Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1029/2025, promossa con ricorso depositato il 13/03/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con gli Avv.ti Alessandra Peroni e Sandro Lingua
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ravenna (RA), in data 11 luglio 1992
(anno 1992 atto n. 82 parte I )
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. rimarrà nella casa coniugale, obbligandosi al pagamento di tutte le Pt_2 spese per le utenze domestiche e per quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria compresi i relativi tributi (ad esempio TARI), mentre la sig.ra Parte_1 ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione.
3) La sig.ra si obbliga irrevocabilmente a cedere e trasferire la Parte_1 proprietà della quota pari al 50% indivisa dell'unità immobiliare già destinata a domicilio coniugale al sig. , come sopra generalizzato, il quale Parte_2 accetta irrevocabilmente il suddetto obbligo alla cessione/trasferimento ed, a sua volta, si obbliga a rilevare le succitate quote del 50% di proprietà della stessa moglie, con successivo rogito notarile, con il pagamento della somma di € 60,000,00.=
(sessantamila/00), come di seguito verrà definito, del compendio così identificato al
Catasto dei Fabbricati (salvo errori e/o omissioni e come meglio in fatto):
- appartamento di tre locali e servizi al piano terreno, già censito al Catasto Edlizio
Urbano alla partita 100756, sezione CU, Foglio 5, mappale 2688 subalterno 10, ora corrispondente alla denuncia di variazione per migliore identificazione catastale registrata il 05/11/1993 al numero 24948, in base alla quale è censito alla partita
1000756 come segue: sezione CU, Foglio 5, mappale 2688 subalterno 68, via Mario
Filippini n. 50, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 5, rendita Lire 550.000;
- due vani contigui a uso autorimessa privata al piano sotterraneo, denunciati al Catasto
Edilizio Urbano con schede registrate il 05/10/1977 ai numeri 73 e 74, censiti alla partita
1000756 come segue:
sezione CU, Foglio 5, mappale 2688 subalterno 38, via Mario Filippini, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 14, rendita Lire 29.400;
sezione CU, Foglio 5, mappale 2688 subalterno 39, via Mario Filippini, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 31, rendita Lire 65.100.
Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: cortile comune, vano scala comune, appartamento di proprietà o aventi causa e cortile comune per due lati;
dei vani CP_1 autorimessa in corpo unico: cortile comune, cantina di proprietà di terzi, corridoio comune, cantina di proprietà di terzi e area condominiale.
E' compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà, pari a millesimi 53,701 (cinquantatre virgola settecentouno) per l'appartamento, a millesimi 3,102 (tre virgola centodue) per il vano autorimessa subalterno 38, e a millesimi 6,248 (sei virgola duecentoquarantotto) per il vano autorimessa subalterno 39, degli enti comuni condominiali.
Per l'identificazione di tali enti comuni le parti fanno riferimento ai titoli anteriori, al regolamento di condominio e alla normativa di legge nonché all'atto di compravendita pagina2 di 5 con scrittura privata autenticata a firma Notaio dott. in data 11 febbraio 2000, Per_3 registrato a Luino il 22 febbraio 2000 al n. 41, mod. 2V.
Le cessioni degli immobili di cui sopra (appartamento e vani autorimessa) avverranno a corpo, nello stato di fatto e diritto nel quale i beni si trovano, conosciuti ed accettati dalle parti e comprenderanno tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive in quanto esistenti e saranno eseguite libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli.
Si precisa che, qualora dovessero rendersi necessarie ed indispensabili per perfezionare e regolarizzare il trasferimento delle quote degli immobili di cui sopra pratiche catastali/ trascrizioni/ spese tecniche ecc., detti incombenti e costi resteranno a carico esclusivo della parte acquirente sig. , incluse le spese per la redazione del Parte_2 certificato di attestazione energetica e quelle per eventuali adeguamenti alla legge degli impianti tecnologici.
A titolo di corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà delle suddette unità immobiliari, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
la somma di € 60.000,00.=(Euro sessantamila /00), da versarsi in Parte_1 sede di rogito. Le spese notarili saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig.
[...]
. Parte_2
Nel prezzo della cessione sono da intendersi inclusi tutti gli arredi e corredi, ad eccezione dei beni indicato in separato elenco scambiato tra i coniugi.
Il sig. è già nel possesso degli immobili mentre la proprietà gli verrà trasferita Pt_2 al momento del rogito che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione (tenuto conto anche dell'agenda del Notaio).
La sig.ra , ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, modificato Parte_1 dall'art. 19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale a pena di nullità.
Le parti, sin d'ora, ai fini del successivo trasferimento immobiliare, garantiscono e dichiarano che non sussistono sul bene pesi e vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli di sorta.
Le parti dichiarano sin da ora che intendono avvalersi , per i trasferimenti di cui sopra, dei benefici fiscali applicabili nelle attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, dandosi atto che l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione dei conflitti insorti tra i ricorrenti.
Le Parti ed i rispettivi difensori prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà.
Le Parti, nell'addivenire alla determinazione della somma pattuita a titolo di corrispettivo e/o indennità compensativa hanno tenuto conto e calcolato i rispettivi apporti per l'acquisto/ristrutturazione/manutenzione dell'immobile già destinato a domicilio coniugale e per l'arredamento.
pagina3 di 5 A seguito dell'avvenuto trasferimento dell'immobile le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro relativamente all'acquisto originario dell'immobile e ad ogni altra questione, azione, diritto, pretesa relativi e connessi a qualsiasi titolo con la compravendita, ristrutturazione, mantenimento dell'abitazione ridetta e di aver tacitato così ogni reciproca pretesa di carattere economico sul punto.
4) Le parti precisano che l'immobile sito a Milano (MI) in via Giorgio Merula n. 9/3 già intestato alla figlia all'atto di acquisto (Notaio dott. Rep. Per_1 Persona_4
118.504 – Racc. 31946 del 19/11/2015 Registrato a Milano il 30/11/2015 al n. 42685 Serie 1T) è stato pagato col versamento di € 42.300,00.= da parte della madre ed il residuo saldo da parte del padre. In data 26 febbraio 2025 la figlia ha provveduto a cedere al sig. detto compendio, con atto notarile dott. , con le modalità Pt_2 Per_5 ivi pattuite ed il sig. al fine di definire rapporti economici con la moglie, ha Pt_2 provveduto a restituire alla medesima la somma di € 42.300,00.=. Pertanto la sig.ra attesta di essere stata integralmente saldata e tacitata e di nulla più avere a Parte_1 pretendere dal marito per la causale ridetta.
5) Il sig. , si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1 la somma concordata di € 9.000,00 (Euro novemila/00), a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il reperimento della nuova abitazione entro 15 giorni dalla data del deposito della sentenza di separazione. Eventuali spese, utenze e tasse resteranno a carico esclusivo del sig. a decorrere dal maggio 2021, data nella Pt_2 quale la moglie ha lasciato il domicilio coniugale .
6) Le vetture e le moto di cui in premessa resteranno in uso ai rispettivi proprietari
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa. I coniugi dichiarano altresì di aver già definito tra loro ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale e, contestualmente, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione - salvo le condizioni di cui al presente ricorso di separazione - stabilendo altresì che ciascun coniuge provvederà comunque ad accollarsi eventuali altre passività personalmente contratte, senza alcun vincolo di solidarietà passiva in relazione ai debiti maturati e maturandi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina4 di 5 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.07.1992, in Ravenna (RA), con atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (anno 1992 atto n. 82 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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