automatismi grafici (profilo finale della
“a”) – di particolare pregnanza ai fini identificatori – riconducono alla eterografia tra le scritture comparate, assunto che può affermarsi per dovere deontologico, in presenza di reperto disponibile solo
5 in copia, in grado probabilistico”.
Ebbene, tali conclusioni, immuni da vizi e/o censure, possono senz'altro essere poste a base della decisione.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo esaurienti elementi per dichiarare la falsità della firma “ ” apposta in calce all'avviso di ricevimento in Persona_1 questione.
Nessun rilievo, in senso contrario, può essere dato alla circostanza della mancata produzione in giudizio dell'originale del documento impugnato di falsità. Invero, secondo la giurisprudenza più recente, alla quale si ritiene di aderire, “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Cass. n. 8718/2023; conf. Trib. Pisa 4/8/2023 n. 1018).
Le spese, liquidate come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 1° c.p.c., seguono la soccombenza nel rapporto con i soli convenuti ed Controparte_1 [...]
, essendo il convenuto estraneo alla proposta Controparte_3 Controparte_2 querela.
Analogamente, le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del G.I. del 10/7/2024, devono essere poste definitivamente ed in solido a carico dei convenuti ed . Controparte_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti CP_1
, ed , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
• dichiara la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3;
• condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese del presente Controparte_3
giudizio, che liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali e di € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico del e della Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate
[...]
6 dal G.I. con decreto del 10/7/2024.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Ignazio Di Noto Marrella.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28/2021, vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Leotta, rappresentante e difensore;
attrice
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), non rappresentato né difeso;
P.IVA_1
convenuto contumace
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), non rappresentato né difeso;
P.IVA_2 convenuto contumace
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(C.F. ), non rappresentata né difesa;
P.IVA_3 convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: querela di falso.
Conclusioni: scaduto il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione
1 dell'udienza, parte ricorrente concludeva come da note del 21/10/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/12/2020, ha esposto quanto segue: che Parte_1
con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 16/5/2020, la stessa ha convenuto avanti il Giudice di Pace di Palermo il il Controparte_1 CP_2
e l' , chiedendo in via principale e nel merito
[...] Controparte_3
l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 13920110001097233000 e n.
13920120010641036000 emesse dall' quale agente Controparte_3
incaricato per la Provincia di Vibo Valentia su ruoli esecutivi emessi dalla Polizia Urbana dei e dell'intimazione di pagamento n. Controparte_4
13920209000956851/000 emessa dello stesso agente per la riscossione;
che, nel processo così incoato, si è costituito il solo con comparsa depositata il 17/9/2020, Controparte_1 asserendo che il verbale di accertamento di violazione del codice stradale da cui avrebbe avuto origine il suo credito sia stato notificato all'odierna attrice in data 26/05/2009 e producendo, a riprova delle eccezioni, la copia fotostatica del cennato verbale riportante il n. H1645069/09/V/0 (prot. 023435) dell'11/02/2009, e dell'avviso di ricevimento del medesimo attestante l'avvenuta notifica a mezzo posta (raccomandata n. 77591657512-3) del
26/05/2009 alla personalmente;
che la stessa, disconoscendo la firma apposta Pt_1
sull'avviso di ricevimento, deducendone la scorrettezza grammaticale (essendo composta dalle parole “ ” anziché “ ”) e la propria assenza presso il Persona_1 Parte_1 luogo di notifica alla data riportata nell'atto (la firma per ricevuta sarebbe avvenuta in un luogo, ovvero Briatico alla via Giolitti n. 3, diverso da quello di residenza al tempo della notifica, ovvero Briatico presso la Località San Costantino n. 1), ha proposto in via incidentale querela di falso avverso l'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3; che, con ordinanza del 28-29/12/2020 il Giudice di
Pace di , previo interpello ex art. 222 c.p.c. del che ha CP_1 Controparte_1
confermato di volersi valere in giudizio del documento impugnato dall'odierna attrice, ha sospeso il giudizio incardinato presso di lui ai sensi dell'art. 313 c.p.c. e rimesso le parti avanti codesto Tribunale.
Premesso ciò, ha chiesto che venga accertata la falsità della firma “ ” Persona_1
apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento di violazione del codice della
2 strada spedito con raccomandata n. 77591657512-3, prodotto in copia fotostatica dal nel processo R.G. 6183/2020 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Palermo, previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica, con condanna del convenuto al pagamento delle spese. Controparte_1
I convenuti, seppur regolarmente citati a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta con ordinanza del 23/11/2021, non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza del 3/5/2022, il G.I. ha disposto C.T.U. grafologica, incaricando del suo espletamento la dott.ssa , ed il sequestro dell'originale dell'avviso di Persona_2
ricevimento dell'atto amministrativo riportante la firma oggetto della querela di falso, prodotto solo in copia dal nel procedimento R.G. 6183/2020 pendente Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Palermo, delegando ai sensi dell'art. 253 c.p.c. il Capo della
Polizia Municipale di per il suo deposito presso la Cancelleria. CP_1
Con nota prot. AREG 2022/87631 SCSSPG del 22/08/2022 la Polizia Municipale di ha comunicato l'avvenuta distruzione – come da Determinazione Dirigenziale n. CP_1
2185 del 26/02/2021 avente ad oggetto lo “scarto di atti contravvenzionali e relativi annessi datati dal 2001 al 2009”, e da “Comunicazione conclusione procedura di scarto” prot.
Regint/2021/3262 del 25/03/2021 – dell'originale dell'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3 contenente la firma oggetto della querela di falso.
Conseguentemente, con provvedimento del 12/9/2022, il G.I. ha revocato l'incarico conferito al CTU.
Disposta la riassegnazione del fascicolo, giusta decreto del Presidente della Sezione dell'11/09/2023, il G.I., con ordinanza del 21/02/2024, ritenendo di aderire all'opzione giurisprudenziale più recente in forza della quale “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'ordinale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. n. 8718/2023; conf. Trib. Pisa 4/8/2023 n. 1018), ha disposto nuovamente in conferimento dell'incarico al C.T.U. già nominato, dott.ssa Per_2
3 . Persona_2
Pertanto, depositata la relazione di consulenza tecnica in uno al saggio grafico, scaduto il termine del 30/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alla parte attrice del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
_____________
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_1 ed , non costituitisi in giudizio Controparte_2 Controparte_3 malgrado la regolare notifica della citazione.
Ciò posto, come dianzi osservato, il presente giudizio di querela di falso è stato incardinato da al fine di far valere la falsità della firma apposta Parte_1
nell'”avviso di ricevimento dell'atto amministrativo” spedito con raccomandata n. 77591657512-
3, contenente il verbale di violazione del codice della strada n. H1645069/09/V/0 (prot.
023435) dell'11/02/2009, prodotto in copia dal nel procedimento Controparte_1
iscritto al n. 6183/2020 R.G. pendente innanzi al Giudice di Pace di Palermo.
Com'è noto, la querela di falso ha il fine di sottrarre ad un atto pubblico, o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione (tra le più recenti, v. Cass. 17/7/2019 n. 19281).
In tema di notificazione, la relata dell'ufficiale giudiziario riveste la natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti avvenuti in sua presenza e suggellati con la sua sottoscrizione: ne consegue che il destinatario dell'atto che voglia contestare la sottoscrizione da lui apparentemente apposta ha l'onere di impugnarlo con la querela di falso (v., ex pluribus,
Cass. 22.2.2010, n.4193; Cass. 1.8.2013, n. 18427 per la notificazione a mezzo del servizio postale).
Più diffusamente, “la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.” (giurisprudenza costante: v.
Cass. 29022/2017, Cass. 4275/2018, Cass. 11708/2011, Cass. 9962/2010, Cass. 1906/2008;
4 Corte appello Torino sez. lav., 28/01/2021, n. 44; Corte appello Milano sez. I, 19/07/2021,
n. 2278; Tribunale di Patti, sez. I, 08/11/2021, n. 813).
Nella fattispecie in esame la dedotta falsità della sottoscrizione, riferibile in via presunta all'attrice, apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3, è stata oggetto di approfondito esame nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , la quale ha Persona_2
concluso nel senso che “la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3 recante data del 26/05/2009 si ritiene che non sia opera autografa di , con buona probabilità”. Parte_1
Appare utile riportare le considerazioni finali del CTU, sulle quali si basano le predette conclusioni:
“Dalla superiore disamina sono emersi molteplici profili di inaccostabilità tra le firme a paragone, delle quali si può delineare un differente quadro gestuale - grafologico. Dallo studio della firma in esame si evince una matrice di contenuta abilità grafomotoria in un tracciato sostanzialmente lento con ammaccature e rigidità che rimandano a limitato scambio sinergico delle coppie neuromuscolari;
con tentennamenti assiali e oscillazioni di base – disattendendo del tutto il rigo – che evidenziano indugi e incertezze nel procedere;
con dilatazioni eccessive tra lettere e parole e ridotta capacità di ideazione grafica con ricorso a schemi semplici e scarni.
Le autografe invece rivelano un gesto consapevole, abile, evoluto, abbastanza sciolto e sicuro nell'andamento grafico, decisamente rapido e propenso a organizzazioni di sintesi nonché a personalismi grafici di rilievo arricchiti da ricci e flessioni.
Ciò porta a ritenere che la firma in indagine – ove comunque si rileva una coerenza dinamica interna e non si segnalano evidenti aspetti di dissonanza ritmica e dinamica - possa essere riferibile ad un soggetto con un livello grafomotorio poco evoluto anche per modeste doti culturali, che l'altro spiegherebbero la fenomenologia disortografica sul nome (“ ”), e che non sia opera autografa Per_1 della . Pt_1
Del resto i molteplici motivi di discordanza gestuale sotto il profilo globale, di dettaglio e soprattutto riguardo ai gesti fuggitivi (puntino sulla “i”) e automatismi grafici (profilo finale della
“a”) – di particolare pregnanza ai fini identificatori – riconducono alla eterografia tra le scritture comparate, assunto che può affermarsi per dovere deontologico, in presenza di reperto disponibile solo
5 in copia, in grado probabilistico”.
Ebbene, tali conclusioni, immuni da vizi e/o censure, possono senz'altro essere poste a base della decisione.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo esaurienti elementi per dichiarare la falsità della firma “ ” apposta in calce all'avviso di ricevimento in Persona_1 questione.
Nessun rilievo, in senso contrario, può essere dato alla circostanza della mancata produzione in giudizio dell'originale del documento impugnato di falsità. Invero, secondo la giurisprudenza più recente, alla quale si ritiene di aderire, “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Cass. n. 8718/2023; conf. Trib. Pisa 4/8/2023 n. 1018).
Le spese, liquidate come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 1° c.p.c., seguono la soccombenza nel rapporto con i soli convenuti ed Controparte_1 [...]
, essendo il convenuto estraneo alla proposta Controparte_3 Controparte_2 querela.
Analogamente, le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del G.I. del 10/7/2024, devono essere poste definitivamente ed in solido a carico dei convenuti ed . Controparte_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti CP_1
, ed , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
• dichiara la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n. 77591657512-3;
• condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese del presente Controparte_3
giudizio, che liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali e di € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico del e della Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate
[...]
6 dal G.I. con decreto del 10/7/2024.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Ignazio Di Noto Marrella.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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