Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2088/2024 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
SCIORTINO GIANCARLO e BALISTRERI VALERIA per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
PULEO LILIANA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 22 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/11/2024.
All'udienza del 22 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto, così come integrato a verbale d'udienza. Quindi il Giudice
1
relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo e della tenera età della stessa.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
20/02/1978, e , nata a [...] il [...], che omologa alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 13/07/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Bagheria al n. 52 - P. II – serie A – Uff. 1 – Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 27 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
2