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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 89/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025
d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Altre ipotesi di e dall'avv. SQUILLACE FRANCESCA Controparte_2 responsabilità ( ) VIA S. ORSOLA 36 41121 MODENA;
C.F._1
Extracontrattuale non elettivamente domiciliata in VIA FRATELLI UGONI 36 25126 BRESCIA ricomprese nelle altre presso il difensore avv. , come da procura in calce Controparte_2 materie all'atto d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 9 c o n t r o
Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. GENESI
[...]
LUCA elettivamente domiciliato in VIA BRESCIA 81 26100 CP_3
presso il difensore avv. GENESI LUCA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta contro
CP_4
APPELLATO CONTUMACE
contro
e Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. MONTEVERDI MANUEL e dall'avv.
[...]
SACCHELLI ADALBERTO ( ) VIA BORGHETTO, 6 C.F._2
29121 ; elettivamente domiciliati in VIA BORGHETTO 10 29121 CP_6
presso il difensore avv. MONTEVERDI MANUEL, come da CP_6
procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
In punto: appello ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di Cremona in data 22
dicembre 2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante pagina 2 di 9 “In accoglimento del primo motivo di appello proposto, accertare,
nell'ambito del riparto interno della colpa, che la responsabilità dei danni
patiti dal sig. deve essere addebitata in misura uguale al Dott. CP_4
ed all' ; al contempo, porre le spese di CP_5 Controparte_3
CTU a carico paritario del Dott. e dell' CP_5 Controparte_3
;- in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare
[...]
inammissibile la domanda di condanna diretta formulata dal sig. nei CP_4
confronti di con riforma dell'ordinanza impugnata sul Controparte_1
punto e con condanna del sig. al pagamento delle spese legali CP_4
sostenute da nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in ogni Controparte_1
caso con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello, oltre rimborso
spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
inoltre, laddove occorrer
possa, condannare le controparti alla restituzione in favore di CP_1
di tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto a
[...]
quanto riconosciuto all'esito del giudizio di appello”
Dell'appellato Controparte_3
“Respingere parzialmente l'appello introdotto da Controparte_1
in ordine al primo motivo d'impugnazione e per l'effetto confermare i
[...]
relativi capi dell'ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. del Tribunale di Cremona
datata 22.12.2022 e pubblicata in pari data, con conseguente conferma anche
della statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di CTU;
2) Nella
denegata ipotesi di riforma dell'ordinanza di primo grado con condanna della pagina 3 di 9 al pagamento di qualsiasi esborso, anche Controparte_3
per spese di lite, in favore del danneggiato a titolo di solidarietà, accertata e
dichiarata l'esclusiva responsabilità del dr. nella Controparte_5
causazione del danno subito dal sig. e l'assenza di CP_4
corresponsabilità della condannare il dr. a CP_3 Controparte_5
manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare in via diretta o di rivalsa o di
regresso, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'
[...]
da qualsiasi esborso, anche Controparte_7
per spese di lite, che la stessa fosse condannato ad effettuare a favore del
danneggiato a titolo solidale al termine della presente causa. In ogni caso
spese di primo e di secondo grado rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA, previa
parziale revoca dell'ordinanza 10.02.2022 con la quale il Tribunale di
Cremona fissava udienza di precisazione delle conclusioni senza pronunciarsi
sulle istanze istruttorie:1) si chiede prova per interrogatorio formale del Sig.
e del Dott. sulle seguenti circostanze ( vd. CP_4 Controparte_5
Comparsa di costituzione)”.
Per gli appellati e dott. Controparte_6 CP_5
“Rigettare le domande avversarie, nessuna esclusa, proposte con appello, in
quanto infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare
l'ordinanza del 22.12.2022, emesse dal Tribunale Civile di Cremona, RG n.
2050/2021.Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di primo e
pagina 4 di 9 secondo grado. Con riserva di produzione documentale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2021 conveniva in giudizio la , CP_4 Controparte_6
l , il dott. e Controparte_3 Controparte_5 CP_1
quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile di
[...]
quest'ultimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di due interventi chirurgici.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il tribunale di Cremona accertava la responsabilità del solo dott. per l'intervento chirurgico effettuato CP_5
presso la e di conseguenza lo condannava Controparte_3
a pagare in favore dell'attore la somma di euro 13.947; la responsabilità del medico non veniva estesa alla casa di cura convenuta, “ non risultando la
stessa in alcun modo coinvolta nella scelta chirurgica opzionata dal dott.
.La società veniva condannata a CP_5 Controparte_1
rimborsare al convenuto ogni importo dallo stesso Controparte_5
dovuto in forza della condanna;
e la sua compagnia di Persona_1
assicurazione venivano condannati in solido a rifondere in favore di CP_4
le spese di lite.
[...]
La sentenza è stata gravata da . Controparte_1
è rimasto contumace mentre gli altri appellati hanno chiesto il CP_4
rigetto del gravame.
pagina 5 di 9 All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto responsabile, in via esclusiva, il proprio assicurato, dott. e CP_5
non anche la presso la quale era stato Controparte_3
effettuato l'intervento.
Assume, al riguardo, che, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata,
anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra la struttura e il sanitario, salvo i casi eccezionali di grave, imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa alla sua condanna alla rifusione delle spese nei confronti dell'attore stante CP_4
l'inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa, non avendo l'attore azione diretta nei suoi confronti;
di conseguenza chiede che primo sia CP_4
condannato a rifonderle le spese.
---------------------------
Ragioni di ordine logico-giuridiche impongono di esaminare, in via prioritaria,
il secondo motivo di gravame.
Nel giudizio di primo grado conveniva in giudizio le due CP_4
pagina 6 di 9 strutture sanitarie, il dott. e l'impresa assicuratrice di quest'ultimo; CP_5
nel costituirsi in giudizio, e il dott. Controparte_6 CP_5
davano atto che “ risultava aver preso in
[...] Controparte_1
carico il sinistro de quo, ragion per cui, quest'ultima, si è regolarmente
costituita nel precedente procedimento ( ATP) e sarà tenuta ad intervenire in
manleva del dott. , ma non chiamavano in causa la predetta CP_5
assicurazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
E' noto che, nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n.
990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità
aquiliana. ( cfr. Cass. 9516/2007, n. 5259/2021)
Nel caso di specie, , sin dal suo primo atto Controparte_1
difensivo aveva eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta dal pagina 7 di 9 danneggiato nei suoi confronti;
eccezione che ha riproposto in CP_4
questo grado di giudizio sicchè deve essere dichiarata la carenza di legittimazione del danneggiato ad agire, direttamente, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
L'accoglimento del motivo assorbe la questione posta nel primo motivo di gravame.
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere in favore di CP_4
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si Controparte_1
liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e le altre parti, Controparte_1
evocate in giudizio ai soli fini della denuntiatio litis, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 8 di 9 pronunciando:
dichiara la carenza di legittimazione di a chiamare in giudizio CP_4
; Controparte_1
condanna a rifondere in favore di le CP_4 Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
compensate le spese di lite quanto al rapporto processuale tra CP_1
e le altre parti processuali.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 89/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025
d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Altre ipotesi di e dall'avv. SQUILLACE FRANCESCA Controparte_2 responsabilità ( ) VIA S. ORSOLA 36 41121 MODENA;
C.F._1
Extracontrattuale non elettivamente domiciliata in VIA FRATELLI UGONI 36 25126 BRESCIA ricomprese nelle altre presso il difensore avv. , come da procura in calce Controparte_2 materie all'atto d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 9 c o n t r o
Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. GENESI
[...]
LUCA elettivamente domiciliato in VIA BRESCIA 81 26100 CP_3
presso il difensore avv. GENESI LUCA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta contro
CP_4
APPELLATO CONTUMACE
contro
e Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. MONTEVERDI MANUEL e dall'avv.
[...]
SACCHELLI ADALBERTO ( ) VIA BORGHETTO, 6 C.F._2
29121 ; elettivamente domiciliati in VIA BORGHETTO 10 29121 CP_6
presso il difensore avv. MONTEVERDI MANUEL, come da CP_6
procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
In punto: appello ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di Cremona in data 22
dicembre 2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante pagina 2 di 9 “In accoglimento del primo motivo di appello proposto, accertare,
nell'ambito del riparto interno della colpa, che la responsabilità dei danni
patiti dal sig. deve essere addebitata in misura uguale al Dott. CP_4
ed all' ; al contempo, porre le spese di CP_5 Controparte_3
CTU a carico paritario del Dott. e dell' CP_5 Controparte_3
;- in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare
[...]
inammissibile la domanda di condanna diretta formulata dal sig. nei CP_4
confronti di con riforma dell'ordinanza impugnata sul Controparte_1
punto e con condanna del sig. al pagamento delle spese legali CP_4
sostenute da nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in ogni Controparte_1
caso con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello, oltre rimborso
spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
inoltre, laddove occorrer
possa, condannare le controparti alla restituzione in favore di CP_1
di tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto a
[...]
quanto riconosciuto all'esito del giudizio di appello”
Dell'appellato Controparte_3
“Respingere parzialmente l'appello introdotto da Controparte_1
in ordine al primo motivo d'impugnazione e per l'effetto confermare i
[...]
relativi capi dell'ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. del Tribunale di Cremona
datata 22.12.2022 e pubblicata in pari data, con conseguente conferma anche
della statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di CTU;
2) Nella
denegata ipotesi di riforma dell'ordinanza di primo grado con condanna della pagina 3 di 9 al pagamento di qualsiasi esborso, anche Controparte_3
per spese di lite, in favore del danneggiato a titolo di solidarietà, accertata e
dichiarata l'esclusiva responsabilità del dr. nella Controparte_5
causazione del danno subito dal sig. e l'assenza di CP_4
corresponsabilità della condannare il dr. a CP_3 Controparte_5
manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare in via diretta o di rivalsa o di
regresso, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'
[...]
da qualsiasi esborso, anche Controparte_7
per spese di lite, che la stessa fosse condannato ad effettuare a favore del
danneggiato a titolo solidale al termine della presente causa. In ogni caso
spese di primo e di secondo grado rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA, previa
parziale revoca dell'ordinanza 10.02.2022 con la quale il Tribunale di
Cremona fissava udienza di precisazione delle conclusioni senza pronunciarsi
sulle istanze istruttorie:1) si chiede prova per interrogatorio formale del Sig.
e del Dott. sulle seguenti circostanze ( vd. CP_4 Controparte_5
Comparsa di costituzione)”.
Per gli appellati e dott. Controparte_6 CP_5
“Rigettare le domande avversarie, nessuna esclusa, proposte con appello, in
quanto infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare
l'ordinanza del 22.12.2022, emesse dal Tribunale Civile di Cremona, RG n.
2050/2021.Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di primo e
pagina 4 di 9 secondo grado. Con riserva di produzione documentale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2021 conveniva in giudizio la , CP_4 Controparte_6
l , il dott. e Controparte_3 Controparte_5 CP_1
quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile di
[...]
quest'ultimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di due interventi chirurgici.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il tribunale di Cremona accertava la responsabilità del solo dott. per l'intervento chirurgico effettuato CP_5
presso la e di conseguenza lo condannava Controparte_3
a pagare in favore dell'attore la somma di euro 13.947; la responsabilità del medico non veniva estesa alla casa di cura convenuta, “ non risultando la
stessa in alcun modo coinvolta nella scelta chirurgica opzionata dal dott.
.La società veniva condannata a CP_5 Controparte_1
rimborsare al convenuto ogni importo dallo stesso Controparte_5
dovuto in forza della condanna;
e la sua compagnia di Persona_1
assicurazione venivano condannati in solido a rifondere in favore di CP_4
le spese di lite.
[...]
La sentenza è stata gravata da . Controparte_1
è rimasto contumace mentre gli altri appellati hanno chiesto il CP_4
rigetto del gravame.
pagina 5 di 9 All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto responsabile, in via esclusiva, il proprio assicurato, dott. e CP_5
non anche la presso la quale era stato Controparte_3
effettuato l'intervento.
Assume, al riguardo, che, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata,
anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra la struttura e il sanitario, salvo i casi eccezionali di grave, imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa alla sua condanna alla rifusione delle spese nei confronti dell'attore stante CP_4
l'inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa, non avendo l'attore azione diretta nei suoi confronti;
di conseguenza chiede che primo sia CP_4
condannato a rifonderle le spese.
---------------------------
Ragioni di ordine logico-giuridiche impongono di esaminare, in via prioritaria,
il secondo motivo di gravame.
Nel giudizio di primo grado conveniva in giudizio le due CP_4
pagina 6 di 9 strutture sanitarie, il dott. e l'impresa assicuratrice di quest'ultimo; CP_5
nel costituirsi in giudizio, e il dott. Controparte_6 CP_5
davano atto che “ risultava aver preso in
[...] Controparte_1
carico il sinistro de quo, ragion per cui, quest'ultima, si è regolarmente
costituita nel precedente procedimento ( ATP) e sarà tenuta ad intervenire in
manleva del dott. , ma non chiamavano in causa la predetta CP_5
assicurazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
E' noto che, nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n.
990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità
aquiliana. ( cfr. Cass. 9516/2007, n. 5259/2021)
Nel caso di specie, , sin dal suo primo atto Controparte_1
difensivo aveva eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta dal pagina 7 di 9 danneggiato nei suoi confronti;
eccezione che ha riproposto in CP_4
questo grado di giudizio sicchè deve essere dichiarata la carenza di legittimazione del danneggiato ad agire, direttamente, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
L'accoglimento del motivo assorbe la questione posta nel primo motivo di gravame.
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere in favore di CP_4
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si Controparte_1
liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e le altre parti, Controparte_1
evocate in giudizio ai soli fini della denuntiatio litis, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 8 di 9 pronunciando:
dichiara la carenza di legittimazione di a chiamare in giudizio CP_4
; Controparte_1
condanna a rifondere in favore di le CP_4 Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
compensate le spese di lite quanto al rapporto processuale tra CP_1
e le altre parti processuali.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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