Articolo 14 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 aprile 1943
>
Versione
15 giugno 1947
>
Versione
1 giugno 1948
Art. 14.

Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;
b) convoca e presiede il ((Consiglio di amministrazione)) il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

Il presidente, sentito il ((Consiglio di amministrazione)) puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituito al direttore generale e, per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente