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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Barbara, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Marcello Raho e Maria Maddalena Berloco, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
fatto e diritto Con atto depositato in data 14.2.2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 359 2023 0003795795000, relativo al recupero di contributi previdenziali dell'anno 2016, pretesi dall' (a seguito dell'avviso di accertamento CP_1
TVM010101191/2022, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito di impresa in capo all'opponente) per l'importo di euro 2.365,95, eccependo: a) la violazione dell'art. 25, D. Lgs. n. 46/99; b) la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/99 (essendo l'avviso stato emesso in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione avverso l'avviso di accertamento prodromico); c) l'omesso invio di un avviso bonario;
d) la carenza di motivazione sulla determinazione degli interessi e delle sanzioni;
e) la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99; f) la prescrizione della pretesa contributiva azionata. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art, 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, sono da ritenere infondati i motivo dell'opposizione (sub a) e b) dell'elencazione che precede) che involgono l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, in quanto emesso in assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo ed in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione. A tale riguardo, l'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui provvedimento giudiziale è divenuto definitivo (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). In pendenza del ricorso in prevenzione, dunque, occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice. Detto art. 24, comma 3, relativo al sistema di esazione mediante iscrizione e ruolo e cartella esattoriale, sembra, inoltre, applicabile anche al sistema di riscossione operante dall'1 gennaio 2011 ex lege 122/10 (di conversione del d.l. 78/10), basato sull'emissione da parte dell' di un avviso di addebito. A tale conclusione deve pervenirsi, sia per la CP_1 formulazione letterale della regola posta dall'art. 30, co. 14, della disciplina sopravvenuta, secondo cui i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione; sia perché l'opzione interpretativa, per cui la p.a. deve necessariamente attendere l'esito del giudizio di accertamento negativo, prima di coltivare l'iscrizione a ruolo, ben si concilia - nel nuovo assetto normativo - con la permanente esigenza di contemperare la potestà direttamente esecutiva della parte pubblica con la possibilità della parte privata di chiedere al giudice un controllo sull'esazione, nonché con la ratio dell'impianto normativo sopra riassunto, volto a scongiurare il proliferare di processi sulle medesime questione di merito della fondatezza della pretesa contributiva, con il rischio di esiti fra loro contraddittori (come potrebbe avvenire nel caso in cui venissero contestualmente proposti due distinti giudizi, il primo, per impugnare preventivamente l'esito di un accertamento e, il secondo, per resistere alla pretesa creditoria azionata sulla scorta dei risultati del medesimo accertamento). Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di addebito per cui è causa risale ad epoca successiva al 18.10.2023, data in cui la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce ha rigettato l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, sicché essa non andava autorizzata dal giudice, stante l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale in parola. Ciò posto, occorre, ad ogni buon conto, considerare che (come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395), “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_1 ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). CP_2
D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Conseguentemente, anche ove si volesse ritenere fondata la doglianza che viene in rilievo, i correlati profili di illegittimità dell'avviso di addebito evidenziati dalla parte opponente non potrebbero in alcun modo pregiudicare l'accertamento nel merito della pretesa contributiva azionata dall' con il corollario che sarebbero, ugualmente, da CP_1 vagliare nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite.
Tanto premesso, sono, da dichiarare inammissibili le doglianze di parte opponente sub lettere c), d) ed e) della elencazione di cui in premessa, avendo esse ad oggetto vizi formali dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nella vicenda in esame, essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 15.1.2024, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 14.2.2024, data di deposito del ricorso giudiziale.
Quanto al merito, come può evincersi dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa contributiva azionata dall' trae origine dall'avviso di accertamento CP_1 richiamato in premessa, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva, come detto, rideterminato il reddito del per l'anno di imposta 2016, intimandogli il pagamento Pt_1 di maggiori imposte, oltre a sanzioni e interessi, nonché di contributi previdenziali eccedenti il minimale per euro 1.375,00, oltre sanzioni ed interessi. A fronte di tale puntualizzazione, sono, in primo luogo, da ritenere infondate le ulteriori doglianze attoree che involgono la prescrizione dei crediti contributivi di cui trattasi e delle relative sanzioni, ove si consideri, per un verso, che la notifica dell'avviso di accertamento (in data 15.9.2022) da parte di Agenzia delle Entrate assume valenza interruttiva anche in relazione al rapporto previdenziale ed in favore dell' (cfr. sul CP_1 punto Cass. n. 17769 del 8.9.2015, Cass. n. 5439 del 24.2.2019, secondo cui, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D. Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' CP_1 sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sua sul rapporto tributario, che su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' ; per altro verso, CP_1 che la notifica in questione è tempestivamente intervenuta entro il quinquennio (maggiorato di n. 311 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. L. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge 27/2020, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020), decorrente dal 20.7.2017, data di scadenza per il versamento del saldo dei contributi a percentuale.
Quanto al merito, dalla documentazione in atti, come già in parte anticipato, traspare come l'avviso di accertamento a fondamento della pretesa contributiva azionata sia stato oggetto di impugnativa giudiziale e come la Corte di Giustizia di primo grado di Lecce abbia definito la relativa controversia con sentenza del 18.10.2023, rigettando il ricorso proposto, sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 950/2021),
“l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
… si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella CP_1 gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. CP_3 anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
… pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010) …”. A fronte della portata presuntiva, che, in ragione di quanto dappresso evidenziato, può validamente ascriversi all'accertamento tributario posto a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' occorre in via assorbente rilevare come la parte CP_1 opponente non abbia fornito alcuna prova di segno contrario, eventualmente utile a contrastarne l'efficacia probatoria;
sicché non si ravvisano ragioni per disallinearsi dalle conclusioni della precitata decisione del giudice tributario. La parte opponente è, in definitiva, da condannare al pagamento della contribuzione pretesa dall' per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione. CP_1
Con riferimento alle sanzioni applicate dall' non appare meritevole di CP_1 accoglimento l'assunto attoreo secondo cui non sarebbe nel caso applicabile la disposizione di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000. Ebbene, nella vicenda in esame, come già ampiamente evidenziato, la pretesa contributiva per cui è causa origina dalla mancata contabilizzazione di utili;
condotta evidentemente volta all'occultamento di maggiori redditi, che non può che dare luogo ad un'ipotesi di evasione contemplata dalla citata disposizione. L'importo delle sanzioni irrogate dall'ente resistente risulta, inoltre, coerente con le previsioni di cui all'art. 116, comma 8, L.n. 388/2000, in quanto determinato entro il limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (non potendosi sotto tale profilo fare riferimento al limite del 30 per cento, in ragione d'anno, invocato dalla parte opponente, non essendo il pagamento intervenuto nell'ambito della fascia temporale considerata dalla disposizione in parola). Né la parte opponente ha significativamente fornito, quanto agli interessi, indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove il conteggio degli interessi viene sviluppato sulla base di criteri determinati per legge, senza margini di discrezionalità da parte dell'ente previdenziale). La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 14.2.2024 da nei confronti dell' così provvede: rigetta Parte_1 CP_1
l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% e accessori CP_1 nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Barbara, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Marcello Raho e Maria Maddalena Berloco, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
fatto e diritto Con atto depositato in data 14.2.2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 359 2023 0003795795000, relativo al recupero di contributi previdenziali dell'anno 2016, pretesi dall' (a seguito dell'avviso di accertamento CP_1
TVM010101191/2022, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito di impresa in capo all'opponente) per l'importo di euro 2.365,95, eccependo: a) la violazione dell'art. 25, D. Lgs. n. 46/99; b) la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/99 (essendo l'avviso stato emesso in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione avverso l'avviso di accertamento prodromico); c) l'omesso invio di un avviso bonario;
d) la carenza di motivazione sulla determinazione degli interessi e delle sanzioni;
e) la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99; f) la prescrizione della pretesa contributiva azionata. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art, 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, sono da ritenere infondati i motivo dell'opposizione (sub a) e b) dell'elencazione che precede) che involgono l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, in quanto emesso in assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo ed in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione. A tale riguardo, l'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui provvedimento giudiziale è divenuto definitivo (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). In pendenza del ricorso in prevenzione, dunque, occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice. Detto art. 24, comma 3, relativo al sistema di esazione mediante iscrizione e ruolo e cartella esattoriale, sembra, inoltre, applicabile anche al sistema di riscossione operante dall'1 gennaio 2011 ex lege 122/10 (di conversione del d.l. 78/10), basato sull'emissione da parte dell' di un avviso di addebito. A tale conclusione deve pervenirsi, sia per la CP_1 formulazione letterale della regola posta dall'art. 30, co. 14, della disciplina sopravvenuta, secondo cui i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione; sia perché l'opzione interpretativa, per cui la p.a. deve necessariamente attendere l'esito del giudizio di accertamento negativo, prima di coltivare l'iscrizione a ruolo, ben si concilia - nel nuovo assetto normativo - con la permanente esigenza di contemperare la potestà direttamente esecutiva della parte pubblica con la possibilità della parte privata di chiedere al giudice un controllo sull'esazione, nonché con la ratio dell'impianto normativo sopra riassunto, volto a scongiurare il proliferare di processi sulle medesime questione di merito della fondatezza della pretesa contributiva, con il rischio di esiti fra loro contraddittori (come potrebbe avvenire nel caso in cui venissero contestualmente proposti due distinti giudizi, il primo, per impugnare preventivamente l'esito di un accertamento e, il secondo, per resistere alla pretesa creditoria azionata sulla scorta dei risultati del medesimo accertamento). Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di addebito per cui è causa risale ad epoca successiva al 18.10.2023, data in cui la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce ha rigettato l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, sicché essa non andava autorizzata dal giudice, stante l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale in parola. Ciò posto, occorre, ad ogni buon conto, considerare che (come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395), “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_1 ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). CP_2
D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Conseguentemente, anche ove si volesse ritenere fondata la doglianza che viene in rilievo, i correlati profili di illegittimità dell'avviso di addebito evidenziati dalla parte opponente non potrebbero in alcun modo pregiudicare l'accertamento nel merito della pretesa contributiva azionata dall' con il corollario che sarebbero, ugualmente, da CP_1 vagliare nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite.
