TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4573/2024 r.g., promossa da nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio CodiceFiscale_2
Moscato del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo l'omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 4 febbraio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi:
, nato a [...], il [...], domiciliato in VIA VAL Parte_2
D'APOSA 13 BOLOGNA , rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCATO FULVIO
CAVINA DEMIS, nato a [...], il [...],
1 domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 40123 BOLOGNA, rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCATO FULVIO, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato l'8 aprile 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 4 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 9 giugno 2001 a Castel San Pietro Terme (Bologna) e che dalla loro unione sono nati i figli (l'8 maggio 2003) e (il 28 agosto 2006); PE Per_2
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 4 febbraio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
Art.1) Consenso ed oggetto
2 Il signor cede e trasferisce alla signora che Parte_1 Parte_2
accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione di villetta trifamiliare posta in Comune di Castel San Pietro (BO) alla via
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.40/F costituita da una civile abitazione su tre livelli, piano terra con soggiorno – pranzo, una camera, un bagno, una cucina, terrazzo e portico, piano sottotetto non abitabile, piano seminterrato con cantina, lavanderia e taverna, e una unità immobiliare per ad uso autorimessa al piano seminterrato, con annessa piccola corte in proprietà esclusiva, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di detto Comune al Foglio 92 con le particelle
- 915 subalterno 3 graffato col subalterno 6 e col subalterno 3 – Via GENERALE
CA RT DALLA CHIESA Piano S1-T-1 - cat. A/3 - cl.3 – Consistenza
5 vani - Superficie Catastale Totale 114 - RC. Euro 503,55
- 915 subalterno 11 - Via GENERALE CA RT DALLA CHIESA
Piano S1 - cat. C/6 - cl.3 – Consistenza 35 mq - Superficie Catastale Totale 40 mq -
RC. Euro 159,07
In confine con ragioni Golinelli, beni comuni, salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare dei seguenti enti individuati nell'elaborato planimetrico protocollo 190218 del 10 novembre 2000 e distinte al Foglio 92 con il mappale 915 sub 1 (pedonale comune) B.C.N.C. comune ai subb 13,14 e 15; 8 (rampa e corsello di accesso) B.C.N.C. comune ai subb 10,11 e 12
Art. 2) PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio di Bologna in data 28 marzo 2001 Repertorio n. Persona_3
15668/7981 registrato a Bologna in data 11 aprile 2001 al n. 236 e trascritto a Bologna il 5 aprile 2001 all'art. 10469).
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo,
3 nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Art. 3) GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Art. 4) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor dichiara che: Parte_1
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Castel
San Pietro Terme in data 29 luglio 1999 protocollo n.5516/1999/10-10-6 e Prot.n.
11080/1999/10-10-6 e che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Art. 5) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, n. 03046-599703-2024 rilasciato in data 26 agosto 2024 da Ing. quale tecnico abilitato Persona_4
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione,
4 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 6) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 10 novembre 2000 protocollo n. 2858 che sia allegano sub B) e sub C)
- dichiara, e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati catastali Parte_2
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 7) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che è stato convenuto tra le parti un corrispettivo del presente trasferimento pari a euro 100.000,00 (centomila) ed è stato pagato mediante assegno bancario tratto su
Banco BPM, emesso in data 4/2/2025 all'ordine di dell'importo di euro Parte_1
100.000,00 e recante il n. 0203718571-04, somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza. Si allega sub lettera D) copia fotostatica del predetto assegno bancario.
5 Art. 8) RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Art. 9) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Art. 11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
Art. 12) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell' immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 38.267,00
(trentottomiladuecentosessantasette)”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 18 aprile
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 27 gennaio 2025);
6 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in merito alle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
Pietro Terme (Bologna) l'11 settembre 1974 e nata a [...] Parte_2
il 20 ottobre 1978, i quali hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme
(Bologna) il 9 giugno 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2001;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) nulla è previsto a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e PE
, maggiorenni e conviventi con la madre;
Per_2
3) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento”;
4) “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor cede e trasferisce alla signora Parte_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un Parte_2
mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione di villetta trifamiliare posta in Comune di Castel San Pietro (BO) alla via
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.40/F costituita da una civile abitazione su tre livelli, piano terra con soggiorno – pranzo, una camera, un bagno, una cucina, terrazzo e portico, piano sottotetto non abitabile, piano seminterrato con cantina, lavanderia e taverna, e una unità immobiliare per ad uso autorimessa al piano seminterrato, con
7 annessa piccola corte in proprietà esclusiva, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di detto Comune al Foglio 92 con le particelle - 915 subalterno 3 graffato col subalterno 6 e col subalterno 3 – Via GENERALE CA RT DALLA
CHIESA Piano S1-T-1 - cat. A/3 - cl.3 – Consistenza 5 vani - Superficie Catastale
Totale 114 - RC. Euro 503,55 - 915 subalterno 11 - Via GENERALE CA
RT DALLA CHIESA Piano S1 - cat. C/6 - cl.3 – Consistenza 35 mq -
Superficie Catastale Totale 40 mq - RC. Euro 159,07. In confine con ragioni Golinelli, beni comuni, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro- quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare dei seguenti enti individuati nell'elaborato planimetrico protocollo 190218 del 10 novembre 2000 e distinte al Foglio 92 con il mappale 915 sub 1 (pedonale comune) B.C.N.C. comune ai subb 13,14 e 15; 8 (rampa e corsello di accesso)
B.C.N.C. comune ai subb 10,11 e 12”. “Le parti” “dichiarano che” “è stato convenuto tra le parti un corrispettivo del presente trasferimento pari a euro 100.000,00
(centomila) ed è stato pagato mediante assegno bancario tratto su Banco BPM, emesso in data 4/2/2025 all'ordine di dell'importo di euro 100.000,00 e recante Parte_1
il n. 0203718571-04, somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza”. “La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. Parte_1
“Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 38.267,00 (trentottomiladuecentosessantasette)”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“5) I ricorrenti danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti”;
8 D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
9