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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4429/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4429/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 9 gennaio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 666/2004, pubblicata il 30 aprile 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi con omologa degli accordi intervenuti tra le parti;
considerato che
, con le note scritte depositate il 9 gennaio 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento della prole;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Montechiarugolo (PR) il 15 settembre 1996 Parte_2 Parte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 40, P. 2, S. A, anno 1996).
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 20 dicembre 2023.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4429/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 9 gennaio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 666/2004, pubblicata il 30 aprile 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi con omologa degli accordi intervenuti tra le parti;
considerato che
, con le note scritte depositate il 9 gennaio 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento della prole;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Montechiarugolo (PR) il 15 settembre 1996 Parte_2 Parte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 40, P. 2, S. A, anno 1996).
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 20 dicembre 2023.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto