Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883 , a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e' elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.
Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883 , a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e' elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.