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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 937/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16098/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0004827021201 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, notificata il 2 novembre 2023,
l'Agenzia delle Entrate richiedeva alla Contribuente il pagamento dell'IRPEF, per l'anno d'imposta 2020, sull'importo di euro 146.718,00, assoggettato a tassazione separata, relativo alla somma percepita a titolo di assegno “una tantum” pari a due annualità della pensione di reversibilità, corrisposta dall'ENPAM a seguito del passaggio a nuove nozze.
La Contribuente impugnava l'atto deducendo, in sintesi, la non imponibilità della somma in quanto attribuzione patrimoniale non avente natura reddituale, non riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che l'assegno “una tantum” non costituisse reddito imponibile, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione impugnata per avere escluso la natura reddituale della somma, sostenendo che la stessa integrerebbe reddito assimilato a pensione, soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 49 e 17 TUIR.
Si costituiva l'Appellata chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
La controversia concerne la qualificazione fiscale dell'assegno “una tantum” corrisposto dall'ENPAM al coniuge superstite che perde il diritto alla pensione di reversibilità per effetto del nuovo matrimonio, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. In particolare, si tratta di stabilire se tale somma costituisca reddito imponibile, ovvero attribuzione patrimoniale non soggetta a imposizione. L'art. 3 del D.
Lgs. luogotenenziale n. 39/1945 stabilisce che al coniuge superstite che contragga nuovo matrimonio spetta un assegno “una tantum” pari a due annualità della pensione. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'art. 6, individua tassativamente le categorie reddituali assoggettabili a imposizione, mentre l'art. 49, comma 2, equipara alle pensioni esclusivamente gli assegni aventi carattere periodico.
Il Collegio ritiene di condividere integralmente le conclusioni della sentenza di primo grado. L'assegno “una tantum” in esame non presenta carattere di periodicità, non integra una prestazione previdenziale in senso proprio e non sostituisce né capitalizza la pensione di reversibilità, ma interviene a definizione definitiva del rapporto previdenziale, a fronte della cessazione irreversibile del diritto futuro. La funzione dell'assegno non
è quella di garantire continuità reddituale, bensì di compensare una perdita patrimoniale conseguente alla cessazione di un diritto: esso realizza, pertanto, un ristoro riconducibile al danno emergente, e non al lucro cessante. Ne consegue che la somma non è riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 TUIR. L'assunto dell'Ufficio secondo cui la somma sarebbe comunque imponibile in forza dell'art. 17 TUIR
è infondato. La tassazione separata non costituisce una categoria reddituale autonoma, ma un criterio di determinazione dell'imposta applicabile solo in presenza di un reddito imponibile. Poiché l'assegno “una tantum” non ha natura reddituale, viene meno in radice il presupposto dell'imposizione. Le informative e circolari amministrative richiamate dall'Ufficio non hanno valore normativo e non possono introdurre presupposti impositivi non previsti dalla legge, in ossequio al principio di legalità sancito dall'art. 23 della
Costituzione e dall'art. 2 dello Statuto del Contribuente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, avuto riguardo alla natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate e conferma integralmente la sentenza n. 16098/18/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;
compensa le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, 28 gennaio
2026 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 937/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16098/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0004827021201 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, notificata il 2 novembre 2023,
l'Agenzia delle Entrate richiedeva alla Contribuente il pagamento dell'IRPEF, per l'anno d'imposta 2020, sull'importo di euro 146.718,00, assoggettato a tassazione separata, relativo alla somma percepita a titolo di assegno “una tantum” pari a due annualità della pensione di reversibilità, corrisposta dall'ENPAM a seguito del passaggio a nuove nozze.
La Contribuente impugnava l'atto deducendo, in sintesi, la non imponibilità della somma in quanto attribuzione patrimoniale non avente natura reddituale, non riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che l'assegno “una tantum” non costituisse reddito imponibile, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione impugnata per avere escluso la natura reddituale della somma, sostenendo che la stessa integrerebbe reddito assimilato a pensione, soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 49 e 17 TUIR.
Si costituiva l'Appellata chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
La controversia concerne la qualificazione fiscale dell'assegno “una tantum” corrisposto dall'ENPAM al coniuge superstite che perde il diritto alla pensione di reversibilità per effetto del nuovo matrimonio, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. In particolare, si tratta di stabilire se tale somma costituisca reddito imponibile, ovvero attribuzione patrimoniale non soggetta a imposizione. L'art. 3 del D.
Lgs. luogotenenziale n. 39/1945 stabilisce che al coniuge superstite che contragga nuovo matrimonio spetta un assegno “una tantum” pari a due annualità della pensione. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'art. 6, individua tassativamente le categorie reddituali assoggettabili a imposizione, mentre l'art. 49, comma 2, equipara alle pensioni esclusivamente gli assegni aventi carattere periodico.
Il Collegio ritiene di condividere integralmente le conclusioni della sentenza di primo grado. L'assegno “una tantum” in esame non presenta carattere di periodicità, non integra una prestazione previdenziale in senso proprio e non sostituisce né capitalizza la pensione di reversibilità, ma interviene a definizione definitiva del rapporto previdenziale, a fronte della cessazione irreversibile del diritto futuro. La funzione dell'assegno non
è quella di garantire continuità reddituale, bensì di compensare una perdita patrimoniale conseguente alla cessazione di un diritto: esso realizza, pertanto, un ristoro riconducibile al danno emergente, e non al lucro cessante. Ne consegue che la somma non è riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 TUIR. L'assunto dell'Ufficio secondo cui la somma sarebbe comunque imponibile in forza dell'art. 17 TUIR
è infondato. La tassazione separata non costituisce una categoria reddituale autonoma, ma un criterio di determinazione dell'imposta applicabile solo in presenza di un reddito imponibile. Poiché l'assegno “una tantum” non ha natura reddituale, viene meno in radice il presupposto dell'imposizione. Le informative e circolari amministrative richiamate dall'Ufficio non hanno valore normativo e non possono introdurre presupposti impositivi non previsti dalla legge, in ossequio al principio di legalità sancito dall'art. 23 della
Costituzione e dall'art. 2 dello Statuto del Contribuente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, avuto riguardo alla natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate e conferma integralmente la sentenza n. 16098/18/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;
compensa le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, 28 gennaio
2026 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli