Sentenza breve 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 01/06/2022, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00919/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caprarica di Lecce, via Vittorio Veneto 18;
contro
Ministero dell'Istruzione, I.I.S.S. -OMISSIS-di -OMISSIS-, Organo Interno di Garanzia dell'I.I.S.S. -OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare protocollo -OMISSIS- emesso dal consiglio di classe dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-di -OMISSIS- (LE) con il quale veniva irrogata all'alunno -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione per giorni 5, di cui 2 con conversione in attività di ricerca, a partire dal giorno 26.02.2022, e verso il provvedimento del 10.03.2022 comunicato via mail al sig. -OMISSIS-con cui si invitava lo stesso a ripresentare l'elaborato di ricerca già svolto, pena ulteriore sospensione di giorni 2 senza obbligo di presenza, nonchè avverso il provvedimento di deliberazione dell'Organo interno di garanzia protocollo -OMISSIS- dell'Istituto di Istruzione superiore -OMISSIS-di -OMISSIS-, con il quale veniva confermata la sanzione disciplinare adottata dal consiglio di classe in data 24.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, I.I.S.S. -OMISSIS-di -OMISSIS-, Organo Interno di Garanzia dell'I.I.S.S. -OMISSIS-di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. V. Perrone per la parte ricorrente, e avv. dello Stato A. Caprioli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – alunno frequentante la classe 5^ AS -OMISSIS- dell’Istituto d’Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS- – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento protocollo -OMISSIS-, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per giorni 5, di cui 2 con conversione in attività di ricerca, a partire dal giorno 26.02.2022.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) violazione del diritto di difesa del ricorrente in occasione del Consiglio di Classe del 24.02.2022. Incertezza sulla corretta composizione del Consiglio di Classe. Incertezza sui quorum nonché sulle modalità di voto necessarie ad assumere il provvedimento sanzionatorio. Violazione di legge sul corretto svolgimento del Consiglio di Classe. Violazione dell'art. 3 co. 4 Statuto degli Studenti e delle Studentesse; 3) difetto di motivazione, in relazione al provvedimento emesso dall’Organo di Garanzia Interno all’Istituto; eccesso di potere; 4) violazione del principio di trasparenza; 5) violazione del principio di proporzionalità.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 24.5.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90, in quanto, a suo dire: “ l’avviso di avvio del procedimento disciplinare del 19.02.2022 non contiene alcuna indicazione circa le motivazioni sulle quali fonderebbe l’assunzione dell’iniziativa disciplinare intrapresa nei confronti del ricorrente ” (cfr. ricorso, p. 3).
2.1. Il motivo è documentalmente smentito dalla nota -OMISSIS-, di comunicazione di avvio del procedimento, in cui si legge testualmente: “ visto il grave episodio accaduto in data 10/2/2022, consistente nell’affissione, da parte di ignoti, sulla porta interna dei bagni degli alunni collocati al piano terra di un fotomontaggio ritraente il volto della Dirigente scolastica sul busto di un ufficiale nazista con il simbolo delle SS sul braccio sinistro ”.
2.2. In detta nota si aggiunge altresì: “ sentiti i fatti riferiti dall’alunno -OMISSIS- in data 12 febbraio 2022 ”.
2.3. A sua volta, il verbale 12.2.2022 dà conto delle giustificazioni fornite dal ricorrente. Vi si afferma, in particolare, quanto segue: “ Giovedì 10.2.2022 sono andato in bagno alle ore 10.09 e ho occupato la terza cabina … Quanto sono tornato in classe, alle ore 10.11, ho ripreso la lezione e successivamente ho svolto la verifica di greco … Al termine della verifica, prendendo il cellulare, ho notato che su un gruppo ristretto di compagni, formato da me e altri due compagni, era stata inviata una foto dal bagno che ritraeva una porta del bagno sulla quale era affisso un fotomontaggio della dirigente scolastica su un busto di un ufficiale nazista. Nel bagno non erano presenti altri ragazzi e non ho incontrato altri alunni che volevano entrare. Ho inviato poi la foto soltanto a mio padre e ad un ex compagno del liceo classico già diplomato ”.
2.4. Alla luce di tali emergenze documentali, è evidente che il ricorrente è stato partitamente informato del tenore delle contestazioni elevate nei suoi riguardi, talché nessun vulnus alle sue garanzie partecipative può ritenersi verificato nel caso di specie.
2.5. Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
3. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la lesione del proprio diritto di difesa, a motivo del fatto che, non potendo essere presente alla seduta del consiglio di Classe Straordinario del 24.02.2022 – come da certificazione medica tempestivamente inoltrata agli organi scolastici – il Consiglio di classe avrebbe comunque proceduto in sua assenza, impedendogli in tal modo di illustrare compiutamente le proprie ragioni difensive.
Il motivo è infondato.
3.1. Il Regolamento di Disciplina d’Istituto, pag. 7, paragrafo: “ Procedimento disciplinare ”, punto 2, prevede che: “ Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto ”.
In attuazione di tale previsione regolamentare, la comunicazione di avvio del procedimento specifica che: “ l’alunno può, a sua discrezione:
- produrre le proprie osservazioni in forma scritta inviandole alla Dirigente scolastica entro e non oltre il 24.2.2022;
- esporre le proprie ragioni nel corso della seduta del Consiglio di Classe straordinario … In tale occasione, l’alunno potrà produrre le sue riflessioni scritte, se non ancora inviate, oppure riferirle verbalmente all’Organo collegiale ”.
3.2. Orbene, in data 24.2.2022 il ricorrente ha inviato agli organi scolastici una mail con la quale ha rappresentato che per motivi di salute (crisi ansiosa reattiva, e non già Covid-19, come invece erroneamente affermato in ricorso) non avrebbe potuto presenziare al Consiglio di classe che si sarebbe tenuto nella medesima giornata.
Contestualmente, avvalendosi della possibilità di produrre le proprie osservazioni scritte, egli ha proposto tutta una serie di contestazioni di natura formale, ritenendo, in definitiva: “ … nulla e/o priva di efficacia la procedura come avviata nei miei confronti, e chiedo che sia annullata anche la convocazione del Consiglio di Classe ”.
3.3. All’evidenza, vi è stata piena esplicitazione del diritto di difesa, essendo il ricorrente stato posto nelle condizioni di difendersi compiutamente nel procedimento in esame. Difesa che – è appena il caso di soggiungere – non può spingersi sino al punto di garantire al ricorrente una inammissibile difesa dal procedimento, come egli ha invece preteso di fare (“ chiedo che sia annullata anche la convocazione del consiglio di classe ”), ma che va invece rettamente intesa come facoltà per l’alunno di difendersi nel procedimento, mediante articolazione di mezzi di prova a confutazione, nel merito, di quanto contestatogli dagli organi scolastici.
3.4. Per tali ragioni, l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo la risultante di un giusto procedimento amministrativo, in cui è stata garantita al ricorrente piena esplicitazione del diritto al contraddittorio, da lui utilizzato non già per fornire agli organi di istituto giustificazioni di ordine sostanziale al proprio gesto, ma unicamente per cercare di impedire che il procedimento seguisse il suo fisiologico percorso istituzionale.
3.5. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con l’ulteriore motivo di gravame, il ricorrente lamenta che: “ la famiglia non è stata assolutamente coinvolta nella procedura disciplinare in violazione del cd. patto di corresponsabilità, la maggiore età dell’alunno non può costituire una giustificazione ” (cfr. ricorso, p. 5).
Inoltre, il ricorrente ribadisce che, a suo dire: “ la relativa procedura di contestazione dell’episodio accaduto in data 10.02.2022, è stata effettuata in modo non corretto, poiché in data 12.02.2022, ovvero due giorni dopo l’accaduto, l’alunno è stato ascoltato dinanzi a Preside e Vicepreside, senza la presenza di testimoni, ed è stato redatto un verbale sommariamente letto e sottoposto per la firma in assenza dei genitori, che si aveva tutto il tempo di convocare ” (cfr. ricorso, p. 6).
Ancora, il ricorrente lamenta la mancata indicazione della composizione del consiglio di classe, “… che nel caso di specie deve necessariamente essere composto da tutte le componenti scolastiche … e non indica, altresì, le modalità di espletamento del voto e i quorum raggiunti, facendo riferimento a una generica e semplice “condivisione” sulla decisione assunta ” (cfr. ricorso, p. 6).
Le censure sono tutte infondate.
4.1. Per quel che attiene al mancato coinvolgimento della famiglia, va evidenziato che in sede di verbale 12.2.2022 il ricorrente ha fornito spontaneamente la propria versione dei fatti, e non ha chiesto di essere sentito in presenza di testimoni, né tantomeno dei propri genitori.
Inoltre, egli ha chiesto di essere ascoltato una seconda volta, nella stessa giornata, e tale richiesta è stata immediatamente evasa dalla Preside.
Neanche in tale occasione, il ricorrente ha chiesto l’assistenza dei propri genitori.
4.2. Per tali ragioni, è evidente che nessuna violazione del patto di corresponsabilità vi è stata nel caso di specie, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, e della sua piena esplicitazione della capacità di agire, che il ricorrente ha ritenuto di utilizzare nella forma della audizione spontanea, di cui pertanto, a fortiori , non ha alcun titolo per dolersi.
In definitiva, vale il principio per il quale l’attribuzione della piena capacità di agire comporta l’assunzione delle conseguenti responsabilità. Capacità di agire, pertanto, che il ricorrente non può utilizzare “a fasi alterne”, da un lato, cioè, chiedendo di essere sentito personalmente (dimostrando, in tal modo, di comportarsi da persona matura e autosufficiente), e dall’altro lato, lamentandosi della scelta da lui pur spontaneamente fatta, invocando ex post l’assistenza personale dei genitori.
4.3. Per quel che attiene poi alla composizione del consiglio di classe, esso è stato convocato dalla Preside nella forma “allargata” ai rappresentanti dei genitori e degli studenti (cfr. nota di convocazione prot. -OMISSIS-del 19.2.2022), la qual cosa lo rende immune dalle lamentate censure.
4.4. Infine, il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in forma condivisa da tutti i componenti. Vi è dunque stata unanimità di valutazione, la qual cosa consente senz’altro di ritenere superato il quorum invocato dal ricorrente.
4.5. Per tali ragioni, le suddette censure sono infondate, e vanno pertanto disattese.
5. Con i motivi sub c) ed e) di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, nonché la violazione del principio di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata.
Le censure sono infondate.
5.1. L’atto impugnato reca la seguente motivazione, relativa alla condotta posta in essere dal ricorrente: “ Recandosi nei bagni degli alunni collocati al piano terra, dalle ore 10.09 alle ore 10.11, effettuava una foto della porta dell'ultima cabina sulla quale era attaccato un fotomontaggio ritraente il volto della Dirigente scolastica su un busto di un ufficiale nazista; successivamente, inviava la foto via whatsapp: al gruppo della classe 5^AS; ad un gruppo ristretto composto dall'alunno stesso e da altri 3 alunni della classe; al proprio padre; ad un ex alunno del Liceo classico diplomatosi lo scorso anno scolastico.
L'alunno in una prima versione fornita alla Dirigente alla presenza del Collaboratore DS, -OMISSIS-, ha dichiarato: <<Giovedì 10/02/2022 sono andato in bagno alle ore10.09 e ho occupato la terza cabina, poiché quella che utilizzo di solito, l'ultima, era chiusa.
Quando sono tornato in classe, alle ore 10.11, ho ripreso la lezione e successivamente ho svolto la verifica di greco terminandola intorno alle ore 10.50. Al termine della verifica, prendendo il cellulare, ho notato che su un gruppo ristretto di compagni, formato da me e altri tre compagni, era stata inviata una foto del bagno che ritraeva una porta del bagno sulla quale era affisso un fotomontaggio della dirigente scolastica su un busto di un ufficiale nazista. Nel bagno non erano presenti altri ragazzi e non ho incontrato altri alunni che volevano entrare. Ho inoltrato poi, la foto soltanto a mio padre e ad un ex compagno del -OMISSIS- già diplomato>>. Successivamente, nella medesima mattinata, l'alunno ha chiesto di essere ascoltato nuovamente dalla Dirigente Scolastica e, alla presenza del -OMISSIS-, ha fornito la seguente versione: <<Durante la sosta nel bagno ho notato, contrariamente a quanto dichiarato prima, la presenza della foto sulla porta. Avendo effettuato la foto del fotomontaggio, tale foto veniva da me stesso postata sul gruppo della classe e sul gruppo ristretto di alunni di cui si è parlato nel precedente verbale. Tali invii sono derivati da stupore dovuto all'accaduto. Non ho ritenuto di comunicarlo alla Dirigente o ad altri responsabili perché dovevo svolgere la prova di greco>> ”.
5.2. Sulla base di tali accadimenti, tanto più veri, in quanto riferiti spontaneamente e direttamente dal ricorrente, il Consiglio di Classe ha irrogato a quest’ultimo la seguente sanzione:
“ n. 5 giorni di sospensione, a partire dal 26 - 02 - 2022 e fino al 03 - 02 - 2022 come di seguito definito:
- n. 3 giorni di sospensione (26 e 28 febbraio, 1 marzo 2022) con l'allontanamento dalla comunità scolastica, senza obbligo di frequenza;
- n. 2 giorni di sospensione (2 e 3 marzo 2022) convertiti con il seguente lavoro di ricerca autonoma e relazione, anche multimediale, da pubblicare nella Classroom di Educazione Civica al rientro dal periodo di sospensione senza obbligo di frequenza, ovvero entro il 3 di marzo.
<<L'aumentata capacità di comunicazione attraverso gli strumenti tecnologici a nostra disposizione aumenta il rischio che informazioni personali si diffondano senza il controllo dell'interessato. Adottare comportamenti corretti ed essere consapevole dei tuoi diritti in rete è una premessa necessaria per una fruizione sicura dei servizi che Internet può offrirti.
Effettua una ricerca personale e relaziona su quali norme comportamentali si devono usare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali, mettendo a fuoco i tuoi diritti (es. diritto alla privacy, all'identità personale, all'oblio...), i reati che possono essere compiuti ai tuoi danni (es: illecito trattamento di dati personali tramite internet, diffamazione ex art. 595 c.p....) e come civiltà e rispetto siano i valori fondamentali per interagire con gli altri cittadini online>> ”.
5.3. Orbene, dal semplice tenore dell’atto impugnato si ricava dunque il pieno assolvimento, da parte dell’Amministrazione, del prescritto obbligo motivazionale, avendo quest’ultima compiutamente esternato le ragioni dell’irrogazione della disposta misura sanzionatoria, mediante riferimento alla condotta posta in essere dal ricorrente; condotta che “parla da sola”.
Invero, è di intuitiva evidenza che il riprendere con il telefono cellulare una foto dell’effige della Preside collocata sul busto di un ufficiale nazista, con svastica in bella mostra, e l’inviare detta foto ai compagni di classe, nonché a soggetti esterni a quest’ultima, è segno di eloquente avversione alle più elementari regole del vivere comune, oltre che di sprezzo nei confronti dell’Autorità costituita, rappresentata, nella scuola, dalla figura della Preside.
5.4. Inoltre, l’accostamento “fisico” della Preside al nazismo è tanto più grave, in quanto riporta l’immaginario collettivo agli orrori del nazismo – ideologia totalitaria che si è posta quale miccia decisiva dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale – con tutte le sue tragiche conseguenze, in particolare la morte di milioni di civili inermi, trucidati dai nazisti nei campi di concentramento in nome di una presunta (e inesistente) “superiorità di razza”.
Ebbene, il fatto di riprendere con il telefono cellulare immagini aventi un retroterra storico di questo tipo, e amplificarne la diffusione mediante invio ad altri soggetti (non ha alcun rilievo il fatto che la diffusione sia avvenuta senza utilizzare la rete Internet ), è condotta quantomai grave, che imponeva un’adeguata sanzione.
5.5. E sul punto, la sanzione irrogata (3 giorni di sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica, più 2 ulteriori giorni di sospensione convertiti in un lavoro personale di ricerca) può ritenersi senz’altro proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, tenuto conto altresì che quest’ultimo risulta essere stato destinatario, in data 22.10.2021, di altra sanzione disciplinare (nota scritta sul Registro), per avere utilizzato scorrettamente una chat pubblica d’Istituto, scrivendo la seguente, eloquente frase: “ Avreste il coraggio di andare dalla preside e lamentarvi dello squallore che regna sovrano in questa scuola? ”.
5.6. Per tali ragioni, reputa il Collegio che gli organi scolastici abbiano fatto buon governo della loro discrezionalità, instaurando un procedimento rispettoso del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del ricorrente e concludendolo con un provvedimento motivato e proporzionato alla gravità della condotta perpetrata da quest’ultimo.
5.7. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
6. Va infine rigettato il motivo di gravame sub d), con il quale si lamenta la lesione del principio di trasparenza, per non avere il ricorrente e i genitori avuto accesso agli atti di causa. Sul punto, è sufficiente osservare che i genitori del ricorrente sono soggetti estranei al procedimento in esame (si ribadisce che il ricorrente è un alunno maggiorenne), con la conseguenza che gli organi scolastici non avevano alcun obbligo ostensivo nei loro riguardi.
Quanto al ricorrente, egli ha avuto accesso a tutti gli atti del procedimento, sicché nessuna violazione egli può lamentare al riguardo.
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalle Amministrazioni resistenti, liquidate complessivamente in € 1.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.