Articolo 2251 septies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2251 sexiesArticolo 2233 quater
Versione
20 febbraio 2020
Art. 2251-septies. (( (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti).)) (( 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, e' incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento.
2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' computata la parte eccedente di anzianita' maturata nei precedenti gradi.
3. Il personale che ha maturato l'anzianita' prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale e' incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020