Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4281/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18.03.1979 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pisa,
Via R. Fucini n. 49, giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita a Concorezzo (MB), in via De Amicis n. 43 resta assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con la figlia. Per_
2) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale. Per_
3) Considerata l'età della figlia , di anni 17, il padre potrà tenere con sé la figlia durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con la figlia, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dal sabato mattina sino domenica sera.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
5) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, il signor , entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla signora Parte_1
€ 350,00 (euro trecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel Parte_2 mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora
[...]
Parte_2
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, alloggio, abbigliamento, materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc., nonché le spese per gli animali domestici già presenti prima della separazione.
In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese di natura ordinaria, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze della figlia.
6) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
6.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
6.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
6.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
6.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta al padre in ragione del 100%.
9) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate.
C) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato oltre che per il pagamento del mutuo anche per altre esigenze del signor , che è titolare del Pt_1 conto e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, dedotte quelle versate dall'altro coniuge per pagare il mutuo ivi domiciliato, sono di spettanza esclusiva del marito.
D) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
E) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione dei beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a dati finanziamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 883/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 e pubblicata in data 24.10.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 27.06.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
15.03.2004 (atto n. 15 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi