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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 536 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(c.f.: , titolare dell'omonima ditta, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Lodeserto, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Cosimo Bianco
- APPELLANTE -
CONTRO
p.iva: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Massimiliano Madio, unitamente all'Avv. Claudio Percolla
- APPELLATA -
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 novembre 2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi il 27 febbraio 2018 n.
315, notificato il 28 febbraio 2018, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di 46.170,00 euro, oltre interessi, nonché spese e accessori di legge. La società ha dichiarato di aver commissionato all'opposto la realizzazione di un capannone a Mesagne, presso la Zona Industriale, il cui prezzo, pari a 153.170,00 euro oltre IVA, sarebbe stato concordato tra le parti. Nelle more dei lavori, la Controparte_1
avrebbe versato diversi acconti, regolarmente fatturati e quietanzati dal e nello specifico la fattura Pt_1
n. 59/14 di 8.540,00 IVA inclusa, le fatture n. 60/14, n. 64/14, n. 66/14 ciascuna di 18.300,00 euro IVA inclusa, la fattura n. 02/15 di 15.000,00 euro, la n. 15/15 di 30.000,00 euro, la n.
27/15 di 30.000,00 euro e la n. 39/2015 di 26.170,00 euro. Nello specifico, tale ultima fattura del
24 luglio 2015 sarebbe stata onorata a saldo della somma complessiva di 153.170,00 euro, e presenterebbe un riepilogo di tutti gli acconti ricevuti e dell'importo ancora da versare pari a 26.170,00 euro. L'opponente ha dichiarato che gli importi indicati nel decreto ingiuntivo non corrisponderebbero alla realtà contabile e prova di ciò deriverebbe proprio dalla fattura n. 39/15, in cui sarebbero riportati tutti
i precedenti pagamenti a conferma del proprio adempimento. Ha chiesto, dunque, che fosse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione del presunto credito dell'opposto, con vittoria di spese. Il costituendosi in giudizio, ha contestato le dichiarazioni della Pt_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha dichiarato che l'opponente avrebbe riconosciuto nell'atto di citazione la stipula di un contratto tra le parti per l'esecuzione di lavori edili con prezzo complessivo di
153.170,00 euro, oltre IVA, e che, a suo dire, avrebbe ammesso che ci sarebbe da versare ancora l'importo di 26.170,00 euro. In merito alle fatture depositate dall'opponente, il ha dichiarato che le n. Pt_1
59/14, n. 60/14, n. 64/14 e n. 66/14 dimostrerebbero che la avrebbe versato Controparte_1
la somma di 52.000,00 euro, oltre IVA al 22% di 11.440,00 euro. Con l'entrata in vigore della normativa sul "reverse charge" le fatture 02/15 di 15.000,00 euro e n. 15/15 di 30.000,00 euro sarebbero state emesse senza richiedere l'IVA, e dunque l'opponente avrebbe versato la somma di
45.000,00 euro, per un ammontare complessivo pari a 97.000,00 euro. In riferimento alla fattura n.
27/15 di 30.000,00 euro l'opponente avrebbe versato il 4 novembre 2016 solo 10.000,00 euro mediante assegno bancario e in merito alla fattura n. 39/2015 di 26.170,00 euro lo stesso opponente avrebbe, a suo dire, ammesso nell'atto di citazione di non averla onorata. La fondatezza della richiesta di rigetto dell'opposizione spiegata si riscontrerebbe, secondo il nel fatto che, effettuando il calcolo tra le Pt_1
fatture citate e aggiungendo la somma non corrisposta di 26.170,00 euro, si arriverebbe alla somma complessiva di 168.170,00 euro, esclusa IVA, oltre 15.000,00 euro in più rispetto alla somma pattuita.
Il avrebbe proceduto a richiedere gli estratti conto dell'istituto bancario in cui avrebbe acceso il conto Pt_1
corrente, con decorrenza dal 2 aprile 2015, e da essi non sarebbe risultato alcun accredito della restante somma di 20.000,00 euro ancora da pagare quanto alla fattura n. 27/15. Oltre al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, ha chiesto altresì la condanna ex Parte_1
art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Dopo l'acquisizione della documentazione presentata dalle parti, all'udienza del 30 novembre 2018 il decreto ingiuntivo n.
315/2018 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. La causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, in cui è stata trattenuta per la decisione.”
Con sentenza n. 297/2020, pubblicata il 13 febbraio 2020, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 315/2018, condannando Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di
[...]
della somma di 26.170,00 euro, oltre interessi legali fino al soddisfo e ha Parte_1
compensato integralmente le spese tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 9.07.2020, Pt_1
ha interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai motivi di cui
[...]
appresso, e ha chiesto alla Corte: nel merito, di accogliere il gravame proposto per i motivi indicati nell'atto di appello, riformando parzialmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, di confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 315/2018, emesso dal Tribunale di Brindisi, condannando l'appellata anche al pagamento della restante somma di euro 20.000,00, relativa alla fattura n. 27/15, oltre ad interessi moratori ex D.L.vo 231/2002, da calcolarsi anche, sulla fattura 39/15, ed alle spese della procedura monitoria, così come da atto di precetto notificato in data 03.12.2018; in subordine, di concedere la rimessione in termini per il deposito di memorie ex art. 183, c.6, c.p.c., così come richiesta e non concessa nel corso del primo grado del giudizio, ovvero, l'ammissione di documentazione contabile della ditta e dei testi indicati, nonché di CTU contabile;
con vittoria di Parte_1
spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, o, in subordine del secondo grado. In via istruttoria, l'appellante ha depositato copie dell'estratto conto corrente del sig. con decorrenza dal 02.04.2015 al 30.03.2018; ha chiesto Parte_1
l'interrogatorio formale del sig. ; ha chiesto, altresì, ordinarsi alla parte Parte_2
appellata, ex art. 210 c.p.c., il deposito in atti delle transazioni bancarie di pagamento della fattura n. 27/2015 e n. 39/2015, ovvero, quietanza di pagamento delle stesse, ovvero, di assegni di pagamento relativi alla predetta fattura;
in ogni caso, ha chiesto l'ammissione di
CTU contabile al fine di accertare l'avvenuto pagamento delle fatture n. 27/2015 e n.
39/2015, alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria depositata in data 20.11.2020, la ha chiesto, in rito, Controparte_1
in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Pt_1
per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, e comunque per
[...]
violazione del disposto di cui all'art. 342, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c.; nel merito, in via principale, che siano rigettati sia l'appello, siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto e in diritto, sia le domande ed eccezioni tutte proposte per le ragioni esposte nella comparsa e, per l'effetto, che sia confermata l'impugnata sentenza;
nel merito, sempre in via principale, nell'auspicata ipotesi in cui dovesse dichiararsi la inammissibilità dell'appello e/o il suo rigetto, con conseguenziale conferma dell'impugnata sentenza, che sia condannata parte appellante alla restituzione, in favore dell'appellata, degli importi ricevuti in forza dell'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 315/2018 emesso il 26 febbraio 2018 dal Tribunale di Brindisi, che dovessero risultare eccedenti l'importo accertato con l'impugnata sentenza, e ciò in misura pari ad euro 5.830,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
In via istruttoria, l'appellata si è opposta alle istanze istruttorie formulate dall'appellante. Con ordinanza del 13.08.2021, il Collegio, rigettate le istanze istruttorie avanzate dall'appellante, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
16.11.2022.
All'udienza del 16.11.2022, dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte ha riservato la causa per la decisione, assegnando a queste ultime i termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, occorre scrutinare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata con la comparsa di costituzione del 20 novembre
2020, in relazione alle ragioni di gravame proposte dall'appellante.
1.1. L'eccezione deve essere disattesa, posto che, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 342 c.p.c. esige “…che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo “…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent. n. 27199 del 16.11.2017; cfr. anche Cassazione civile sez. VI Civile
- 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
Ciò posto, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti della sentenza emessa in primo grado che intende impugnare, le violazioni di legge ravvisate, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e l'alternativa decisoria perseguita, senza ricorrere all'utilizzo, comunque non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
L'eccezione deve essere pertanto rigettata.
2. Con il primo motivo di gravame, rubricato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE”, la difesa appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il primo giudice ha statuito che “L'unico elemento istruttorio rilevante è costituito dalla fattura n. 39/15, nella quale si dà atto degli acconti già versati e si indica a saldo la somma di 21.170,00 euro (in verità sono 26.170,00 euro): ebbene, il documento non è mai stato contestato dalla parte opposta che anzi lo ha parimenti prodotto;
tanto consente di ritenere provato
l'avvenuto adempimento della per tutto l'importo di cui al decreto ingiuntivo, con esclusione della CP_1
somma a saldo, che parte opponente non ha provato di avere versato. Risulta provato in giudizio che il pagamento della somma di 30.000,00 euro di cui alla fattura n. 27/15: alla generica contestazione dell'avvenuto pagamento solo dell'importo di 10.000,00 euro, infatti, non è seguito il formale disconoscimento della fattura n. 39/15 che, fra gli acconti elencati, riporta anche quello di cui alla fattura
n. 27/15, per l'intero importo di 30.000,00 euro”.
A parere dell'appellante, tale motivazione sarebbe in contrasto, in primis, con quanto affermato dal giudice a quo all'udienza del 30.11.2018, ove, ritenendo inesistenti le quietanze di pagamento richiamate da parte opponente nel proprio atto di citazione, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
In secundis, la motivazione resa dal primo giudice sarebbe errata nella parte in cui si legge che la produzione in atti della fattura a saldo n. 39/2015 (contenente solo la descrizione delle fatture emesse in acconto e redatta così come richiesto dalla F.lli Capitanio C.A. S.r.l.) costituirebbe un riconoscimento dell'avvenuto incasso delle somme indicate con le stesse,
compresa la somma di euro 30.000,00 di cui alla fattura in acconto n. 27/15.
Invero, sostiene l'appellante, con l'emissione della fattura a saldo n. 39/15, il non Pt_1
avrebbe inteso dare prova dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture ivi elencate, ma avrebbe solo riportato tutte le fatture emesse in acconto con relativo importo al fine di dare contezza alla controparte dell'importo finale. Difatti, sarebbe stata la stessa F.lli
Capitanio Costruzioni A. S.r.l. a riconoscere di non averla onorata: tanto evincendosi dal testo dell'atto di citazione in opposizione, ovi si legge che il saldo è “ancora da versare”.
In definitiva, il giudice a quo avrebbe dovuto rigettare integralmente l'opposizione, posto che la F.lli Capitanio Costruzioni non avrebbe dato prova dell'avvenuto pagamento della somma di euro 20.000,00 relativa alla fattura n. 27/15, pur avendo dedotto nelle proprie difese di aver pagato il dovuto, e della fattura n. 39/15, per la quale sarebbe stata la stessa controparte a riconoscere nel proprio libello di opposizione di non aver ancora pagato e provvedere così come in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Il motivo è destituito di fondamento.
Deve ritenersi precipuamente infondata l'eccepita contraddittorietà della parte motiva della sentenza impugnata, per contrasto di quest'ultima con l'ordinanza con cui il giudice istruttore, nel concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, ha ritenuto di rigettare le istanze istruttorie formulate dal essendo il credito provato in virtù del Pt_1
mancato deposito da parte dell'opponente delle quietanze di pagamento sulle fatture n. 27
e 39 del 2015.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività
o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa
(Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 17/09/2021), n. 25183).
Ciò posto, al fine di esaminare le ulteriori deduzioni formulate con il presente motivo, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto" (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Premessi i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, occorre accertare se parte opposta - attore in senso sostanziale - abbia provato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, e se, di converso, parte opponente abbia dato prova dei fatti estintivi – id est, l'adempimento dell'obbligazione – allegati in giudizio.
Ebbene, si osserva come, nella fattispecie de qua, parte opposta abbia prodotto – fin dalla fase monitoria – solo le fatture n. 27 e 39 del 2015 (peraltro presenti anche nel fascicolo di parte opponente) e il registro fatture di vendita, non affiancando a tale produzione documentale ulteriore documentazione idonea a dar prova del proprio diritto di credito.
Orbene, quanto alle fatture, è d'uopo ricordare che esse costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emesse, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. civ. n. 5915 del 2011).
Diverso discorso è, tuttavia, a farsi, laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n. 23499 del 2004: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare”; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
A ben vedere, nel caso di specie, la stessa parte opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale o l'importo complessivo così come originariamente concordato tra le parti e così come descritto sin dal ricorso monitorio, né ha contestato l'idoneità delle fatture versate in atti a dar prova del quantum debeatur. L'opponente si è limitata, invero, a dedurre, peraltro genericamente, di aver interamente pagato il dovuto (nonché la mancata realizzazione ad opera d'arte di alcune opere edilizie, riservandosi tuttavia di agire in danno del con autonomo e separato giudizio). Di tale Pt_1
adempimento, ossia del fatto estintivo del diritto di credito azionato dal però, la Pt_1
F.lli Capitanio non ha fornito prova alcuna.
Specificamente, con riferimento alla fattura n. 39/2015, nella quale si dà atto degli acconti versati e si indica a saldo da versare la restante somma di euro 26.170,00, deve ritenersi che essa costituisca prova dell'avvenuto adempimento di tutti gli acconti in essa rappresentati, con la sola eccezione dell'importo indicato a saldo, il cui versamento è stato solo allegato ma non provato dall'opponente (sul quale, come detto, grava l'onere di provare il fatto estintivo del credito dell'opposto).
Quanto, invece, alla fattura n. 27/2015, recante l'importo di euro 30.000,00, si osserva quanto segue. Il educe, alquanto genericamente, che di tale importo complessivo, Pt_1
avrebbe ricevuto solo euro 10.000,00, sicché egli sarebbe creditore nei confronti dell'opponente dei restanti euro 20.000,00. E tuttavia, la fattura de qua rientra tra quelle elencate nella successiva fattura n. 39, la quale, come chiarito, costituisce prova degli acconti già versati dalla F.lli Capitanio. L'opposto, come condivisibilmente dedotto dall'appellata, ha ritenuto di inserire tra gli importi elencati nella fattura n. 39 anche quello di complessivi euro 30.000,00 di cui alla fattura n. 27/2015, senza far confluire, dunque, nell'importo ancora da ricevere a saldo, anche i 20.000,00 di cui asserisce di essere ancora creditore. Posto che, come detto, la fattura n. 39 costituisce prova del quantum debeatur deve ritenersi, dunque, che l'importo di euro 30.000,00 di cui alla fattura n. 27/15 sia stato interamente versato dalla F.lli Capitanio.
3. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE”, la difesa appellante ripropone, di fatto, la censura, già introdotta con il precedente motivo d'appello, circa la contraddittorietà della motivazione con cui il giudicante, dopo aver disposto in corso di causa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ritenendo superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio, posto che “nel caso di specie sussiste tale riscontro probatorio”, ha ritenuto, con la sentenza ivi impugnata, solo “parzialmente provato il relativo diritto di credito”, senza aver concesso il richiesto termine istruttorio per dare ingresso alle opportune iniziative istruttorie. Parte appellante impugna, inoltre, la sentenza nella parte in cui il giudicante, nel condannare la al pagamento in favore del Controparte_2
della somma di euro 26.170,00, relativa alla fattura n. 39/15, non ne ha disposto Pt_1
la condanna al pagamento degli interessi legali in luogo dei moratori ex D. L.vo 231/2002, così come riconosciuti nell'opposto decreto ingiuntivo.
Da ultimo, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure, accertata l'inesistenza delle quietanze di pagamento sulle fatture allegate all'opposto decreto ingiuntivo, stanti anche tutte le contestazioni mosse dal nel corso del giudizio (a fronte della condotta Pt_1
processuale inerte della controparte), avrebbe dovuto emettere sentenza di conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente anche ex art. 96 cpc.
3.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Quanto alla prospettata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la stessa va esclusa per i motivi in precedenza chiariti.
Con riferimento, invece, all'omessa condanna di parte opponente al pagamento degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, si osserva quanto segue.
Il decreto legislativo in questione si applica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e
2, a tutti i pagamenti da effettuarsi a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese o tra imprese e P.A. – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L'art. 5 del medesimo decreto prevede che in caso di ritardo nei pagamenti (derivanti, come detto, da una transazione commerciale) il debitore deve corrispondere interessi di mora ad un tasso diverso – e considerevolmente più alto – rispetto a quello previsto in generale dall'art. 1284 c.c., interessi che decorrono automaticamente, senza necessità di alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Deve pertanto ritenersi - posto il ritardato pagamento dell'importo dovuto a saldo,
l'avvenuto riconoscimento degli interessi moratori già a far data dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e la rituale e tempestiva richiesta di integrale conferma dello stesso, - la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la condanna dell'appellata alla corresponsione degli interessi moratori ex D.L.vo 231/2002, da calcolarsi sulla fattura
39/15, a far data dalla scadenza della stessa.
Da ultimo, quanto alle doglianze concernenti la mancata condanna dell'appellata ex art. 96, esse devono essere rigettate in virtù dell'insussistenza dei relativi presupposti, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione e la necessità di confermare, in questa sede, quasi del tutto integralmente, la sentenza con cui essa è stata disposta.
4. Avuto riguardo all'esito finale della lite che ha registrato il parziale accoglimento della proposta opposizione, con un abbattimento della originaria pretesa creditoria quasi della metà, si ritiene di poter compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare della omonima ditta, nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 297/2020 del Controparte_2
Tribunale di Brindisi, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ferme restando le altre statuizioni della sentenza n. 297/2020, condanna al Controparte_2
pagamento in favore di degli interessi al tasso di cui al d. lgs. n. 231 del Parte_1
9.10.2002, dovuti dal 24.07.2015 sino al soddisfo, da calcolare sulla sorte capitale di
26.170,00;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce il 15.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli