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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 novembre 2025, chiamata la causa n°3272/2025, sono presenti l'Avv. V. Pagano in sostituzione dell'Avv. C. Fatta per parte ricorrente e l'Avv.
Calabrò in sostituzione dell'Avv. M. Buonfiglio per parte resistente.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione, dando lettura della seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
1 SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3272/2025 promossa da:
Parte_1
Nata a Palermo il 01.08.1988, C.f. , rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Claudio Fatta per mandato in atti;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Nata a Palermo l'1.08.1941, C.F. , rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. Marina Bonfiglio per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione comodato.
mediante la lettura, all'udienza del 24 novembre 2025, alle ore 15.43, ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
2 1. Accerta e dichiara che il contratto di comodato dell'immobile sito in Palermo, via Molara n.113, piano 2°, indicato in catasto al foglio 68,
particella 1633, subalterno 11, si è risolto in data 17.01.2025;
2. Accerta e dichiara che la sig.ra detiene Controparte_1
senza alcun valido titolo l'immobile della sig,ra sito in Parte_1
Palermo, via Molara n.113, piano 2°, indicato in catasto al foglio 68,
particella 1633, subalterno 11, a far data dal 17 gennaio 2025 e la condanna,
pertanto, all'immediato rilascio, libero da cose e persone, in suo favore;
3. Condanna la resistente, al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si Parte_1
liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, € 276,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 14 marzo 2025, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la risoluzione del comodato d'uso dell'immobile sito in Palermo, via Molara n.113, piano 2°, indicato in catasto al foglio 68, particella
1633, subalterno 11, nonché la successiva occupazione del detto immobile senza alcun valido titolo, e ne chiedeva pertanto l'immediato rilascio libero da cose e persone.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 settembre 2025,
si è costituita parte resistente, non contestando l'esistenza del dedotto comodato di
3 immobile ma opponendosi al chiesto rilascio, eccependo l'esistenza di un termine connesso all'uso dell'immobile per esigenze abitative stabili e permanenti, nonché
l'inesistenza di motivazioni valide sottese alla chiesta risoluzione.
La causa, all'esito dell'istruzione fondata sulla documentazione in atti, è
stata oggi posta in decisione dopo discussione orale.
Le domande formulate da parte ricorrente devono ritenersi fondate e pertanto vanno accolte nella misura accertata.
Preliminarmente si rileva che si ha occupazione senza titolo di un immobile in tutti i casi in cui una res sia posseduta o detenuta da un soggetto non legittimato,
o privo di qualunque titolo giustificativo.
Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°7305/2024 ha stabilito che nel caso di occupazione abusiva dell'immobile senza che sia mai stato firmato un contratto, il proprietario deve promuovere un'azione di rivendicazione, mentre nel caso di occupazione senza titolo dell'immobile, ma preceduta da un pregresso accordo e contratto, il proprietario deve promuovere l'azione di restituzione.
Nel primo caso, sotto il profilo probatorio, essendo questa azione fondata sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la c.d. probatio diabolica, e ciò comporta, per l'attore, l'onere di dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente
4 acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito, fino a risalire all'acquisto del diritto reale a titolo originario.
Nel secondo caso, invece, sotto il profilo probatorio sarà sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
Premesso ciò, dall'esame delle circostanze rappresentate da parte ricorrente e confermate dalla resistente, la presente azione può qualificarsi come azione di restituzione, atteso che la detenzione dell'immobile in oggetto era stata preceduta da un contratto di comodato gratuito tra i danti causa dell'odierna ricorrente e la resistente.
In particolare, il detto comodato deve essere qualificato come precario,
essendo stato concesso senza alcun termine, ovvero senza che lo stesso potesse essere ricavato da un uso specifico cui il bene immobile era destinato ed è
disciplinato dall'art. 1810 c.c.
In tale ipotesi il comodatario è tenuto alla restituzione dell'immobile non appena il comodante ne faccia richiesta.
Tale assunto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che "in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed
oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla
generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato
e, perciò, a titolo precario, e, dunque revocabile ad nutum da parte del comodante,
5 a norma del medesimo art. 1810 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 25/06/2013, n. 13614).
Sul punto si rileva che in caso di mancata riconsegna dell'immobile, dalla data della richiesta si configura in capo al comodatario una occupazione senza titolo e la conseguente condanna al risarcimento del danno in favore del comodante.
Ebbene, parte ricorrente ha formalmente richiesto la restituzione dell'immobile con la istanza di mediazione consegnata per raccomandata alla resistente in data 17 gennaio 2025, come si evince dalla ricevuta di ritorno versata in atti.
Ne consegue il raggiungimento della piena prova, sia in ordine alla detenzione dell'immobile da parte della resistente, sia all'assenza di un valido titolo legittimante la stessa a decorrere dal 17 gennaio 2025.
Per quanto sopra esposto, consegue che la sig.ra dovrà Controparte_1
restituire immediatamente libero da cose e persone l'immobile de quo in favore della sig.ra Parte_1
Per il principio della soccombenza, infine, parte resistente dovrà rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo,
ritenendo applicabili i valori minimi dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e delle questioni esaminate.
Così è deciso, in Palermo, il 24 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
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