Tanto premesso, sono, da dichiarare inammissibili le doglianze di parte opponente sub lettere c), d) ed e) della elencazione di cui in premessa, avendo esse ad oggetto vizi formali dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nella vicenda in esame, essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 15.1.2024, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 14.2.2024, data di deposito del ricorso giudiziale.
Quanto al merito, come può evincersi dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa contributiva azionata dall' trae origine dall'avviso di accertamento CP_1 richiamato in premessa, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva, come detto, rideterminato il reddito del per l'anno di imposta 2016, intimandogli il pagamento Pt_1 di maggiori imposte, oltre a sanzioni e interessi, nonché di contributi previdenziali eccedenti il minimale per euro 1.375,00, oltre sanzioni ed interessi. A fronte di tale puntualizzazione, sono, in primo luogo, da ritenere infondate le ulteriori doglianze attoree che involgono la prescrizione dei crediti contributivi di cui trattasi e delle relative sanzioni, ove si consideri, per un verso, che la notifica dell'avviso di accertamento (in data 15.9.2022) da parte di Agenzia delle Entrate assume valenza interruttiva anche in relazione al rapporto previdenziale ed in favore dell' (cfr. sul CP_1 punto Cass. n. 17769 del 8.9.2015, Cass. n. 5439 del 24.2.2019, secondo cui, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D. Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' CP_1 sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sua sul rapporto tributario, che su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' ; per altro verso, CP_1 che la notifica in questione è tempestivamente intervenuta entro il quinquennio (maggiorato di n. 311 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. L. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge 27/2020, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020), decorrente dal 20.7.2017, data di scadenza per il versamento del saldo dei contributi a percentuale.
Quanto al merito, dalla documentazione in atti, come già in parte anticipato, traspare come l'avviso di accertamento a fondamento della pretesa contributiva azionata sia stato oggetto di impugnativa giudiziale e come la Corte di Giustizia di primo grado di Lecce abbia definito la relativa controversia con sentenza del 18.10.2023, rigettando il ricorso proposto, sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 950/2021),
“l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
… si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella CP_1 gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. CP_3 anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
… pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010) …”. A fronte della portata presuntiva, che, in ragione di quanto dappresso evidenziato, può validamente ascriversi all'accertamento tributario posto a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' occorre in via assorbente rilevare come la parte CP_1 opponente non abbia fornito alcuna prova di segno contrario, eventualmente utile a contrastarne l'efficacia probatoria;
sicché non si ravvisano ragioni per disallinearsi dalle conclusioni della precitata decisione del giudice tributario. La parte opponente è, in definitiva, da condannare al pagamento della contribuzione pretesa dall' per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione. CP_1
Con riferimento alle sanzioni applicate dall' non appare meritevole di CP_1 accoglimento l'assunto attoreo secondo cui non sarebbe nel caso applicabile la disposizione di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000. Ebbene, nella vicenda in esame, come già ampiamente evidenziato, la pretesa contributiva per cui è causa origina dalla mancata contabilizzazione di utili;
condotta evidentemente volta all'occultamento di maggiori redditi, che non può che dare luogo ad un'ipotesi di evasione contemplata dalla citata disposizione. L'importo delle sanzioni irrogate dall'ente resistente risulta, inoltre, coerente con le previsioni di cui all'art. 116, comma 8, L.n. 388/2000, in quanto determinato entro il limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (non potendosi sotto tale profilo fare riferimento al limite del 30 per cento, in ragione d'anno, invocato dalla parte opponente, non essendo il pagamento intervenuto nell'ambito della fascia temporale considerata dalla disposizione in parola). Né la parte opponente ha significativamente fornito, quanto agli interessi, indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove il conteggio degli interessi viene sviluppato sulla base di criteri determinati per legge, senza margini di discrezionalità da parte dell'ente previdenziale). La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 14.2.2024 da nei confronti dell' così provvede: rigetta Parte_1 CP_1
l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% e accessori CP_1 nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma