TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 01/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 27889/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE C.F._1
STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 17/12/2024 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere un docente a tempo determinato, conveniva in giudizio il
[...]
Controparte_3
esponendo:
[...]
- di aver prestato servizio alle sue dipendenze in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, lamentando di non aver ricevuto, in quanto docente non di ruolo, il beneficio della carta docente, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge n.
107/2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, lamentando l'illegittimità della disciplina della citata erogazione, per contrasto sia con i principi costituzionali, sia con il principio di non discriminazione ed in particolare con la clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE;
- di essere stato assunto a copertura di posti vacanti e comunque disponibili, svolgendo compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali, soggetto, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo quanto segue:
“
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la utilizzabilità della “Carta
Elettronica del docente” da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico indicati al punto 1. del ricorso (2024/2025)
2
2. condannare, per l'effetto, il in Controparte_1
persona del a mettere a disposizione della parte detta carta CP_4 docente (o altro equipollente) accreditandovi complessivo di € 500,00
(eurocinquecento/00) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il e l non si costituivano, pur essendo stati CP_1 Controparte_5 ritualmente citati in giudizio, a mezzo pec dell'Avvocatura di Stato.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, mediante il deposito delle note di trattazione scritta;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la contumacia del convenuto, CP_1
che non si è costituito nonostante la rituale citazione in giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
3 1. Va affermata, in via preliminare, la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”
(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Oggetto del presente giudizio, come anticipato, è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
2. Quanto al merito, occorre ai fini del decidere ricostruire il quadro normativo.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
4 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente risulta censurata sotto il profilo della contrarietà al principio di non discriminazione, alla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nonché al principio di buon andamento della P.A., in quanto l'asserita illegittimità dell'esclusione del personale precario si fonda sui parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost..
Della Carta docenti si è occupata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/2021,
UC contro Controparte_1
5 Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire
l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali CP_1
a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C- Controparte_6
574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la
6 differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto dunque deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della
Clausola 4 citata che consenta un diverso trattamento.
4. La questione, relativa alla natura giuridica del citato beneficio, nonché della compatibilità della disciplina in esame con il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale, evidenziando il legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/1994 ed inserendo l'istituto della Carta Docente nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, ha rimarcato la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (“La taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”) .
7 D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l.
n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
La Carta, inoltre, risulta finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente
è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico,
Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
Il ragionamento da cui muove la Corte, dunque, si fonda sull'individuazione dell'intento del Legislatore, che ha scelto di fornire sostegno alla didattica “su un piano di durata almeno annuale”. ( “La scelta …. avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed
8 indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari,
o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro”; cfr.: punto 5.3 delle motivazioni).
Tale scelta, tuttavia, è stata esaminata dalla Corte, alla luce della lente della compatibilità con il citato principio di non discriminazione dei lavoratori a termine e sotto tale profilo, si è affermato che: “è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. ( punto n. 6 della citata sentenza).
Ne consegue che quando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. ( cfr.: punto 7 della sentenza, ove si chiarisce: “ 7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Al fine di individuare i parametri per individuare la tipologia di supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, (punto 7.1), la Corte ha verificato quali sono le situazioni comparabili con la didattica annua, concludendo nei seguenti termini:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto
9 e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, in ragione degli approfonditi argomenti richiamati,
10 condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato.
Per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
5. L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta. Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta.
6. Va rilevato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo, in quanto la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli
11 transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso residua solo il diritto al risarcimento del danno.
7. Tanto premesso, in linea di principio, tenuto conto degli argomenti di cui al punto 7.6, nonché del principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, risulta comprovata la sussistenza, nel caso di specie, del conferimento delle tipologie di supplenze annuali indicate dalla citata sentenza della Suprema Corte, per gli anni scolastici indicati in dispositivo. Inoltre, al momento della decisione, il ricorrente risulta ancora interno al sistema scolastico.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con condanna del all'assegnazione in favore della ricorrente della carta CP_7
docente per l'aggiornamento e la formazione del docente e conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'anno scolastico, individuato analiticamente in dispositivo, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co.
6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo
12 credito.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della serialità del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
all'assegnazione in favore del ricorrente della “Carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per l'anno
2024/2025 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per tale anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 01/10/2025- 25/10/2025
Il Giudice
NA IZ
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 01/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 27889/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE C.F._1
STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 17/12/2024 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere un docente a tempo determinato, conveniva in giudizio il
[...]
Controparte_3
esponendo:
[...]
- di aver prestato servizio alle sue dipendenze in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, lamentando di non aver ricevuto, in quanto docente non di ruolo, il beneficio della carta docente, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge n.
107/2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, lamentando l'illegittimità della disciplina della citata erogazione, per contrasto sia con i principi costituzionali, sia con il principio di non discriminazione ed in particolare con la clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE;
- di essere stato assunto a copertura di posti vacanti e comunque disponibili, svolgendo compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali, soggetto, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo quanto segue:
“
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la utilizzabilità della “Carta
Elettronica del docente” da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico indicati al punto 1. del ricorso (2024/2025)
2
2. condannare, per l'effetto, il in Controparte_1
persona del a mettere a disposizione della parte detta carta CP_4 docente (o altro equipollente) accreditandovi complessivo di € 500,00
(eurocinquecento/00) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il e l non si costituivano, pur essendo stati CP_1 Controparte_5 ritualmente citati in giudizio, a mezzo pec dell'Avvocatura di Stato.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, mediante il deposito delle note di trattazione scritta;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la contumacia del convenuto, CP_1
che non si è costituito nonostante la rituale citazione in giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
3 1. Va affermata, in via preliminare, la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”
(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Oggetto del presente giudizio, come anticipato, è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
2. Quanto al merito, occorre ai fini del decidere ricostruire il quadro normativo.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
4 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente risulta censurata sotto il profilo della contrarietà al principio di non discriminazione, alla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nonché al principio di buon andamento della P.A., in quanto l'asserita illegittimità dell'esclusione del personale precario si fonda sui parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost..
Della Carta docenti si è occupata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/2021,
UC contro Controparte_1
5 Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire
l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali CP_1
a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C- Controparte_6
574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la
6 differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto dunque deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della
Clausola 4 citata che consenta un diverso trattamento.
4. La questione, relativa alla natura giuridica del citato beneficio, nonché della compatibilità della disciplina in esame con il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale, evidenziando il legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/1994 ed inserendo l'istituto della Carta Docente nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, ha rimarcato la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (“La taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”) .
7 D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l.
n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
La Carta, inoltre, risulta finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente
è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico,
Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
Il ragionamento da cui muove la Corte, dunque, si fonda sull'individuazione dell'intento del Legislatore, che ha scelto di fornire sostegno alla didattica “su un piano di durata almeno annuale”. ( “La scelta …. avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed
8 indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari,
o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro”; cfr.: punto 5.3 delle motivazioni).
Tale scelta, tuttavia, è stata esaminata dalla Corte, alla luce della lente della compatibilità con il citato principio di non discriminazione dei lavoratori a termine e sotto tale profilo, si è affermato che: “è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. ( punto n. 6 della citata sentenza).
Ne consegue che quando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. ( cfr.: punto 7 della sentenza, ove si chiarisce: “ 7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Al fine di individuare i parametri per individuare la tipologia di supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, (punto 7.1), la Corte ha verificato quali sono le situazioni comparabili con la didattica annua, concludendo nei seguenti termini:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto
9 e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, in ragione degli approfonditi argomenti richiamati,
10 condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato.
Per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
5. L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta. Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta.
6. Va rilevato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo, in quanto la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli
11 transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso residua solo il diritto al risarcimento del danno.
7. Tanto premesso, in linea di principio, tenuto conto degli argomenti di cui al punto 7.6, nonché del principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, risulta comprovata la sussistenza, nel caso di specie, del conferimento delle tipologie di supplenze annuali indicate dalla citata sentenza della Suprema Corte, per gli anni scolastici indicati in dispositivo. Inoltre, al momento della decisione, il ricorrente risulta ancora interno al sistema scolastico.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con condanna del all'assegnazione in favore della ricorrente della carta CP_7
docente per l'aggiornamento e la formazione del docente e conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'anno scolastico, individuato analiticamente in dispositivo, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co.
6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo
12 credito.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della serialità del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
all'assegnazione in favore del ricorrente della “Carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per l'anno
2024/2025 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per tale anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 01/10/2025- 25/10/2025
Il Giudice
NA IZ
13