TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10660 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to LEONI MARCO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
avere ottenuto il riconoscimento con omologa in data 16.10.24 del requisito sanitario relativo CP_ all'indennità di accompagnamento , lamentava che l' non aveva dato seguito al pagamento dei ratei;
chiedeva al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare CP_ l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa.
1 CP_ L' si è costituito, rappresentando che la “prestazione è stata già liquidata (vedasi TE08 allegato)
e sarà integralmente corrisposta a da ottobre 2025 comprensiva di tutti gli arretrati spettanti” e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario e della notifica della modulistica richiesta (AP70 notificato il 24.10.2024); pertanto era decorso, al momento del deposito del ricorso, il termine di 120 giorni concesso all'ente per provvedere al pagamento.
CP_ Né parte ricorrente ha ammesso sia stato versato alcunchè nonostante l abbia dedotto circa l'avvenuta liquidazione.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.445 bis cpc inoltre prevede al comma 5, in caso di omologa, che il pagamento avvenga entro il termine di 120 giorni , “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed 2 altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento potrà decorrere il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
CP_ Nel caso di specie, la documentazione di rito è stata trasmessa all' e l'ente ha dedotto che la prestazione sarà posta in pagamento da ottobre 2025 unitamente agli arretrati, ammettendo quindi che il pagamento non è stato ancora avviato.
CP_ Deve dichiararsi quindi il diritto della parte ricorrente a percepire dall' l'indennità in oggetto in misura di legge a far data dal I aprile 2024, oltre interessi come per legge.
Gli arretrati sono stati quantificati in E.6411,90 alla data del deposito del ricorso e il conteggio appare correttamente eseguito, né lo stesso è stato contestato in modo specifico dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando :
dichiara il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 Parte_1
CP_ in misura di legge con decorrenza dal 1.4.2024 e per l'effetto condanna l' ad erogare la relativa prestazione, quantificando il dovuto alla data di deposito del ricorso in E.6411,90, oltre interessi come per legge;
3 CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre 15%, oltre contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10660 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to LEONI MARCO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
avere ottenuto il riconoscimento con omologa in data 16.10.24 del requisito sanitario relativo CP_ all'indennità di accompagnamento , lamentava che l' non aveva dato seguito al pagamento dei ratei;
chiedeva al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare CP_ l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa.
1 CP_ L' si è costituito, rappresentando che la “prestazione è stata già liquidata (vedasi TE08 allegato)
e sarà integralmente corrisposta a da ottobre 2025 comprensiva di tutti gli arretrati spettanti” e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario e della notifica della modulistica richiesta (AP70 notificato il 24.10.2024); pertanto era decorso, al momento del deposito del ricorso, il termine di 120 giorni concesso all'ente per provvedere al pagamento.
CP_ Né parte ricorrente ha ammesso sia stato versato alcunchè nonostante l abbia dedotto circa l'avvenuta liquidazione.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010.
L'art.445 bis cpc inoltre prevede al comma 5, in caso di omologa, che il pagamento avvenga entro il termine di 120 giorni , “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”.
L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed 2 altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento potrà decorrere il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
CP_ Nel caso di specie, la documentazione di rito è stata trasmessa all' e l'ente ha dedotto che la prestazione sarà posta in pagamento da ottobre 2025 unitamente agli arretrati, ammettendo quindi che il pagamento non è stato ancora avviato.
CP_ Deve dichiararsi quindi il diritto della parte ricorrente a percepire dall' l'indennità in oggetto in misura di legge a far data dal I aprile 2024, oltre interessi come per legge.
Gli arretrati sono stati quantificati in E.6411,90 alla data del deposito del ricorso e il conteggio appare correttamente eseguito, né lo stesso è stato contestato in modo specifico dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando :
dichiara il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 Parte_1
CP_ in misura di legge con decorrenza dal 1.4.2024 e per l'effetto condanna l' ad erogare la relativa prestazione, quantificando il dovuto alla data di deposito del ricorso in E.6411,90, oltre interessi come per legge;
3 CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre 15%, oltre contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
4