Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 788
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione fiscale dell'assegno una tantum

    La Corte ritiene che l'assegno una tantum non abbia carattere di periodicità, non sia una prestazione previdenziale in senso proprio e non sostituisca né capitalizzi la pensione di reversibilità. La somma interviene a definizione definitiva del rapporto previdenziale a fronte della cessazione del diritto futuro, realizzando un ristoro riconducibile al danno emergente e non al lucro cessante. Pertanto, non è riconducibile alle categorie reddituali di cui all'art. 6 TUIR. L'assunto dell'Ufficio secondo cui la somma sarebbe comunque imponibile in forza dell'art. 17 TUIR è infondato, poiché la tassazione separata è un criterio di determinazione dell'imposta applicabile solo in presenza di un reddito imponibile. Le informative e circolari amministrative richiamate dall'Ufficio non hanno valore normativo e non possono introdurre presupposti impositivi non previsti dalla legge, in ossequio al principio di legalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 788
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 788
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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