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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4499/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.6.2025 e vertente
TRA
, società iscritta alla Camera di Commercio di Budapest al Parte_1 numero 01-09-274934 (c.f. in Italia , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 2.11.2021, dall'avv. FULVIO ARPAIA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli C.F._1 all'Emiciclo Capodimonte, n. 156/d;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i cui uffici in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, è P.IVA_3 elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHE'
1 , società di diritto ungherese iscritta alla Camera di Controparte_2
Commercio di Budapest al n. 01-09-34851, (c.f. ), in persona dell'Amministratore P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ALESSANDRO AVERSA (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, sito in Nola, alla via Saccaccio, n. 12;
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 23.11.2015, la (d'ora Parte_2 in avanti ), in persona del legale rappresentante p.t., conveniva innanzi al Tribunale CP_2 di Napoli la , Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alle compensazioni finanziarie, per gli anni
2007 e 2008, di cui riteneva avere diritto in base alle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e satellitare dall'art. 11 L. 67/1987 e successive modifiche e integrazioni e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento, a titolo di rimborso di tali compensi, di €
52.086,84, oltre interessi moratori e/o legali e rivalutazione monetaria, o del diverso maggiore o minore importo ritenuto dal giudice. Successivamente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1
c.p.c., proponeva, in via subordinata al mancato accoglimento dell'azione proposta in citazione, domanda di risarcimento del danno da illecito comportamento, inerzia ovvero inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo a tale titolo la condanna della stessa al pagamento di una somma corrispondente a quella già chiesta a titolo di rimborso dei consumi.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'incompetenza Controparte_1 per territorio del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Roma e, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio, spiegando intervento volontario adesivo alle ragioni attoree, la società in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_4
CP_2
Il Tribunale, con sentenza n. 2384/2020, pubblicata il 10.3.2020, ricostruito il quadro normativo nel cui alveo ricondurre il diritto di credito invocato, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la giurisdizione competesse al giudice amministrativo. Rilevava al riguardo che mentre, sulla base del tenore letterale delle disposizioni di cui alla l. 416/1981 e l.
67/1987, le imprese radiotelevisive dotate dei requisiti necessari dovevano considerarsi titolari di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del beneficio, riconosciuto direttamente ex lege, con la conseguenza che le eventuali controversie dovevano essere devolute al giudice ordinario, a partire
2 dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008, il quadro di riferimento era mutato. Rilevava il giudice che, a seguito dell'introduzione di tali norme, la corresponsione del contributo è stata subordinata ad una sequenza di atti, quali lo stanziamento delle somme a bilancio, la ricognizione delle risorse disponibili e delle domande presentate e, in caso di insufficienza dei fondi, la ripartizione in misura percentuale del rimborso in astratto spettante a ciascuna impresa;
di talché
l'operato dell'Amministrazione, venendo a concretizzarsi in una complessa attività di carattere autoritativo/discrezionale (nell'an, nel quantum e nel quando), imponeva di qualificare la posizione del richiedente come mera aspettativa, ossia non più come diritto soggettivo riconosciuto ex lege, ma come interesse legittimo pretensivo. Applicando tali coordinate normative al caso di specie, il
Tribunale, ritenuto che i D.P.C.M., dedotti dall'attrice a sostegno della sua pretesa, fossero meramente ricognitivi della sussistenza dei requisiti di accesso al rimborso, rilevando che non erano ancora intervenuti i successivi necessari atti discrezionali di determinazione dell'esatto importo del rimborso spettante, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al TAR. Dichiarava, infine, inammissibile la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in quanto domanda nuova proposta irritualmente dalla e compensava le spese di lite tra le parti, rilevando l'assoluta novità delle questioni CP_2 giuridiche affrontate.
Avverso tale sentenza, la società , interventrice adesiva in primo grado, Parte_1 proponeva appello con atto di citazione notificato in data 9.12.2020, lamentando con il primo motivo, l'erronea individuazione della decorrenza delle novità legislative, operanti solo a partire dal
2009 in attuazione dell'art. 44 D.L. 112/2008, conv. In L. 133/2008 e successive modifiche. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea statuizione in merito alla domanda risarcitoria da essa proposta nella prima memoria ex art. 183, rilevando, da un lato, l'eccesso di potere della pronuncia, che aveva deciso in merito alla domanda nonostante il rilevato difetto di giurisdizione;
e dall'altro lato, l'erronea dichiarazione di inammissibilità, trattandosi di emendatio libelli e non di domanda nuova. In riforma della sentenza impugnata, ha chiesto, quindi, previo accertamento della giurisdizione del giudice ordinario, di rimettere le parti davanti al Tribunale, per veder accolte le domande e conclusioni già ivi spiegate e riportate nell'atto di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.2.2021, si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha resistito al gravame, Controparte_1 chiedendo confermarsi la sentenza impugnata.
A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale emesso dal collegio, si è costituita in giudizio anche la , Controparte_5
3 chiedendo l'accoglimento dell'appello, pur nella premessa di non avere più un concreto interesse alla causa, avendo ceduto il credito alla . Parte_1
All'udienza dell'11.6.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello la Finanziaria ha dedotto che la “normativa che il Pt_1 giudice pone a fondamento della sua decisione è entrata in vigore successivamente all'anno richiamato (2006), essendo entrata in vigore con decorrenza 2009, in quanto solo “in attuazione dell'art. 44 d.l. 112/2008, conv. l. 133/2008 e successive modifiche i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio…” (cfr. appello pag. 6).
Al fine di valutare la fondatezza di quanto dedotto dall'appellante, giova, preliminarmente, muovere dalle disposizioni legislative che hanno progressivamente disciplinato l'istituto in esame.
L'art. 28 L. 416/1981 aveva introdotto una riduzione tariffaria pari al 50% delle somme riportate nelle fatture telefoniche in favore dei gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro;
l'art. 11 L. 67/1987, aveva stabilito che tali riduzioni dovessero applicarsi anche ai consumi di energia elettrica e satellitare;
successivamente, l'art. 23 L. 223/1990 aveva esteso i benefici del citato art. 11 ai “Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali…”.
Con l'art. 1, comma 1246, L. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), il legislatore ha previsto che “con riferimento ai contributi di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n.
250 e successive modificazioni, nonché all'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223… le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto…”. Tale norma risulta sostanzialmente ribadita con la finanziaria per l'anno 2008 (art. 2 comma 294, L. 244/2007), la quale ha stabilito che “A decorrere dai contributi relativi all'anno
2007…in applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi […] è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi, in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa”.
4 Orbene, in primo luogo, non è dato rinvenirsi, e parte appellante non ha fornito indicazioni in tal senso nonostante il motivo di appello formulato, nessuna norma intertemporale che abbia posticipato l'entrata in vigore dei predetti provvedimenti legislativi al 2009. Invero, le leggi finanziarie richiamate, salvo che per alcune specifiche disposizioni in esse contenute (tra le quali non sono elencate quelle in discussione), sono entrate in vigore il 1° gennaio rispettivamente dell'anno 2007 e 2008 e per espressa previsione operano a decorrere dai contributi relativi all'anno
2007 (quale è, appunto, quello per cui è causa). Ne discende che non può censurarsi nessuna erronea decorrenza delle norme applicate alla fattispecie dal primo giudice, che, quindi, disciplinato entrambe le annualità del contributo (2007 e 2008) richieste dalla società appellante.
Nel merito del motivo di gravame in esame, va rilevato che l'appellante non ha specificatamente contestato l'esegesi normativa in forza della quale il Giudice di primo grado ha ritenuto che la posizione giuridica vantata dovesse qualificarsi come interesse legittimo;
e, tuttavia, ove si volesse ritenere che con il motivo in esame l'appellante abbia voluto in realtà censurare l'interpretazione delle suddette norme fornita dal primo giudice, ritenendo che la declassificazione della posizione soggettiva del richiedente ad interesse legittimo sarebbe avvenuta solo a partire dall'art. 44 d.l. 112/2008, il motivo sarebbe, comunque, infondato, condividendo questa Corte
l'interpretazione fornita dal primo giudice, secondo cui a decorrere dalla legge finanziaria per l'anno 2007 la materia risulta significativamente modificata.
A partire dalla legge 296/2006 e più specificamente con la legge 244/2007, infatti, il legislatore ha subordinato il riconoscimento del contributo allo stanziamento dei fondi da parte di un successivo Regolamento, stabilendo che prima di tale provvedimento il richiedente ottiene solo il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per poter essere ammesso al beneficio. Tali norme, lungi dal costituire un unicum, hanno inaugurato una tendenza di contenimento della spesa pubblica, confermata dalle leggi successive e in particolare dall'art. 44, comma 1bis, D.L. 112/2008
(conv. in L. 133/2008) e l'art. 2 comma 62, L. 191/2009 (legge finanziaria per l'anno 2010).
Non emerge, quindi, a supporto delle censure mosse dall'appellante, un'interpretazione alternativa a quella fornita in motivazione della sentenza impugnata, non risultando sufficiente un mero richiamo normativo a dimostrare l'estraneità delle annualità di contributo richieste alla mutata qualificazione giuridica della posizione del privato.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
La dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha costituito l'esito di una puntuale ricognizione della questione qualificatoria sottesa da parte del primo giudice, il quale ha distinto le contrapposte figure
5 della “emendatio” e della “mutatio” libelli, giungendo a qualificare la domanda come domanda nuova e, quindi, inammissibile.
A prescindere dalla qualificazione della domanda risarcitoria proposta, anche ove si volesse ritenere che essa costituisca legittimo esercizio del potere della parte attrice di emendatio libelli, avendo ad oggetto la medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, comunque, essa risulta infondata nel merito, attesa la mancata prova del danno.
Dalla natura giuridica della posizione soggettiva del privato in termini di interesse legittimo pretensivo, la cui quantificazione è rimessa a successive valutazioni amministrative, deriva che il pregiudizio lamentato a titolo risarcitorio non può coincidere con le somme asseritamente rivendicate a titolo di rimborso integrale del contributo, rispetto al quale non viene in rilievo un pieno diritto ex lege. Solo a seguito del provvedimento amministrativo discrezionale - di stanziamento delle risorse ed eventuale ripartizione proporzionale di quelle disponibili tra gli aventi diritto -, infatti, l'astratta pretesa trova riscontro quantitativo concreto e solo all'esito di ciò può valutarsi il danno economico (in termini di danno emergente) subito dalla richiedente. Pertanto, poiché l'appellante ha chiesto che quanto rivendicato per rimborso le venisse corrisposto, in subordine, a titolo risarcitorio, in ragione del comportamento inerte dell'Amministrazione, che non ha adottato i necessari atti amministrativi di determinazione della quota spettante a ciascun'impresa, non risulta fornita la prova del danno subito.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata
[...] seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in Controparte_1 dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
Le spese di lite nei confronti della vanno, invece, interamente Controparte_5 compensate, tenuto conto dell'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio e delle difese della parte, la quale ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio, attesa la cessione del credito azionato.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2384/2020, Controparte_4
6 pubblicata il 10.3.2020, nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_4
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) compensa interamente le spese di lite nei confronti della;
Controparte_5
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.
Giuseppe Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4499/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.6.2025 e vertente
TRA
, società iscritta alla Camera di Commercio di Budapest al Parte_1 numero 01-09-274934 (c.f. in Italia , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 2.11.2021, dall'avv. FULVIO ARPAIA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli C.F._1 all'Emiciclo Capodimonte, n. 156/d;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i cui uffici in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, è P.IVA_3 elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHE'
1 , società di diritto ungherese iscritta alla Camera di Controparte_2
Commercio di Budapest al n. 01-09-34851, (c.f. ), in persona dell'Amministratore P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ALESSANDRO AVERSA (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, sito in Nola, alla via Saccaccio, n. 12;
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 23.11.2015, la (d'ora Parte_2 in avanti ), in persona del legale rappresentante p.t., conveniva innanzi al Tribunale CP_2 di Napoli la , Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alle compensazioni finanziarie, per gli anni
2007 e 2008, di cui riteneva avere diritto in base alle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e satellitare dall'art. 11 L. 67/1987 e successive modifiche e integrazioni e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento, a titolo di rimborso di tali compensi, di €
52.086,84, oltre interessi moratori e/o legali e rivalutazione monetaria, o del diverso maggiore o minore importo ritenuto dal giudice. Successivamente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1
c.p.c., proponeva, in via subordinata al mancato accoglimento dell'azione proposta in citazione, domanda di risarcimento del danno da illecito comportamento, inerzia ovvero inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo a tale titolo la condanna della stessa al pagamento di una somma corrispondente a quella già chiesta a titolo di rimborso dei consumi.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'incompetenza Controparte_1 per territorio del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Roma e, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio, spiegando intervento volontario adesivo alle ragioni attoree, la società in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_4
CP_2
Il Tribunale, con sentenza n. 2384/2020, pubblicata il 10.3.2020, ricostruito il quadro normativo nel cui alveo ricondurre il diritto di credito invocato, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la giurisdizione competesse al giudice amministrativo. Rilevava al riguardo che mentre, sulla base del tenore letterale delle disposizioni di cui alla l. 416/1981 e l.
67/1987, le imprese radiotelevisive dotate dei requisiti necessari dovevano considerarsi titolari di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del beneficio, riconosciuto direttamente ex lege, con la conseguenza che le eventuali controversie dovevano essere devolute al giudice ordinario, a partire
2 dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008, il quadro di riferimento era mutato. Rilevava il giudice che, a seguito dell'introduzione di tali norme, la corresponsione del contributo è stata subordinata ad una sequenza di atti, quali lo stanziamento delle somme a bilancio, la ricognizione delle risorse disponibili e delle domande presentate e, in caso di insufficienza dei fondi, la ripartizione in misura percentuale del rimborso in astratto spettante a ciascuna impresa;
di talché
l'operato dell'Amministrazione, venendo a concretizzarsi in una complessa attività di carattere autoritativo/discrezionale (nell'an, nel quantum e nel quando), imponeva di qualificare la posizione del richiedente come mera aspettativa, ossia non più come diritto soggettivo riconosciuto ex lege, ma come interesse legittimo pretensivo. Applicando tali coordinate normative al caso di specie, il
Tribunale, ritenuto che i D.P.C.M., dedotti dall'attrice a sostegno della sua pretesa, fossero meramente ricognitivi della sussistenza dei requisiti di accesso al rimborso, rilevando che non erano ancora intervenuti i successivi necessari atti discrezionali di determinazione dell'esatto importo del rimborso spettante, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al TAR. Dichiarava, infine, inammissibile la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in quanto domanda nuova proposta irritualmente dalla e compensava le spese di lite tra le parti, rilevando l'assoluta novità delle questioni CP_2 giuridiche affrontate.
Avverso tale sentenza, la società , interventrice adesiva in primo grado, Parte_1 proponeva appello con atto di citazione notificato in data 9.12.2020, lamentando con il primo motivo, l'erronea individuazione della decorrenza delle novità legislative, operanti solo a partire dal
2009 in attuazione dell'art. 44 D.L. 112/2008, conv. In L. 133/2008 e successive modifiche. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea statuizione in merito alla domanda risarcitoria da essa proposta nella prima memoria ex art. 183, rilevando, da un lato, l'eccesso di potere della pronuncia, che aveva deciso in merito alla domanda nonostante il rilevato difetto di giurisdizione;
e dall'altro lato, l'erronea dichiarazione di inammissibilità, trattandosi di emendatio libelli e non di domanda nuova. In riforma della sentenza impugnata, ha chiesto, quindi, previo accertamento della giurisdizione del giudice ordinario, di rimettere le parti davanti al Tribunale, per veder accolte le domande e conclusioni già ivi spiegate e riportate nell'atto di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.2.2021, si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha resistito al gravame, Controparte_1 chiedendo confermarsi la sentenza impugnata.
A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale emesso dal collegio, si è costituita in giudizio anche la , Controparte_5
3 chiedendo l'accoglimento dell'appello, pur nella premessa di non avere più un concreto interesse alla causa, avendo ceduto il credito alla . Parte_1
All'udienza dell'11.6.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello la Finanziaria ha dedotto che la “normativa che il Pt_1 giudice pone a fondamento della sua decisione è entrata in vigore successivamente all'anno richiamato (2006), essendo entrata in vigore con decorrenza 2009, in quanto solo “in attuazione dell'art. 44 d.l. 112/2008, conv. l. 133/2008 e successive modifiche i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio…” (cfr. appello pag. 6).
Al fine di valutare la fondatezza di quanto dedotto dall'appellante, giova, preliminarmente, muovere dalle disposizioni legislative che hanno progressivamente disciplinato l'istituto in esame.
L'art. 28 L. 416/1981 aveva introdotto una riduzione tariffaria pari al 50% delle somme riportate nelle fatture telefoniche in favore dei gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro;
l'art. 11 L. 67/1987, aveva stabilito che tali riduzioni dovessero applicarsi anche ai consumi di energia elettrica e satellitare;
successivamente, l'art. 23 L. 223/1990 aveva esteso i benefici del citato art. 11 ai “Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali…”.
Con l'art. 1, comma 1246, L. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), il legislatore ha previsto che “con riferimento ai contributi di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n.
250 e successive modificazioni, nonché all'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223… le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto…”. Tale norma risulta sostanzialmente ribadita con la finanziaria per l'anno 2008 (art. 2 comma 294, L. 244/2007), la quale ha stabilito che “A decorrere dai contributi relativi all'anno
2007…in applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi […] è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi, in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa”.
4 Orbene, in primo luogo, non è dato rinvenirsi, e parte appellante non ha fornito indicazioni in tal senso nonostante il motivo di appello formulato, nessuna norma intertemporale che abbia posticipato l'entrata in vigore dei predetti provvedimenti legislativi al 2009. Invero, le leggi finanziarie richiamate, salvo che per alcune specifiche disposizioni in esse contenute (tra le quali non sono elencate quelle in discussione), sono entrate in vigore il 1° gennaio rispettivamente dell'anno 2007 e 2008 e per espressa previsione operano a decorrere dai contributi relativi all'anno
2007 (quale è, appunto, quello per cui è causa). Ne discende che non può censurarsi nessuna erronea decorrenza delle norme applicate alla fattispecie dal primo giudice, che, quindi, disciplinato entrambe le annualità del contributo (2007 e 2008) richieste dalla società appellante.
Nel merito del motivo di gravame in esame, va rilevato che l'appellante non ha specificatamente contestato l'esegesi normativa in forza della quale il Giudice di primo grado ha ritenuto che la posizione giuridica vantata dovesse qualificarsi come interesse legittimo;
e, tuttavia, ove si volesse ritenere che con il motivo in esame l'appellante abbia voluto in realtà censurare l'interpretazione delle suddette norme fornita dal primo giudice, ritenendo che la declassificazione della posizione soggettiva del richiedente ad interesse legittimo sarebbe avvenuta solo a partire dall'art. 44 d.l. 112/2008, il motivo sarebbe, comunque, infondato, condividendo questa Corte
l'interpretazione fornita dal primo giudice, secondo cui a decorrere dalla legge finanziaria per l'anno 2007 la materia risulta significativamente modificata.
A partire dalla legge 296/2006 e più specificamente con la legge 244/2007, infatti, il legislatore ha subordinato il riconoscimento del contributo allo stanziamento dei fondi da parte di un successivo Regolamento, stabilendo che prima di tale provvedimento il richiedente ottiene solo il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per poter essere ammesso al beneficio. Tali norme, lungi dal costituire un unicum, hanno inaugurato una tendenza di contenimento della spesa pubblica, confermata dalle leggi successive e in particolare dall'art. 44, comma 1bis, D.L. 112/2008
(conv. in L. 133/2008) e l'art. 2 comma 62, L. 191/2009 (legge finanziaria per l'anno 2010).
Non emerge, quindi, a supporto delle censure mosse dall'appellante, un'interpretazione alternativa a quella fornita in motivazione della sentenza impugnata, non risultando sufficiente un mero richiamo normativo a dimostrare l'estraneità delle annualità di contributo richieste alla mutata qualificazione giuridica della posizione del privato.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
La dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha costituito l'esito di una puntuale ricognizione della questione qualificatoria sottesa da parte del primo giudice, il quale ha distinto le contrapposte figure
5 della “emendatio” e della “mutatio” libelli, giungendo a qualificare la domanda come domanda nuova e, quindi, inammissibile.
A prescindere dalla qualificazione della domanda risarcitoria proposta, anche ove si volesse ritenere che essa costituisca legittimo esercizio del potere della parte attrice di emendatio libelli, avendo ad oggetto la medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, comunque, essa risulta infondata nel merito, attesa la mancata prova del danno.
Dalla natura giuridica della posizione soggettiva del privato in termini di interesse legittimo pretensivo, la cui quantificazione è rimessa a successive valutazioni amministrative, deriva che il pregiudizio lamentato a titolo risarcitorio non può coincidere con le somme asseritamente rivendicate a titolo di rimborso integrale del contributo, rispetto al quale non viene in rilievo un pieno diritto ex lege. Solo a seguito del provvedimento amministrativo discrezionale - di stanziamento delle risorse ed eventuale ripartizione proporzionale di quelle disponibili tra gli aventi diritto -, infatti, l'astratta pretesa trova riscontro quantitativo concreto e solo all'esito di ciò può valutarsi il danno economico (in termini di danno emergente) subito dalla richiedente. Pertanto, poiché l'appellante ha chiesto che quanto rivendicato per rimborso le venisse corrisposto, in subordine, a titolo risarcitorio, in ragione del comportamento inerte dell'Amministrazione, che non ha adottato i necessari atti amministrativi di determinazione della quota spettante a ciascun'impresa, non risulta fornita la prova del danno subito.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata
[...] seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in Controparte_1 dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
Le spese di lite nei confronti della vanno, invece, interamente Controparte_5 compensate, tenuto conto dell'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio e delle difese della parte, la quale ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio, attesa la cessione del credito azionato.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2384/2020, Controparte_4
6 pubblicata il 10.3.2020, nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_4
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) compensa interamente le spese di lite nei confronti della;
Controparte_5
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.
Giuseppe Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
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