Sentenza breve 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Parere definitivo 31 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03691/2025REG.PROV.COLL.
N. 01175/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2022, proposto da RI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Magnanelli, Valentina Antonelli e Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione II- bis ) del 21 dicembre 2021, n. 13241
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dell’ordinanza di Roma Capitale n. 817 del 24 giugno 2021, notificata il successivo 19 luglio 2021, di demolizione delle opere abusivamente realizzate e rimessione in pristino e da ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente del procedimento.
2. Tale atto è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio dal sig. RI TI, proprietario dell’immobile destinatario dell’ingiunzione, in base ai seguenti motivi:
a) illegittimità del provvedimento per violazione della normativa di settore e, in particolare, per violazione del d.lgs. n. 222/2016 – cd. “Decreto Scia 2” -elenco delle opere di edilizia libera;
b) illegittimità del provvedimento per eccesso di potere – difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti;
c) illegittimità del provvedimento per eccesso di potere - genericità delle contestazioni in esso contenute, in pregiudizio all’espletamento di una piena ed efficace difesa.
3. Con la sentenza n. 13241 del 21 dicembre 2021 il T.a.r. per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso - con riferimento all’ordine di rimessione in pristino delle opere consistenti nello scavo praticato nel giardino di pertinenza dell’immobile residenziale e nella movimentazione di terre e rocce, temporaneamente effettuate dall’interessato al fine di eliminare alcune infiltrazioni e riparare una tubazione lesionata e, dunque, integranti, al più, interventi manutentivi dell’immobile e delle sue pertinenze - rigettandolo per il resto, in relazione all’ingiunzione di demolizione della tettoia in legno di oltre 20 mq realizzata sul terrazzo del fabbricato.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia nella parte pregiudizievole, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - primo motivo di appello: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione in relazione al motivo di cui al punto 1) sub c) del ricorso;
II - secondo motivo di appello: erroneità della sentenza per carenza di motivazione in relazione al motivo di cui al punto 1) sub c) del ricorso;
III - terzo motivo di appello: erroneità della sentenza per inesistenza della motivazione in ordine al punto 2 del ricorso: illegittimità del provvedimento per eccesso di potere – difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti.
5. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 1104 del 9 marzo 2022 l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
7. Con note del 31 gennaio 2025 Roma Capitale ha chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato “l’intrinseca illogicità della motivazione (della sentenza impugnata) in ordine al carattere abusivo della tettoia in legno”, deducendo, in particolare, che il T.a.r. per il Lazio, pur avendo aderito formalmente all’orientamento giurisprudenziale che riteneva necessario per poter qualificare abusivo un immobile, un accertamento in concreto, aveva finito per desumere “il carattere abusivo della tettoia dall’analisi delle sole foto, senza accertare l’illegittimità della determinazione dirigenziale…del 24giugno 2021 proprio per il difetto di quell’analisi …caso per caso prescritta dalla giurisprudenza”.
10. Con il secondo motivo, l’originario ricorrente ha, altresì, sostenuto, in ogni caso, che il T.a.r. non avesse sufficientemente motivato la sua pronuncia, in particolare circa le “ragioni che (avevano)…determinato un discostamento…” dalla giurisprudenza di merito - che si sarebbe espressa più volte in favore della legittimità di strutture anche più estese di quella oggetto di causa, realizzate su terrazze di proprietà – e in rapporto alla relazione tecnica di parte, con cui egli aveva fornito tutti gli elementi per colmare le “ lacune descrittive” del provvedimento impugnato in primo grado e per giungere all’accoglimento del ricorso originario anche per tale profilo.
11. Con il terzo motivo l’appellante ha, infine, sostenuto l’illegittimità per difetto di istruttoria dell’ingiunzione di demolizione e l’erroneità della sentenza appellata per la genericità della descrizione dell’abuso edilizio in essi contenuta, che non avrebbe consentito di percepire le caratteristiche essenziali del manufatto e di ricomprenderlo, così, nella categoria dell’edilizia libera cui apparteneva.
12. Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.
13. Quanto al primo motivo, può osservarsi che attraverso la documentazione di causa e, principalmente, tramite le fotografie depositate in atti, il T.a.r. risulta aver avuto la possibilità di esaminare in concreto il manufatto in questione e di percepirne chiaramente la consistenza, cosicché esso, proprio alla luce delle sue effettive caratteristiche in termini di estensione, di materiali utilizzati per la costruzione, di stabilità, di non immediata amovibilità e di rispondenza ad esigenze non transitorie della proprietà, è stato correttamente considerato il risultato di un vero e proprio intervento di ristrutturazione, che avrebbe necessitato per la sua costruzione, di un idoneo titolo edilizio in realtà mancante.
14. Le medesime considerazioni non possono che condurre al rigetto anche dei due ulteriori motivi di appello, poiché dagli elementi che la contraddistinguono la tettoia in esame ragionevolmente non è stata ritenuta né dall’Amministrazione comunale né dal giudice di primo grado un mero arredo, utilizzato solo in via transitoria, per esigenze temporanee dell’immobile, costituendo, piuttosto, una struttura edilizia permanente, idonea a modificare anche la sagoma del fabbricato.
15. Il provvedimento impugnato in primo grado, che illustra le caratteristiche essenziali del manufatto abusivo e indica le disposizioni violate, non appare, poi, in alcun modo carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, in quanto, come più volte ribadito da questo Consiglio di Stato anche in recenti decisioni, “l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività” (Cons. Stato, Sez. II, 9 ottobre 2024, n.8126), senza la necessità di una “valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né (di una).. comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno (di) una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva” (Cons. Stato, Sez. III, 5 novembre 2024 n. 8795).
16. Anche la sentenza appellata, che ha sottolineato la natura abusiva della tettoia richiamandone le peculiarità quanto a dimensioni ed idoneità, per la sua natura di struttura non temporanea né facilmente amovibile, a modificare stabilmente i luoghi di causa, appare immune dalle dedotte censure di contraddittorietà ed illogicità, risultando, al contrario, conforme alla giurisprudenza amministrativa prevalente secondo la quale “la realizzazione di una tettoia deve essere configurata sotto il profilo urbanistico come un intervento di nuova costruzione ogni qualvolta integri un manufatto non completamente interrato, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche attraverso appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato” (Cons. Stato Sez. VI, 3 aprile 2024, n.3031) e, per cui in ogni caso, “non può riconoscersi natura pertinenziale ad una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla <<res principalis>>, e che dunque, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2022, n.9656).
In conclusione, per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto, in quanto integralmente infondato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore di Roma Capitale delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO