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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12430 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 20403/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. ADONE ALESSANDRA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite il proprio funzionario
RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 4.6.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo espletarsi accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- in data 18.12.2024, ella ha presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- tuttavia, non è stata convocata a visita medico-legale. Ciò esposto e considerato, considerato, altresì, il “considerevole tempo trascorso”, parte ricorrente ha proposto l'azione giudiziaria. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio rappresentando che “con verbale approvato in data 07/11/2025 è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto del ricorrente ad usufruire dei benefici della L.18/80 come da verbale che si allega” ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 2.12.2025, il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio. Quindi, la causa, previo mutamento del rito in rito previdenziale ordinario ex art. 442 e sgg. c.p.c., istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti oltreché da quanto documentato (vd. il verbale della Commissione medica competente del 7.11.2025 da cui CP_2 risulta il riconoscimento, in capo alla sig.ra della condizione di Pt_1 soggetto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” a decorrere dalla domanda amministrativa del 18.12.2024, in all. senza numero al fascicolo ), emerge con ogni CP_2 evidenza la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per
2 legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . CP_2
A tal fine, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 698/1994, le Commissioni mediche allora competenti, istituite presso le unità sanitarie locali, fissavano entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda la data della visita medica e che, “Trascorso inutilmente tale termine”, l'interessato poteva presentare una diffida a provvedere all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che avrebbe fissato la data della visita
“da effettuarsi…, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato”. Avverso la mancata convocazione a visita era ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.P.R. cit.; in altri termini, decorsi nove mesi dalla data di presentazione della domanda e formatosi il silenzio-rigetto, questo poteva essere impugnato direttamente a mezzo di ricorso giurisdizionale. Il quadro normativo è da allora, tuttavia, mutato. Il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda previsto per la conclusione del procedimento relativo all'accertamento sanitario (art. 1, comma 3, del D.P.R. cit.) deve ritenersi non più compatibile con la disciplina dettata dal D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, la quale, all'art. 20, ha stabilito che, a decorrere dal 1.1.2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono presentate all' CP_2 secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (prima le funzioni in materia erano distribuite tra diversi enti e, in particolare, tra unità sanitarie locali, prefetture e Ministero del tesoro). La principale finalità perseguita dal legislatore è stata quella di contenere la durata del procedimento amministrativo entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 in ogni caso di domanda del privato finalizzata ad ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali. In coerenza con la giustiziabilità in via diretta dell'omessa convocazione a visita già prevista, tenuto conto della natura del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., finalizzato alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della provvidenza, si rileva che dalla data di presentazione della domanda, il 18.12.2024, sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 7 L. 533/1973 prima che
3 il ricorrente adisse l'autorità giudiziaria depositando ricorso in data 4.6.2025. Ciò puntualizzato, risulta poi evidente che il riconoscimento della prestazione sia intervenuto in corso di causa, a novembre del 2025 (il ricorso è stato depositato in data 4.6.2025); ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il proprio CP_2 comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, liquidate Parte_1 in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 2/12/2025
IL GIUDICE
AN AN
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